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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 474/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 474/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BUCCIARELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA;
ATTORE
contro
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GABRIELLI CLAUDIA;
CONVENUTO
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAGALINI STEFANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI Controparte_3 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'Avv. TRAVAGLINI ALESSANDRA ( ; C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'Avv. GUASTADISEGNI EMIDIO;
TERZI CHIAMATI
oggetto: risarcimento dal danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per l'attore, coma da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis e con qualunque statuizione: NEL MERITO
In via principale
a) accertare e dichiarare, sulla base di tutto quanto esposto in narrativa, che il convenuto Avv. si è reso inadempiente ovvero ha attuato l'inesatto adempimento colpevole del Controparte_1 mandato ricevuto, omettendo di condurre la causa con la diligenza del professionista medio;
pagina 1 di 11 b) per l'effetto, in via principale, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e s.s. c.c. e per tutte le causali specificate in narrativa, risolto il contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto tra le parti relativo al giudizio per cui è causa, in virtù di tutti i gravi inadempimenti posti in essere dal professionista nell'espletamento del mandato;
c) in virtù della pronuncia di risoluzione di cui al punto precedente, condannare il professionista convenuto a restituire alla SI.ra gli acconti ricevuti nel corso della Parte_1 causa il cui ammontare è pari ad € 1.500,00 al netto degli accessori di legge;
d) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni in favore della SI.ra
[...]
quantificati nella misura di € € 1.271.682,69, ovvero in quella maggiore o minore Pt_1 somma che il Tribunale riterrà accertata in corso di causa ovvero di giustizia;
d) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni e pregiudizi non patrimoniali subiti dalla SI.ra come dedotti in premessa, per la cui Parte_1 quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale, tenuto conto delle allegazioni di cui alle premesse.
In via meramente subordinata
e) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni da perdita di chance, intesi come “danni futuri”, consistenti nella perdita della mera possibilità di conseguire il vantaggio economico (risarcimento), per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale, tenendo in debito conto l'ammontare delle perdite dedotte e documentate nel presente ricorso.
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione:
In Via Preliminare Disporre il differimento della prima udienza, fissata per il 22/06/2023, e fissare, ex art. 269 cpc, altra udienza per consentire la chiamata in causa dei Terzi: Avv. (C.F. Controparte_2
), con studio professionale in P.zza Tortora n. 1 a San Benedetto del CodiceFiscale_5
Tronto; ed (P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p t, con sede legale in Via Stalingrado n. 45 a Bologna, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc. Disporre, altresì, che, ex art. 281 duodecies, I° comma, cpc, venga disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, con conseguente fissazione di udienza ex art. 183 Cpc.
Nel merito
In via principale, rigettare le domande ex adverso proposte perché improponibili, inammissibili, improcedibili, non provate, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto e per prescrizione dei diritti azionati.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o concorrente, dell'Avv. Controparte_2 quale legale subentrato nella difesa della , nella causazione dei danni che saranno Parte_1 accertati, e per l'effetto condannarlo ai dovuti risarcimenti;
in ogni caso condannare la
, in persona del suo legale rappresentante p t, a tenere CP_6 Controparte_5 indenne l'Avv. da ogni spesa conseguente al presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla in sua vece al risarcimento dei danni in favore della come liquidati e se Pt_1 dallo stesso dovuti. Con vittoria delle spese e competenze del Giudizio, da porre a carico del soccombente, ed in ogni caso di , quale soggetto tenuto alla gestione diretta della vertenza. Controparte_3
IN SEDE ISTRUTTORIA
Si insta per la fissazione di udienza ex art. 183 cpc, in conseguenza della prosecuzione del processo con il rito ordinario, da disporsi ex art. 281 duodecies, e con riserva in tale sede di ogni opportuna allegazione ed articolazione istruttoria.
pagina 2 di 11 In ogni caso, sin da ora, si chiede che vengano ammessi e disposti i seguenti mezzi istruttori: A) interrogatorio formale della SI.ra sui capitoli in premessa articolati, dal n. 1 Parte_1 al n. 16, premettendo “se sia vero che”; B) all'esito prova per testi, sui medesimi capitoli, indicando come tali i SI.ri Controparte_7 residente in [...]; , residente in [...]del Tronto;
Controparte_8
, residente in [...]del Tronto;
il Legale Rappresentante della Controparte_9
con sede in San Benedetto del Tronto;
CP_10 C) Ordine di esibizione alla ed all'Avv. dei fascicoli di parte dei Parte_1 Controparte_2 giudizi di I° e II° Grado (rispettivamente R.G. n. 700408/2010 e 1333/2018), completi di tutti gli atti e documenti.
Per il terzo chiamato come da memoria del 7.2.2024: Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo redatto dall'Avv. per la violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.; Controparte_1 nel merito, rigettare le domanda proposte dal convenuto nei confronti dell'Avv. Controparte_2 poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'Avv. dichiarare la Controparte_2 [...]
nei cui confronti è stata spiegata domanda riconvenzionale in garanzia, CP_4 obbligata a tenerlo indenne da ogni pretesa, spesa, anche giudiziale, onere o pregiudizio, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'Avv. di quanto eventualmente Controparte_2 verrebbe liquidato all'attrice per sorte, interessi, riva-lutazione e spese processuali.
Per il terzo chiamato come da memoria conclusionale: Controparte_3
Piaccia al Tribunale
- in via preliminare, disporre la prosecuzione di questo giudizio nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art.281 duodecies, I° comma, cpc;
- nel merito della domanda di garanzia , che questa potrà essere prestata solo conformemente alle previsioni e condizioni contrattuali , e , quindi, nei limiti del massimale assicurato e con una franchigia di € 5.000,00, dopo dimostrazione - da parte del chiamante - della ricorrenza di tutti i presupposti di polizza, ai quali espressamente si fa riferimento e che si invocano come condizione essenziale di validità del rapporto;
- ancora sulla domanda di garanzia, ordinare o autorizzare la chiamata in causa di eventuali altri assicuratori dell'avv. da parte dello stesso, all'esito delle informazioni che il CP_1 medesimo fornirà;
- ancora sulla domanda di garanzia, che questa non potrà mai essere prestata nei confronti della domanda attrice relativa alla restituzione delle competenze professionali versate all'avv. CP_1
- nel merito della domanda attrice, respingere la stessa perchè infondata per an e quantum, se non, preliminarmente, prescritta e decaduta, come si eccepisce in adesione all'eccezione dell'avv. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il terzo chiamato come da comparsa di costituzione: Controparte_11
Piaccia all'On.le Tribunale civile di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis: in via preliminare: Ci si rimette alla Giustizia in ordine all'eventuale sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito della pronuncia della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione proposto
pagina 3 di 11 dall'odierna attrice avverso la sentenza n. 249/2022 emessa dalla Corte civile di Parte_1 appello di Ancona nel merito:
1) rigettare la domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal convenuto Avv.
