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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1063/2022 promossa da:
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI MAURO e dell'avv. ZAMUNER DAMIANO ( ) C/O STUDIO LEGALE CALIFANO VIA DEI MILLE N.19 40121 C.F._1 BOLOGNA;
( ) VIA DEI MILLE 19 40121 BOLOGNA Parte_1 C.F._2 APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUTIERREZ BIANCA MANUELA e dell'avv. FALDELLA GIORGIO ( VIA FARINI 10 BOLOGNA C.F._3 APPELLATO
CONCLUSIONI Per parte appellante: “In riforma della appellata sentenza n. 714/2022, pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 21/03/2022, notificata in data 03/05/2022, in esito al giudizio RG 14555/2017 : Preliminarmente :
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, riservata la presentazione di apposito ricorso per la fissazione di apposita udienza di discussione;
Nel merito, in via principale : 1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile nei confronti dell'odierna attrice della contraffazione del brevetto italiano per modello di utilità dm n. PD2010U000005 dep. in data 4.2.2010, rilasciato al n. 272299 e, per l'effetto, vietare la prosecuzione del comportamento illecito, vietando la fabbricazione, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione a fini industriali o commerciali dei pannelli oggetto di protezione esclusiva e di tutti gli elementi realizzati e comunque utilizzati e/o detenuti dalla convenuta e necessari al completamento dei pannelli;
pagina 1 di 12 2) ordinarsi ex art. 124 D.Lgs. 10.02.05 n. 30 alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al ritiro definitivo dal commercio di tutte le cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale dell'attrice richiamati sub 1), nei confronti di chi ne sia – o ne sia divenuto – proprietario o ne abbia comunque acquisito la disponibilità;
3) disporsi ex art. 124, comma 4, D.Lgs. 10.02.05 n. 30 l'assegnazione in proprietà a delle cose prodotte, fabbricate, vendute e CP_1 comunque utilizzate in violazione dei diritti di proprietà industriale menzionati nella sovraesposta narrativa, nonché dei mezzi specifici impiegati per la loro produzione;
in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, disporsi ex art. 124, comma 3, D.Lgs. 10.02.05 n. 30 la distruzione di tutte le cose costituendi le menzionate violazioni, a spese delle parti convenute;
4) per l'effetto, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali che precedono, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in conseguenza degli illeciti contestati, nella misura che sarà CP_1 accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero, in via subordinata ex art. 125, comma 2, D.Lgs. 10.02.05 n. 30, nonché in ogni caso ordinarsi la restituzione a parte attrice degli utili realizzati dalla convenuta per effetto delle violazioni commesse, oltre a rivalutazione ed interessi legali al saldo;
5) fissare la somma di € 500,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
6) disporsi la pubblicazione in sunto della sentenza a spese di parte convenuta su due quotidiani a distribuzione nazionale e su una rivista del settore, a scelta della società attrice;
In via istruttoria : ammettersi le istanze tutte già formulate da in primo grado e non ancora ammesse e che si CP_1 ripropongono di seguito: Ai sensi dell'art. 121 CPI si chiede che il Sig. GI voglia ordinare ad di produrre in giudizio le CP_2 fatture, i cataloghi, le schede tecniche, i progetti, le richieste di preventivo, gli ordini, i contratti, i documenti di trasporto e, in generale, tutta la documentazione inerente i pannelli oggetto della CP_2 descrizione, contraddistinti con il marchio e gli altri aventi analoghe caratteristiche, Parte_2 eventualmente disponendo le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate;
in subordine, si chiede la nomina di CTU cui conferire incarico di accedere alla documentazione acquisita in sede di descrizione e di accedere alla sede di unità operative, uffici nella CP_2 disponibilità di al fine di acquisire tutta la documentazione inerente i pannelli contraddistinti CP_2 dal marchio o altro marchio con cui propone in vendita pannelli che presentano Parte_2 CP_2 caratteristiche rientranti nell'ambito di tutela del brevetto azionato da disporsi CTU contabile CP_1 sulla documentazione (documenti di trasporto, fatture, registrazioni contabili di vendita del prodotto finito e di acquisto dei singoli componenti) acquisita in sede di descrizione e fornita dalle convenute in esecuzione dei predetti ordini di esibizione o rinvenuta direttamente presso le convenute, diretta a determinare e quantificare il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice a causa dell'attività contraffattoria e/o di sleale concorrenza ex adverso posta in essere, a tal fine autorizzando il CTU ad acquisire ed esaminare la necessaria documentazione contabile (fatture, ordini di acquisto, documenti di trasporto etc.), individuando l'utile che le attrici hanno tratto dalla commercializzazione degli accessori oggetto del presente giudizio e altresì il compenso (royalties) che l'attrice avrebbero percepito, in relazione agli esemplari venduti, in regime di licenza legittimamente concessa per la fabbricazione dell'oggetto brevettato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ivi comprese le spese di lite e peritali della fase cautelare”. pagina 2 di 12 Per parte appellata: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: A.1) in via principale confermare la sentenza N. 714/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 10/3/2022 e comunicata in data 21/3/2022, e respingere le domande tutte formulate dall'appellante, nel merito ed in via istruttoria;
A.2) in via subordinata, per il non creduto caso di riforma della sentenza nel capo che ha pronunciato la nullità del brevetto per modello di utilità n. 272299, accertato che i pannelli per cui è causa non costituivano contraffazione del brevetto per modello di utilità n. 272299, scaduto il 4/2/2020, respingere le domande tutte formulate dall'appellante, nel merito ed in via istruttoria;
A.3) in via di ulteriore subordine rispetto alla Conclusione sub A.2), per il non creduto caso in cui sia ritenuta sussistente la passata contraffazione, respingere le domande formulate dall'appellante:
- di inibitoria della ulteriore produzione, commercializzazione e vendita dei pannelli per cui è causa (Conclusione n. 1, da riga 4), di ritiro dal commercio, di assegnazione/distruzione, di fissazione di una penale e di pubblicazione della sentenza (Conclusioni nn. 2, 3, 5 e 6), in quanto infondate per difetto delle condizioni dell'azione consistenti nella esistenza di un brevetto e nell'interesse ad agire;
- di risarcimento dei danni (Conclusione n. 4), in quanto infondata in fatto e in diritto, in uno con le domande istruttorie ex art. 121 cpi e per la disposizione di consulenze tecniche d'ufficio contabili. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, ivi compresi quelli della fase cautelare, e di CTU”.
