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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. VINCENZO ANTONIO RAGO per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- attrice opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
ARCANGELI e dall'avv. GIOVANNI VEZZOLI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale e Email_2
Email_3
-convenuta opposta - avente ad OGGETTO: vendita (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per
1. revocare e/o dichiarare nullo il decreto Parte_1
opposto(decreto ingiuntivo n. 584/2024 del 05.03.2024, R.G. n. 1183/2024, emesso dal Giudice
Unico del Tribunale di Bergamo – Ill.ma dott.ssa Francesca Bresciani - in data 05.03.2024 enotificato all'opponente a mezzo posta in data 27.03.2024) per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto di opposizione;
2. in subordine ed in via incidentale, accertare e dichiarare che la merce consegnata in data 4.11.2022, giusta documento di trasporto PT0874, presentava gravi vizi e difetti per un valore di € 9.000,00 e per l'effetto, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, riconoscere una riduzione della somma ingiunta pari alla somma di € 9.000,00: 3.
1 condannare sempre e comunque la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite oltre IVA e CA., oltre rimborso spese generale, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per in via principale: - rigettarsi le domande proposte da Controparte_1 [...]
- condannarsi al risarcimento del Parte_1 Parte_1 danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
in via istruttoria:
- disporsi l'escussione dei signori , presso Parte_2 Controparte_1 CP_2
presso Agrimballi s.r.l., e , presso Consorzio Autotrasporti Calabro-Lucano
[...] CP_3
(C.A.C.L.), sulle circostanze di fatto di seguito capitolate: (...) in ogni caso: - spese legali interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento in favore di ella somma di € 34.658,99 oltre agli interessi Controparte_1
e alle spese.
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: la competenza doveva essere attribuita al Tribunale di Matera;
il prezzo unitario applicato (€ 3,1) non corrispondeva al prezzo concordato (€ 2,7); la merce di cui al documento di trasporto n. 7015 del 10/12/2022 non era mai stata consegnata;
la merce presentava vizi e difetti di qualità; il decreto ingiuntivo non era stato notificato a mezzo PEC.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo o, in subordine, di ridurre di €
9.000,00 l'importo ingiunto. si è costituita esponendo (in sintesi) che: il Tribunale di Bergamo Controparte_1 risultava competente quale luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.; il prezzo applicato era conforme a quello concordato al momento dell'ordine e confermato dalla stessa acquirente nel successivo accordo di pagamento delle fatture azionate;
le bobine erano state danneggiate dall'acquirente durante le operazioni di scarico;
l'uso dei teli era garantito solo per un anno, per cui le contestazioni successive erano infondate;
la notifica tentata a mezzo PEC era stata rifiutata dal sistema;
l'opposizione appariva temeraria.
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare le domande dell'opponente.
All'esito dell'udienza del 21/1/2025, cui è comparsa solo parte convenuta opposta, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione in data 3/6/2025.
Tenuta tale udienza con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 4/6/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2 1. La domanda di pagamento proposta da n via monitoria si riferisce Controparte_1
al prezzo della vendita di beni mobili (teloni in plastica) di cui alle fatture PI220860 del
15/11/2022 di € 34.030,44 e PI220949 del 15/12/2022 di € 628,55.
2. L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente va disattesa.
Il credito deve considerarsi liquido stante la corrispondenza delle somme indicate nelle fatture ai prezzi concordati.
L'accordo sui prezzi risulta documentato dalla scrittura privata del 5/9/2023, rispetto alla quale l'opponente non ha svolto alcuna contestazione, con cui la stessa, nel concordare una dilazione di pagamento, ha espressamente riconosciuto il debito come risultante dalle fatture azionate
(doc. 2 del fascicolo dell'opposta).
Ai sensi dell'art. 1498, comma terzo, c.c., se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Nella specie il domicilio del venditore coincide con la sede che aveva la società opposta al momento alla scadenza dell'obbligazione (Castelli Calepio).
Ne segue la competenza del Tribunale di Bergamo, quale giudice del domicilio del creditore del prezzo dilazionato della vendita, ossia di luogo che, essendo previsto ex lege come locus destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è foro facoltativo per la causa relativa all'obbligazione di pagamento del prezzo.
3. Le eccezioni (inesistenza e nullità) sollevate con riferimento alla notifica del decreto ingiuntivo sono infondate.
La notifica a mezzo PEC eseguita all'indiritto risultante dalla Email_4 visura camerale (doc. 7 del fascicolo dell'opposta) è stata rifiutata per “indirizzo non valido”
(doc. 8 del fascicolo dell'opposta).
A fronte dell'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica, deve ritenersi valida la notifica eseguita a mezzo posta cartacea.
La consegna del plico per l'invio risulta intervenuta in data 21/3/2024, entro il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. (60 giorni dalla pronuncia).
4. L'accordo di pagamento documentato dalla richiamata scrittura privata consente di superare, oltre alla contestazione sul prezzo unitario, stante il riconoscimento espresso degli importi di cui alle fatture, anche quella sulla mancata consegna della merce di cui al d.d.t. 7015 del
10/12/2022, stante l'attestazione di “regolare fornitura” svolta con espresso riferimento (anche) alla fattura PI220949 emessa proprio per la merce indicata in tale d.d.t.
Anche la contestazione inizialmente sollevata dall'acquirente in ordine ad asseriti vizi riscontrati al momento della consegna (alcune bobine tagliate) risulta superata dal successivo
3 riconoscimento della regolarità dell'intera fornitura e dal contestuale impegno al pagamento dell'intero prezzo, elementi incompatibili con la volontà di far valere i vizi già denunciati.
5. Con riferimento agli altri vizi contestati (mancanza di elasticità) in tesi emersi nel riutilizzo dei teloni durante la campagna agraria 2024, l'opponente, a fondamento della richiesta di riduzione del prezzo, ha invocato una garanzia che la venditrice avrebbe fornito per due anni dalla consegna.
La pretesa estensione biennale della garanzia, allegata dall'acquirente, è stata contestata dalla venditrice e non è stata dimostrata.
Il capitolo di prova formulato sul punto (k) risulta generico, mancando di riferimenti temporali e di indicazioni sul soggetto che avrebbe concordato per conto dell'opposta l'estensione della garanzia per vizi.
Pertanto, le prove orali richieste sul punto risultano inammissibili.
In difetto di prova dell'estensione biennale, la garanzia non può considerarsi operante per un periodo superiore a quello ammesso dalla venditrice (un anno dalla prima installazione), già decorso al momento della denuncia del 25/1/2024.
L'esclusione dei vizi dall'ambito temporale di operatività della garanzia preclude all'opponente l'attuazione della garanzia attraverso la riduzione del prezzo.
6. Pertanto, il credito dell'opposta relativo al pagamento del prezzo della merce fornita deve ritenersi pienamente confermato.
Ne segue, in difetto di pagamento, la conferma (anche in punto spese) del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di esecutorietà ex art. 653, primo comma, c.p.c. oltre al rigetto delle domande dell' opponente.
7. Anche le spese dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente.
Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio, introduzione e decisione, vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre, per la fase istruttoria e/o di trattazione, il minimo, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) in base al valore della causa (€ 34.658,99), va liquidato un compenso di € 6.713,00, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale.
In considerazione delle ragioni della decisione, fondata (anche) sul mancato assolvimento dell'onere della prova dell'estensione biennale della garanzia, non si ravvisa il presupposto della temerarietà, necessario ai fini della condanna richiesta ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
4 il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 584/2024 del
05/03/2024 e lo dichiara esecutivo;
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 6.713,00 per compenso oltre Controparte_1
alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 07/06/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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