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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2338/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
con riferimento all'eccezione di controparte sulla ammissibilità dell'appello si riporta alle note depositate in data di ieri da far parte integrante del presente verbale;
Per l'avv. GITTO FRANCESCO il quale precisa le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 2338/2024 R.G., decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza del 29.05.2025, e promossa da:
(C.F e P.I. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Comunale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 252 del 23/4/2024, come da delega allegata al ricorso in appello depositato telematicamente in data 30.04.2024, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo
XXIV Maggio n. 1, Pt_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Corsi Garibaldi n. 119, giusto mandato in calce al ricorso in opposizione di Pt_1
primo grado depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello telematicamente in data 4.09.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 368/2023 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in Pt_1
data 02.11.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 532/2023 e non notificata;
opposizione avverso
ordinanza di ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa di € 260,53”
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/02/2023, proponeva opposizione avanti al Giudice Controparte_1
di Pace di avverso l'ordinanza n. 260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione Pt_1
amministrativa L. 689/1981 – prot. n. 6451 del 12.01.2023 emessa dal per un Parte_1
importo complessivo di € 260,53 comprensivi di spese di notifica.
L'Ordinanza di ingiunzione di pagamento era stata emanata “visto il verbale di accertamento e
contestazione n. 5049 – 20/437 del 15/10/2020 con il quale gli appartenenti alla Polizia Municipale di Pt_1
hanno riferito di aver accertato che il giorno 02.10.2020 in località -via NG di AR in prossimità Pt_1
del civico 223, il sig. (…) residente in [...] ha violato le disposizioni di Controparte_1 Pt_1
cui agli art. 7, c. 2 e art. 27, c. 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del – Parte_1
Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e successive modifiche, per aver conferito
irregolarmente rifiuti, riconducibili al sopraindicato trasgressore, non all'interno del contenitore specificamente
assegnato dal Gestore” (cfr. ordinanza n. 260/2022 di ingiunzione di pagamento: doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta fasc. di primo grado).
Il sotteso verbale di violazione n. 5049-20/437 del 15/10/2020 era stato elevato dal Comando di Polizia
Municipale di per la violazione degli artt. 7, comma 2, e 27, comma 3 del Regolamento per la Pt_1
gestione dei rifiuti urbani del Comune di approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. Pt_1
100 del 15/07/2003, “a seguito di accertamenti effettuati per mezzo del dispositivo mobile di videosorveglianza,
Mod. TRAP-CAR/HQ CAM, in dotazione al Comando ed attivato nel periodo 02 ott 2020 – 09 ott 2020 in Via
NG di AR in prossimità del civ. 223 debitamente reso noto a mezzo di apposita e conforme segnaletica
come da disposizioni del Garante per la privacy, si è accertato che in data 2 ott 2020 alle ore 11:21 il conducente
del veicolo marca Fiat Targa EG378XF, intestato a (..) conferiva irregolarmente Controparte_1
rifiuti, in quanto da verifiche successive, il proprietario risultava essere residente in [...], violando così
il vigente regolamento che obbliga il conferimento da parte del produttore all'interno del contenitore
appositamente assegnato dal Gestore. Si dà atto che la violazione è stata accertata in data 9 ott. 2020 negli uffici
del Comando, a seguito della visione delle registrazioni digitali effettuate tramite apparecchiatura mobile di
videosorveglianza Mod. TRAP CAR/HQ CAM, e che per tale motivo non è stato oggettivamente possibile pagina 3 di 12 procedere alla sua contestazione immediata” (cfr. verbale di accertata violazione del 15.10.2020 della
Polizia Municipale di doc. n. 3 all.to comparsa costituzione e risposta fasc. primo grado). Pt_1
Svolte le premesse in fatto, nel ricorso in opposizione la difesa della ricorrente eccepiva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il verbale di accertata violazione non andava sollevato, poiché la ricorrente è residente a[...] e l'art. 7 comma 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti Pt_1
urbani del Comune di prevede che il conferimento da parte del produttore deve Pt_1
avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame, in quanto NG di AR è una frazione del Comune di Pt_1
- il conferimento dei rifiuti da parte del produttore deve avvenire, secondo la normativa,
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal
Gestore, ma nessuno aveva mai provveduto ad informare la ricorrente del luogo e degli orari dove conferire i rifiuti.
La difesa della ricorrente chiedeva quindi -in via preliminare- la sospensione dell'ordinanza n.
260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data
12.01.2023 – Prot. 6451 dal di e notificato alla ricorrente in data 17.01.2023 e chiedeva Pt_1 Pt_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza N.
260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data 12.01.2023 –
Prot. 6451 dal Comune di e notificato alla ricorrente in data 17.01.2023 per tutti i motivi spiegati e per Pt_1
effetto di ciò rendere nullo e/o annullare il verbale di accertamento e contestazione N. 5049 – 20/437 del
15.10.2020.
