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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: “responsabilità ex art.2049, 2051.2052
c.c)
DA
nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 28.06.1980
Con l'Avv. Giorgio Danilo Giannone
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1 Straordinario e Legale Rappresentante p.t.,
con l'Avv. Eliana Vici
CONVENUTO
CONTRO
con riferimento al rischio assunto con Controparte_2 certificato n. , in persona del Procuratore P.IVA_1
Con l'avv. Eliana Vinci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE “Voglia” condannare in solido al risarcimento del danno subito dall'attrice Parte_2 Controparte_1
in persona del rapp.te legale ex lege e
[...] Controparte_2
con riferimento al rischio assunto con certificato n.
[...] 1792302, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia. Con vittoria delle spese tutte come per legge. Salvis juribus”. PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia “ Rigettare le domande avanzate da parte attrice nei confronti del , in persona del Controparte_1 CP_3 Straordinario p.t., in quanto inammissibili e/o improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate, stante altresì la esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro.
2) In via subordinata, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo di parte attrice nella determinazione dell'evento.”
TERZO CHIAMATO CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare: 1) Nel merito, in via principale: previa ogni opportuna declaratoria, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto e in diritto e non provate;
2) Nel merito, in via subordinata: ritenere e dichiarare che la condotta colposa posta in essere dall'attrice sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e, per l'effetto, escludere la responsabilità del custode e rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice. 3) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa,
e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata;
4) Per tale subordinata ipotesi, contenere l'obbligo di manleva gravante sul terzo chiamato entro i limiti - massimale e di franchigia – del contratto di assicurazione. Con vittoria di spese e compensi.”
Con atto di citazione notificato in data 26.04.2019, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Siracusa il
[...]
in persona del Commissario Straordinario Controparte_1 e Legale Rappresentante p.t., per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, subordinatamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data
02.09.2013, alle ore 09:30 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat 500, tg DP958GK, e percorreva la S.P. 25, denominata “Pachino -Granelli, in direzione Pachino (S.P. 44 Pachino
Marza al km 2+700 circa), in compagnia dei figli.
Assume parte attrice che a causa della presenza sul manto stradale di un avvallamento di forma irregolare coperto da fanghiglia, non segnalato e non visibile l'autovettura vi incappava, andando poi a sbattere contro un muretto basso di recinzione posto a margine della carreggiata. La richiesta risarcitoria ammonta complessivamente ad € 64.132,58, o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dalla espletanda istruttoria,
Si costituiva il convenuto e il terzo chiamato che contestavano la domanda per essere infondata in fatto e in diritto. Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e CT
MDL e all'esito, all'udienza del 12.03.2025, trattenuto in decisione con la concessione dei termini di legge ed evaso allo scadere degli stessi.
Parte attrice, come detto, agisce nei confronti del qual Controparte_1 ente custode/proprietario della strada teatro dell'incidente.
Pertanto, il procedimento va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 c.c. che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n.
9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001). Sotto quest'ultimo profilo occorre in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n.
7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ.
n. 584/2001 e n. 7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008.
Pertanto l'ente proprietario della strada può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Sul punto la Corte di cassazione rileva infatti che una strada molto sconnessa, con buche e rattoppi, è indice di cattiva manutenzione e non può costituire un'esimente per l'ente, in quanto il comportamento disattento e incauto dell'utente non è certo un fatto imprevedibile
Occorre ricordare tuttavia che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una “insidia” quale che sia e la responsabilità del custode.
Come sempre, infatti, il discrimine che consente di stabilire se il danno va risarcito o meno, non sta tanto nel verificare se ci sia una colpa del custode (dato che è possibile far valere la colpa presunta del custode ex art. 2051 c.c.) quanto nell'accertare se si è effettivamente in presenza di una situazione "insidiosa" caratterizzata dalla non visibilità oggettiva del pericolo e dalla non prevedibilità soggettiva dello stesso.
L'insidia stradale infatti ha per oggetto una “cosa”, ossia qualunque elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso. Dev'essere la “cosa” in sé che costituisce la causa del danno. Perché sia intesa come insidia, deve trattarsi di un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti.
Infatti, se il pericolo è ben visibile - soprattutto ad una certa distanza - il soggetto può notare l'ostacolo e avere il tempo di modificare ad esempio, la propria traiettoria di guida ed evitare il danno. Se quest'ultimo si verifica non rileva la colpa del custode.
Nel caso a mani, dal tenore delle deposizioni testimoniali è possibile ricondurre l'evento di danno alle condizioni dissestate della strada.