IN FATTO 1. conveniva in giudizio esponendo di essere titolare del brevetto italiano per CP_1 CP_2 modello di utilità n. PD2010U000005 depositato in data 4.2.2010, rilasciato con il n. 272299, avente ad oggetto un “Pannello (P) autoportante per coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L), caratterizzato dal fatto che almeno una di dette falde (F1) è sostanzialmente piana e inclinata di un angolo compreso tra 15° e 50° rispetto alla linea (X) di collegamento tra le basi
(P1, P2) delle due falde (F1, F2)” (rivendicazione 1)”; che, in conformità agli insegnamenti del brevetto, a partire dal 2010 aveva sviluppato un nuovo pannello, denominato “Solar”,
CP_1 caratterizzato da una forma particolarmente adatta a supportare l'installazione di pannelli fotovoltaici;
che un agente di aveva rinvenuto presso la società alcuni pallet di pannelli
CP_1 Parte_3 per copertura che sembravano ripetere le caratteristiche dei pannelli prodotti da e apparivano
CP_1 prodotti dalla convenuta che promuoveva tali pannelli anche tramite il proprio CP_2 CP_2 catalogo con il nome commerciale “Alucop FV”, ove erano presentati come “l'innovativa variante che facilita l'applicazione di moduli fotovoltaici”; che aveva depositato ricorso per descrizione ex
CP_1
pagina 3 di 12 art. 129 CPI avanti il Tribunale di Bologna e che, nel corso del relativo procedimento, erano stati rinvenuti e descritti alcuni pannelli aventi le caratteristiche rivendicate dal brevetto;
che la condotta di costituiva contraffazione e violava i diritti conferiti al titolare del brevetto dagli artt. 85 e 66 CP_2
c.p.i., nonché concorrenza sleale.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che, accertata la dedotta contraffazione, venisse vietata la prosecuzione del comportamento illecito, e segnatamente la fabbricazione, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione a fini industriali o commerciali dei pannelli oggetto di protezione esclusiva e di tutti gli elementi realizzati e comunque utilizzati e/o detenuti dalla convenuta e necessari al completamento dei pannelli, ordinato il ritiro definitivo dal commercio di tutte le cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale dell'attrice, disposta l'assegnazione in proprietà a delle cose prodotte, fabbricate, vendute e comunque utilizzate in violazione dei CP_1 suoi diritti di proprietà industriale, nonché dei mezzi specifici impiegati per la loro produzione, o in subordine la distruzione, nonchè la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da nella misura accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria CP_1 ovvero, in via subordinata, ex art. 125, comma 2, D.Lgs. 10.02.05 n. 30, e in ogni caso con restituzione degli utili realizzati dalla convenuta per effetto delle violazioni commesse;
chiedeva altresì la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento e la pubblicazione della sentenza.
2. Si costituiva contestando integralmente le domande avversarie, e chiedendo, in via CP_2 riconvenzionale, l'accertamento della nullità del brevetto per modello di utilità di titolarità dell'attrice per difetto dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità.
3. La causa, istruita tramite c.t.u. brevettuale, veniva decisa con la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, che respingeva le domande proposte da e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la nullità del brevetto per CP_1 modello di utilità n. 272299 di titolarità di condannando quest'ultima al pagamento a CP_1 controparte delle spese processuali del giudizio cautelare e di quello di merito e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.
4. Preliminarmente il tribunale rilevava che aveva dato atto che, nelle more del giudizio, il CP_1 brevetto per modello industriale, depositato il 4.2.2010, era scaduto, e che, pertanto, rinunciava alla domanda di inibitoria, insistendo tuttavia per l'accertamento della contraffazione limitatamente al periodo anteriore alla scadenza del brevetto, in vista dell'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 4 di 12 Ciò premesso, osservava che la c.t.u. aveva concluso per la validità del brevetto, ritenendo sussistente il requisito della novità, e aveva escluso la contraffazione, per difetto di interferenza sia letterale che per equivalenti.
In particolare i c.t.u. e avevano ritenuto che i manufatti commercializzati nel Per_1 Pt_4 CP_2
2010 non potessero essere considerati “pannelli autoportanti per coperture”, ma semplicemente pannelli di ricopertura da porre al di sopra di una struttura portante;
poiché, pertanto, la rivendicazione 1 tutelava un modello di “Pannello (P) autoportante per copertura…”, la rivendicazione 1 doveva essere considerata nuova. Più in dettaglio, poiché la rivendicazione deve essere valutata nella combinazione di caratteristiche che descrive, l'espressione “autoportante per copertura” doveva intendersi come definente pannelli che, oltre a stare “in piedi da soli” (per le proprie intrinseche caratteristiche di spessori e materiali), fossero anche in grado di rispettare le normative vigenti al momento del deposito di IT'299 e, nella fattispecie, fossero in grado di soddisfare i requisiti, in termini di carichi e deformazioni, richiesti dalla normativa di riferimento NTC 2008 e UNI EN 14509:2013 per le strutture di copertura.
Poiché l'attrice non aveva contestato le prove eseguite dal Politecnico di Milano e allegate alla memoria del 2 maggio 2019 come doc. 65, i periti avevano ritenuto che dette prove non CP_2 dimostrassero “l'autoportanza per coperture” dei manufatti in particolare la prova A, che CP_2 faceva riferimento ai manufatti in semplice appoggio in prossimità dei due estremi, secondo i c.t.u. non soddisfaceva le normative, essendo la deformazione del manufatto eccessiva rispetto a quanto prescritto.
La prova dei manufatti in condizioni di appoggio, e non di vincolo, era poi sufficiente a verificare la novità del brevetto, perché nel brevetto non vi erano specifiche indicazioni circa particolari condizioni di vincolo da ritenere necessarie e, in ogni caso, l'unica condizione di vincolo citata, seppure come esempio, in IT'299 faceva riferimento ad un pannello su travi a Y.
A giudizio del tribunale, tuttavia, le conclusioni dei c.t.u. non potevano essere condivise.
Ai fini dell'accertamento della validità del brevetto, l'oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni, da intendersi in senso oggettivo, e cioè nel senso che a esse può attribuire un tecnico medio del settore dell'invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l'inventore voleva proteggere.
Era corretto presumere che un tecnico, interpretando l'espressione “pannello autoportante di copertura”, intendesse una struttura conforme alle normative in materia di coperture, perché la possibilità di applicazione industriale di un oggetto destinato alla copertura, che manchi dei requisiti pagina 5 di 12 che la legge richiede per le strutture di copertura, è sostanzialmente nulla e del pari inconsistente è
l'interesse a proteggere tal genere di oggetto.
Era quindi condivisibile la scelta dei c.t.u. di intendere come “pannello autoportante per copertura” solo le strutture conformi alle prescrizioni normative in materia di coperture.
