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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 33630/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo D'Arcangelo, giusta procu- Parte_1 ra in atti, presso il cui studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.116 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.9.2024, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per fruire dei benefici previsti dall'art.112 legge
118/1971 ai fini della pensioni di inabilità e/o dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché dei benefici ex art.3, comma 3, legge 104/1992, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della decisione negativa da parte della Commissione Medico Legale che negava la sussistenza del CP_1
requisito sanitario per le provvidenze richieste;
che il consulente tecnico nominato in sede di ATP, dott.ssa riteneva non Persona_1
sussistente il requisito sanitario per il diritto alle provvidenza richieste, confermando so- stanzialmente la valutazione della Commissione medica, limitandosi a riconoscere la con- dizione di disabilità di cui all'art.3, comma 1, legge 104/1992; che le conclusioni del CTU appaiono erronee, frutto di una inadeguata e minimalistica va- lutazione medico-legale delle patologie che affliggono la periziata, che non tengono conto dell'impegno funzionale delle stesse e della loro interazione ed incidenza sulla qualità del- la vita;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso, cui era seguita la propo- sizione del presente ricorso a norma dell'art.445 bis cpc.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti per il diritto alle suddette provvidenze a decorrere dalla domanda am- ministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da di- strarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva la reiezione della domanda, ec- CP_1
cependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire con riferimento alla richiesta di riconoscimento dei requisiti per la pensione di inabilità, atteso il superamento dei limiti reddituali ed eccependo nel merito la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, gene- ricamente censurato di erroneità ed inadeguatezza nella valutazione diagnostica.
Non ritenendosi necessario l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata, quindi, decisa come da di- spositivo.
2 La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'unica contestazione mossa alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, dr.ssa riguarda l'asserita inadeguata e minimali- Persona_1
stica valutazione delle conseguenze invalidanti delle singole patologie certificate con con- seguente sottovalutazione percentuale dello stato di invalidità, in definitiva per non avere riconosciuto quanto richiesto.
In realtà non vi è alcuna prospettazione di valide argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, peraltro in adesione al giudizio già espresso dalla Commis- sione Medica, in una sorta di doppia conforme.
Invero, il CTU nominato nella fase preventiva ha dato conto delle patologie riscontrate in tale sede, riportando fedelmente le certificazioni prodotte e svolgendo la propria valutazio- ne del livello di invalidità conseguente, secondo scienza e coscienza.
Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico, le necessarie e puntuali conte- stazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto della periziata (in tal senso Cass. 22154/2004).
Poiché parte ricorrente ha reso nella fase di accertamento tecnico preventivo la dichiara- zione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede: rigetta la domanda.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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