Infatti, il teste di parte attrice escusso Testimone_1 all'udienza del 5.04.2023 rispondendo sul capoverso dell'atto di citazione che chiedeva se il 2.09.2013 ci fosse stato un incidente e se fosse vero che in prossimità della curva posta a pochi metri dalla località c.d. Cuba tenere di Pachino, la danneggiata perdeva il controllo della vettura a causa della presenza sul manto stradale di un avvallamento di forma irregolare e coperta di fanghiglia, rispondeva:
“si è vera ogni circostanza di tempo luogo e fatto storico. Conosco le circostanze di cui all'articolato, perché ero presente sui luoghi a bordo della mia auto con la medesima direzione di marcia della sig.ra
ero a circa trenta metri dalla stessa , ho potuto vedere che Parte_1 la macchina imboccando la curva ha perso il controllo;
posso dire che sulla strada vi è una grossa buca da sempre e quel giorno pioveva , conosco la strada perché spesso la percorro”; a chiarimento inoltre riferiva che: “si trattava di buca abbastanza estesa e per evitare la quale occorre spostarsi sulla careggiata opposta”.
Ora, il teste va considerato attendibile anche a confronto del compendio fotografico di parte convenuta che ha prodotto una ripresa aerea di un tratto rettilineo dei luoghi risalente fra l'altro al 2009,sebbene estratta nel 2019, mentre il sinistro è accaduto nel 2013; dunque è possibile che lo stato dei luoghi sia stato diverso come viceversa confermato dalle foto prodotte da parte attrice da cui si rileva che le condizioni della strada risultano certamente danneggiate al momento del sinistro.
Occorre rilevare che il teste di parte attrice, ha riferito che l'avvallamento si trovava dopo la curva e che per evitarla occorreva spostarsi sulla careggiata opposta.
Tale circostanza, considerata la dinamica dell'incidente, fa lecitamente presumere che la provenendo a velocità dal tratto rettilineo Parte_1 della strada, imboccasse la curva senza rallentare perdendo così il controllo della vettura anche a causa dell'avvallamento quale insidia improvvisa.
Pertanto, si ritiene che la responsabilità dell'evento lesivo sia attribuibile in pari grado ad entrambi i convenuti per quanto di loro rispettiva competenza: il per omessa manutenzione in Controparte_1 quanto proprietario obbligato della stessa, la danneggiata per negligenza e/o imperizia.
Cont Accertato l'An , in ordine al quantum debeatur, soccorre la CT .
Con la propria relazione, infatti, il professionista ha così concluso:
“In conclusione possiamo affermare che in base all'esame anamnestico e clinico -obiettivo della perizianda ed alla documentazione sanitaria allegata gli atti la sig.ra in seguito al trauma patito in Parte_1 data 2.09.2013 presenta esiti di natura permanente in nesso di causalità con l'incidente in oggetto. le lesioni riportate hanno determinato: un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta dial 100% di gg 30 ricovero ed intervento chirurgico;
un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di gg. 30 medicazione ferita chirurgica e programma riabilitativo. La riduzione della capacità lavorativa ha una incidenza notevole.
Le spese future inerenti all'utilizzo di una protesi sono da rivalutare integralmente a causa del datato preventivo allegato alla documentazione.
Per quanto sopra è parere dello scrivente che il nesso causale fra evento
e lesioni rispettati i criteri della legge n° 27 del 24/3/2012 art. 32 comma 3 in grado, pertanto, di incidere sull'integrità psicofisica della perizianda , sotto il profilo biologico (danno alla salute) in misura del
13%.”
Ritenuto che non si evidenziano contestazioni alle risultanze della CT
e che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 47.042,00 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa di pari grado e da cui detrarre gli acconti eventualmente percepiti allo stesso titolo.
Si rigetta invece la domanda in ordine ai danni al mezzo, in quanto il preventivo di spesa prodotto non riveste vis probatoria sufficiente a tale fine.
Relativamente alle spese di lite, si ritiene porre le spese di CT solidalmente al 50% in capo ai soccombenti, compensando le ulteriori, in ragione del concorso di colpa.
.
P.Q.M.
IL GI Dr.ssa P.Fugallo
Reictis adversis
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva
Conseguentemente condanna solidamente in persona del suo legale rapp,te Controparte_1 pro.tempore
-LLOYD'S Rappresentanza Generale in Italia in persona del legale rapp.te pro.tempore con riferimento al rischio assunto con certificato n. 1792302
A liquidare per quanto in parte motiva a la somma di Parte_1 euro 47.042,00 somma che va dimezzata in ragione del concorso di colpa di pari grado e da cui detrarre gli acconti eventualmente percepiti dall'attore al medesimo titolo
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma de valutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
-Condanna solidalmente i convenuti soccombenti al 50% delle spese di CT per come liquidate con altro provvedimento, per il resto spese compensate
Così deciso
Siracusa 23.07.2024
IL GI
Dott.ssa P. Fugallo