Ciò da cui invece il collegio dissentiva era la successiva valutazione dei c.t.u., e cioè che i manufatti di non fossero strutture autoportanti, perché non conformi alla normativa. CP_2
Secondo quanto risultava dalle prove effettuate dal Politecnico di Milano, i pannelli Alubel non erano conformi alla normativa se venivano impiegati in condizioni di appoggio, ma lo erano se impiegati in condizioni di vincolo.
Non vi era motivo di escludere, come fatto dai c.t.u., dalla nozione di struttura autoportante i pannelli che non soddisfino i requisiti di legge in entrambe le modalità di impiego, perché un pannello che sia autoportante in condizioni di vincolo è già di per sé passibile di applicazione industriale e ben può un tecnico del settore ipotizzare che esso sia l'oggetto della privativa. Non vi era invero ragione di pretendere che una struttura autoportante sia sempre idonea all'impiego anche in condizioni di appoggio, perché l'impiego in appoggio non è una necessità e nemmeno la regola nella realizzazione delle coperture.
Non poteva poi dirsi che fosse il testo del brevetto a delimitare l'oggetto della privativa, attribuendo al modello la caratteristica di essere autoportante in tutte le condizioni d'impiego (in appoggio e in vincolo), perché nessuna delle dichiarazioni brevettuali faceva menzione di tale requisito.
Era quindi corretto concludere che i pannelli della convenuta erano strutture autoportanti e che la loro commercializzazione nel gennaio 2010 privava il modello brevettato da del requisito della CP_1 novità.
Secondo l'attrice la commercializzazione dei pannelli in questione era comunque inidonea a distruggere la novità del modello (a prescindere dal requisito dell'autoportanza), in quanto la predivulgazione era distruttiva se forniva elementi di conoscenza sufficienti, per i terzi esperti, a percepire la medesima idea di soluzione del problema tecnico che era stata rivendicata, mentre l'acquirente dell'epoca ( ) non aveva alcun elemento per poter immaginare che la lamiera CP_3 oggetto dell'ordine potesse essere usata come pannello di copertura ( aveva ordinato un CP_3 pannello destinato a ricopertura di una struttura esistente, non a costituire esso stesso elemento strutturale del tetto).
Le difese dell'attrice non potevano però essere condivise.
Occorreva considerare che: gli elementi essenziali e caratteristici del modello, e in particolare l'ampiezza dell'angolo tra le due falde del pannello, erano chiaramente rappresentati nell'ordine di pagina 6 di 12 acquisto;
la società venditrice e la società acquirente, che si occupavano della realizzazione di coperture, erano certo in grado di comprenderne la funzione;
l'idoneità dei prodotti CP_2 all'installazione di pannelli fotovoltaici risultava dal catalogo dell'attrice (“Progetto sole”).
Era quindi corretto concludere che e ben potessero comprendere tutte le CP_2 CP_3 caratteristiche e le possibilità di impiego dei pannelli oggetto della fornitura, la cui commercializzazione risultava pertanto distruttiva della novità del modello.
La questione della contraffazione restava conseguentemente assorbita dal giudizio sul difetto di novità.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito CP_1 CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con un articolato gravame, che non contiene numerazione dei motivi, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto l'invalidità del brevetto in quanto anticipato dal documento n. 30 CP_1 prodotto da che raffigura lo schizzo di una particolare lamiera commissionata ad dalla CP_2 CP_2 società . CP_3
Tale documento tuttavia non costituirebbe, secondo l'appellante, valida anteriorità in quanto, in primo luogo, lo schizzo si riferisce alla particolare conformazione di una lamiera (Tek 28) normalmente prodotta da e che poteva essere prodotta nei formati richiesti dal cliente, dove il particolare CP_2 formato ivi individuato era stato richiesto da per una particolare installazione. CP_3
Tale lamiera Tek 28 non è sarebbe un “pannello autoportante di copertura” ma una mera lamiera, con un sottile strato isolante con funzione antirumore ed anticondensa, come evidenziato dalla stessa CP_2 che la commercializza come lamiera e che ribadisce la sua utilizzazione come rivestimento di strutture e non certo con funzione strutturale.
Pertanto essa non potrebbe essere utilizzata per la comparazione con il brevetto CP_1
In secondo luogo, lo schizzo non presenterebbe alcuna delle caratteristiche proprie del trovato CP_1
e, al momento del deposito del brevetto (4.2.2010), tale schizzo era l'unico elemento che CP_1 potesse in qualche modo individuare l'oggetto commissionato da e le sue caratteristiche. CP_3
Solo in data 15.02.10 (dopo il deposito del brevetto) i pannelli erano stati spediti a e in data CP_3
27.02.2010 aveva emesso la propria fattura. CP_2
Conseguentemente, gli elementi utilizzabili per valutare la sua ipotetica idoneità ad anticipare il brevetto sarebbero solo quelli individuati dallo schizzo e non dal prodotto. CP_1
Tale schizzo individua una “Lattoneria”, come precisato in alto a sinistra dello stesso, e non già un pannello autoportante per copertura;
non evidenzia alcun elemento tale da far ritenere che sia destinato pagina 7 di 12 al montaggio in copertura;
non evidenzia in alcun modo un ipotetico montaggio tra due supporti;
non evidenzia se e come sarebbe stato fissato.
Malgrado ciò, il primo giudice ha chiesto al c.t.u. di verificare se, in ipotesi, tale lamiera poteva in qualche modo essere utilizzata in maniera analoga al trovato tutelato dal brevetto e, così CP_1 utilizzata, costituirne valida anteriorità; il c.t.u. ha comunque dichiarato, anche in base a tale forzata prospettazione, che detta lamiera non poteva considerarsi un “pannello autoportante per copertura”
Dunque la sentenza di primo grado avrebbe errato nel negare validità al brevetto e nel ravvisare CP_1 una anteriorità distruttiva in un documento in sé irrilevante, utilizzato integrando artificiosamente le informazioni che da tale documento si potevano trarre e ignorando le conclusioni del c.t.u. che, pur a fronte di tali integrazioni illegittime, aveva considerato non pertinente la pretesa anteriorità.