nei confronti del terzo chiamato Avv. , siccome erronea ed Controparte_1 Controparte_12 infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare il convenuto Avv. al pagamento delle spese e competenze anche Controparte_1 in favore del terzo chiamato Controparte_11 in via di estremo subordine:
3) ridimensionare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1 convenuto Avv. , ictu oculi, eccessiva e smodata;
Controparte_1
4) ridimensionare la domanda di manleva e/o regresso proposta dal convenuto Avv. CP_1
nei confronti del terzo chiamato Avv. , ictu oculi, eccessiva e smodata;
[...] Controparte_12
5) dare atto che la terza chiamata assicurazioni ha dichiarato Controparte_11 espressamente di non sollevare contestazioni in ordine all'operatività ed efficacia della garanzia assicurativa;
6) ridimensionare la domanda di garanzia e manleva proposta dal terzo chiamato Avv.
nei confronti della terza chiamata in Controparte_12 Controparte_11 relazione alla franchigia di polizza di € 3.000,00, che rimane a carico dell'assicurato; 7) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e, comunque, nei rapporti tra assicurato-chiamante in causa e terzo chiamato, ai sensi dell'art. 10.2 GCA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 ai sensi dell'art. 281-decies, c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio l'avvocato al fine di vederne accertata la responsabilità per l'attività da questi Controparte_1 svolta nell'ambito dell'incarico professionale conferitogli e di ottenerne la condanna al risarcimento del danno scaturito dall'inadempimento. In data 12.6.2023 si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo la conversione del rito ed CP_1 eccependo l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione, la prescrizione del diritto vantato e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi: avv. in qualità di difensore subentrato nell'incarico, per ottenere la Controparte_2 declaratoria di sua responsabilità, esclusiva o concorrente, nella causazione dei danni lamentati dall'attrice; quale propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto Controparte_3 indenne da ogni conseguenza economica derivante dal giudizio.
In data 4.10.2023 si costituiva in giudizio il chiamato avv. il quale eccepiva in via CP_2 pregiudiziale la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza di petitum e causa petendi, nonché, nel merito, l'insussistenza di profili di responsabilità professionale a sé ascrivibili, anche considerato che tutte le condotte contestate dall'attrice all'avv. si erano verificate prima che il CP_1 subentrasse nella difesa (il che era avvenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni in CP_2 primo grado). Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
CP_4
In data 5.10.2023 si costituiva in giudizio il terzo formulando alcune Controparte_3 eccezioni relative al contratto di assicurazione e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
In data 30.11.2023 si costituiva anche il terzo contestando la CP_11 Controparte_4 fondatezza nel merito della domanda di manleva svolta dal convenuto avv. nei confronti del CP_1
pagina 4 di 11 chiamato avv. e chiedendone il rigetto, con condanna del convenuto chiamante al pagamento CP_2 delle spese di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c. e depositate le relative memorie, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, evidenziando l'intenzione di ordinarne la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dando termine alle parti per il deposito di memorie di discussione.
In data 9.9.2024 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale all'udienza del 24.4.2025, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito del mandato difensivo allo stesso conferito dall'attrice, Controparte_1 [...]
per un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'architetto quale Pt_1 CP_13
Progettista e Direttore dei Lavori, volta ad accertare le cause e le responsabilità dei vizi riscontrati nel fabbricato rurale edificato sul fondo agricolo sito a Monteprandone del quale la ra usufruttuaria. Pt_1
Si espone di seguito la vicenda processuale su cui si basa l'odierna causa di responsabilità professionale.
L'avv. per conto della sig.ra aveva convenuto in giudizio l'arch. Controparte_1 Parte_1
, ritenendolo esclusivo responsabile dei vizi e danni ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., e ai CP_13 sensi dell'art. 2232 c.c. per le omissioni e negligenze imputabili ai suoi collaboratori, ovvero l'ing.
e dott.ssa Si era costituito in giudizio il convenuto, arch. il CP_14 Controparte_15 CP_13 quale aveva chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ing. , al fine di CP_16 essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in ordine a vizi lamentati ed ai danni richiesti;
in secondo luogo, il convenuto aveva formulato formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali, Parte_1 quantificate in € 88.985,23 oltre accessori, come da parcella vistata dal competente ordine professionale prodotta in atti. Costituitosi in giudizio il terzo chiamato, l'avv. aveva omesso CP_1 di estendere la domanda risarcitoria anche nei suoi confronti;
aveva omesso, altresì, di contestare tempestivamente e specificatamente la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. In data CP_13
02.11.2017 l'avv. aveva rinunciato a tutti i mandati in essere con la sig.ra Controparte_1 Pt_1 restituendole i relativi fascicoli, subentrando nell'incarico l'avv. Non essendovi Controparte_2 ulteriori attività istruttorie da espletare, le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 43/2018, pubblicata il 10.01.2018, il Tribunale di Ascoli Piceno, accertata la grave responsabilità professionale di e , li aveva condannati in solido al CP_13 CP_16 pagamento a favore della sig.ra della somma complessiva di euro 611.628,58 oltre iva ed oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed inclusa la provvisionale per cui già vi era stata condanna, oltre al pagamento delle spese di lite (All. 13 al ricorso introduttivo).
. aveva appellato la sentenza di primo grado lamentando, in particolare, l'errata CP_17 CP_14 motivazione in ordine all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice anche nei propri confronti, nonostante la mancata estensione allo stesso della domanda di risarcimento formulata nell'atto introduttivo nei confronti del solo arch. Era intervenuto, altresì, l'arch. con CP_13 CP_13
pagina 5 di 11 comparsa di costituzione e risposta, proponendo a sua volta appello incidentale fondato, tra l'altro, sull'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale dallo stesso formulata, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle proprie competenze professionali. La Corte
d'Appello di Ancona aveva poi accolto l'appello principale dell'ing. riformando la sentenza di CP_14 primo grado nella parte in cui aveva ritenuto estesa in automatico la domanda di risarcimento formulata dall'attrice anche nei confronti del terzo chiamato. Al contempo la Corte aveva accolto Parte_1 anche l'appello incidentale formulato dall'arch. nei confronti della in merito all'omessa CP_13 Pt_1 pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle proprie competenze professionali.
In data 19.12.2023 la Corte di Cassazione aveva, infine, rigettato il ricorso proposto dalla vverso Pt_1 la citata sentenza della Corte d'Appello di Ancona, confermandone definitivamente il contenuto.
Nell'odierna sede, in estrema sintesi, l'attrice lamenta: la mancata proposizione del giudizio anche nei confronti della ditta appaltatrice;
la mancata estensione della domanda risarcitoria anche nei CP_18 confronti dell'ing. a seguito della sua chiamata in causa da parte del convenuto;
la mancata CP_14 puntuale contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale svolta dal CP_13
Chiede la risoluzione del contratto di prestazione professionale stipulato con l'avv. e la CP_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a causa degli indicati inadempimenti.
