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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22858 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FARINA MONICA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Orsini n.30
E
(nato a [...] – CE- il 26.08.1969 - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IACUANIELLO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Antonio De Curtis n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 7.06.1997, che dalla loro relazione era nato un figlio,
, il 29.10.2001, rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa reso Per_1
pag. 1 di 4 dall'intestato Tribunale in data 29.11.2016 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.03.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio o residenza con lettera raccomandata almeno un mese prima.
b) La casa coniugale, sita in via Foggia, 2 Napoli, di proprietà dei genitori della IG.ra , è Parte_1
assegnata alla IG.ra che l'abiterà con il figlio con tutti gli arredi ivi esistenti. Parte_1
c) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il 30 di ogni mese, per il Parte_2 Parte_1
solo mantenimento del figlio, dichiarandosi i coniugi autosufficienti, un importo mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra ; come Parte_1
da volontà del figlio espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, dichiarazione che Per_1
si allega alla presente. Tale versamento continuerà ad essere effettuato con le stesse modalità attualmente in atto, ossia mediante corresponsione dell'intero importo direttamente alla IG.ra
. Le coordinate bancarie del conto corrente della IG.ra sono Parte_1 Parte_1
già in possesso del IG. . Tale somma sarà annualmente ed automaticamente Parte_2
rivalutata secondo gli aggiornamenti ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale,
d) In occasione delle festività natalizie, entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno, il IG.
corrisponderà direttamente al figlio la somma di €uro 200,00 Parte_2 Per_1
(duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente dello stesso, come da volontà del figlio
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, dichiarazione che si allega alla Per_1
presente.
e) Nel mese di luglio di ciascun anno, il IG. corrisponderà direttamente al figlio Parte_2
la somma di €uro 200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente dello Per_1
stesso, come da volontà del figlio espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, Per_1
dichiarazione che si allega alla presente.
f) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio saranno ripartite tra i IGg.ri
e nella misura del 50%; sarà applicata, tra le dette parti, la disciplina prevista, Parte_1 Parte_2
a proposito delle spese straordinarie, dal PROTOCOLLO D'INTESA TRA MAGISTRATI EAVVOCATI
SULLE SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX
ART 316 CC. del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018, protocollo che viene allegato alla presente.
g) In particolare le spese mediche saranno inizialmente sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge. Però, il IG. , poiché fruisce del rimborso delle spese mediche, aderendo al Parte_2
Fondo Sanitario integrativo del gruppo INTESA SANPAOLO, si obbliga a richiedere immediatamente al detto Fondo Sanitario il rimborso degli importi anticipati da entrambi i coniugi per spese mediche, ed a dividere con la IG.ra , nella misura del 50%, la somma ricevuta a tale titolo, Parte_1
previa esibizione alla IG.ra di tutta la documentazione relativa ai rimborsi di volta Parte_1
in volta ottenuti. Ciò fino a quando avrà validità per il IG. il Fondo Sanitario Integrativo Parte_2
del gruppo INTESA SANPAOLO, precisamente fino alla data del 30.10.2025.
h) I coniugi consentono, sin da ora, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della Carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 e a Napoli il 7.06.1997 (atto n.17 ,parte II , S. A, sez. H reg. Pt_1 Parte_2
Atti Matrimonio anno 1997 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22858 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FARINA MONICA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Orsini n.30
E
(nato a [...] – CE- il 26.08.1969 - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. IACUANIELLO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Antonio De Curtis n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 7.06.1997, che dalla loro relazione era nato un figlio,
, il 29.10.2001, rappresentavano di essersi separati in forza di decreto di omologa reso Per_1
pag. 1 di 4 dall'intestato Tribunale in data 29.11.2016 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del
Tribunale di Napoli a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Ciò premesso chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.03.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio o residenza con lettera raccomandata almeno un mese prima.
b) La casa coniugale, sita in via Foggia, 2 Napoli, di proprietà dei genitori della IG.ra , è Parte_1
assegnata alla IG.ra che l'abiterà con il figlio con tutti gli arredi ivi esistenti. Parte_1
c) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il 30 di ogni mese, per il Parte_2 Parte_1
solo mantenimento del figlio, dichiarandosi i coniugi autosufficienti, un importo mensile di Euro 500,00
(cinquecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra ; come Parte_1
da volontà del figlio espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, dichiarazione che Per_1
si allega alla presente. Tale versamento continuerà ad essere effettuato con le stesse modalità attualmente in atto, ossia mediante corresponsione dell'intero importo direttamente alla IG.ra
. Le coordinate bancarie del conto corrente della IG.ra sono Parte_1 Parte_1
già in possesso del IG. . Tale somma sarà annualmente ed automaticamente Parte_2
rivalutata secondo gli aggiornamenti ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale,
d) In occasione delle festività natalizie, entro il 15 del mese di dicembre di ciascun anno, il IG.
corrisponderà direttamente al figlio la somma di €uro 200,00 Parte_2 Per_1
(duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente dello stesso, come da volontà del figlio
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, dichiarazione che si allega alla Per_1
presente.
e) Nel mese di luglio di ciascun anno, il IG. corrisponderà direttamente al figlio Parte_2
la somma di €uro 200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente dello Per_1
stesso, come da volontà del figlio espressa e contenuta nella dichiarazione dello stesso, Per_1
dichiarazione che si allega alla presente.
f) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio saranno ripartite tra i IGg.ri
e nella misura del 50%; sarà applicata, tra le dette parti, la disciplina prevista, Parte_1 Parte_2
a proposito delle spese straordinarie, dal PROTOCOLLO D'INTESA TRA MAGISTRATI EAVVOCATI
SULLE SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX
ART 316 CC. del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2018, protocollo che viene allegato alla presente.
g) In particolare le spese mediche saranno inizialmente sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge. Però, il IG. , poiché fruisce del rimborso delle spese mediche, aderendo al Parte_2
Fondo Sanitario integrativo del gruppo INTESA SANPAOLO, si obbliga a richiedere immediatamente al detto Fondo Sanitario il rimborso degli importi anticipati da entrambi i coniugi per spese mediche, ed a dividere con la IG.ra , nella misura del 50%, la somma ricevuta a tale titolo, Parte_1
previa esibizione alla IG.ra di tutta la documentazione relativa ai rimborsi di volta Parte_1
in volta ottenuti. Ciò fino a quando avrà validità per il IG. il Fondo Sanitario Integrativo Parte_2
del gruppo INTESA SANPAOLO, precisamente fino alla data del 30.10.2025.
h) I coniugi consentono, sin da ora, al rilascio o al rinnovo del passaporto, della Carta d'Identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 e a Napoli il 7.06.1997 (atto n.17 ,parte II , S. A, sez. H reg. Pt_1 Parte_2
Atti Matrimonio anno 1997 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4