In particolare il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che l'idea inventiva consistesse nella autoportanza del pannello per coperture ivi tutelato, mentre l'autoportanza era parte della tecnica nota, essendo una caratteristica (non la sola) essenziale di tutti i pannelli per copertura;
ha ritenuto che quanto evidenziato nel doc. 30 potesse essere considerato valida anteriorità, anche se il documento presenta solo lo schizzo di una lamiera di rivestimento, senza ulteriori indicazioni in merito al tipo di utilizzo o di montaggio;
ha cercato nel documento 30 caratteristiche che non erano presenti, e su quelle ha disposto prove di laboratorio;
ha ignorato le conclusioni della c.t.u., che ben chiarivano i motivi per cui tale documento non costituiva valida anteriorità del brevetto CP_1
4. Quanto alla domanda di contraffazione del da parte dei pannelli ALUCOP, non Controparte_4 esaminata in primo grado in quanto ritenuta assorbita, l'appellante la reitera in questa sede nell'ottica dell'auspicabile riforma delle sentenza appellata in punto validità del brevetto.
5. L'appello è infondato.
Il brevetto italiano per modello di utilità n. IT 272 299 di titolarità di concesso il CP_1
18.11.2011 su domanda n. PD2010U000005 depositata il 4.2.20210 e scaduto il 4 febbraio 2020, è intitolato “Pannello autoportante di copertura particolarmente per l'appoggio di pannelli solari”.
Nella descrizione si legge che il trovato “è attinente ai pannelli autoportanti per realizzare coperture di edifici ed in particolare concerne un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura a doppia falda, con almeno una falda piana e inclinata, particolarmente per l'appoggio di pannelli solari, fotovoltaici
o termici” e si menziona l'arte nota: “Sono noti pannelli autoportanti di copertura curvi, lisci o nervati, con nervature disposte nella direzione della luce della copertura da realizzare.
Sono noti gli impieghi di lamiere nervate non isolate per la realizzazione di coperture di edifici residenziali ed edifici industriali in genere.
pagina 8 di 12 Sono note anche le lamiere nervate di copertura dotate di uno strato o telo in feltro, incollato inferiormente con funzione anticondensa, ma privo di ogni capacità di coibenza termica e di fonoassorbenza.
Sono noti pannelli autoportanti di coperture compositi, formati da una lamiera superiore ed uno strato inferiore di materiale isolante, termoisolante e/o fonoassorbente, sinterizzato su di essa. I brevetti n.
1.257.983, 1.263.348, 225.504 e la domanda n. PD2009A000312 del medesimo richiedente hanno per oggetto alcuni tipi di pannelli autoportanti di copertura compositi e i procedimenti per la loro realizzazione” e si descrivono le varie tecniche per la loro realizzazione.
6. I pannelli autoportanti noti presentano tuttavia degli inconvenienti: “Tali pannelli di copertura piani, installati in posizione sostanzialmente orizzontale, o i pannelli curvi a doppia falda del tipo noto non possono però sostenere attrezzature quali pannelli solari. I pannelli di copertura curvi a doppia falda del tipo noto presentano un'inclinazione massima della superficie del pannello, rispetto alla linea di terra, di circa 15° o inferiore. Ta le inclinazione non permette di supportare dispositivi quali pannelli solari, fotovoltaici o termici, poiché tali pannelli risultano troppo poco inclinati rispetto alla linea di terra. Con pannelli inclinati di un angolo pari o inferiore a 15 0, infatti, si ottiene il massimo assorbimento delle radiazioni solari incidenti solo per poche ore al giorno e solo nei periodi estivi.
Al contrario, è opportuno che l'inclinazione dei pannelli solari sia compresa tra 15 0 e 500 e correttamente orientati per massimizzare l'assorbimento delle radiazioni solari incidenti. Inoltre i pannelli di copertura curvi a doppia falda presentano un raggio di curvatura sostanzialmente costante, ossia non presentano una superficie sostanzialmente liscia atta all' appoggio di pannelli solari.”.
La descrizione passa quindi ad indicare quale è lo scopo che l'invenzione si prefigge, ossia: “Per ovviare ai suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura, in lamiera nervata o grecata, con o senza isolamento termico e/o fonoassorbente, a doppia falda, dove almeno una falda è sostanzialmente piana, per permettere l'appoggio di uno o più pannelli solari, e inclinata di un angolo compreso tra 15 0 e 500 rispetto alla linea di collegamento della base delle due falde. I nuovi pannelli a doppia falda possono essere installati come i noti pannelli autoportanti piani o curvi e utilizzati per realizzare coperture su elementi prefabbricati, come travi a Y, ecc. Si può prevedere che detti pannelli possono essere ottenuti con una qualunque delle tecniche note. pagina 9 di 12 I nuovi pannelli possono essere realizzati in lamiera grecata o nervata semplice. Si può anche prevedere che i nuovi pannelli siano del tipo composito, con lamiera grecata o nervata e sottostante strato di isolamento termico e/o fonoassorbente. Si può prevedere che i nuovi pannelli siano del tipo con isolamento sinterizzato o con strato isolante sagomato con taglio da blocco, con andamento simile all'andamento delle nervature, e poi incollato. E' anche possibile che detti pannelli possano essere piegati successivamente all'incollaggio dello strato isolante, tramite calandratura o tacchettatura.”.
La rivendicazione 1 indipendente del brevetto recita poi: “
1. Pannello (P) autoportante per CP_1
coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L) caratterizzato dal fatto che almeno una di dette falde (F1) è sostanzialmente piana e inclinata di un angolo compreso tra
15° e 50° rispetto alla linea (X) di collegamento tra le basi (P1, P2) delle due falde (F1, F2). ”.
Seguono ulteriori sei rivendicazioni dipendenti.
7. Ora, appare evidente, alla luce del documento brevettuale, e segnatamente della descrizione e del contenuto della rivendicazione sopra riportata, che l'elemento caratterizzante del trovato è il fatto che il pannello autoportante sia costituito da una lastra piana, per permettere l'appoggio di uno o più pannelli solari, e inclinata di un angolo compreso tra 15 0 e 500 rispetto alla linea di collegamento della base delle due falde.
In particolare, come è esaustivamente spiegato, la lastra piana e l'inclinazione entro il suddetto range sono essenziali per il raggiungimento dello scopo del brevetto, in quanto permettono di supportare pannelli solari, fotovoltaici o termici, adeguatamente inclinati rispetto alla linea di terra al fine di massimizzare l'assorbimento delle radiazioni solari incidenti.
Viceversa la caratteristica dell'autoportanza del pannello, sulla quale si sono concentrati i c.t.u. al fine di effettuare la valutazione in ordine alla novità del brevetto, rientra nella tecnica nota, e si riferisce ad una determinata tipologia di prodotti.
