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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
, domiciliate in Foggia presso lo
[...] studio dell'avv. Gianluca Zoppo che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
, domiciliata in Foggia Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Emma Maria Rosaria Finelli che la rappresenta in giudizio per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello---------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2420/2022 depositata l'11/10/2022, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla
[...]
, ha dichiarato inefficace l'atto di compravendita per Parte_2 pagina 1 di 7 notar del 2/10/2019 a mezzo del quale il Per_1 [...]
ha alienato alla consorziata Parte_1 Parte_1
la quota di proprietà pari a 8.786/10.000 di un appezzamento di
[...] terreno agricolo sito nel Comune di Foggia in Loc. Serpente (fgl. 90, p.lle 8-
14-15-16-17-18-19), oltre a condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata il 10/11/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il e la , Parte_1 Controparte_2 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di compromissione in arbitrato della controversia e, nel merito, il rigetto della domanda di revocatoria, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze ex art. 348bis e 283 c.p.c. ed invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del 7/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneo rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione preliminare di compromissione in arbitrato irrituale di cui alla clausola contenuta nell'art. 19 dello Statuto del e nell'art. 38 dello statuto delle singole Cooperative ad esso Parte_1 aderenti (la sentenza di primo grado non è stata invece impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di competenza del Tribunale di Bari-sezione specializzata per le imprese).
Il motivo -con cui gli appellanti si dolgono dell'omesso riconoscimento della competenza arbitrale- è manifestamente privo di pregio.
Il primo giudice ha ritenuto, in relazione alla cit. clausola 19 dello statuto del
, che la controversia de qua esulasse dal patto consortile, non Parte_1 rientrando statutariamente tra le attività del la raccolta Parte_1 delle quote che i soci delle singole consorziate dovevano versare alla propria
Cooperativa di appartenenza;
in ordine alla clausola 38 dello statuto delle pagina 2 di 7 Coop. aderenti, ha rilevato invece l'inconferenza del suo richiamo, visto che la presente controversia non pende tra la e un suo socio, ma tra Parte_1 il e una delle sue aderenti. Parte_1
Gli appellanti assumono invece che la raccolta del danaro necessario all'acquisto dei suoli da destinare ai programmi edificatori costituisse proprio una delle attività statutariamente devolute al , con Parte_1 conseguente applicabilità della clausola arbitrale di cui al cit. art. 19 (secondo cui “qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il e gli aderenti ovvero tra gli Parte_1 aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri…”).
Sostengono l'applicabilità anche dell'art. 38 dello statuto della Parte_2 denunciando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che detta Coop. è socia del . Parte_1
Osserva il Collegio che le considerazioni espresse dal primo giudice, contestate dagli appellanti, sono comunque assorbite da un dato dirimente, che conferma la proponibilità dell'azione giudiziale.
E' noto che l'esistenza del vantato credito è estranea alla cognizione diretta del giudice della revocatoria, potendo quest'ultimo limitarsi, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, al solo riscontro di una mera aspettativa di credito o anche di un credito meramente condizionato o contestato, da ritenersi di per sé sufficiente a giustificare l'attivazione in via preventiva dello strumento di conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2901 c.c. (cfr., per un caso analogo a quello in esame, Cass.
2023/n. 3054).
Ed infatti, quel che rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (per la stessa ragione si esclude che il giudizio ex art. 2901 c.c. sia soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, posto che tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla revocatoria – sic Cass. 2016/n. 2673; Cass. 2019/n,
3369).
pagina 3 di 7 Così delimitato l'ambito della controversia (che non mira all'accertamento del credito, ma alla sola declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale), è evidente che l'odierna azione revocatoria non è in alcun modo connessa col contratto sociale, nel senso che il suo oggetto non involge affatto l'interpretazione o l'esecuzione del patto consortile col quale le parti hanno disciplinato lo svolgimento dei rapporti societari e la risoluzione delle relative controversie, né la decisione è destinata ad incidere sugli assetti societari del e/o delle singole Cooperative Parte_1 consorziate.
Il predetto contratto sociale rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. solo come elemento accidentale del diritto che dovrà essere accertato nel giudizio ex art. 702bis c.p.c. parallelamente pendente.
In altri termini, l'odierna revocatoria ha ad oggetto una pretesa che non trova la sua causa petendi nel contratto cui afferisce la clausola arbitrale, che resta, di conseguenza, inapplicabile.