In diritto, ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.p.c., nell'adempimento delle obbligazioni professionali la diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata: trattasi, dunque, di diligenza per così dire qualificata rispetto a quella esigibile ai sensi del primo comma. Costituisce orientamento pacifico quello per cui la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 12407 del
24/06/2020). In materia di responsabilità del professionista, inoltre, ai sensi dell'art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave: sul punto, il riferimento ai problemi tecnici di speciale difficoltà lascia intendere che la limitazione di responsabilità debba intendersi circoscritta alle ipotesi di colpa da imperizia.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Al contrario, in caso di prestazioni di facere professionale il debitore non può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento, in quanto lo stesso non assorbe in sé la causalità materiale. Il principio esposto si pone in linea con l'orientamento ormai consolidatosi secondo cui, vista la natura professionale dell'obbligazione, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico),
pagina 6 di 11 distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene, dunque, in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità professionale, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, deve valorizzarsi la circostanza per cui l'interesse del creditore non si risolva nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il buon esito del giudizio) la cui lesione determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso ma, si ribadisce, l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Precisato che il caso sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. in quanto gli allegati inadempimenti (mancata citazione della ditta appaltatrice - mancata estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato - mancata puntuale contestazione delle somme oggetto di domanda riconvenzionale) non presentavano particolari profili di complessità, va, altresì, chiarito fin da subito che alcun profilo di responsabilità può essere ascritto in capo all'avv.
subentrato nella difesa dell'attrice a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. CP_2
Come da ricostruzione dei fatti sopra riportata (e documentata dalle parti), l'avv. ha CP_1 CP_2 assunto la difesa dell'attrice solo nella fase finale del giudizio di primo grado, in cui i lamentati inadempimenti risultavano tutti già cristallizzati: infatti – trovandosi in sede di precisazione delle conclusioni - era ormai precluso sia estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato che contestare puntualmente le somme oggetto della domanda riconvenzionale, così come era ormai preclusa la citazione nello stesso giudizio della ditta appaltatrice. Né il chiamante avv. allega CP_1 specifiche condotte successive eventualmente autonomamente imputabili all'avv. La CP_2 domanda di condanna svolta dal convenuto nell'atto di chiamata del terzo risulta, dunque, manifestamente infondata.
Quanto alla posizione del convenuto avv. in primo luogo non può condividersi l'argomento, CP_1 speso dal convenuto, secondo cui le questioni relative alla propria responsabilità professionale siano già coperte da giudicato: la citata ordinanza del 13.6.2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (con cui l'avv. ha ottenuto il pagamento del proprio CP_1 compenso professionale) proposta dall'odierna attrice, infatti, non aveva ad oggetto l'accertamento pagina 7 di 11 della responsabilità professionale dell'avv. per l'attività prestata nel giudizio di accertamento CP_1 della responsabilità professionale dell'arch. in tal sede, infatti, si era limitata a CP_13 Parte_1 contestare gli importi dovuti in quanto non correttamente parametrati al valore della causa. Le uniche valutazioni sulla diligenza della condotta dell'avv. in quella sede contestate e contenute CP_1 nell'opposizione e nella ordinanza conclusiva attengono al giudizio di sequestro conservativo, R.G. 1836-1/2016 (cfr. All. D ed E alla comparsa di costituzione dell'avv. . Del resto, all'epoca CP_1 dell'introduzione e della decisione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era stata ancora emessa la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado nella causa contro l'arch. e solo a seguito della quale l'attrice assume che si siano CP_13 verificati i danni lamentati.
Non è, poi, meritevole di accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione. Il convenuto CP_1 assume erroneamente che il termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno. Va osservato, tuttavia, come, nella prospettazione attorea, il danno lamentato non derivi in alcun modo dalla sentenza di primo grado (la quale, al contrario, ne aveva accolto la domanda), bensì dalla successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona (8.2.2022) e, infine e definitivamente, dall'ordinanza della Corte di Cassazione (15.2.2024) che l'ha confermata. L'eccezione di intervenuta prescrizione, dunque, appare non meritevole di accoglimento in quanto fondata su un'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del relativo termine, che alla data d'introduzione del presente giudizio non era ancora spirato.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto la risoluzione del contratto e la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tre distinti inadempimenti ascritti all'avv. 1) CP_1 la mancata citazione in giudizio della ditta appaltatrice;
2) la mancata estensione della CP_18 domanda nei confronti del terzo chiamato (progettista strutturale ing. ; 3) la mancata CP_14 contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi del
CP_13
Ebbene, a fronte degli allegati inadempimenti, il convenuto ha adeguatamente provato la diligenza della propria condotta, il che impedisce che detta condotta possa essere qualificata come inadempiente;
inoltre, l'attrice non ha provato la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli qualificabili in termini di danno-conseguenza causalmente legato alla condotta dell'avv. Data la stretta connessione tra CP_1
i due aspetti appena evidenziati appare opportuna la trattazione congiunta degli stessi in ordine ai singoli profili di responsabilità lamentati.
Quanto alla seconda delle indicate condotte, l'avv. si è difeso indicando che nell'introdurre il CP_1 giudizio di primo grado, in adempimento del mandato difensivo affidatogli, aveva individuato quale solo convenuto l'arch. poiché unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti della CP_13 propria assistita;
e che l'estensione della domanda nei confronti dell'ing. era stata esclusa in CP_14 quanto questi avrebbe risposto nei confronti dell'attrice esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente aggravamento dell'onere probatorio in capo all'attrice. A ciò si aggiunga che nella strategia difensiva predisposta dal difensore, l'ing. è stato fin da subito individuato quale CP_14 ausiliario dell'arch. progettista e direttore dei lavori: la domanda di risarcimento danni nei CP_13 confronti di quest'ultimo è stata, infatti, formulata anche ai sensi degli artt. 2232 e 1228 c.c., ovvero quale responsabilità indiretta per i fatti commessi (e i correlativi danni causati) dagli ausiliari, tra cui l'ing. Sul punto, dalla lettura dell'atto di citazione prodotto in atti si legge, in merito alla CP_14
pagina 8 di 11 responsabilità dell'ing. che essendo tale tecnico stato scelto ad incaricato direttamente dal CP_14
lo stesso risponde direttamente, ex art. 2232 c.c., del suo operato (All. 3 al ricorso CP_13 introduttivo, pag. 6). La circostanza risulta in ogni caso riconosciuta anche dall'odierna attrice (pag. 5 del ricorso introduttivo).
Ebbene, la strategia processuale adottata dal difensore appare fondata su puntuali valutazioni di diritto, valutazioni peraltro confermate dalla Corte d'Appello di Ancona. A differenza di quanto sostenuto dall'odierna attrice, infatti, la Corte d'Appello nel riformare la sentenza di primo grado da un lato ha affermato l'illegittimità della condanna dell'ing. a risarcire direttamente in capo alla il CP_14 Pt_1 danno lamentato, dall'altro ha precisato che di tale danno rispondesse interamente l'arch. ai CP_13 sensi, appunto, del combinato disposto degli artt. 2232 e 1228 c.c.. Appare sul punto opportuno riportare per esteso il passaggio motivazionale della decisione in esame (pag. 4): Quanto alle attività di progettazione il risponde direttamente alla committente sia per quelle svolte CP_13 Pt_1 personalmente sia per quelle delegare al . Sotto tale secondo profilo va chiarito che nel caso in CP_14 cui il debitore si avvalga dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione, l'art. 1228 c.c. prevede che egli risponda anche dei fatti dolosi o colposi degli ausiliari; ancora (pag. 11) il si CP_13 ripete , risponde in responsabilità professionale sia come progettista che come direttore lavori.
Peraltro, il risponde nei confronti della anche per gli inadempimenti del (quale CP_13 Pt_1 CP_14 proprio ausiliare) che egli stesso riconosce nel suo atto di costituzione con appello incidentale (All. 16 al ricorso introduttivo).
Quanto esposto appare sufficiente ad escludere il carattere colposo della condotta tenuta dall'avv.
nella parte relativa alla scelta di convenire (prima) e di estendere o meno (poi) la domanda CP_1 principale nei confronti del terzo chiamato, ing. CP_14
A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta provata la sussistenza di alcun pregiudizio in capo all'attrice quale diretta conseguenza della mancata estensione della domanda al terzo chiamato.