8. Tanto precisato, il primo giudice non ha affatto ritenuto che l'autoportanza costituisse parte dell'idea inventiva, come invece sostenuto dall'odierna appellante, affermando piuttosto che deve presumersi che un tecnico del settore, nell'interpretare l'espressione “pannello autoportante di copertura”, intenda riferirsi a una struttura conforme alle normative in materia di coperture, in quanto un oggetto destinato alla copertura che sia privo dei requisiti di legge per simili strutture difetta del requisito dell'industrialità e, conseguentemente, non può costituire anteriorità invalidante.
pagina 10 di 12 Tale affermazione appare pienamente logica e condivisibile, così come il conseguente apprezzamento in fatto, che ha indotto il tribunale a ritenere, in dissenso rispetto all'opinione dei c.t.u., che i manufatti di siano strutture autoportanti, in quanto gli stessi, alla stregua delle prove effettuate dal CP_2
Politecnico di Milano, sebbene non conformi alla normativa se impiegati in condizioni di appoggio, lo sono se impiegati in condizioni di vincolo.
Non vi è infatti alcuna ragione per non ritenere ricomprese nel novero delle strutture autoportanti i pannelli che soddisfino i requisiti di legge in almeno uno dei possibili impieghi, ossia in condizioni di vincolo, non essendo prescritto che esse debbano necessariamente esserlo anche in condizioni di appoggio, che neppure costituiscono la regola nella realizzazione delle coperture, e non risultando alcun indicazione in tal senso nel testo brevettuale.
9. E' poi infondata la tesi dell'appellante secondo la quale la lamiera Tek 28 non è un “pannello autoportante di copertura” ma una mera lamiera, in quanto, secondo la descrizione del brevetto CP_1
il pannello può essere costituito anche da una semplice lamiera;
invero nei passaggi della descrizione brevettuale sopra riportati si legge che: “Sono noti gli impieghi di lamiere nervate non isolate per la realizzazione di coperture di edifici residenziali ed edifici industriali in genere. Sono note anche le lamiere nervate di copertura dotate di uno strato o telo in feltro, incollato inferiormente con funzione anticondensa, ma privo di ogni capacità di coibenza termica e di fonoassorbenza. Sono noti pannelli autoportanti di coperture compositi, formati da una lamiera superiore ed uno strato inferiore di materiale isolante, termoisolante e/o fonoassorbente”.
Vi sono dunque vari tipi di pannelli autoportanti, compositi e non, tra i quali quelli costituiti da semplici lamiere.
Laddove poi si indica lo scopo dell'invenzione, il testo brevettuale precisa che: “Per ovviare ai suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura, in lamiera nervata o grecata, con o senza isolamento termico e/o fonoassorbente, a doppia falda”. Il brevetto concerne dunque tutte le diverse tipologie di pannelli indicate, comprese quelli CP_1
costituti da una sola lamiera, come è peraltro reso esplicito dalla rivendicazione 1, che ha ad oggetto un
“Pannello (P) autoportante per coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L) caratterizzato dal fatto che… “, ossia un panello costituito soltanto da una lamiera piegata.
pagina 11 di 12 10. Infine, alla luce della documentazione in atti, risulta che ha provato la commercializzazione CP_2 dei pannelli realizzati col sistema “TEK 28”, tramite ordini e fatture risalenti al gennaio 2010 (doc. n.
30-35 della parte oggi appellata: produzione e vendita al cliente per la realizzazione della CP_3 copertura di un capannone); detti documenti contengono tutti gli elementi essenziali del modello, e in particolare la caratteristica essenziale del , costituita dall'ampiezza dell'angolo tra le due falde Pt_5 del pannello, che appaiono chiaramente rappresentati nell'ordine di acquisto, tenuto conto al riguardo che, come correttamente evidenziato dal tribunale, sia società venditrice che la società acquirente, esperte nella realizzazione di coperture, erano ben in grado di comprendere le caratteristiche e la funzione del prodotto CP_2
11. In conclusione, dunque, la declaratoria di nullità del brevetto per difetto di novità deve essere confermata, con conseguente assorbimento delle reiterata domanda di accertamento della contraffazione e rigetto integrale dell'appello.
12. L'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di lite del grado alla stregua dei valori medi (minimi per la fase istruttoria) dello scaglione delle tariffe forensi relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità alta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 1°.7.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Impresa
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1063/2022 promossa da:
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI MAURO e dell'avv. ZAMUNER DAMIANO ( ) C/O STUDIO LEGALE CALIFANO VIA DEI MILLE N.19 40121 C.F._1 BOLOGNA;
( ) VIA DEI MILLE 19 40121 BOLOGNA Parte_1 C.F._2 APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GUTIERREZ BIANCA MANUELA e dell'avv. FALDELLA GIORGIO ( VIA FARINI 10 BOLOGNA C.F._3 APPELLATO
CONCLUSIONI Per parte appellante: “In riforma della appellata sentenza n. 714/2022, pubblicata dal Tribunale di Bologna in data 21/03/2022, notificata in data 03/05/2022, in esito al giudizio RG 14555/2017 : Preliminarmente :
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, riservata la presentazione di apposito ricorso per la fissazione di apposita udienza di discussione;
Nel merito, in via principale : 1) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile nei confronti dell'odierna attrice della contraffazione del brevetto italiano per modello di utilità dm n. PD2010U000005 dep. in data 4.2.2010, rilasciato al n. 272299 e, per l'effetto, vietare la prosecuzione del comportamento illecito, vietando la fabbricazione, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione a fini industriali o commerciali dei pannelli oggetto di protezione esclusiva e di tutti gli elementi realizzati e comunque utilizzati e/o detenuti dalla convenuta e necessari al completamento dei pannelli;
pagina 1 di 12 2) ordinarsi ex art. 124 D.Lgs. 10.02.05 n. 30 alla convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al ritiro definitivo dal commercio di tutte le cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale dell'attrice richiamati sub 1), nei confronti di chi ne sia – o ne sia divenuto – proprietario o ne abbia comunque acquisito la disponibilità;
3) disporsi ex art. 124, comma 4, D.Lgs. 10.02.05 n. 30 l'assegnazione in proprietà a delle cose prodotte, fabbricate, vendute e CP_1 comunque utilizzate in violazione dei diritti di proprietà industriale menzionati nella sovraesposta narrativa, nonché dei mezzi specifici impiegati per la loro produzione;
in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, disporsi ex art. 124, comma 3, D.Lgs. 10.02.05 n. 30 la distruzione di tutte le cose costituendi le menzionate violazioni, a spese delle parti convenute;
4) per l'effetto, condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali che precedono, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da in conseguenza degli illeciti contestati, nella misura che sarà CP_1 accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria ovvero, in via subordinata ex art. 125, comma 2, D.Lgs. 10.02.05 n. 30, nonché in ogni caso ordinarsi la restituzione a parte attrice degli utili realizzati dalla convenuta per effetto delle violazioni commesse, oltre a rivalutazione ed interessi legali al saldo;
