TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2467/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILLITTANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSACI Controparte_2 P.IVA_2
MARIA ROSA
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di impugnare l' avviso di intimazione n. 09420229001692735/000, notificato in data 21.06.2022, in cui è specificato che le somme richieste discendono dal mancato pagamento di spese processuali. Nello specifico il sig. impugnava l'atto Parte_1
Par nella parte in cui “il signor è venuto a conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento relativa a spese processuali, precisamente: la n. 09420100013551969001, pagina 1 di 5 presuntivamente notificata in data 19.06.2010, tributo anno 2009- ruolo anno 2010- ente impositore Corte d'Appello di Reggio Calabria -per un importo pari ad €.
44.677,18 e la n.09420100013589277000, presuntivamente notificata il 19.06.2010, tributo anno 2009- ruolo anno 2010 – ente impositore Corte d'Appello di Reggio
Calabria – per un importo pari ad € 1.586,63 solo in data 21.06.2022, ossia alla notifica delle stesse;
”.
II. A tal fine l'opponente deduceva:
a. che non era indicata l'autorità competente per territorio ai fini dell'impugnazione;
b. non erano indicati gli atti prodromici;
c. non vi era la modalità di calcolo degli interessi;
d. di non aver ricevuto la notifica;
e. che era maturata la prescrizione;
III. Si costituivano le parti convenute le quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
IV. Alla prima udienza del 14/12/2022 il giudice rilevava che il contraddittorio non si era correttamente instaurato e dava termine per la prova. All'udienza dell'11/1/2022 il giudice dichiarava la nullità della citazione e assegnava termine perentorio per la rinnovazione. All'udienza del 21/6/2023 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza dell'11/10/2023 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza successiva la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda è infondata per le ragioni qui di seguito esposte.
pagina 2 di 5 VI. Nel caso di specie è stato impugnato l'avviso di intimazione, sicchè tutte le questioni relative al titolo che ha legittimato l'iscrizione a ruolo non possono essere sollevate in questa sede in applicazione del principio di irretrattabilità del credito. Infatti, il credito
è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi dai quali non è reciprocamente decorso il termine di prescrizione ( Cfr. quanto ribadito da
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901) Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018).).
VII. Peraltro, il vizio di motivazione lamentato non pare sussistere in quanto:
a. già a pagina 1 dell'avviso si spiega come impugnare i relativi atti;
b. gli atti prodromici rispetto all'avviso sono specificamente indicati con un puntuale elenco;
c. gli interessi la modalità di calcolo è indicata in nota a pag. 6 dell'avviso e, inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Cass. civ. Sez. Unite, 14/07/2022, n. 22281”. Sul punto si deve ribadire che le cartelle sono richiamate puntualmente.
pagina 3 di 5 VIII. Con riferimento alla mancata notifica, l'agente per la riscossione ha prodotto la prova della notifica delle due cartelle:
a. n. 094201000013551969001 in data 19.06.2010;
b. n. 0942010001358927700 in data 19.06.2010;
IX. Il titolo che ha legittimato l'iscrizione a ruolo è la sentenza n. 15/2008, la quale reca anche l'annotazione relativa all'inammissibilità del ricorso per cassazione con indicazione della condanna di € 1000 in favore della Controparte_3
X. Agenzia delle Entrate riscossione ha prodotto anche i due precedenti avvisi di intimazione inviati nel 2015 e nel 2016.
XI. Pertanto, risultano notificate sia le cartelle che i successivi atti interruttivi della prescrizione.
XII. Infine, nello specifico sulla eccepita prescrizione, inoltre, deve ricordarsi che è un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso ogni forma di decadenza sancita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 affermando un principio di carattere generale, che il Tribunale condivide, per il quale: "In tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare, che è suscettibile di interruzione nel caso in cui
l'interessato promuova incidente di esecuzione per contestare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto" (Cassazione civile sez. un., 27/08/2014, n.
18355); e deve rammentarsi che, secondo i principi generali che regolano l'istituto della prescrizione, l'operatività dell'istituto è condizionata, quanto a decorrenza iniziale del relativo termine, dal momento di insorgenza del diritto (Cass. sez. 5, n. 3815 del
24/11/1993).
XIII. Appare evidente che la pretesa creditoria non è prescritta in quanto non è decorso il termine previsto dalla legge e sono state notificati gli atti interruttivi.