Come già esposto, infatti, la Corte d'Appello di Ancona non ha escluso la risarcibilità dei danni causati dalla condotta dell'ing. bensì ha solo affermato che degli stessi rispondesse l'arch. ai CP_14 CP_13 sensi dell'art. 2232 c.c. (peraltro in linea con la linea difensiva predisposta dall'originaria difesa attorea): l'attrice, dunque, ha in ogni caso ottenuto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle condotte tenute dall'ing. e dell'arch. con la mera precisazione che solo il CP_14 CP_13 secondo fosse tenuto a risponderne per l'intero nei confronti del committente/attore. La rideterminazione del quantum delle somme dovute a titolo di risarcimento, fatta dalla Corte d'Appello,
è dipesa esclusivamente dal fatto che la Corte ha ritenuto che la pronuncia di primo grado contenesse duplicazioni di costi, attribuzione di costi traenti origine solo da condotte negligenti dell'originaria attrice, nonché attribuzioni di costi non provati/documentati. Non vi è alcun nesso causale tra la rideterminazione del danno e la mancata estensione della domanda nei confronti dell'ing. Né CP_14
l'asserito danno può consistere nella generica perdita della possibilità per l'attrice di aggredire il patrimonio anche di detto soggetto, poiché non è in alcun modo documentata l'incapienza del patrimonio dell'arch. l tempo della domanda. CP_13
Per gli stessi motivi appena esposti, non appare fondata neppure la domanda di risarcimento del danno legata alla mancata citazione in giudizio della ditta appaltatrice : pur a fronte CP_18 Parte_1 della rideterminazione del danno ad opera della Corte d'Appello, ha ottenuto l'integrale risarcimento del danno lamentato. Non risulta indicata, oltre che provata, alcuna ulteriore voce di danno risarcibile oltre a quelle effettivamente fatte oggetto di domanda nei confronti dell'arch. (l'attrice non CP_13
pagina 9 di 11 allega in alcun modo eventuali profili di responsabilità dell'impresa appaltatrice nell'accaduto). Né appare meritevole di pregio l'argomentazione secondo cui l'arch. unico soggetto convenuto, CP_13 si sarebbe poi rivelato l'unico soggetto privo di copertura assicurativa e di beni mobili ed immobili utilmente aggredibili (pag. 10, ricorso introduttivo): tale asserzione non risulta in alcun modo provata.
Al contrario, risulta prodotta in atti documentazione risalente al 2016 (il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2010) idonea a provare il contrario (All. V alla comparsa di costituzione del convenuto . CP_1
Quanto al terzo degli inadempimenti asseritamente ascritti all'avv. ovvero la mancata CP_1 contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo dei compensi professionali svolta dall'arch. la domanda appare anche in questo caso CP_13 infondata.
Nello specifico, l'odierna attrice lamenta che a fronte della domanda riconvenzionale con cui l'arch. chiedeva il pagamento dei compensi allo stesso spettanti per l'attività svolta, l'avv. CP_13 CP_1 avrebbe omesso di contestare puntualmente gli importi richiesti, circostanza che portava all'accoglimento della suddetta domanda riconvenzionale in sede di appello. Sul punto, in primo luogo, l'avv. indica di aver prodotto in quel giudizio la seguente CP_1 documentazione: lettera di incarico professionale;
dichiarazione di quietanza per gli acconti ricevuti;
consuntivo corrispettivo dovuto. Tale circostanza non risulta specificatamente contestata. In secondo luogo, l'odierno convenuto rileva come la domanda riconvenzionale si basasse su attività professionali effettivamente prestate dall'arch. con verifica dell'Ordine professionale di appartenenza;
per CP_13 altro verso, inoltre, l'attrice non indica in alcun modo i motivi che avrebbero dovuto determinare, nel merito, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Ebbene, non risulta in alcun modo provato in questa sede che le somme oggetto della domanda riconvenzionale non fossero dovute, o che quantomeno vi fossero chances di giungere ad una pronuncia di rigetto, anche parziale, della domanda riconvenzionale. Inoltre, non risulta puntualmente contestato il dato secondo cui le somme erano riferibili ad attività effettivamente svolta dal professionista. A fronte di quanto esposto, dunque, anche in questo caso non può individuarsi in capo all'avv. alcuna condotta qualificabile in termini di inadempimento (salvo voler ritenere la CP_1 sussistenza in capo al difensore di un dover indiscriminato di puntuale contestazione di qualsiasi circostanza allegata dalla controparte a prescindere da qualsiasi valutazione di fondatezza;
del resto, anche nella comparsa conclusionale in appello del nuovo difensore avv. - doc. 4 allegato alla CP_2 comparsa di costituzione nel presente giudizio -, si legge semplicemente che “la domanda non è provata e, per di più, non solo è l'Arch. a dover risarcire la povera sig.ra ma gli CP_13 Pt_1 importi, in punto di quantum, indicati appaiono del tutto eccessivi e non rispondenti alle tariffe di legge”: dunque, all'evidenza, una contestazione comunque generica), né appare provato alcun danno conseguenza risarcibile, necessariamente individuabile nella possibilità di ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale.
Alla luce dei motivi esposti, data la non configurabilità di condotte inadempienti ascrivibili all'avv.
oltre che l'insussistenza di danni risarcibili, tutte le domande attoree risultano infondate, CP_1 inclusa la domanda di risoluzione del contratto e di ripetizione degli acconti pagati in virtù dello stesso.
pagina 10 di 11 Risultano assorbite la domanda svolta dal convenuto nei confronti del chiamato e le domande CP_2 di garanzia svolte dal convenuto e dal chiamato nei confronti delle rispettive compagnie CP_2 assicurative.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Vista la natura sommaria del giudizio, nonché la mancanza di attività istruttoria relativa a prove costituende, i compensi per la fase istruttoria/trattazione vengono liquidati in misura ridotta.
Quanto alle spese di lite dei terzi chiamati, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 31889 del 06/12/2019). Nel caso in esame, la chiamata in causa dell'avv. è risultata manifestamente CP_2 infondata, per quanto sopra indicato. Ne deriva che la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. e di (sua società assicuratrice) va posta a carico CP_2 Controparte_4 del chiamante.