In via istruttoria si chiede per le ragioni tutte esposte in ricorso che il nell'assolvimento del Parte_1
proprio onere probatorio, depositi la documentazione ritualmente notificata alla ricorrente attestante il luogo e
l'orario ed i giorni dove questa avrebbe dovuto e potuto conferire i rifiuti.
Condannare controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre IVA e Cassa, nonché le spese
forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (conclusioni rassegnate a pag. 4 del ricorso in opposizione).
Con il decreto di fissazione udienza il Giudice di Pace non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 20.02.2023 in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023 si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la pretesa della ricorrente e Parte_1 pagina 4 di 12 chiedendo la conferma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto
(conclusioni rassegnate a pag. 7 della comparsa cit.).
La difesa del resistente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- l'illecito contestato alla ricorrente non concerneva il conferimento dei rifiuti “all'interno del territorio
del Comune di residenza” bensì il diverso illecito del mancato conferimento “all'interno del contenitore
appositamente assegnato dal gestore”, di cui all'art. 7, c. 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come modificato con DCC n. 130 del 16/10/2019;
- la ricorrente non aveva mai contestato il fatto costitutivo dell'illecito che aveva dato luogo all'emissione della ordinanza, anzi aveva confermato di aver conferito i rifiuti dalla medesima prodotti in località NG di AR Frazione del Comune di Pt_1
- neppure in sede di scritti difensivi, presentati successivamente alla notifica del verbale di accertamento e contestazione, il fatto illecito era stato posto in discussione, laddove la stessa si CP_1
era limitata ad evidenziare la correttezza del proprio comportamento sottolineando di aver conferito i propri rifiuti all'interno del territorio del ove la stessa era residente, tralasciando Parte_1
che l'illecito contestato riguardava una diversa fattispecie, ovvero l'irregolare conferimento avvenuto non nei cassonetti appositamente assegnati bensì in altri, tra l'altro situati a distanza dal luogo di residenza, fattispecie prevista dall'art.7, c.2, modificato con atto del Consiglio comunale n.130 del
16/10/2019 ed esecutivo in data 23/10/2019;
- gli interrogativi posti dalla ricorrente circa l'indicazione dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, i criteri di assegnazione e le relative informazioni al produttore non potevano costituire oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'ordinanza impugnata ed, in particolare, la legittimità e fondatezza dell'accertamento dell'illecito – abbandono del sacchetto di rifiuti in località NG di AR di Ancona- che non era stato mai contestato ed era quindi divenuto fatto certo e provato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 27.03.2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione e il
Giudice di Pace rinviava all'udienza del 19.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine fino al 9.05.2023 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 19.05.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata in data 02/11/2023, non notificata, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite
(cfr. dispositivo della sentenza in atti). pagina 5 di 12 Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “il ricorso va accolto.
- Il Comune di non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente rifiuti. Pt_1 CP_1
- Orbene la sanzione scaturiva solo dalla foto della targa che ben poteva essere condotta anche da persona
diversa dalla proprietaria del veicolo.
- Non essendoci certezza che l'infrazione l'abbia commessa la non resta che accogliere il ricorso ed CP_1
annullare il provvedimento impugnato.
- Le spese vanno compensate sussistendo giusti motivi” (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato in data 30/04 - 02/05/2024, il ha proposto avverso Parte_1
la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito in grado d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per quanto sopra esposto ed, in
accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del nel Parte_1
giudizio di primo grado, succitata a far parte integrante del presente atto, in integrale riforma della impugnata
sentenza n. 368/2023, mai notificata, pronunciata dal Giudice di pace di in persona del Giudice dr.ssa Pt_1
Lorena Volpone, pubblicata in data 2/11/2023, nella causa civile, promossa dalla sig.ra con ricorso, CP_1
iscritta al RG n.532/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, previa sospensione degli effetti
esecutivi della sentenza n.368/2023, riformare la medesima, nella parte in cui accoglie il ricorso proposto dalla
sig.ra e annulla l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022, prot n.6451 del 12/01/2023, CP_1
accertando e dichiarando la nullità della sentenza per motivazione “illogica” o comunque viziata da qualunque
altra causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per l'effetto, respingere il ricorso
presentato dalla sig.ra dichiarando la legittimità e confermando l'ordinanza di ingiunzione di Controparte_1
pagamento n.260/2022 del 12/1/2023 emessa dal nei suoi confronti, condannando l'odierna Parte_1
resistente in appello al pagamento della somma ingiunta ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di
giudizio, conseguenti alla soccombenza” (conclusioni rassegnate a pag. 13 atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- un unico motivo di impugnazione: ha Pt_1
eccepito che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ancona è sorretta da motivazione errata ed illogica e, pertanto, va riformata laddove veniva affermato che il “non ha dato Parte_1