A fronte di tanto, inconferente è anche il richiamo alla sentenza n. 1452/2013 (con cui l'eccezione di improponibilità della domanda per compromissione in arbitrato è stata invece accolta), posto che tale pronuncia attiene alla (diversa) domanda di liquidazione della quota sociale a seguito di recesso, formulata dal socio nei confronti della Cooperativa di CP_3 appartenenza (Coop. Ed. Saturno): è evidente che tale domanda, in quanto direttamente attinente al rapporto sociale, rientrava senz'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 38 dello Statuto delle singole Cooperative aderenti al
. Parte_1
Venendo al merito, col secondo motivo di appello, gli appellanti si dolgono dell'omessa applicazione dell'art. 2901, co. 3 c.c. secondo cui l'adempimento di un debito scaduto costituisce atto dovuto e dunque non assoggettabile a revocatoria;
lamentano altresì la mancata considerazione dell'insussistenza di un intento fraudolento nel compimento dell'atto.
Sostengono, in particolare, che la contestata vendita del 2/10/2019 sarebbe stata deliberata già in sede di assemblea consortile del 26/05/2018 e dunque un anno prima dell'instaurazione del giudizio ex art. 702bis c.p.c. n.
1372/2019 R.G. promosso dalla ai fini del pagamento Parte_2 delle somme portate dal d.i. n. 780/2015 azionato in suo danno nella procedura esecutiva n. 341/2016 R.G.Es. dagli ex soci Parte_3
e che la finalità del predetto atto di compravendita Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 7 sarebbe stata infatti quella di estinguere per compensazione un debito del verso la sorto sin dal 2007 per somme Parte_1 Controparte_2 versate dai soci di quest'ultima ai fini dell'acquisizione del terreno trasferito;
che la domanda di revocatoria difetterebbe quindi dell'elemento soggettivo.
La tesi è palesemente infondata.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie, ove il prezzo della compravendita di €
237.030,17 risulta estinto per compensazione con un debito di maggior importo del verso la , le parti contraenti Parte_1 Controparte_2 dell'atto del 2/10/2019 abbiano posto in essere una datio in solutum con la quale hanno pattuito il trasferimento di un bene in luogo del versamento del danaro necessario a saldare il predetto debito.
Come già correttamente evidenziato dal primo giudice, è opinione giurisprudenziale pacifica quella secondo cui il divieto di revoca di pagamenti di debiti scaduti previsto dall'art. 2901, co. 3 c.c., riguarda pacificamente solo l'adempimento in senso tecnico e non trova applicazione rispetto a tutte le altre modalità anomale di estinzione di un'obbligazione, quali la cessione di credito o la datio in solutum, che restano assoggettabili all'azione revocatoria ordinaria anche quando rappresentino l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atti discrezionali, quindi non dovuti, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della par condicio creditorum, l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, co. 3 c.c. (sic Cass. n. 4244/2020; conf. Cass. n. 26927/2017; Cass. 2024/n. 13227).
Né può sostenersi la mancanza, nella specie, del requisito della scientia damni. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è noto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie
- di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cioè l'intento fraudolento).
Tale consapevolezza è in re ipsa quando il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili o, come nella fattispecie, l'unico bene pagina 5 di 7 immobile a lui intestato (Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
Nl caso in esame, la tempistica dell'atto -compiuto circa 6 mesi dopo la notifica, in data 29/03/2019, del ricorso ex art. 702bis c.p.c.- non costituisce l'unico elemento valutabile, essendo stati offerti altri elementi presuntivi che corroborano la sicura conoscenza, da parte del disponente, Parte_1 dell'esistenza della pretesa di pagamento fatta valere dalla Parte_6 non solo in virtù dell'identità del l.r.p.t. sia del Persona_2
che della Coop. Saturno/acquirente, ma anche del fatto Parte_7 che è agli atti del primo grado (vd. all. 9 all'atto di citazione) la racc. del 22/07/2016 ricevuta il 26/07/2016, con cui l'odierna appellata aveva già preannunciato, tre anni prima dell'avvio del giudizio ex art. 702bis c.p.c., al la propria richiesta di restituzione delle somme versate in Parte_1 favore di quest'ultimo nel 2010 dagli ex soci della CP_2 Parte_8
e (ciò che costituisce ulteriore conferma della
[...] Pt_4 consapevolezza, da parte dello stesso , dell'esistenza del preteso Parte_1 debito e della conoscenza del pregiudizio che si stava arrecando alla creditrice con la dismissione dell'unico bene a sé intestato).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
10/11/2022 dal Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, avverso la sentenza n. 2420/2022 Controparte_1 emessa l'11/10/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere alla le Parte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 9.991 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 6 di 7 3. 4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
, domiciliate in Foggia presso lo
[...] studio dell'avv. Gianluca Zoppo che le rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----------------------------------------------appellante
E
, domiciliata in Foggia Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Emma Maria Rosaria Finelli che la rappresenta in giudizio per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello---------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2420/2022 depositata l'11/10/2022, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla
[...]