Si precisa, inoltre, quanto alla determinazione del valore della causa, che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del
"disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (Cassazione, sez. 2 - , sentenza n. 28417 del 07/11/2018). Con la finale precisazione che la liquidazione avviene, comunque, entro i limiti delle notule depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 [...]
e del terzo chiamato spese che liquida: per il primo in € CP_1 Controparte_3
22.426,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il secondo in €
10.860,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi Controparte_1 chiamati, e spese che liquida in € 22.426,00 Controparte_2 Controparte_11 ciascuno per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 2.5.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 474/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BUCCIARELLI Parte_1 C.F._1
ANDREA;
ATTORE
contro
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GABRIELLI CLAUDIA;
CONVENUTO
(C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. e con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAGALINI STEFANO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI Controparte_3 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'Avv. TRAVAGLINI ALESSANDRA ( ; C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'Avv. GUASTADISEGNI EMIDIO;
TERZI CHIAMATI
oggetto: risarcimento dal danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per l'attore, coma da ricorso introduttivo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis e con qualunque statuizione: NEL MERITO
In via principale
a) accertare e dichiarare, sulla base di tutto quanto esposto in narrativa, che il convenuto Avv. si è reso inadempiente ovvero ha attuato l'inesatto adempimento colpevole del Controparte_1 mandato ricevuto, omettendo di condurre la causa con la diligenza del professionista medio;
pagina 1 di 11 b) per l'effetto, in via principale, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e s.s. c.c. e per tutte le causali specificate in narrativa, risolto il contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto tra le parti relativo al giudizio per cui è causa, in virtù di tutti i gravi inadempimenti posti in essere dal professionista nell'espletamento del mandato;
c) in virtù della pronuncia di risoluzione di cui al punto precedente, condannare il professionista convenuto a restituire alla SI.ra gli acconti ricevuti nel corso della Parte_1 causa il cui ammontare è pari ad € 1.500,00 al netto degli accessori di legge;
d) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni in favore della SI.ra
[...]
quantificati nella misura di € € 1.271.682,69, ovvero in quella maggiore o minore Pt_1 somma che il Tribunale riterrà accertata in corso di causa ovvero di giustizia;
d) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni e pregiudizi non patrimoniali subiti dalla SI.ra come dedotti in premessa, per la cui Parte_1 quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale, tenuto conto delle allegazioni di cui alle premesse.
In via meramente subordinata
e) condannare il professionista convenuto al risarcimento dei danni da perdita di chance, intesi come “danni futuri”, consistenti nella perdita della mera possibilità di conseguire il vantaggio economico (risarcimento), per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Tribunale, tenendo in debito conto l'ammontare delle perdite dedotte e documentate nel presente ricorso.
Per il convenuto, come da comparsa di costituzione:
In Via Preliminare Disporre il differimento della prima udienza, fissata per il 22/06/2023, e fissare, ex art. 269 cpc, altra udienza per consentire la chiamata in causa dei Terzi: Avv. (C.F. Controparte_2
), con studio professionale in P.zza Tortora n. 1 a San Benedetto del CodiceFiscale_5
Tronto; ed (P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_1 rappresentante p t, con sede legale in Via Stalingrado n. 45 a Bologna, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc. Disporre, altresì, che, ex art. 281 duodecies, I° comma, cpc, venga disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, con conseguente fissazione di udienza ex art. 183 Cpc.
Nel merito
In via principale, rigettare le domande ex adverso proposte perché improponibili, inammissibili, improcedibili, non provate, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto e per prescrizione dei diritti azionati.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, o concorrente, dell'Avv. Controparte_2 quale legale subentrato nella difesa della , nella causazione dei danni che saranno Parte_1 accertati, e per l'effetto condannarlo ai dovuti risarcimenti;
in ogni caso condannare la
, in persona del suo legale rappresentante p t, a tenere CP_6 Controparte_5 indenne l'Avv. da ogni spesa conseguente al presente giudizio e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla in sua vece al risarcimento dei danni in favore della come liquidati e se Pt_1 dallo stesso dovuti. Con vittoria delle spese e competenze del Giudizio, da porre a carico del soccombente, ed in ogni caso di , quale soggetto tenuto alla gestione diretta della vertenza. Controparte_3
IN SEDE ISTRUTTORIA
Si insta per la fissazione di udienza ex art. 183 cpc, in conseguenza della prosecuzione del processo con il rito ordinario, da disporsi ex art. 281 duodecies, e con riserva in tale sede di ogni opportuna allegazione ed articolazione istruttoria.
pagina 2 di 11 In ogni caso, sin da ora, si chiede che vengano ammessi e disposti i seguenti mezzi istruttori: A) interrogatorio formale della SI.ra sui capitoli in premessa articolati, dal n. 1 Parte_1 al n. 16, premettendo “se sia vero che”; B) all'esito prova per testi, sui medesimi capitoli, indicando come tali i SI.ri Controparte_7 residente in [...]; , residente in [...]del Tronto;
Controparte_8
, residente in [...]del Tronto;
il Legale Rappresentante della Controparte_9
con sede in San Benedetto del Tronto;
CP_10 C) Ordine di esibizione alla ed all'Avv. dei fascicoli di parte dei Parte_1 Controparte_2 giudizi di I° e II° Grado (rispettivamente R.G. n. 700408/2010 e 1333/2018), completi di tutti gli atti e documenti.
Per il terzo chiamato come da memoria del 7.2.2024: Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi suesposti: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del terzo redatto dall'Avv. per la violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.; Controparte_1 nel merito, rigettare le domanda proposte dal convenuto nei confronti dell'Avv. Controparte_2 poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e malaugurata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande proposte nei confronti dell'Avv. dichiarare la Controparte_2 [...]
nei cui confronti è stata spiegata domanda riconvenzionale in garanzia, CP_4 obbligata a tenerlo indenne da ogni pretesa, spesa, anche giudiziale, onere o pregiudizio, e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'Avv. di quanto eventualmente Controparte_2 verrebbe liquidato all'attrice per sorte, interessi, riva-lutazione e spese processuali.
Per il terzo chiamato come da memoria conclusionale: Controparte_3
Piaccia al Tribunale
- in via preliminare, disporre la prosecuzione di questo giudizio nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art.281 duodecies, I° comma, cpc;
- nel merito della domanda di garanzia , che questa potrà essere prestata solo conformemente alle previsioni e condizioni contrattuali , e , quindi, nei limiti del massimale assicurato e con una franchigia di € 5.000,00, dopo dimostrazione - da parte del chiamante - della ricorrenza di tutti i presupposti di polizza, ai quali espressamente si fa riferimento e che si invocano come condizione essenziale di validità del rapporto;
- ancora sulla domanda di garanzia, ordinare o autorizzare la chiamata in causa di eventuali altri assicuratori dell'avv. da parte dello stesso, all'esito delle informazioni che il CP_1 medesimo fornirà;
- ancora sulla domanda di garanzia, che questa non potrà mai essere prestata nei confronti della domanda attrice relativa alla restituzione delle competenze professionali versate all'avv. CP_1
- nel merito della domanda attrice, respingere la stessa perchè infondata per an e quantum, se non, preliminarmente, prescritta e decaduta, come si eccepisce in adesione all'eccezione dell'avv. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il terzo chiamato come da comparsa di costituzione: Controparte_11
Piaccia all'On.le Tribunale civile di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis: in via preliminare: Ci si rimette alla Giustizia in ordine all'eventuale sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino all'esito della pronuncia della Suprema Corte sul Ricorso in Cassazione proposto
pagina 3 di 11 dall'odierna attrice avverso la sentenza n. 249/2022 emessa dalla Corte civile di Parte_1 appello di Ancona nel merito:
1) rigettare la domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal convenuto Avv.
nei confronti del terzo chiamato Avv. , siccome erronea ed Controparte_1 Controparte_12 infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare il convenuto Avv. al pagamento delle spese e competenze anche Controparte_1 in favore del terzo chiamato Controparte_11 in via di estremo subordine:
3) ridimensionare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del Parte_1 convenuto Avv. , ictu oculi, eccessiva e smodata;
Controparte_1
4) ridimensionare la domanda di manleva e/o regresso proposta dal convenuto Avv. CP_1
nei confronti del terzo chiamato Avv. , ictu oculi, eccessiva e smodata;
[...] Controparte_12
5) dare atto che la terza chiamata assicurazioni ha dichiarato Controparte_11 espressamente di non sollevare contestazioni in ordine all'operatività ed efficacia della garanzia assicurativa;
6) ridimensionare la domanda di garanzia e manleva proposta dal terzo chiamato Avv.