5) fissare la somma di € 500,00 dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
6) disporsi la pubblicazione in sunto della sentenza a spese di parte convenuta su due quotidiani a distribuzione nazionale e su una rivista del settore, a scelta della società attrice;
In via istruttoria : ammettersi le istanze tutte già formulate da in primo grado e non ancora ammesse e che si CP_1 ripropongono di seguito: Ai sensi dell'art. 121 CPI si chiede che il Sig. GI voglia ordinare ad di produrre in giudizio le CP_2 fatture, i cataloghi, le schede tecniche, i progetti, le richieste di preventivo, gli ordini, i contratti, i documenti di trasporto e, in generale, tutta la documentazione inerente i pannelli oggetto della CP_2 descrizione, contraddistinti con il marchio e gli altri aventi analoghe caratteristiche, Parte_2 eventualmente disponendo le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate;
in subordine, si chiede la nomina di CTU cui conferire incarico di accedere alla documentazione acquisita in sede di descrizione e di accedere alla sede di unità operative, uffici nella CP_2 disponibilità di al fine di acquisire tutta la documentazione inerente i pannelli contraddistinti CP_2 dal marchio o altro marchio con cui propone in vendita pannelli che presentano Parte_2 CP_2 caratteristiche rientranti nell'ambito di tutela del brevetto azionato da disporsi CTU contabile CP_1 sulla documentazione (documenti di trasporto, fatture, registrazioni contabili di vendita del prodotto finito e di acquisto dei singoli componenti) acquisita in sede di descrizione e fornita dalle convenute in esecuzione dei predetti ordini di esibizione o rinvenuta direttamente presso le convenute, diretta a determinare e quantificare il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attrice a causa dell'attività contraffattoria e/o di sleale concorrenza ex adverso posta in essere, a tal fine autorizzando il CTU ad acquisire ed esaminare la necessaria documentazione contabile (fatture, ordini di acquisto, documenti di trasporto etc.), individuando l'utile che le attrici hanno tratto dalla commercializzazione degli accessori oggetto del presente giudizio e altresì il compenso (royalties) che l'attrice avrebbero percepito, in relazione agli esemplari venduti, in regime di licenza legittimamente concessa per la fabbricazione dell'oggetto brevettato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ivi comprese le spese di lite e peritali della fase cautelare”. pagina 2 di 12 Per parte appellata: “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: A.1) in via principale confermare la sentenza N. 714/2022, emessa dal Tribunale di Bologna in data 10/3/2022 e comunicata in data 21/3/2022, e respingere le domande tutte formulate dall'appellante, nel merito ed in via istruttoria;
A.2) in via subordinata, per il non creduto caso di riforma della sentenza nel capo che ha pronunciato la nullità del brevetto per modello di utilità n. 272299, accertato che i pannelli per cui è causa non costituivano contraffazione del brevetto per modello di utilità n. 272299, scaduto il 4/2/2020, respingere le domande tutte formulate dall'appellante, nel merito ed in via istruttoria;
A.3) in via di ulteriore subordine rispetto alla Conclusione sub A.2), per il non creduto caso in cui sia ritenuta sussistente la passata contraffazione, respingere le domande formulate dall'appellante:
- di inibitoria della ulteriore produzione, commercializzazione e vendita dei pannelli per cui è causa (Conclusione n. 1, da riga 4), di ritiro dal commercio, di assegnazione/distruzione, di fissazione di una penale e di pubblicazione della sentenza (Conclusioni nn. 2, 3, 5 e 6), in quanto infondate per difetto delle condizioni dell'azione consistenti nella esistenza di un brevetto e nell'interesse ad agire;
- di risarcimento dei danni (Conclusione n. 4), in quanto infondata in fatto e in diritto, in uno con le domande istruttorie ex art. 121 cpi e per la disposizione di consulenze tecniche d'ufficio contabili. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, ivi compresi quelli della fase cautelare, e di CTU”.
IN FATTO 1. conveniva in giudizio esponendo di essere titolare del brevetto italiano per CP_1 CP_2 modello di utilità n. PD2010U000005 depositato in data 4.2.2010, rilasciato con il n. 272299, avente ad oggetto un “Pannello (P) autoportante per coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L), caratterizzato dal fatto che almeno una di dette falde (F1) è sostanzialmente piana e inclinata di un angolo compreso tra 15° e 50° rispetto alla linea (X) di collegamento tra le basi
(P1, P2) delle due falde (F1, F2)” (rivendicazione 1)”; che, in conformità agli insegnamenti del brevetto, a partire dal 2010 aveva sviluppato un nuovo pannello, denominato “Solar”,
CP_1 caratterizzato da una forma particolarmente adatta a supportare l'installazione di pannelli fotovoltaici;
che un agente di aveva rinvenuto presso la società alcuni pallet di pannelli
CP_1 Parte_3 per copertura che sembravano ripetere le caratteristiche dei pannelli prodotti da e apparivano
CP_1 prodotti dalla convenuta che promuoveva tali pannelli anche tramite il proprio CP_2 CP_2 catalogo con il nome commerciale “Alucop FV”, ove erano presentati come “l'innovativa variante che facilita l'applicazione di moduli fotovoltaici”; che aveva depositato ricorso per descrizione ex
CP_1
pagina 3 di 12 art. 129 CPI avanti il Tribunale di Bologna e che, nel corso del relativo procedimento, erano stati rinvenuti e descritti alcuni pannelli aventi le caratteristiche rivendicate dal brevetto;
che la condotta di costituiva contraffazione e violava i diritti conferiti al titolare del brevetto dagli artt. 85 e 66 CP_2
c.p.i., nonché concorrenza sleale.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che, accertata la dedotta contraffazione, venisse vietata la prosecuzione del comportamento illecito, e segnatamente la fabbricazione, distribuzione, commercializzazione e utilizzazione a fini industriali o commerciali dei pannelli oggetto di protezione esclusiva e di tutti gli elementi realizzati e comunque utilizzati e/o detenuti dalla convenuta e necessari al completamento dei pannelli, ordinato il ritiro definitivo dal commercio di tutte le cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale dell'attrice, disposta l'assegnazione in proprietà a delle cose prodotte, fabbricate, vendute e comunque utilizzate in violazione dei CP_1 suoi diritti di proprietà industriale, nonché dei mezzi specifici impiegati per la loro produzione, o in subordine la distruzione, nonchè la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da nella misura accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria CP_1 ovvero, in via subordinata, ex art. 125, comma 2, D.Lgs. 10.02.05 n. 30, e in ogni caso con restituzione degli utili realizzati dalla convenuta per effetto delle violazioni commesse;
chiedeva altresì la fissazione di una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento e la pubblicazione della sentenza.