prova che sia stata la a conferire irregolarmente i rifiuti”. CP_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, il fatto di cui all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022, impugnata in primo grado, costituisce fatto certo e provato, mentre il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con un'unica motivazione pagina 6 di 12 inconferente al caso specifico e contrastante con quanto in atti e con il principio di non contestazione per cui i fatti esplicitamente ammessi devono considerarsi come non contestati – e quindi provati –. La
ricorrente in primo grado, infatti, aveva confermato di aver commesso il fatto per il quale era stata sanzionata, ovvero “aver conferito rifiuti” in località via NG di AR del di e Pt_1 Pt_1
“non all'interno del contenitore specificamente assegnato dal Gestore” (cfr. ricorso in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2024 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto mediante ricorso anziché mediante notifica dell'atto di citazione;
- nel merito era corretto il ragionamento posto in essere dal Giudice di primo grado, in quanto il verbale non andava emesso poiché la ricorrente risiedeva in alla Via Bernabei n. 3 e l'art. 7 Pt_1
comma 2 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di prevedeva che il Pt_1
conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del
Comune di residenza, cosa che era avvenuta nel caso di specie. Infatti come risultava dallo stesso verbale il conferimento dei rifiuti era avvenuto in località NG di AR (frazione del Comune di
; Pt_1
- in merito poi al conferimento dei rifiuti da parte del produttore all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal gestore, la non era mai stata informata del luogo e degli CP_1
orari dove conferire i rifiuti, e il non aveva fornito tale prova;
Pt_1
- infine la difesa del era connotata da colpa grave e risultava integrata la fattispecie di abuso Pt_1
del processo rilevante ai fini della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
La difesa della appellata chiedeva -quindi- di rigettare in quanto inammissibile il ricorso in appello;
nel merito di rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
condannare infine il al risarcimento dei Parte_1
danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
condannare in ogni caso parte appellante alle spese del giudizio (cfr. conclusioni alle pagg.
8-9 comparsa in appello).
Con decreto del 3.05.2024 veniva fissata l'udienza del 19.09.2024, ordinando alla parte appellante di notificare il ricorso in appello e il decreto.
La prima udienza del 19.09.2024 veniva rinviata dal dott. Marani (in sostituzione di questo Giudice
giusto DP 291/2024) in data 3.10.2024 per gli stessi incombenti.
pagina 7 di 12 All'udienza del 3.10.2024 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c. veniva fissata l'odierna udienza del 29.05.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che il motivo di appello proposto dal sia fondato e come tale Parte_1
vada accolto con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla appellata
, in quanto le controversie come quella in esame aventi ad oggetto l'opposizione ad Controparte_1
ordinanza - ingiunzione, sono regolate, ex art. 6 e 2 del d. lgs. n. 150 del 2011, dal rito del lavoro.
Di conseguenza, l'appello va proposto nelle forme del ricorso anziché dell'atto di citazione, come correttamente effettuato dalla difesa del appellante. Pt_1
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in
quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella
forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché l'atto di gravame deve essere
depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1020 del 17/01/2017, Rv. 642559 - 01)”
(cfr. Cass. n. 19470 del 2024).
Nel caso di specie il ricorso in appello è stato depositato tempestivamente (in data 30/04 - 2/05/2024) ai sensi dell'art. 327 c.p.c. entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (in data 2/11/2023) della sentenza del Giudice di Pace.
Venendo all'esame nel merito dell'appello, come sopra detto, questo è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Infatti, costituisce un fatto pacifico (perché non contestato, anzi ammesso dalla stessa
[...]
), l'avvenuto conferimento dei rifiuti da parte della stessa in NG di AR Frazione del CP_1
Comune di in prossimità del civico 223 in data 20.10.2020 (cfr. ricorso introduttivo e atti Pt_1
successivi).
La contestazione mossa alla ricorrente nell'ordinanza ingiunzione e nel verbale sotteso è quella relativa alla violazione dell'art. 7, comma 2 e 27, comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
pagina 8 di 12 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, modificato con atto del Consiglio Comunale n. 130 del 16.10.2019
esecutivo in data 23.10.2019: “Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente
all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal Gestore”.
La ratio sottesa a tale norma si evince anche nella stessa deliberazione n. 130 del 16.10.2019 ove, nelle premesse, si dichiara: “Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ha tra le sue finalità quella di ridurre
e contenere la produzione di rifiuti e ridurre lo smaltimento indifferenziato.
Al fine di raggiungere le finalità previste, il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede che i
soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni sono la Polizia municipale, gli ispettori
ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal decreto legislativo n. 152/2006.
All'interno del Corpo di Polizia municipale è stato costituito un nucleo operativo di Polizia ambientale che
svolge anche attività di ispezione ed accertamento sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei produttori
degli stessi.
Durante l'attività di controllo da parte del nucleo di Polizia ambientale si è riscontrata una maggiore
problematicità nelle zone periferiche, dovuta al conferimento da parte di non residenti nel Comune di Pt_1
ma anche da parte di residenti in zone servite dal sistema di raccolta porta a porta che utilizzano le batterie
periferiche per non differenziare il rifiuto prodotto.