XIV. Pertanto l'opposizione è infondata e merita il rigetto.
XV. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono grave e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente pagina 4 di 5 r.g. n. 2467 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione;
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2467/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILLITTANO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERSACI Controparte_2 P.IVA_2
MARIA ROSA
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il sig. adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di impugnare l' avviso di intimazione n. 09420229001692735/000, notificato in data 21.06.2022, in cui è specificato che le somme richieste discendono dal mancato pagamento di spese processuali. Nello specifico il sig. impugnava l'atto Parte_1
Par nella parte in cui “il signor è venuto a conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento relativa a spese processuali, precisamente: la n. 09420100013551969001, pagina 1 di 5 presuntivamente notificata in data 19.06.2010, tributo anno 2009- ruolo anno 2010- ente impositore Corte d'Appello di Reggio Calabria -per un importo pari ad €.
44.677,18 e la n.09420100013589277000, presuntivamente notificata il 19.06.2010, tributo anno 2009- ruolo anno 2010 – ente impositore Corte d'Appello di Reggio
Calabria – per un importo pari ad € 1.586,63 solo in data 21.06.2022, ossia alla notifica delle stesse;
”.
II. A tal fine l'opponente deduceva:
a. che non era indicata l'autorità competente per territorio ai fini dell'impugnazione;
b. non erano indicati gli atti prodromici;
c. non vi era la modalità di calcolo degli interessi;
d. di non aver ricevuto la notifica;
e. che era maturata la prescrizione;
III. Si costituivano le parti convenute le quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
IV. Alla prima udienza del 14/12/2022 il giudice rilevava che il contraddittorio non si era correttamente instaurato e dava termine per la prova. All'udienza dell'11/1/2022 il giudice dichiarava la nullità della citazione e assegnava termine perentorio per la rinnovazione. All'udienza del 21/6/2023 le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza dell'11/10/2023 le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza successiva la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
V. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda è infondata per le ragioni qui di seguito esposte.
pagina 2 di 5 VI. Nel caso di specie è stato impugnato l'avviso di intimazione, sicchè tutte le questioni relative al titolo che ha legittimato l'iscrizione a ruolo non possono essere sollevate in questa sede in applicazione del principio di irretrattabilità del credito. Infatti, il credito
è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi dai quali non è reciprocamente decorso il termine di prescrizione ( Cfr. quanto ribadito da
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901) Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018).).
VII. Peraltro, il vizio di motivazione lamentato non pare sussistere in quanto:
a. già a pagina 1 dell'avviso si spiega come impugnare i relativi atti;
b. gli atti prodromici rispetto all'avviso sono specificamente indicati con un puntuale elenco;
c. gli interessi la modalità di calcolo è indicata in nota a pag. 6 dell'avviso e, inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del
1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Cass. civ. Sez. Unite, 14/07/2022, n. 22281”. Sul punto si deve ribadire che le cartelle sono richiamate puntualmente.
pagina 3 di 5 VIII. Con riferimento alla mancata notifica, l'agente per la riscossione ha prodotto la prova della notifica delle due cartelle:
a. n. 094201000013551969001 in data 19.06.2010;
b. n. 0942010001358927700 in data 19.06.2010;
IX. Il titolo che ha legittimato l'iscrizione a ruolo è la sentenza n. 15/2008, la quale reca anche l'annotazione relativa all'inammissibilità del ricorso per cassazione con indicazione della condanna di € 1000 in favore della Controparte_3
X. Agenzia delle Entrate riscossione ha prodotto anche i due precedenti avvisi di intimazione inviati nel 2015 e nel 2016.
XI. Pertanto, risultano notificate sia le cartelle che i successivi atti interruttivi della prescrizione.
XII. Infine, nello specifico sulla eccepita prescrizione, inoltre, deve ricordarsi che è un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso ogni forma di decadenza sancita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 affermando un principio di carattere generale, che il Tribunale condivide, per il quale: "In tema di spese di giustizia, il credito maturato dallo Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dall'adozione del provvedimento di liquidazione delle spese da recuperare, che è suscettibile di interruzione nel caso in cui
l'interessato promuova incidente di esecuzione per contestare le modalità di quantificazione dell'importo dovuto" (Cassazione civile sez. un., 27/08/2014, n.
18355); e deve rammentarsi che, secondo i principi generali che regolano l'istituto della prescrizione, l'operatività dell'istituto è condizionata, quanto a decorrenza iniziale del relativo termine, dal momento di insorgenza del diritto (Cass. sez. 5, n. 3815 del
24/11/1993).
XIII. Appare evidente che la pretesa creditoria non è prescritta in quanto non è decorso il termine previsto dalla legge e sono state notificati gli atti interruttivi.
XIV. Pertanto l'opposizione è infondata e merita il rigetto.
XV. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono grave e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente pagina 4 di 5 r.g. n. 2467 /2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione;
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Calabria, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5