nei confronti della terza chiamata in Controparte_12 Controparte_11 relazione alla franchigia di polizza di € 3.000,00, che rimane a carico dell'assicurato; 7) disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa e, comunque, nei rapporti tra assicurato-chiamante in causa e terzo chiamato, ai sensi dell'art. 10.2 GCA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 ai sensi dell'art. 281-decies, c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio l'avvocato al fine di vederne accertata la responsabilità per l'attività da questi Controparte_1 svolta nell'ambito dell'incarico professionale conferitogli e di ottenerne la condanna al risarcimento del danno scaturito dall'inadempimento. In data 12.6.2023 si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo la conversione del rito ed CP_1 eccependo l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione, la prescrizione del diritto vantato e, nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi: avv. in qualità di difensore subentrato nell'incarico, per ottenere la Controparte_2 declaratoria di sua responsabilità, esclusiva o concorrente, nella causazione dei danni lamentati dall'attrice; quale propria compagnia assicurativa, al fine di essere tenuto Controparte_3 indenne da ogni conseguenza economica derivante dal giudizio.
In data 4.10.2023 si costituiva in giudizio il chiamato avv. il quale eccepiva in via CP_2 pregiudiziale la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza di petitum e causa petendi, nonché, nel merito, l'insussistenza di profili di responsabilità professionale a sé ascrivibili, anche considerato che tutte le condotte contestate dall'attrice all'avv. si erano verificate prima che il CP_1 subentrasse nella difesa (il che era avvenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni in CP_2 primo grado). Chiedeva, altresì, la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
CP_4
In data 5.10.2023 si costituiva in giudizio il terzo formulando alcune Controparte_3 eccezioni relative al contratto di assicurazione e contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
In data 30.11.2023 si costituiva anche il terzo contestando la CP_11 Controparte_4 fondatezza nel merito della domanda di manleva svolta dal convenuto avv. nei confronti del CP_1
pagina 4 di 11 chiamato avv. e chiedendone il rigetto, con condanna del convenuto chiamante al pagamento CP_2 delle spese di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, c. 4, c.p.c. e depositate le relative memorie, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, evidenziando l'intenzione di ordinarne la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dando termine alle parti per il deposito di memorie di discussione.
In data 9.9.2024 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, il quale all'udienza del 24.4.2025, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avv. nell'ambito del mandato difensivo allo stesso conferito dall'attrice, Controparte_1 [...]
per un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'architetto quale Pt_1 CP_13
Progettista e Direttore dei Lavori, volta ad accertare le cause e le responsabilità dei vizi riscontrati nel fabbricato rurale edificato sul fondo agricolo sito a Monteprandone del quale la ra usufruttuaria. Pt_1
Si espone di seguito la vicenda processuale su cui si basa l'odierna causa di responsabilità professionale.
L'avv. per conto della sig.ra aveva convenuto in giudizio l'arch. Controparte_1 Parte_1
, ritenendolo esclusivo responsabile dei vizi e danni ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., e ai CP_13 sensi dell'art. 2232 c.c. per le omissioni e negligenze imputabili ai suoi collaboratori, ovvero l'ing.
e dott.ssa Si era costituito in giudizio il convenuto, arch. il CP_14 Controparte_15 CP_13 quale aveva chiesto autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ing. , al fine di CP_16 essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole in ordine a vizi lamentati ed ai danni richiesti;
in secondo luogo, il convenuto aveva formulato formulava domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali, Parte_1 quantificate in € 88.985,23 oltre accessori, come da parcella vistata dal competente ordine professionale prodotta in atti. Costituitosi in giudizio il terzo chiamato, l'avv. aveva omesso CP_1 di estendere la domanda risarcitoria anche nei suoi confronti;
aveva omesso, altresì, di contestare tempestivamente e specificatamente la domanda riconvenzionale formulata dall'arch. In data CP_13
02.11.2017 l'avv. aveva rinunciato a tutti i mandati in essere con la sig.ra Controparte_1 Pt_1 restituendole i relativi fascicoli, subentrando nell'incarico l'avv. Non essendovi Controparte_2 ulteriori attività istruttorie da espletare, le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 43/2018, pubblicata il 10.01.2018, il Tribunale di Ascoli Piceno, accertata la grave responsabilità professionale di e , li aveva condannati in solido al CP_13 CP_16 pagamento a favore della sig.ra della somma complessiva di euro 611.628,58 oltre iva ed oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino al saldo effettivo ed inclusa la provvisionale per cui già vi era stata condanna, oltre al pagamento delle spese di lite (All. 13 al ricorso introduttivo).
. aveva appellato la sentenza di primo grado lamentando, in particolare, l'errata CP_17 CP_14 motivazione in ordine all'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice anche nei propri confronti, nonostante la mancata estensione allo stesso della domanda di risarcimento formulata nell'atto introduttivo nei confronti del solo arch. Era intervenuto, altresì, l'arch. con CP_13 CP_13
pagina 5 di 11 comparsa di costituzione e risposta, proponendo a sua volta appello incidentale fondato, tra l'altro, sull'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale dallo stesso formulata, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle proprie competenze professionali. La Corte
d'Appello di Ancona aveva poi accolto l'appello principale dell'ing. riformando la sentenza di CP_14 primo grado nella parte in cui aveva ritenuto estesa in automatico la domanda di risarcimento formulata dall'attrice anche nei confronti del terzo chiamato. Al contempo la Corte aveva accolto Parte_1 anche l'appello incidentale formulato dall'arch. nei confronti della in merito all'omessa CP_13 Pt_1 pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle proprie competenze professionali.
In data 19.12.2023 la Corte di Cassazione aveva, infine, rigettato il ricorso proposto dalla vverso Pt_1 la citata sentenza della Corte d'Appello di Ancona, confermandone definitivamente il contenuto.
Nell'odierna sede, in estrema sintesi, l'attrice lamenta: la mancata proposizione del giudizio anche nei confronti della ditta appaltatrice;
la mancata estensione della domanda risarcitoria anche nei CP_18 confronti dell'ing. a seguito della sua chiamata in causa da parte del convenuto;
la mancata CP_14 puntuale contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale svolta dal CP_13
Chiede la risoluzione del contratto di prestazione professionale stipulato con l'avv. e la CP_1 condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a causa degli indicati inadempimenti.
In diritto, ai sensi dell'art. 1176, comma II, c.p.c., nell'adempimento delle obbligazioni professionali la diligenza deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata: trattasi, dunque, di diligenza per così dire qualificata rispetto a quella esigibile ai sensi del primo comma. Costituisce orientamento pacifico quello per cui la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 12407 del
24/06/2020). In materia di responsabilità del professionista, inoltre, ai sensi dell'art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave: sul punto, il riferimento ai problemi tecnici di speciale difficoltà lascia intendere che la limitazione di responsabilità debba intendersi circoscritta alle ipotesi di colpa da imperizia.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica
(Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Al contrario, in caso di prestazioni di facere professionale il debitore non può limitarsi all'allegazione dell'inadempimento, in quanto lo stesso non assorbe in sé la causalità materiale. Il principio esposto si pone in linea con l'orientamento ormai consolidatosi secondo cui, vista la natura professionale dell'obbligazione, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico),
pagina 6 di 11 distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene, dunque, in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità professionale, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale,
l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, deve valorizzarsi la circostanza per cui l'interesse del creditore non si risolva nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il buon esito del giudizio) la cui lesione determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso ma, si ribadisce, l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.