La società in qualità di gestore, distribuisce i contenitori assegnandoli specificatamente Controparte_2
all'utenza residente nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta del Parte_1 Pt_1
Dato atto che:
- tali conferimenti non appropriati comportano un costo maggiore da sostenere da parte dell'amministrazione
comunale per la mancata differenziazione;
- La mancata differenziazione aumenta la percentuale dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e quindi
fa diminuire la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati che deve tendere a raggiungere i livelli imposti
dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Le batterie presenti nelle zone periferiche a causa del conferimento non appropriato risultano insufficienti a
smaltire i rifiuti dei residenti, provocando così il fenomeno dell'abbandono al di fuori del cassonetto, quando lo
stesso risulta pieno, con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei luoghi.
Ritenuto necessario provvedere ad apportare delle modifiche al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti al
fine di limitare conferimenti errati sia da parte dei residenti che non residenti, e dare altresì strumenti più
efficaci di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;
pagina 9 di 12 considerando che una disciplina più puntuale da parte del regolamento per la gestione dei rifiuti può garantire
una migliore conoscenza da parte del cittadino su come deve essere eseguita la raccolta differenziata al fine di
ottenere una migliore performance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi dello smaltimento
che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera cittadinanza (…)” (cfr. premesse della deliberazione n.
130 del 16.10.2019 avente ad oggetto al modifica al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel doc. n. 4 all.to fasc. primo grado . Parte_1 Parte_1
E' evidente quindi la ratio della normativa sopra citata, di dare una disciplina ordinata relativa allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di ridurre la percentuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati e di limitare conferimenti errati da parte dei residenti e dei non residenti.
Deve ritenersi accertata l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 7, comma 2 del Controparte_1
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di per avere questa conferito i Pt_1
rifiuti dalla stessa prodotti non nei contenitori della raccolta specificamente assegnati, come prescritto dalla norma, bensì nella frazione NG di AR (come dalla stessa ammesso nei suoi scritti difensivi).
La ricorrente - odierna appellata- infatti non ha mai contestato di essere stata lei a buttare i CP_1
propri rifiuti nel cassonetto in frazione NG di AR ma la contestazione posta a fondamento della opposizione riguardava la circostanza di aver conferito i rifiuti nella località NG di AR e di essere legittimata a farlo, in quanto NG di AR è una frazione del Parte_1
La motivazione del Giudice di primo grado - quindi - è errata non essendovi contestazione sul fatto che fosse stata proprio la con la sua vettura a conferire rifiuti nella frazione NG di AR. CP_1
Come è noto nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo,
ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 24037).
Risulta -inoltre- dalla documentazione depositata in atti che:
- A tutti gli utenti residenti in [...] (ove risiede la sig.ra è stata consegnata CP_1
in data 25.03.2010 la chiave per accedere al modulo Igenio posizionato in Piazza del Plebiscito
o comunque a quello più vicino all'utenza in assenza del suddetto.
pagina 10 di 12 - All'avvio del servizio e comunque alla consegna delle chiavi avvenuta nel 2010, è stata effettuata una importante campagna di comunicazione con al quale sono state comunicate le modalità di svolgimento del servizio.
- Dal 2018 tutti i moduli Igenio presenti sul territorio del Comune di sono accessibili Pt_1
senza l'utilizzo della chiave che comunque è in possesso della famiglia come risulta CP_1
dal data base di IE (cfr. nota di prot. n. 879 del 9.03.2023: Controparte_3
doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado . Pt_1
La non conoscenza da parte di dell'obbligo di conferimento dei rifiuti dalla stessa Controparte_1
prodotti all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, non può essere addotta come una giustificazione dell'inosservanza di tale obbligo.
La prescrizione di tale obbligo contenuta nell'art. 7, comma 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, come modificato nel testo di cui sopra, era stato pubblicato nell'albo pretorio e pertanto si presume conosciuto da parte di tutta l'utenza, con conseguente onere di informazione da parte di tutti i cittadini.
La sentenza di primo grado va integralmente riformata, in accoglimento del motivo di appello proposto dal e va condannata al pagamento della somma ingiunta Pt_1 Controparte_1
nell'ordinanza – ingiunzione impugnata che va integralmente confermata stante l'infondatezza della opposizione che andava e va rigettata.
