Ordinanza cautelare 25 maggio 2020
Sentenza 4 ottobre 2021
Parere interlocutorio 27 settembre 2022
Parere interlocutorio 10 febbraio 2023
Parere interlocutorio 16 novembre 2023
Parere interlocutorio 30 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2024
Parere interlocutorio 10 marzo 2025
Parere definitivo 28 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. TAR Puglia, Lecce, sezione I, sentenza 9 febbraio 2026, n. 163https://www.eius.it/articoli/ · 25 febbraio 2026
FATTO Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente sig.ra Paola S. ha impugnato l'ordinanza n. 137 del 20 dicembre 2019, notificatale il primo ottobre 2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento di euro 6.000,00 ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 a seguito di constatata inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 100 del 26 giugno 2015, accertata in data 23 novembre 2015. La ricorrente ha rappresentato in punto di fatto che: a) con verbale della Polizia municipale di Copertino prot. n. 31237/2013 è stato disposto il sequestro, ex art. 321 c.p.a., di alcune opere edilizie rilevate nel terreno dell'odierna ricorrente, ivi meglio descritte; b) il sequestro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 10/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00176/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00284/2022
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da RI CA, IS EL, ON NA, , contro il Ministero della giustizia e nei confronti di RE RI NA, IO Li AL, avverso: i) il decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dell’11 novembre 2021 recante l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno per 606 posti (ruolo maschile) della qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, pubblicato in data 17 maggio 2021, in particolare, per quel che rileva per le ricorrenti, della graduatoria aliquota b) del ruolo maschile per posti n. 182 elevati a 241, riservata al personale maschile proveniente dal ruolo degli agenti assistenti; ii) il provvedimento con il quale veniva disposto l'aumento dei posti "solo" per il ruolo maschile i cui posti venivano aumentati da 182 a 241 del quale le ricorrenti deducevano l'esistenza in occasione della pubblicazione della graduatoria; iii) il decreto adottato dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia in data 12.05.2020 con il quale veniva indetto il concorso interno per la qualifica iniziale di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria per 691 posti nella parte in cui distingueva 606 posti' 'per il ruolo maschile e 85 donne per il ruolo femminile , in particolare per quel che rileva per le ricorrenti, nella parte in cui all'aliquota b per posti 207 - 182 posti venivano riservati al ruolo maschile e 25 posti venivano riservati al ruolo femminile; iv) il decreto ministeriale 2 ottobre 2017 con il quale veniva adottata la nuova ripartizione della dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui alla Tabella A e B, nella parte in cui, nel ruolo degli ispettori prevede la distinzione tra ruolo maschile e ruolo femminile; v) ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale a quelli impugnati.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0089178.E-2022 in data 16 dicembre 2022 con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visti i pareri interlocutori n. 1580/2022, n. 200/2023, n. 1449/2023 e n. 1488/2023;
Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte costituzionale del 27 novembre 2024, a seguito del deposito di tutti gli atti di cui al parere n. 1449 del 2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:
1. Le signore RI CA, IS EL e ON NA hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti indicati in epigrafe.
2. Come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti, non specificamente contestate:
a) con PDG 12 maggio 2020 veniva indetto il concorso interno per titoli a com-plessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
b) con ministeriale GDAP-158301 del 12 maggio 2020 veniva data notizia della pubblicazione del bando di concorso e fornite le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande;
c) tenuto conto delle segnalazioni pervenute in ordine alle difficoltà di pre-sentazione delle domande connesse alla situazione di emergenza epidemiologica, con PDG del 10 giugno 2020 veniva disposta la proroga del termine di presentazione delle domande fino al 31 luglio 2020;
d) in data 27 maggio 2021 con nota n. 0201014, l’Amministrazione comuni-cava la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia della graduatoria del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, approvata con il decreto del 26 maggio 2021, precisando , altresì, il termine per la presentazione di eventuali istanze di revisione;
e) le istanze di revisione pervenute venivano rimesse alle competenti Commissioni e Sottocommissioni per la valutazione;
f) con P.D.G. del 4 ottobre 2021, venivano approvate le graduatorie del concorso e i vincitori ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione con inizio 16 maggio 2022, della durata di sei mesi.
3. Le signore RI CA, IS EL e ON NA hanno proposto ricorso straordinario, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo si evidenzia “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 44, comma 10, d.lgs. 95 del 29 maggio 2017; eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di presupposto; sviamento ”.
3.2. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 125 del 6 agosto 2015 e art. 6 legge n. 395 del 15 dicembre 1990 ”.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta “ Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 57, 3, 51 Cost; direttiva CE 76/2007, art. 3 e art. 6; direttiva CE 78/2000, art. 1; Carta di Nizza, art. 21 e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) art. 10; legge 9 dicembre 1977, n. 903; legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 1 e art. 4, comma 3; legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 6, comma 2; d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 25 e 48 ”.
3.4. Con il quarto motivo si deduce “ Illegittimità dell’aumento del numero dei posti di ruolo maschile ”.
4. Nel corso del procedimento.
4.1. Con parere interlocutorio n. 1580/2022, reso nell’adunanza del 7 settembre 2022, la Sezione ha disposto il deposito della relazione istruttoria da parte del Ministero.
4.2. Con la relazione istruttoria, vistata dal Ministro in data 23 novembre 2022, il Ministero ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione dei decreti presupposti (bando e decreto del 2017 relativo alla nuova ripartizione della dotazione organica) e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, in quanto il bando è conforme alle previsioni del d. m. 2 ottobre 2017, che distingue la dotazione organica per sesso come previsto dal d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95 per tutto il personale, ad eccezione dei funzionari.
