Art. 40.
I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.
Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.
Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.