, ha dichiarato inefficace l'atto di compravendita per Parte_2 pagina 1 di 7 notar del 2/10/2019 a mezzo del quale il Per_1 [...]
ha alienato alla consorziata Parte_1 Parte_1
la quota di proprietà pari a 8.786/10.000 di un appezzamento di
[...] terreno agricolo sito nel Comune di Foggia in Loc. Serpente (fgl. 90, p.lle 8-
14-15-16-17-18-19), oltre a condannare i convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata il 10/11/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza il e la , Parte_1 Controparte_2 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'eccezione preliminare di compromissione in arbitrato della controversia e, nel merito, il rigetto della domanda di revocatoria, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze ex art. 348bis e 283 c.p.c. ed invitate le parti a precisare le conclusioni, all'udienza cartolare del 7/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erroneo rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione preliminare di compromissione in arbitrato irrituale di cui alla clausola contenuta nell'art. 19 dello Statuto del e nell'art. 38 dello statuto delle singole Cooperative ad esso Parte_1 aderenti (la sentenza di primo grado non è stata invece impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di competenza del Tribunale di Bari-sezione specializzata per le imprese).
Il motivo -con cui gli appellanti si dolgono dell'omesso riconoscimento della competenza arbitrale- è manifestamente privo di pregio.
Il primo giudice ha ritenuto, in relazione alla cit. clausola 19 dello statuto del
, che la controversia de qua esulasse dal patto consortile, non Parte_1 rientrando statutariamente tra le attività del la raccolta Parte_1 delle quote che i soci delle singole consorziate dovevano versare alla propria
Cooperativa di appartenenza;
in ordine alla clausola 38 dello statuto delle pagina 2 di 7 Coop. aderenti, ha rilevato invece l'inconferenza del suo richiamo, visto che la presente controversia non pende tra la e un suo socio, ma tra Parte_1 il e una delle sue aderenti. Parte_1
Gli appellanti assumono invece che la raccolta del danaro necessario all'acquisto dei suoli da destinare ai programmi edificatori costituisse proprio una delle attività statutariamente devolute al , con Parte_1 conseguente applicabilità della clausola arbitrale di cui al cit. art. 19 (secondo cui “qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il e gli aderenti ovvero tra gli Parte_1 aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri…”).
Sostengono l'applicabilità anche dell'art. 38 dello statuto della Parte_2 denunciando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che detta Coop. è socia del . Parte_1
Osserva il Collegio che le considerazioni espresse dal primo giudice, contestate dagli appellanti, sono comunque assorbite da un dato dirimente, che conferma la proponibilità dell'azione giudiziale.
E' noto che l'esistenza del vantato credito è estranea alla cognizione diretta del giudice della revocatoria, potendo quest'ultimo limitarsi, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, al solo riscontro di una mera aspettativa di credito o anche di un credito meramente condizionato o contestato, da ritenersi di per sé sufficiente a giustificare l'attivazione in via preventiva dello strumento di conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2901 c.c. (cfr., per un caso analogo a quello in esame, Cass.
2023/n. 3054).
Ed infatti, quel che rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (per la stessa ragione si esclude che il giudizio ex art. 2901 c.c. sia soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, posto che tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla revocatoria – sic Cass. 2016/n. 2673; Cass. 2019/n,
3369).
pagina 3 di 7 Così delimitato l'ambito della controversia (che non mira all'accertamento del credito, ma alla sola declaratoria di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale), è evidente che l'odierna azione revocatoria non è in alcun modo connessa col contratto sociale, nel senso che il suo oggetto non involge affatto l'interpretazione o l'esecuzione del patto consortile col quale le parti hanno disciplinato lo svolgimento dei rapporti societari e la risoluzione delle relative controversie, né la decisione è destinata ad incidere sugli assetti societari del e/o delle singole Cooperative Parte_1 consorziate.
Il predetto contratto sociale rileva ai fini di cui all'art. 2901 c.c. solo come elemento accidentale del diritto che dovrà essere accertato nel giudizio ex art. 702bis c.p.c. parallelamente pendente.
In altri termini, l'odierna revocatoria ha ad oggetto una pretesa che non trova la sua causa petendi nel contratto cui afferisce la clausola arbitrale, che resta, di conseguenza, inapplicabile.