Precisato che il caso sottoposto all'odierno scrutinio non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. in quanto gli allegati inadempimenti (mancata citazione della ditta appaltatrice - mancata estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato - mancata puntuale contestazione delle somme oggetto di domanda riconvenzionale) non presentavano particolari profili di complessità, va, altresì, chiarito fin da subito che alcun profilo di responsabilità può essere ascritto in capo all'avv.
subentrato nella difesa dell'attrice a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'avv. CP_2
Come da ricostruzione dei fatti sopra riportata (e documentata dalle parti), l'avv. ha CP_1 CP_2 assunto la difesa dell'attrice solo nella fase finale del giudizio di primo grado, in cui i lamentati inadempimenti risultavano tutti già cristallizzati: infatti – trovandosi in sede di precisazione delle conclusioni - era ormai precluso sia estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato che contestare puntualmente le somme oggetto della domanda riconvenzionale, così come era ormai preclusa la citazione nello stesso giudizio della ditta appaltatrice. Né il chiamante avv. allega CP_1 specifiche condotte successive eventualmente autonomamente imputabili all'avv. La CP_2 domanda di condanna svolta dal convenuto nell'atto di chiamata del terzo risulta, dunque, manifestamente infondata.
Quanto alla posizione del convenuto avv. in primo luogo non può condividersi l'argomento, CP_1 speso dal convenuto, secondo cui le questioni relative alla propria responsabilità professionale siano già coperte da giudicato: la citata ordinanza del 13.6.2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (con cui l'avv. ha ottenuto il pagamento del proprio CP_1 compenso professionale) proposta dall'odierna attrice, infatti, non aveva ad oggetto l'accertamento pagina 7 di 11 della responsabilità professionale dell'avv. per l'attività prestata nel giudizio di accertamento CP_1 della responsabilità professionale dell'arch. in tal sede, infatti, si era limitata a CP_13 Parte_1 contestare gli importi dovuti in quanto non correttamente parametrati al valore della causa. Le uniche valutazioni sulla diligenza della condotta dell'avv. in quella sede contestate e contenute CP_1 nell'opposizione e nella ordinanza conclusiva attengono al giudizio di sequestro conservativo, R.G. 1836-1/2016 (cfr. All. D ed E alla comparsa di costituzione dell'avv. . Del resto, all'epoca CP_1 dell'introduzione e della decisione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non era stata ancora emessa la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado nella causa contro l'arch. e solo a seguito della quale l'attrice assume che si siano CP_13 verificati i danni lamentati.
Non è, poi, meritevole di accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione. Il convenuto CP_1 assume erroneamente che il termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno. Va osservato, tuttavia, come, nella prospettazione attorea, il danno lamentato non derivi in alcun modo dalla sentenza di primo grado (la quale, al contrario, ne aveva accolto la domanda), bensì dalla successiva sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Ancona (8.2.2022) e, infine e definitivamente, dall'ordinanza della Corte di Cassazione (15.2.2024) che l'ha confermata. L'eccezione di intervenuta prescrizione, dunque, appare non meritevole di accoglimento in quanto fondata su un'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del relativo termine, che alla data d'introduzione del presente giudizio non era ancora spirato.
Nel merito, la domanda attorea ha ad oggetto la risoluzione del contratto e la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tre distinti inadempimenti ascritti all'avv. 1) CP_1 la mancata citazione in giudizio della ditta appaltatrice;
2) la mancata estensione della CP_18 domanda nei confronti del terzo chiamato (progettista strutturale ing. ; 3) la mancata CP_14 contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi del
CP_13
Ebbene, a fronte degli allegati inadempimenti, il convenuto ha adeguatamente provato la diligenza della propria condotta, il che impedisce che detta condotta possa essere qualificata come inadempiente;
inoltre, l'attrice non ha provato la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli qualificabili in termini di danno-conseguenza causalmente legato alla condotta dell'avv. Data la stretta connessione tra CP_1
i due aspetti appena evidenziati appare opportuna la trattazione congiunta degli stessi in ordine ai singoli profili di responsabilità lamentati.
Quanto alla seconda delle indicate condotte, l'avv. si è difeso indicando che nell'introdurre il CP_1 giudizio di primo grado, in adempimento del mandato difensivo affidatogli, aveva individuato quale solo convenuto l'arch. poiché unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti della CP_13 propria assistita;
e che l'estensione della domanda nei confronti dell'ing. era stata esclusa in CP_14 quanto questi avrebbe risposto nei confronti dell'attrice esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente aggravamento dell'onere probatorio in capo all'attrice. A ciò si aggiunga che nella strategia difensiva predisposta dal difensore, l'ing. è stato fin da subito individuato quale CP_14 ausiliario dell'arch. progettista e direttore dei lavori: la domanda di risarcimento danni nei CP_13 confronti di quest'ultimo è stata, infatti, formulata anche ai sensi degli artt. 2232 e 1228 c.c., ovvero quale responsabilità indiretta per i fatti commessi (e i correlativi danni causati) dagli ausiliari, tra cui l'ing. Sul punto, dalla lettura dell'atto di citazione prodotto in atti si legge, in merito alla CP_14
pagina 8 di 11 responsabilità dell'ing. che essendo tale tecnico stato scelto ad incaricato direttamente dal CP_14
lo stesso risponde direttamente, ex art. 2232 c.c., del suo operato (All. 3 al ricorso CP_13 introduttivo, pag. 6). La circostanza risulta in ogni caso riconosciuta anche dall'odierna attrice (pag. 5 del ricorso introduttivo).
Ebbene, la strategia processuale adottata dal difensore appare fondata su puntuali valutazioni di diritto, valutazioni peraltro confermate dalla Corte d'Appello di Ancona. A differenza di quanto sostenuto dall'odierna attrice, infatti, la Corte d'Appello nel riformare la sentenza di primo grado da un lato ha affermato l'illegittimità della condanna dell'ing. a risarcire direttamente in capo alla il CP_14 Pt_1 danno lamentato, dall'altro ha precisato che di tale danno rispondesse interamente l'arch. ai CP_13 sensi, appunto, del combinato disposto degli artt. 2232 e 1228 c.c.. Appare sul punto opportuno riportare per esteso il passaggio motivazionale della decisione in esame (pag. 4): Quanto alle attività di progettazione il risponde direttamente alla committente sia per quelle svolte CP_13 Pt_1 personalmente sia per quelle delegare al . Sotto tale secondo profilo va chiarito che nel caso in CP_14 cui il debitore si avvalga dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione, l'art. 1228 c.c. prevede che egli risponda anche dei fatti dolosi o colposi degli ausiliari; ancora (pag. 11) il si CP_13 ripete , risponde in responsabilità professionale sia come progettista che come direttore lavori.
Peraltro, il risponde nei confronti della anche per gli inadempimenti del (quale CP_13 Pt_1 CP_14 proprio ausiliare) che egli stesso riconosce nel suo atto di costituzione con appello incidentale (All. 16 al ricorso introduttivo).
Quanto esposto appare sufficiente ad escludere il carattere colposo della condotta tenuta dall'avv.
nella parte relativa alla scelta di convenire (prima) e di estendere o meno (poi) la domanda CP_1 principale nei confronti del terzo chiamato, ing. CP_14
A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta provata la sussistenza di alcun pregiudizio in capo all'attrice quale diretta conseguenza della mancata estensione della domanda al terzo chiamato.
Come già esposto, infatti, la Corte d'Appello di Ancona non ha escluso la risarcibilità dei danni causati dalla condotta dell'ing. bensì ha solo affermato che degli stessi rispondesse l'arch. ai CP_14 CP_13 sensi dell'art. 2232 c.c. (peraltro in linea con la linea difensiva predisposta dall'originaria difesa attorea): l'attrice, dunque, ha in ogni caso ottenuto la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle condotte tenute dall'ing. e dell'arch. con la mera precisazione che solo il CP_14 CP_13 secondo fosse tenuto a risponderne per l'intero nei confronti del committente/attore. La rideterminazione del quantum delle somme dovute a titolo di risarcimento, fatta dalla Corte d'Appello,
è dipesa esclusivamente dal fatto che la Corte ha ritenuto che la pronuncia di primo grado contenesse duplicazioni di costi, attribuzione di costi traenti origine solo da condotte negligenti dell'originaria attrice, nonché attribuzioni di costi non provati/documentati. Non vi è alcun nesso causale tra la rideterminazione del danno e la mancata estensione della domanda nei confronti dell'ing. Né CP_14
l'asserito danno può consistere nella generica perdita della possibilità per l'attrice di aggredire il patrimonio anche di detto soggetto, poiché non è in alcun modo documentata l'incapienza del patrimonio dell'arch. l tempo della domanda. CP_13
Per gli stessi motivi appena esposti, non appare fondata neppure la domanda di risarcimento del danno legata alla mancata citazione in giudizio della ditta appaltatrice : pur a fronte CP_18 Parte_1 della rideterminazione del danno ad opera della Corte d'Appello, ha ottenuto l'integrale risarcimento del danno lamentato. Non risulta indicata, oltre che provata, alcuna ulteriore voce di danno risarcibile oltre a quelle effettivamente fatte oggetto di domanda nei confronti dell'arch. (l'attrice non CP_13
pagina 9 di 11 allega in alcun modo eventuali profili di responsabilità dell'impresa appaltatrice nell'accaduto). Né appare meritevole di pregio l'argomentazione secondo cui l'arch. unico soggetto convenuto, CP_13 si sarebbe poi rivelato l'unico soggetto privo di copertura assicurativa e di beni mobili ed immobili utilmente aggredibili (pag. 10, ricorso introduttivo): tale asserzione non risulta in alcun modo provata.
Al contrario, risulta prodotta in atti documentazione risalente al 2016 (il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2010) idonea a provare il contrario (All. V alla comparsa di costituzione del convenuto . CP_1
Quanto al terzo degli inadempimenti asseritamente ascritti all'avv. ovvero la mancata CP_1 contestazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo dei compensi professionali svolta dall'arch. la domanda appare anche in questo caso CP_13 infondata.
Nello specifico, l'odierna attrice lamenta che a fronte della domanda riconvenzionale con cui l'arch. chiedeva il pagamento dei compensi allo stesso spettanti per l'attività svolta, l'avv. CP_13 CP_1 avrebbe omesso di contestare puntualmente gli importi richiesti, circostanza che portava all'accoglimento della suddetta domanda riconvenzionale in sede di appello. Sul punto, in primo luogo, l'avv. indica di aver prodotto in quel giudizio la seguente CP_1 documentazione: lettera di incarico professionale;
dichiarazione di quietanza per gli acconti ricevuti;
consuntivo corrispettivo dovuto. Tale circostanza non risulta specificatamente contestata. In secondo luogo, l'odierno convenuto rileva come la domanda riconvenzionale si basasse su attività professionali effettivamente prestate dall'arch. con verifica dell'Ordine professionale di appartenenza;
per CP_13 altro verso, inoltre, l'attrice non indica in alcun modo i motivi che avrebbero dovuto determinare, nel merito, il rigetto della domanda riconvenzionale.
Ebbene, non risulta in alcun modo provato in questa sede che le somme oggetto della domanda riconvenzionale non fossero dovute, o che quantomeno vi fossero chances di giungere ad una pronuncia di rigetto, anche parziale, della domanda riconvenzionale. Inoltre, non risulta puntualmente contestato il dato secondo cui le somme erano riferibili ad attività effettivamente svolta dal professionista. A fronte di quanto esposto, dunque, anche in questo caso non può individuarsi in capo all'avv. alcuna condotta qualificabile in termini di inadempimento (salvo voler ritenere la CP_1 sussistenza in capo al difensore di un dover indiscriminato di puntuale contestazione di qualsiasi circostanza allegata dalla controparte a prescindere da qualsiasi valutazione di fondatezza;
del resto, anche nella comparsa conclusionale in appello del nuovo difensore avv. - doc. 4 allegato alla CP_2 comparsa di costituzione nel presente giudizio -, si legge semplicemente che “la domanda non è provata e, per di più, non solo è l'Arch. a dover risarcire la povera sig.ra ma gli CP_13 Pt_1 importi, in punto di quantum, indicati appaiono del tutto eccessivi e non rispondenti alle tariffe di legge”: dunque, all'evidenza, una contestazione comunque generica), né appare provato alcun danno conseguenza risarcibile, necessariamente individuabile nella possibilità di ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale.
Alla luce dei motivi esposti, data la non configurabilità di condotte inadempienti ascrivibili all'avv.
oltre che l'insussistenza di danni risarcibili, tutte le domande attoree risultano infondate, CP_1 inclusa la domanda di risoluzione del contratto e di ripetizione degli acconti pagati in virtù dello stesso.
pagina 10 di 11 Risultano assorbite la domanda svolta dal convenuto nei confronti del chiamato e le domande CP_2 di garanzia svolte dal convenuto e dal chiamato nei confronti delle rispettive compagnie CP_2 assicurative.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Vista la natura sommaria del giudizio, nonché la mancanza di attività istruttoria relativa a prove costituende, i compensi per la fase istruttoria/trattazione vengono liquidati in misura ridotta.
Quanto alle spese di lite dei terzi chiamati, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 31889 del 06/12/2019). Nel caso in esame, la chiamata in causa dell'avv. è risultata manifestamente CP_2 infondata, per quanto sopra indicato. Ne deriva che la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. e di (sua società assicuratrice) va posta a carico CP_2 Controparte_4 del chiamante.
Si precisa, inoltre, quanto alla determinazione del valore della causa, che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del
"disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" (Cassazione, sez. 2 - , sentenza n. 28417 del 07/11/2018). Con la finale precisazione che la liquidazione avviene, comunque, entro i limiti delle notule depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 [...]
e del terzo chiamato spese che liquida: per il primo in € CP_1 Controparte_3
22.426,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
per il secondo in €
10.860,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi Controparte_1 chiamati, e spese che liquida in € 22.426,00 Controparte_2 Controparte_11 ciascuno per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 2.5.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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