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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2315 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/03/2014, che dalla loro unione era nato un figlio: (07.01.2022), nonché di aver già interrotto la loro convivenza, Per_1
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 29.4.25, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi e confermavano le condizioni accessorie come riportate nelle note di trattazione scritta firmate dalle parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio (07/01/2022) resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore.
Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2 Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con il minore, dovrà sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono del figlio, al fine di consentire al genitore che non si trovi con lui di potersi mettere in contatto con il minore ed avere informazioni ad esso inerenti;
3) il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo Pt_1 accordo con la Sig.ra in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo Pt_2 conto delle primarie esigenze del minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il Sig. Pt_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità del seguente calendario:
3.a) durante la settimana: il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio i Pt_1 Per_1 giorni di Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3.b) durante il week end: il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Per_1 ogni mese il week-end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento;
3.c) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé il Pt_1 figlio per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di Per_1 pernottamento, nel mese di Luglio o Agosto, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno alla
Sig.ra Pt_2
Inoltre, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal 30 Dicembre al 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che il minore trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento.
Idem per i giorni del compleanno ed onomastico del minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio.
3 Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà, sarà in compagnia Per_1 del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
3.d) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé il figlio, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con il minore.
Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore;
4) il Sig. verserà, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, quale Pt_1 contributo al mantenimento per il figlio minorenne e collocato in prevalenza presso la Per_1 madre, l'importo mensile di € 250,00 - importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat - mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale intestato alla
Sig.ra con versamento all'Iban a comunicarsi, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 occorrenti per il figlio, preventivamente concordate tra i coniugi e dietro esibizione di valido documento che ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.; l'importo relativo all'Assegno Unico Figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra nella misura del 100%, in quanto il Sig. Pt_2 Pt_1 fa espressa rinuncia a percepire il 50% a lui spettante per legge;
5) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 6, parte II, s. C, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2315 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
E
(nata a [...] il [...] – C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025 e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/03/2014, che dalla loro unione era nato un figlio: (07.01.2022), nonché di aver già interrotto la loro convivenza, Per_1
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 29.4.25, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi e confermavano le condizioni accessorie come riportate nelle note di trattazione scritta firmate dalle parti. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio (07/01/2022) resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore.
Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
2 Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con il minore, dovrà sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono del figlio, al fine di consentire al genitore che non si trovi con lui di potersi mettere in contatto con il minore ed avere informazioni ad esso inerenti;
3) il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo Pt_1 accordo con la Sig.ra in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo Pt_2 conto delle primarie esigenze del minore, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il Sig. Pt_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità del seguente calendario:
3.a) durante la settimana: il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio i Pt_1 Per_1 giorni di Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3.b) durante il week end: il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_1 Per_1 ogni mese il week-end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 15:00 sino alle ore 19:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento;
3.c) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé il Pt_1 figlio per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di Per_1 pernottamento, nel mese di Luglio o Agosto, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno alla
Sig.ra Pt_2
Inoltre, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal 30 Dicembre al 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che il minore trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento.
Idem per i giorni del compleanno ed onomastico del minore e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con il figlio.
3 Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà, sarà in compagnia Per_1 del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
3.d) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé il figlio, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con il minore.
Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore;
4) il Sig. verserà, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, quale Pt_1 contributo al mantenimento per il figlio minorenne e collocato in prevalenza presso la Per_1 madre, l'importo mensile di € 250,00 - importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat - mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale intestato alla
Sig.ra con versamento all'Iban a comunicarsi, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 occorrenti per il figlio, preventivamente concordate tra i coniugi e dietro esibizione di valido documento che ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.; l'importo relativo all'Assegno Unico Figli sarà percepito interamente dalla Sig.ra nella misura del 100%, in quanto il Sig. Pt_2 Pt_1 fa espressa rinuncia a percepire il 50% a lui spettante per legge;
5) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n. 6, parte II, s. C, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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