Infatti l'Ente sanzionatore ha senza dubbio fornito –come era suo onere- la prova della sussistenza dell'infrazione legittimamente e correttamente irrogata all'odierna appellata;
mentre quest'ultima ha proposto una opposizione fondata su motivi infondati per le ragioni sopra espresse.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, in base al DM n. 147 del 13/08/2022 - valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese) – tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a E. 1.101,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi di giudio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 2338/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c. pagina 11 di 12 ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 368/2023, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
L'opposizione proposta da siccome infondata per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
CONFERMA
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022 del 12/1/2023 emessa dal di nei Pt_1 Pt_1
confronti di e la condanna al pagamento della somma ivi ingiunta;
Controparte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal Controparte_1 Pt_1
appellante, che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 740,00 (di cui E. 278,00
per il I grado) a titolo di compenso professionale, oltre E. 91,50 per esborsi (E. 64,50 a titolo di c.u. più
E. 27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva
e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2338/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
con riferimento all'eccezione di controparte sulla ammissibilità dell'appello si riporta alle note depositate in data di ieri da far parte integrante del presente verbale;
Per l'avv. GITTO FRANCESCO il quale precisa le conclusioni come da Controparte_1 comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 2338/2024 R.G., decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza del 29.05.2025, e promossa da:
(C.F e P.I. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura Comunale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 252 del 23/4/2024, come da delega allegata al ricorso in appello depositato telematicamente in data 30.04.2024, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo
XXIV Maggio n. 1, Pt_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Corsi Garibaldi n. 119, giusto mandato in calce al ricorso in opposizione di Pt_1
primo grado depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello telematicamente in data 4.09.2024;
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 368/2023 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in Pt_1
data 02.11.2023, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 532/2023 e non notificata;
opposizione avverso
ordinanza di ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione amministrativa di € 260,53”
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/02/2023, proponeva opposizione avanti al Giudice Controparte_1
di Pace di avverso l'ordinanza n. 260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione Pt_1
amministrativa L. 689/1981 – prot. n. 6451 del 12.01.2023 emessa dal per un Parte_1
importo complessivo di € 260,53 comprensivi di spese di notifica.
L'Ordinanza di ingiunzione di pagamento era stata emanata “visto il verbale di accertamento e
contestazione n. 5049 – 20/437 del 15/10/2020 con il quale gli appartenenti alla Polizia Municipale di Pt_1
hanno riferito di aver accertato che il giorno 02.10.2020 in località -via NG di AR in prossimità Pt_1
del civico 223, il sig. (…) residente in [...] ha violato le disposizioni di Controparte_1 Pt_1
cui agli art. 7, c. 2 e art. 27, c. 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del – Parte_1
Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e successive modifiche, per aver conferito
irregolarmente rifiuti, riconducibili al sopraindicato trasgressore, non all'interno del contenitore specificamente
assegnato dal Gestore” (cfr. ordinanza n. 260/2022 di ingiunzione di pagamento: doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta fasc. di primo grado).
Il sotteso verbale di violazione n. 5049-20/437 del 15/10/2020 era stato elevato dal Comando di Polizia
Municipale di per la violazione degli artt. 7, comma 2, e 27, comma 3 del Regolamento per la Pt_1
gestione dei rifiuti urbani del Comune di approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. Pt_1
100 del 15/07/2003, “a seguito di accertamenti effettuati per mezzo del dispositivo mobile di videosorveglianza,
Mod. TRAP-CAR/HQ CAM, in dotazione al Comando ed attivato nel periodo 02 ott 2020 – 09 ott 2020 in Via
NG di AR in prossimità del civ. 223 debitamente reso noto a mezzo di apposita e conforme segnaletica
come da disposizioni del Garante per la privacy, si è accertato che in data 2 ott 2020 alle ore 11:21 il conducente
del veicolo marca Fiat Targa EG378XF, intestato a (..) conferiva irregolarmente Controparte_1
rifiuti, in quanto da verifiche successive, il proprietario risultava essere residente in [...], violando così
il vigente regolamento che obbliga il conferimento da parte del produttore all'interno del contenitore
appositamente assegnato dal Gestore. Si dà atto che la violazione è stata accertata in data 9 ott. 2020 negli uffici
del Comando, a seguito della visione delle registrazioni digitali effettuate tramite apparecchiatura mobile di
videosorveglianza Mod. TRAP CAR/HQ CAM, e che per tale motivo non è stato oggettivamente possibile pagina 3 di 12 procedere alla sua contestazione immediata” (cfr. verbale di accertata violazione del 15.10.2020 della
Polizia Municipale di doc. n. 3 all.to comparsa costituzione e risposta fasc. primo grado). Pt_1
Svolte le premesse in fatto, nel ricorso in opposizione la difesa della ricorrente eccepiva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il verbale di accertata violazione non andava sollevato, poiché la ricorrente è residente a[...] e l'art. 7 comma 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti Pt_1
urbani del Comune di prevede che il conferimento da parte del produttore deve Pt_1
avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame, in quanto NG di AR è una frazione del Comune di Pt_1
- il conferimento dei rifiuti da parte del produttore deve avvenire, secondo la normativa,
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal
Gestore, ma nessuno aveva mai provveduto ad informare la ricorrente del luogo e degli orari dove conferire i rifiuti.
La difesa della ricorrente chiedeva quindi -in via preliminare- la sospensione dell'ordinanza n.
260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data
12.01.2023 – Prot. 6451 dal di e notificato alla ricorrente in data 17.01.2023 e chiedeva Pt_1 Pt_1
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza N.
260/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data 12.01.2023 –
Prot. 6451 dal Comune di e notificato alla ricorrente in data 17.01.2023 per tutti i motivi spiegati e per Pt_1
effetto di ciò rendere nullo e/o annullare il verbale di accertamento e contestazione N. 5049 – 20/437 del
15.10.2020.
In via istruttoria si chiede per le ragioni tutte esposte in ricorso che il nell'assolvimento del Parte_1
proprio onere probatorio, depositi la documentazione ritualmente notificata alla ricorrente attestante il luogo e
l'orario ed i giorni dove questa avrebbe dovuto e potuto conferire i rifiuti.
Condannare controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre IVA e Cassa, nonché le spese
forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (conclusioni rassegnate a pag. 4 del ricorso in opposizione).
Con il decreto di fissazione udienza il Giudice di Pace non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 20.02.2023 in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.03.2023 si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la pretesa della ricorrente e Parte_1 pagina 4 di 12 chiedendo la conferma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto
(conclusioni rassegnate a pag. 7 della comparsa cit.).
La difesa del resistente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- l'illecito contestato alla ricorrente non concerneva il conferimento dei rifiuti “all'interno del territorio
del Comune di residenza” bensì il diverso illecito del mancato conferimento “all'interno del contenitore
appositamente assegnato dal gestore”, di cui all'art. 7, c. 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come modificato con DCC n. 130 del 16/10/2019;
- la ricorrente non aveva mai contestato il fatto costitutivo dell'illecito che aveva dato luogo all'emissione della ordinanza, anzi aveva confermato di aver conferito i rifiuti dalla medesima prodotti in località NG di AR Frazione del Comune di Pt_1
- neppure in sede di scritti difensivi, presentati successivamente alla notifica del verbale di accertamento e contestazione, il fatto illecito era stato posto in discussione, laddove la stessa si CP_1
era limitata ad evidenziare la correttezza del proprio comportamento sottolineando di aver conferito i propri rifiuti all'interno del territorio del ove la stessa era residente, tralasciando Parte_1
che l'illecito contestato riguardava una diversa fattispecie, ovvero l'irregolare conferimento avvenuto non nei cassonetti appositamente assegnati bensì in altri, tra l'altro situati a distanza dal luogo di residenza, fattispecie prevista dall'art.7, c.2, modificato con atto del Consiglio comunale n.130 del
16/10/2019 ed esecutivo in data 23/10/2019;
- gli interrogativi posti dalla ricorrente circa l'indicazione dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, i criteri di assegnazione e le relative informazioni al produttore non potevano costituire oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'ordinanza impugnata ed, in particolare, la legittimità e fondatezza dell'accertamento dell'illecito – abbandono del sacchetto di rifiuti in località NG di AR di Ancona- che non era stato mai contestato ed era quindi divenuto fatto certo e provato (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 27.03.2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione e il
Giudice di Pace rinviava all'udienza del 19.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine fino al 9.05.2023 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 19.05.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 368/2023 pubblicata in data 02/11/2023, non notificata, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite
(cfr. dispositivo della sentenza in atti). pagina 5 di 12 Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “il ricorso va accolto.
- Il Comune di non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente rifiuti. Pt_1 CP_1
- Orbene la sanzione scaturiva solo dalla foto della targa che ben poteva essere condotta anche da persona
diversa dalla proprietaria del veicolo.
- Non essendoci certezza che l'infrazione l'abbia commessa la non resta che accogliere il ricorso ed CP_1
annullare il provvedimento impugnato.
- Le spese vanno compensate sussistendo giusti motivi” (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato in data 30/04 - 02/05/2024, il ha proposto avverso Parte_1
la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito in grado d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per quanto sopra esposto ed, in
accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del nel Parte_1
giudizio di primo grado, succitata a far parte integrante del presente atto, in integrale riforma della impugnata
sentenza n. 368/2023, mai notificata, pronunciata dal Giudice di pace di in persona del Giudice dr.ssa Pt_1
Lorena Volpone, pubblicata in data 2/11/2023, nella causa civile, promossa dalla sig.ra con ricorso, CP_1
iscritta al RG n.532/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, previa sospensione degli effetti
esecutivi della sentenza n.368/2023, riformare la medesima, nella parte in cui accoglie il ricorso proposto dalla
sig.ra e annulla l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022, prot n.6451 del 12/01/2023, CP_1
accertando e dichiarando la nullità della sentenza per motivazione “illogica” o comunque viziata da qualunque
altra causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per l'effetto, respingere il ricorso
presentato dalla sig.ra dichiarando la legittimità e confermando l'ordinanza di ingiunzione di Controparte_1
pagamento n.260/2022 del 12/1/2023 emessa dal nei suoi confronti, condannando l'odierna Parte_1
resistente in appello al pagamento della somma ingiunta ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di
giudizio, conseguenti alla soccombenza” (conclusioni rassegnate a pag. 13 atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi- un unico motivo di impugnazione: ha Pt_1
eccepito che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ancona è sorretta da motivazione errata ed illogica e, pertanto, va riformata laddove veniva affermato che il “non ha dato Parte_1
prova che sia stata la a conferire irregolarmente i rifiuti”. CP_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, il fatto di cui all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022, impugnata in primo grado, costituisce fatto certo e provato, mentre il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con un'unica motivazione pagina 6 di 12 inconferente al caso specifico e contrastante con quanto in atti e con il principio di non contestazione per cui i fatti esplicitamente ammessi devono considerarsi come non contestati – e quindi provati –. La
ricorrente in primo grado, infatti, aveva confermato di aver commesso il fatto per il quale era stata sanzionata, ovvero “aver conferito rifiuti” in località via NG di AR del di e Pt_1 Pt_1
“non all'interno del contenitore specificamente assegnato dal Gestore” (cfr. ricorso in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.09.2024 si è costituita in giudizio
[...]