A fronte di tanto, inconferente è anche il richiamo alla sentenza n. 1452/2013 (con cui l'eccezione di improponibilità della domanda per compromissione in arbitrato è stata invece accolta), posto che tale pronuncia attiene alla (diversa) domanda di liquidazione della quota sociale a seguito di recesso, formulata dal socio nei confronti della Cooperativa di CP_3 appartenenza (Coop. Ed. Saturno): è evidente che tale domanda, in quanto direttamente attinente al rapporto sociale, rientrava senz'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 38 dello Statuto delle singole Cooperative aderenti al
. Parte_1
Venendo al merito, col secondo motivo di appello, gli appellanti si dolgono dell'omessa applicazione dell'art. 2901, co. 3 c.c. secondo cui l'adempimento di un debito scaduto costituisce atto dovuto e dunque non assoggettabile a revocatoria;
lamentano altresì la mancata considerazione dell'insussistenza di un intento fraudolento nel compimento dell'atto.
Sostengono, in particolare, che la contestata vendita del 2/10/2019 sarebbe stata deliberata già in sede di assemblea consortile del 26/05/2018 e dunque un anno prima dell'instaurazione del giudizio ex art. 702bis c.p.c. n.
1372/2019 R.G. promosso dalla ai fini del pagamento Parte_2 delle somme portate dal d.i. n. 780/2015 azionato in suo danno nella procedura esecutiva n. 341/2016 R.G.Es. dagli ex soci Parte_3
e che la finalità del predetto atto di compravendita Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 7 sarebbe stata infatti quella di estinguere per compensazione un debito del verso la sorto sin dal 2007 per somme Parte_1 Controparte_2 versate dai soci di quest'ultima ai fini dell'acquisizione del terreno trasferito;
che la domanda di revocatoria difetterebbe quindi dell'elemento soggettivo.
La tesi è palesemente infondata.
Non vi è dubbio che, nella fattispecie, ove il prezzo della compravendita di €
237.030,17 risulta estinto per compensazione con un debito di maggior importo del verso la , le parti contraenti Parte_1 Controparte_2 dell'atto del 2/10/2019 abbiano posto in essere una datio in solutum con la quale hanno pattuito il trasferimento di un bene in luogo del versamento del danaro necessario a saldare il predetto debito.
Come già correttamente evidenziato dal primo giudice, è opinione giurisprudenziale pacifica quella secondo cui il divieto di revoca di pagamenti di debiti scaduti previsto dall'art. 2901, co. 3 c.c., riguarda pacificamente solo l'adempimento in senso tecnico e non trova applicazione rispetto a tutte le altre modalità anomale di estinzione di un'obbligazione, quali la cessione di credito o la datio in solutum, che restano assoggettabili all'azione revocatoria ordinaria anche quando rappresentino l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atti discrezionali, quindi non dovuti, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della par condicio creditorum, l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, co. 3 c.c. (sic Cass. n. 4244/2020; conf. Cass. n. 26927/2017; Cass. 2024/n. 13227).
Né può sostenersi la mancanza, nella specie, del requisito della scientia damni. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è noto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie
- di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (cioè l'intento fraudolento).
Tale consapevolezza è in re ipsa quando il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili o, come nella fattispecie, l'unico bene pagina 5 di 7 immobile a lui intestato (Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
Nl caso in esame, la tempistica dell'atto -compiuto circa 6 mesi dopo la notifica, in data 29/03/2019, del ricorso ex art. 702bis c.p.c.- non costituisce l'unico elemento valutabile, essendo stati offerti altri elementi presuntivi che corroborano la sicura conoscenza, da parte del disponente, Parte_1 dell'esistenza della pretesa di pagamento fatta valere dalla Parte_6 non solo in virtù dell'identità del l.r.p.t. sia del Persona_2
che della Coop. Saturno/acquirente, ma anche del fatto Parte_7 che è agli atti del primo grado (vd. all. 9 all'atto di citazione) la racc. del 22/07/2016 ricevuta il 26/07/2016, con cui l'odierna appellata aveva già preannunciato, tre anni prima dell'avvio del giudizio ex art. 702bis c.p.c., al la propria richiesta di restituzione delle somme versate in Parte_1 favore di quest'ultimo nel 2010 dagli ex soci della CP_2 Parte_8
e (ciò che costituisce ulteriore conferma della
[...] Pt_4 consapevolezza, da parte dello stesso , dell'esistenza del preteso Parte_1 debito e della conoscenza del pregiudizio che si stava arrecando alla creditrice con la dismissione dell'unico bene a sé intestato).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
10/11/2022 dal Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, avverso la sentenza n. 2420/2022 Controparte_1 emessa l'11/10/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere alla le Parte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 9.991 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 6 di 7 3. 4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7