2. Si costituiva contestando integralmente le domande avversarie, e chiedendo, in via CP_2 riconvenzionale, l'accertamento della nullità del brevetto per modello di utilità di titolarità dell'attrice per difetto dei requisiti previsti dalla legge per la sua validità.
3. La causa, istruita tramite c.t.u. brevettuale, veniva decisa con la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, che respingeva le domande proposte da e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la nullità del brevetto per CP_1 modello di utilità n. 272299 di titolarità di condannando quest'ultima al pagamento a CP_1 controparte delle spese processuali del giudizio cautelare e di quello di merito e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.
4. Preliminarmente il tribunale rilevava che aveva dato atto che, nelle more del giudizio, il CP_1 brevetto per modello industriale, depositato il 4.2.2010, era scaduto, e che, pertanto, rinunciava alla domanda di inibitoria, insistendo tuttavia per l'accertamento della contraffazione limitatamente al periodo anteriore alla scadenza del brevetto, in vista dell'accoglimento delle domande risarcitorie.
pagina 4 di 12 Ciò premesso, osservava che la c.t.u. aveva concluso per la validità del brevetto, ritenendo sussistente il requisito della novità, e aveva escluso la contraffazione, per difetto di interferenza sia letterale che per equivalenti.
In particolare i c.t.u. e avevano ritenuto che i manufatti commercializzati nel Per_1 Pt_4 CP_2
2010 non potessero essere considerati “pannelli autoportanti per coperture”, ma semplicemente pannelli di ricopertura da porre al di sopra di una struttura portante;
poiché, pertanto, la rivendicazione 1 tutelava un modello di “Pannello (P) autoportante per copertura…”, la rivendicazione 1 doveva essere considerata nuova. Più in dettaglio, poiché la rivendicazione deve essere valutata nella combinazione di caratteristiche che descrive, l'espressione “autoportante per copertura” doveva intendersi come definente pannelli che, oltre a stare “in piedi da soli” (per le proprie intrinseche caratteristiche di spessori e materiali), fossero anche in grado di rispettare le normative vigenti al momento del deposito di IT'299 e, nella fattispecie, fossero in grado di soddisfare i requisiti, in termini di carichi e deformazioni, richiesti dalla normativa di riferimento NTC 2008 e UNI EN 14509:2013 per le strutture di copertura.
Poiché l'attrice non aveva contestato le prove eseguite dal Politecnico di Milano e allegate alla memoria del 2 maggio 2019 come doc. 65, i periti avevano ritenuto che dette prove non CP_2 dimostrassero “l'autoportanza per coperture” dei manufatti in particolare la prova A, che CP_2 faceva riferimento ai manufatti in semplice appoggio in prossimità dei due estremi, secondo i c.t.u. non soddisfaceva le normative, essendo la deformazione del manufatto eccessiva rispetto a quanto prescritto.
La prova dei manufatti in condizioni di appoggio, e non di vincolo, era poi sufficiente a verificare la novità del brevetto, perché nel brevetto non vi erano specifiche indicazioni circa particolari condizioni di vincolo da ritenere necessarie e, in ogni caso, l'unica condizione di vincolo citata, seppure come esempio, in IT'299 faceva riferimento ad un pannello su travi a Y.
A giudizio del tribunale, tuttavia, le conclusioni dei c.t.u. non potevano essere condivise.
Ai fini dell'accertamento della validità del brevetto, l'oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni, da intendersi in senso oggettivo, e cioè nel senso che a esse può attribuire un tecnico medio del settore dell'invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l'inventore voleva proteggere.
Era corretto presumere che un tecnico, interpretando l'espressione “pannello autoportante di copertura”, intendesse una struttura conforme alle normative in materia di coperture, perché la possibilità di applicazione industriale di un oggetto destinato alla copertura, che manchi dei requisiti pagina 5 di 12 che la legge richiede per le strutture di copertura, è sostanzialmente nulla e del pari inconsistente è
l'interesse a proteggere tal genere di oggetto.
Era quindi condivisibile la scelta dei c.t.u. di intendere come “pannello autoportante per copertura” solo le strutture conformi alle prescrizioni normative in materia di coperture.
Ciò da cui invece il collegio dissentiva era la successiva valutazione dei c.t.u., e cioè che i manufatti di non fossero strutture autoportanti, perché non conformi alla normativa. CP_2
Secondo quanto risultava dalle prove effettuate dal Politecnico di Milano, i pannelli Alubel non erano conformi alla normativa se venivano impiegati in condizioni di appoggio, ma lo erano se impiegati in condizioni di vincolo.
Non vi era motivo di escludere, come fatto dai c.t.u., dalla nozione di struttura autoportante i pannelli che non soddisfino i requisiti di legge in entrambe le modalità di impiego, perché un pannello che sia autoportante in condizioni di vincolo è già di per sé passibile di applicazione industriale e ben può un tecnico del settore ipotizzare che esso sia l'oggetto della privativa. Non vi era invero ragione di pretendere che una struttura autoportante sia sempre idonea all'impiego anche in condizioni di appoggio, perché l'impiego in appoggio non è una necessità e nemmeno la regola nella realizzazione delle coperture.
Non poteva poi dirsi che fosse il testo del brevetto a delimitare l'oggetto della privativa, attribuendo al modello la caratteristica di essere autoportante in tutte le condizioni d'impiego (in appoggio e in vincolo), perché nessuna delle dichiarazioni brevettuali faceva menzione di tale requisito.
Era quindi corretto concludere che i pannelli della convenuta erano strutture autoportanti e che la loro commercializzazione nel gennaio 2010 privava il modello brevettato da del requisito della CP_1 novità.
Secondo l'attrice la commercializzazione dei pannelli in questione era comunque inidonea a distruggere la novità del modello (a prescindere dal requisito dell'autoportanza), in quanto la predivulgazione era distruttiva se forniva elementi di conoscenza sufficienti, per i terzi esperti, a percepire la medesima idea di soluzione del problema tecnico che era stata rivendicata, mentre l'acquirente dell'epoca ( ) non aveva alcun elemento per poter immaginare che la lamiera CP_3 oggetto dell'ordine potesse essere usata come pannello di copertura ( aveva ordinato un CP_3 pannello destinato a ricopertura di una struttura esistente, non a costituire esso stesso elemento strutturale del tetto).
Le difese dell'attrice non potevano però essere condivise.