eccependo: CP_1
- l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto mediante ricorso anziché mediante notifica dell'atto di citazione;
- nel merito era corretto il ragionamento posto in essere dal Giudice di primo grado, in quanto il verbale non andava emesso poiché la ricorrente risiedeva in alla Via Bernabei n. 3 e l'art. 7 Pt_1
comma 2 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di prevedeva che il Pt_1
conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del
Comune di residenza, cosa che era avvenuta nel caso di specie. Infatti come risultava dallo stesso verbale il conferimento dei rifiuti era avvenuto in località NG di AR (frazione del Comune di
; Pt_1
- in merito poi al conferimento dei rifiuti da parte del produttore all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal gestore, la non era mai stata informata del luogo e degli CP_1
orari dove conferire i rifiuti, e il non aveva fornito tale prova;
Pt_1
- infine la difesa del era connotata da colpa grave e risultava integrata la fattispecie di abuso Pt_1
del processo rilevante ai fini della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
La difesa della appellata chiedeva -quindi- di rigettare in quanto inammissibile il ricorso in appello;
nel merito di rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
condannare infine il al risarcimento dei Parte_1
danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
condannare in ogni caso parte appellante alle spese del giudizio (cfr. conclusioni alle pagg.
8-9 comparsa in appello).
Con decreto del 3.05.2024 veniva fissata l'udienza del 19.09.2024, ordinando alla parte appellante di notificare il ricorso in appello e il decreto.
La prima udienza del 19.09.2024 veniva rinviata dal dott. Marani (in sostituzione di questo Giudice
giusto DP 291/2024) in data 3.10.2024 per gli stessi incombenti.
pagina 7 di 12 All'udienza del 3.10.2024 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c. veniva fissata l'odierna udienza del 29.05.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito questo
Tribunale ritiene che il motivo di appello proposto dal sia fondato e come tale Parte_1
vada accolto con conseguente riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla appellata
, in quanto le controversie come quella in esame aventi ad oggetto l'opposizione ad Controparte_1
ordinanza - ingiunzione, sono regolate, ex art. 6 e 2 del d. lgs. n. 150 del 2011, dal rito del lavoro.
Di conseguenza, l'appello va proposto nelle forme del ricorso anziché dell'atto di citazione, come correttamente effettuato dalla difesa del appellante. Pt_1
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in
quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella
forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché l'atto di gravame deve essere
depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1020 del 17/01/2017, Rv. 642559 - 01)”
(cfr. Cass. n. 19470 del 2024).
Nel caso di specie il ricorso in appello è stato depositato tempestivamente (in data 30/04 - 2/05/2024) ai sensi dell'art. 327 c.p.c. entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (in data 2/11/2023) della sentenza del Giudice di Pace.
Venendo all'esame nel merito dell'appello, come sopra detto, questo è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Infatti, costituisce un fatto pacifico (perché non contestato, anzi ammesso dalla stessa
[...]
), l'avvenuto conferimento dei rifiuti da parte della stessa in NG di AR Frazione del CP_1
Comune di in prossimità del civico 223 in data 20.10.2020 (cfr. ricorso introduttivo e atti Pt_1
successivi).
La contestazione mossa alla ricorrente nell'ordinanza ingiunzione e nel verbale sotteso è quella relativa alla violazione dell'art. 7, comma 2 e 27, comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
pagina 8 di 12 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, modificato con atto del Consiglio Comunale n. 130 del 16.10.2019
esecutivo in data 23.10.2019: “Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente
all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal Gestore”.
La ratio sottesa a tale norma si evince anche nella stessa deliberazione n. 130 del 16.10.2019 ove, nelle premesse, si dichiara: “Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ha tra le sue finalità quella di ridurre
e contenere la produzione di rifiuti e ridurre lo smaltimento indifferenziato.
Al fine di raggiungere le finalità previste, il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede che i
soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni sono la Polizia municipale, gli ispettori
ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal decreto legislativo n. 152/2006.
All'interno del Corpo di Polizia municipale è stato costituito un nucleo operativo di Polizia ambientale che
svolge anche attività di ispezione ed accertamento sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei produttori
degli stessi.
Durante l'attività di controllo da parte del nucleo di Polizia ambientale si è riscontrata una maggiore
problematicità nelle zone periferiche, dovuta al conferimento da parte di non residenti nel Comune di Pt_1
ma anche da parte di residenti in zone servite dal sistema di raccolta porta a porta che utilizzano le batterie
periferiche per non differenziare il rifiuto prodotto.
La società in qualità di gestore, distribuisce i contenitori assegnandoli specificatamente Controparte_2
all'utenza residente nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta del Parte_1 Pt_1
Dato atto che:
- tali conferimenti non appropriati comportano un costo maggiore da sostenere da parte dell'amministrazione
comunale per la mancata differenziazione;
- La mancata differenziazione aumenta la percentuale dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e quindi
fa diminuire la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati che deve tendere a raggiungere i livelli imposti
dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Le batterie presenti nelle zone periferiche a causa del conferimento non appropriato risultano insufficienti a
smaltire i rifiuti dei residenti, provocando così il fenomeno dell'abbandono al di fuori del cassonetto, quando lo
stesso risulta pieno, con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei luoghi.
Ritenuto necessario provvedere ad apportare delle modifiche al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti al
fine di limitare conferimenti errati sia da parte dei residenti che non residenti, e dare altresì strumenti più
efficaci di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;
pagina 9 di 12 considerando che una disciplina più puntuale da parte del regolamento per la gestione dei rifiuti può garantire
una migliore conoscenza da parte del cittadino su come deve essere eseguita la raccolta differenziata al fine di
ottenere una migliore performance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi dello smaltimento
che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera cittadinanza (…)” (cfr. premesse della deliberazione n.
130 del 16.10.2019 avente ad oggetto al modifica al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel doc. n. 4 all.to fasc. primo grado . Parte_1 Parte_1
E' evidente quindi la ratio della normativa sopra citata, di dare una disciplina ordinata relativa allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di ridurre la percentuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati e di limitare conferimenti errati da parte dei residenti e dei non residenti.
Deve ritenersi accertata l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 7, comma 2 del Controparte_1
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di per avere questa conferito i Pt_1
rifiuti dalla stessa prodotti non nei contenitori della raccolta specificamente assegnati, come prescritto dalla norma, bensì nella frazione NG di AR (come dalla stessa ammesso nei suoi scritti difensivi).
La ricorrente - odierna appellata- infatti non ha mai contestato di essere stata lei a buttare i CP_1
propri rifiuti nel cassonetto in frazione NG di AR ma la contestazione posta a fondamento della opposizione riguardava la circostanza di aver conferito i rifiuti nella località NG di AR e di essere legittimata a farlo, in quanto NG di AR è una frazione del Parte_1
La motivazione del Giudice di primo grado - quindi - è errata non essendovi contestazione sul fatto che fosse stata proprio la con la sua vettura a conferire rifiuti nella frazione NG di AR. CP_1
Come è noto nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo,
ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 24037).
Risulta -inoltre- dalla documentazione depositata in atti che:
- A tutti gli utenti residenti in [...] (ove risiede la sig.ra è stata consegnata CP_1
in data 25.03.2010 la chiave per accedere al modulo Igenio posizionato in Piazza del Plebiscito
o comunque a quello più vicino all'utenza in assenza del suddetto.
pagina 10 di 12 - All'avvio del servizio e comunque alla consegna delle chiavi avvenuta nel 2010, è stata effettuata una importante campagna di comunicazione con al quale sono state comunicate le modalità di svolgimento del servizio.
- Dal 2018 tutti i moduli Igenio presenti sul territorio del Comune di sono accessibili Pt_1
senza l'utilizzo della chiave che comunque è in possesso della famiglia come risulta CP_1
dal data base di IE (cfr. nota di prot. n. 879 del 9.03.2023: Controparte_3
doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado . Pt_1
La non conoscenza da parte di dell'obbligo di conferimento dei rifiuti dalla stessa Controparte_1
prodotti all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, non può essere addotta come una giustificazione dell'inosservanza di tale obbligo.
La prescrizione di tale obbligo contenuta nell'art. 7, comma 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, come modificato nel testo di cui sopra, era stato pubblicato nell'albo pretorio e pertanto si presume conosciuto da parte di tutta l'utenza, con conseguente onere di informazione da parte di tutti i cittadini.
La sentenza di primo grado va integralmente riformata, in accoglimento del motivo di appello proposto dal e va condannata al pagamento della somma ingiunta Pt_1 Controparte_1
nell'ordinanza – ingiunzione impugnata che va integralmente confermata stante l'infondatezza della opposizione che andava e va rigettata.
Infatti l'Ente sanzionatore ha senza dubbio fornito –come era suo onere- la prova della sussistenza dell'infrazione legittimamente e correttamente irrogata all'odierna appellata;
mentre quest'ultima ha proposto una opposizione fondata su motivi infondati per le ragioni sopra espresse.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, in base al DM n. 147 del 13/08/2022 - valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese) – tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a E. 1.101,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi di giudio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 2338/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c. pagina 11 di 12 ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 368/2023, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
L'opposizione proposta da siccome infondata per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
CONFERMA
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.260/2022 del 12/1/2023 emessa dal di nei Pt_1 Pt_1
confronti di e la condanna al pagamento della somma ivi ingiunta;
Controparte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal Controparte_1 Pt_1
appellante, che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 740,00 (di cui E. 278,00
per il I grado) a titolo di compenso professionale, oltre E. 91,50 per esborsi (E. 64,50 a titolo di c.u. più
E. 27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva
e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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