4.3. Con nota prot. n. 0498177 in data 28 dicembre 2022 in Ministero ha trasmesso la relazione di rito al legale delle ricorrenti al fine dell’eventuale presentazione di motivi aggiunti, atti o memorie difensive.
4.4. Con parere interlocutorio n. 200/2023, reso nell’adunanza del 25 gennaio 2023 e dell’8 febbraio 2023, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio autorizzando, in considerazione dell’elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami.
4.5. In adempimento del parere interlocutorio n. 200/2023 il contraddittorio è stato integrato, per pubblici proclami nei confronti dei concorrenti di sesso maschile utilmente collocati nella graduatoria oggetto di impugnazione, anch’essi non costituiti.
4.6. Con nota del 29 marzo 2023, diretta al proprio legale, la signora CA, non nutrendo più interesse alla decisione, ha formulato espressa rinuncia al ricorso straordinario in esame.
4.7. Con parere interlocutorio n. 1449/2023, reso nell’adunanza dell’8 novembre 2023, la Sezione ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 44, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017 e della allegata tabella 37, nonché in parte qua della tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992, nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, e ha disposto la notificazione al Ministero della giustizia, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri.
4.8. A parziale rettifica del parere n. 1449/2023, la Sezione con parere interlocutorio n. 1488/2023, reso nell’adunanza dell’8 novembre 2023, ha disposto la notificazione dello stesso a tutti i controinteressati, e precisamente: “ a) individualmente ai signori RE RI NA e IO Li AL; b) per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., in considerazione dell’elevato numero di destinatari, a tutti i concorrenti di sesso maschile utilmente collocati ai fini dell’ammissione al corso di formazione e successivamente all’idoneità per la nomina a vice ispettore nella graduatoria impugnata, sia con riferimento all’aliquota a) che all’aliquota b), ruolo maschile. Precisamente, si tratta dei vincitori inseriti nell’Allegato 1 e nell’Allegato 3 al decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dell’11 novembre 2021 ”.
4.9. La Corte costituzionale con sentenza n. 181/2024 del 30 ottobre 2024, depositata il 20 novembre 2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a ), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.
4.10. In riscontro alla nota prot. n. 00499565 in data 27 novembre 2024 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il legale della signora EL, in data 6 dicembre 2024, ha comunicato la sussistenza dell’interesse della ricorrente alla definizione del gravame.
4.11. Con note prot. n. 0533052 e n. 0532976 in data 18 dicembre 2024, indirizzate anche al legale delle ricorrenti, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato che “ Tenuto conto che la procedura relativa al concorso in esame si è conclusa con la nomina alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria di 620 unità ( 545 uomini e 75 donne), a seguito di decadenza dalla nomina di 71 allievi vice ispettori ( 61 uomini e 10 donne), considerata la necessità di completare la dotazione organica prevista al fine di coprire i posti rimasti vacanti e, almeno in parte, le sedi non coperte all’esito della predetta procedura, con P.D.G. 29 dicembre 2022, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria approvata con P.D.G. 4 ottobre 2021 ”. Per effetto di questo scorrimento le ricorrenti RI CA e ON NA, con decreto n. 3697 del 21 novembre 2023 del Direttore generale del personale, sono state nominate vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 10 novembre 2023. Nella circostanza il Dipartimento, confermando la conformità alla vigente disciplina della procedura concorsuale seguita nel caso di specie per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetta con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del 12 maggio 2020, ha evidenziato come “ Una diversa determinazione, da parte di questa Amministrazione, sarebbe stata contraria alle norme e quindi assolutamente illegittima ”.
5. All’adunanza del 19 febbraio 2024 l’affare è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte non maturo per la decisione.
7. Premesso che la signora CA, non nutrendo più interesse alla decisione, con nota del 29 marzo 2023, diretta al proprio legale, ha formulato espressa rinuncia al ricorso straordinario in esame, per effetto del richiamato scorrimento della graduatoria sia la signora CA che la signora NA sono state nominate vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
All’esito dell’avvenuta richiesta della CA e del citato scorrimento della graduatoria, la Sezione ritiene quindi che il ricorso nei loro confronti debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Per quanto invece concerne la signora EL, impregiudicato l’esame delle questioni dedotte, la Sezione ritiene che il ricorso non è maturo per la decisione, essendo necessario che il Ministero produca una relazione integrativa in merito alle considerazioni svolte in conseguenza della sentenza n. 181/2024 in data 30 ottobre 2024 della Corte costituzionale, portandola a conoscenza della ricorrente, con l’assegnazione di un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Occorre quindi che il Ministero della giustizia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, provveda a trasmettere la citata relazione al ricorrente.
8.1. Si rappresenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia ) che “ …le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario ”.
Per tale ragione, onde prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto nel rispetto del termine dato.
8.2. Pertanto, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, manda alla Segreteria perché inoltri il presente parere al Ministero della giustizia. Fissa l’adunanza per l’ulteriore trattazione dell’affare a data da destinarsi da parte del Presidente della Sezione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato in parte improcedibile e, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione. Manda alla Segreteria perché comunichi il presente parere al Ministero della giustizia, fissando l’adunanza per l’ulteriore trattazione dell’affare a data da destinarsi da parte del Presidente della Sezione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas