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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2188/2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Luigi Russo, giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in
Maddaloni alla via Roma n.43
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in località Tei n.27, Altopascio (LU)
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato dal 31/08/2020 al 09/02/2021 alle dipendenze della società convenuta in virtù dapprima di contratto di lavoro a tempo determinato full-time, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operaio, con sede di lavoro in
Capodrise;
-di essere stato inquadrato nel livello I del CCNL “Edilizia – Industria, con mansioni di operaio addetto alla ristrutturazione di civili abitazioni;
- di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di intervallo;
- di aver percepito € 60,00 giornalieri come corrispettivo per l'attività svolta e quindi una retribuzione inferiore a quanto spettante;
1 - di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario svolto, la retribuzione del mese di dicembre 2020, la contribuzione dovuta alla Cassa ed il TFR. Pt_2
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive, così come indicate analiticamente nei conteggi allegati al ricorso pari alla somma complessiva di € 3.918,67, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio non si è costituita la resistente società di cui va dichiarata la contumacia.
Espletata la prova orale mediante l'escussione di due testi, e rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza del 13.2.2025 è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'istruttoria orale nonché della documentazione prodotta è provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 31.8.2020 al 9.2.2021, svolgendo mansioni di manovale edile, con inquadramento nel primo livello del CCNL Edilizia –
Industria.
Infatti, tutti i testi escussi con dichiarazioni sovrapponibili hanno ribadito la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, svoltosi secondo le modalità di cui al ricorso.
La deduzione è ulteriormente suffragata dalla documentazione versata in atti. In particolare, risulta versata in atti la certificazione Unilav relativa alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono poi versate in atti i prospetti paga.
Tanto premesso, ne consegue, quindi, il riconoscimento del diritto dell'istante al pagamento della retribuzione di dicembre 2020 nonché le differenze retributive spettanti in ragione della percezione di una retribuzione inferiore a quella spettante secondo le tabelle retributive di cui al CCNL applicato in azienda e richiamato nella comunicazione Unilav e dell'inquadramento contrattuale, e pari ad euro 60 al giorno, al netto delle somme dichiarate come già percepite e quantificate nei conteggi depositati dalla parte ricorrente.
In ordine a tali spettanze retributive concernenti la retribuzione ordinaria come è noto incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
2 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova della corresponsione della retribuzione spettante. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Tornando al caso di specie, osserva il Tribunale come a fronte della prova della intercorrenza del rapporto subordinato alle dipendenze della convenuta, fornita dal lavoratore, attraverso la documentazione contenuta nella produzione e la prova orale espletata, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha invece fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, come sopra indicate.
Parimenti dovuti sono gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Va altresì riconosciuto il compenso per lavoro straordinario prestato.
Al riguardo si osserva che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr.
Cass., n. 12434/06; n. 1389/03).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01).
Orbene, sulla scorta dell'espletata istruttoria può ritenersi acquisita prova dell'effettuazione continuativa di lavoro straordinario nella misura indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
3 Infatti, i testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato che l'orario di lavoro osservato era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo.
Il teste indotto di parte ricorrente ha dichiarato: “ADR Conosco il Parte_3
ricorrente in quanto ha lavorato insieme a me. Lui ha lavorato da agosto a febbraio 2021.
Abbiamo lavorato sul cantiere a Casalnuovo ed in Calabria. Non eravamo sempre insieme sul cantiere perché qualche volta ci spostavano.
ADR l'orario di lavoro era dalle 7,00 di mattina alle 17 ,00 di sera dal lunedì al venerdì.
Qualche volta abbiamo lavorato anche il sabato dalle 7,00 fino alle 13,00. […] ADR Ho lavorato con il ricorrente su due/tre cantieri per circa tre mesi. Non ricordo con precisione quando sono iniziati i lavori in questi cantieri.”
Il teste , a sua volta, riferendo circostante più puntuali, ha dichiarato: “ADR Testimone_1
Io ho lavorato per la convenuta da novembre del 2020 a gennaio 2021. Ho lavorato circa due tre mesi, non so essere più preciso.
ADR Io e il ricorrente eravamo colleghi di lavoro.
ADR Abbiamo lavorato qualche volta sugli stessi cantieri, come quello di Potenza e quello di Grumo.
ADR Lavoravamo dalle 7.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.”
Le dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, appaiono in modo evidente corrispondenti alle deduzioni di cui al ricorso e coerenti e non contraddittorie e quindi si ritiene siano sufficienti a provare il continuativo svolgimento di un orario di lavoro settimanale superiore a quello contrattualmente previsto pari a 40 ore settimanali. Va poi precisato che l'attendibilità di quanto dichiarato non può essere messa in dubbio per il solo fatto che tali testi non hanno lavorato sempre sui medesimi cantieri del ricorrente in quanto gli stessi sono stati alle dipendenze della cooperativa convenuta nel periodo per cui è causa e quindi possono validamente riferire in ordine all'organizzazione aziendale e in ordine all'orario di lavoro osservato.
Infine, in relazione all'omesso versamento alla delle somme da accantonare per Parte_4
il pagamento della gratifica natalizia e delle ferie, in assenza di prova dell'avvenuto versamento da parte della datrice di lavoro, vanno riconosciute in favore del ricorrente le relative somme, come previsto dal CCNL di categoria versato in atti e richiamato nella comunicazione adottata dal datore di lavoro. CP_2
4 Va solo precisato ai fini della ritenuta legittimazione passiva della datrice di lavoro che si condivide l'orientamento della S.C. (cfr. ord. n. 10140/2014) secondo cui il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro in quanto “le somme che il datore di lavoro ha
l'obbligo di versare alla , quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, Parte_4
gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la quale delegazione di Parte_4
pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. […]”.
In ordine alla quantificazione delle spettanze riconosciute in favore del lavoratore ricorrente
(differenze retributive calcolate alla luce del trattamento economico spettante secondo l'inquadramento e il CCNL di categoria applicato, comprensive delle somme spettanti per ferie e gratifica natalizia e non accantonate presso la Cassa edile, compenso per lavoro straordinario e TFR), possono essere posti a base della presente decisione i conteggi formulati dalla parte ricorrente, ritenuti gli stessi privi di vizi logici e di evidenti errori contabili, anche in considerazione della mancata prova del versamento delle ritenute previdenziali e fiscali e tenuto conto che le prime vanno eseguite solo per le retribuzioni corrisposte alle singole scadenze e le seconde attengono al distinto rapporto di imposta.
La stessa è in ogni caso ritenuta equa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. alla luce della durata del rapporto intercorso e delle previsioni del CCNL di categoria.
Sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma complessiva di € 3.918,67 di cui € 689,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c..
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al Controparte_3 pagamento in favore di della complessiva somma di € 3.918,67 di Parte_1 cui € 689,64 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo;
5 b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_3
lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 13.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2188/2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Luigi Russo, giusto mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in
Maddaloni alla via Roma n.43
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in località Tei n.27, Altopascio (LU)
CONVENUTO - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di aver lavorato dal 31/08/2020 al 09/02/2021 alle dipendenze della società convenuta in virtù dapprima di contratto di lavoro a tempo determinato full-time, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operaio, con sede di lavoro in
Capodrise;
-di essere stato inquadrato nel livello I del CCNL “Edilizia – Industria, con mansioni di operaio addetto alla ristrutturazione di civili abitazioni;
- di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di intervallo;
- di aver percepito € 60,00 giornalieri come corrispettivo per l'attività svolta e quindi una retribuzione inferiore a quanto spettante;
1 - di non aver percepito il compenso per il lavoro straordinario svolto, la retribuzione del mese di dicembre 2020, la contribuzione dovuta alla Cassa ed il TFR. Pt_2
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze retributive, così come indicate analiticamente nei conteggi allegati al ricorso pari alla somma complessiva di € 3.918,67, oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio non si è costituita la resistente società di cui va dichiarata la contumacia.
Espletata la prova orale mediante l'escussione di due testi, e rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza del 13.2.2025 è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'istruttoria orale nonché della documentazione prodotta è provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 31.8.2020 al 9.2.2021, svolgendo mansioni di manovale edile, con inquadramento nel primo livello del CCNL Edilizia –
Industria.
Infatti, tutti i testi escussi con dichiarazioni sovrapponibili hanno ribadito la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, svoltosi secondo le modalità di cui al ricorso.
La deduzione è ulteriormente suffragata dalla documentazione versata in atti. In particolare, risulta versata in atti la certificazione Unilav relativa alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono poi versate in atti i prospetti paga.
Tanto premesso, ne consegue, quindi, il riconoscimento del diritto dell'istante al pagamento della retribuzione di dicembre 2020 nonché le differenze retributive spettanti in ragione della percezione di una retribuzione inferiore a quella spettante secondo le tabelle retributive di cui al CCNL applicato in azienda e richiamato nella comunicazione Unilav e dell'inquadramento contrattuale, e pari ad euro 60 al giorno, al netto delle somme dichiarate come già percepite e quantificate nei conteggi depositati dalla parte ricorrente.
In ordine a tali spettanze retributive concernenti la retribuzione ordinaria come è noto incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di
2 provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova della corresponsione della retribuzione spettante. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Tornando al caso di specie, osserva il Tribunale come a fronte della prova della intercorrenza del rapporto subordinato alle dipendenze della convenuta, fornita dal lavoratore, attraverso la documentazione contenuta nella produzione e la prova orale espletata, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha invece fornito la prova liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, con riferimento agli istituti summenzionati, con la conseguenza che sono dovute le differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, come sopra indicate.
Parimenti dovuti sono gli importi a titolo di TFR in assenza di prova liberatoria.
Va altresì riconosciuto il compenso per lavoro straordinario prestato.
Al riguardo si osserva che il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr.
Cass., n. 12434/06; n. 1389/03).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario fissato dal contratto. Peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. n. 3194/09; n. 6623/01).
Orbene, sulla scorta dell'espletata istruttoria può ritenersi acquisita prova dell'effettuazione continuativa di lavoro straordinario nella misura indicata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
3 Infatti, i testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato che l'orario di lavoro osservato era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo.
Il teste indotto di parte ricorrente ha dichiarato: “ADR Conosco il Parte_3
ricorrente in quanto ha lavorato insieme a me. Lui ha lavorato da agosto a febbraio 2021.
Abbiamo lavorato sul cantiere a Casalnuovo ed in Calabria. Non eravamo sempre insieme sul cantiere perché qualche volta ci spostavano.
ADR l'orario di lavoro era dalle 7,00 di mattina alle 17 ,00 di sera dal lunedì al venerdì.
Qualche volta abbiamo lavorato anche il sabato dalle 7,00 fino alle 13,00. […] ADR Ho lavorato con il ricorrente su due/tre cantieri per circa tre mesi. Non ricordo con precisione quando sono iniziati i lavori in questi cantieri.”
Il teste , a sua volta, riferendo circostante più puntuali, ha dichiarato: “ADR Testimone_1
Io ho lavorato per la convenuta da novembre del 2020 a gennaio 2021. Ho lavorato circa due tre mesi, non so essere più preciso.
ADR Io e il ricorrente eravamo colleghi di lavoro.
ADR Abbiamo lavorato qualche volta sugli stessi cantieri, come quello di Potenza e quello di Grumo.
ADR Lavoravamo dalle 7.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.”
Le dichiarazioni dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, appaiono in modo evidente corrispondenti alle deduzioni di cui al ricorso e coerenti e non contraddittorie e quindi si ritiene siano sufficienti a provare il continuativo svolgimento di un orario di lavoro settimanale superiore a quello contrattualmente previsto pari a 40 ore settimanali. Va poi precisato che l'attendibilità di quanto dichiarato non può essere messa in dubbio per il solo fatto che tali testi non hanno lavorato sempre sui medesimi cantieri del ricorrente in quanto gli stessi sono stati alle dipendenze della cooperativa convenuta nel periodo per cui è causa e quindi possono validamente riferire in ordine all'organizzazione aziendale e in ordine all'orario di lavoro osservato.
Infine, in relazione all'omesso versamento alla delle somme da accantonare per Parte_4
il pagamento della gratifica natalizia e delle ferie, in assenza di prova dell'avvenuto versamento da parte della datrice di lavoro, vanno riconosciute in favore del ricorrente le relative somme, come previsto dal CCNL di categoria versato in atti e richiamato nella comunicazione adottata dal datore di lavoro. CP_2
4 Va solo precisato ai fini della ritenuta legittimazione passiva della datrice di lavoro che si condivide l'orientamento della S.C. (cfr. ord. n. 10140/2014) secondo cui il lavoratore può agire nei confronti del datore di lavoro in quanto “le somme che il datore di lavoro ha
l'obbligo di versare alla , quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, Parte_4
gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la quale delegazione di Parte_4
pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro. […]”.
In ordine alla quantificazione delle spettanze riconosciute in favore del lavoratore ricorrente
(differenze retributive calcolate alla luce del trattamento economico spettante secondo l'inquadramento e il CCNL di categoria applicato, comprensive delle somme spettanti per ferie e gratifica natalizia e non accantonate presso la Cassa edile, compenso per lavoro straordinario e TFR), possono essere posti a base della presente decisione i conteggi formulati dalla parte ricorrente, ritenuti gli stessi privi di vizi logici e di evidenti errori contabili, anche in considerazione della mancata prova del versamento delle ritenute previdenziali e fiscali e tenuto conto che le prime vanno eseguite solo per le retribuzioni corrisposte alle singole scadenze e le seconde attengono al distinto rapporto di imposta.
La stessa è in ogni caso ritenuta equa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. alla luce della durata del rapporto intercorso e delle previsioni del CCNL di categoria.
Sicché la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma complessiva di € 3.918,67 di cui € 689,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c..
Pertanto, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al Controparte_3 pagamento in favore di della complessiva somma di € 3.918,67 di Parte_1 cui € 689,64 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, dalla maturazione sino al soddisfo;
5 b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di Controparte_3
lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 13.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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