Occorreva considerare che: gli elementi essenziali e caratteristici del modello, e in particolare l'ampiezza dell'angolo tra le due falde del pannello, erano chiaramente rappresentati nell'ordine di pagina 6 di 12 acquisto;
la società venditrice e la società acquirente, che si occupavano della realizzazione di coperture, erano certo in grado di comprenderne la funzione;
l'idoneità dei prodotti CP_2 all'installazione di pannelli fotovoltaici risultava dal catalogo dell'attrice (“Progetto sole”).
Era quindi corretto concludere che e ben potessero comprendere tutte le CP_2 CP_3 caratteristiche e le possibilità di impiego dei pannelli oggetto della fornitura, la cui commercializzazione risultava pertanto distruttiva della novità del modello.
La questione della contraffazione restava conseguentemente assorbita dal giudizio sul difetto di novità.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello ha resistito CP_1 CP_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con un articolato gravame, che non contiene numerazione dei motivi, l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto l'invalidità del brevetto in quanto anticipato dal documento n. 30 CP_1 prodotto da che raffigura lo schizzo di una particolare lamiera commissionata ad dalla CP_2 CP_2 società . CP_3
Tale documento tuttavia non costituirebbe, secondo l'appellante, valida anteriorità in quanto, in primo luogo, lo schizzo si riferisce alla particolare conformazione di una lamiera (Tek 28) normalmente prodotta da e che poteva essere prodotta nei formati richiesti dal cliente, dove il particolare CP_2 formato ivi individuato era stato richiesto da per una particolare installazione. CP_3
Tale lamiera Tek 28 non è sarebbe un “pannello autoportante di copertura” ma una mera lamiera, con un sottile strato isolante con funzione antirumore ed anticondensa, come evidenziato dalla stessa CP_2 che la commercializza come lamiera e che ribadisce la sua utilizzazione come rivestimento di strutture e non certo con funzione strutturale.
Pertanto essa non potrebbe essere utilizzata per la comparazione con il brevetto CP_1
In secondo luogo, lo schizzo non presenterebbe alcuna delle caratteristiche proprie del trovato CP_1
e, al momento del deposito del brevetto (4.2.2010), tale schizzo era l'unico elemento che CP_1 potesse in qualche modo individuare l'oggetto commissionato da e le sue caratteristiche. CP_3
Solo in data 15.02.10 (dopo il deposito del brevetto) i pannelli erano stati spediti a e in data CP_3
27.02.2010 aveva emesso la propria fattura. CP_2
Conseguentemente, gli elementi utilizzabili per valutare la sua ipotetica idoneità ad anticipare il brevetto sarebbero solo quelli individuati dallo schizzo e non dal prodotto. CP_1
Tale schizzo individua una “Lattoneria”, come precisato in alto a sinistra dello stesso, e non già un pannello autoportante per copertura;
non evidenzia alcun elemento tale da far ritenere che sia destinato pagina 7 di 12 al montaggio in copertura;
non evidenzia in alcun modo un ipotetico montaggio tra due supporti;
non evidenzia se e come sarebbe stato fissato.
Malgrado ciò, il primo giudice ha chiesto al c.t.u. di verificare se, in ipotesi, tale lamiera poteva in qualche modo essere utilizzata in maniera analoga al trovato tutelato dal brevetto e, così CP_1 utilizzata, costituirne valida anteriorità; il c.t.u. ha comunque dichiarato, anche in base a tale forzata prospettazione, che detta lamiera non poteva considerarsi un “pannello autoportante per copertura”
Dunque la sentenza di primo grado avrebbe errato nel negare validità al brevetto e nel ravvisare CP_1 una anteriorità distruttiva in un documento in sé irrilevante, utilizzato integrando artificiosamente le informazioni che da tale documento si potevano trarre e ignorando le conclusioni del c.t.u. che, pur a fronte di tali integrazioni illegittime, aveva considerato non pertinente la pretesa anteriorità.
In particolare il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che l'idea inventiva consistesse nella autoportanza del pannello per coperture ivi tutelato, mentre l'autoportanza era parte della tecnica nota, essendo una caratteristica (non la sola) essenziale di tutti i pannelli per copertura;
ha ritenuto che quanto evidenziato nel doc. 30 potesse essere considerato valida anteriorità, anche se il documento presenta solo lo schizzo di una lamiera di rivestimento, senza ulteriori indicazioni in merito al tipo di utilizzo o di montaggio;
ha cercato nel documento 30 caratteristiche che non erano presenti, e su quelle ha disposto prove di laboratorio;
ha ignorato le conclusioni della c.t.u., che ben chiarivano i motivi per cui tale documento non costituiva valida anteriorità del brevetto CP_1
4. Quanto alla domanda di contraffazione del da parte dei pannelli ALUCOP, non Controparte_4 esaminata in primo grado in quanto ritenuta assorbita, l'appellante la reitera in questa sede nell'ottica dell'auspicabile riforma delle sentenza appellata in punto validità del brevetto.
5. L'appello è infondato.
Il brevetto italiano per modello di utilità n. IT 272 299 di titolarità di concesso il CP_1
18.11.2011 su domanda n. PD2010U000005 depositata il 4.2.20210 e scaduto il 4 febbraio 2020, è intitolato “Pannello autoportante di copertura particolarmente per l'appoggio di pannelli solari”.
Nella descrizione si legge che il trovato “è attinente ai pannelli autoportanti per realizzare coperture di edifici ed in particolare concerne un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura a doppia falda, con almeno una falda piana e inclinata, particolarmente per l'appoggio di pannelli solari, fotovoltaici
o termici” e si menziona l'arte nota: “Sono noti pannelli autoportanti di copertura curvi, lisci o nervati, con nervature disposte nella direzione della luce della copertura da realizzare.
Sono noti gli impieghi di lamiere nervate non isolate per la realizzazione di coperture di edifici residenziali ed edifici industriali in genere.
pagina 8 di 12 Sono note anche le lamiere nervate di copertura dotate di uno strato o telo in feltro, incollato inferiormente con funzione anticondensa, ma privo di ogni capacità di coibenza termica e di fonoassorbenza.
Sono noti pannelli autoportanti di coperture compositi, formati da una lamiera superiore ed uno strato inferiore di materiale isolante, termoisolante e/o fonoassorbente, sinterizzato su di essa. I brevetti n.
1.257.983, 1.263.348, 225.504 e la domanda n. PD2009A000312 del medesimo richiedente hanno per oggetto alcuni tipi di pannelli autoportanti di copertura compositi e i procedimenti per la loro realizzazione” e si descrivono le varie tecniche per la loro realizzazione.
6. I pannelli autoportanti noti presentano tuttavia degli inconvenienti: “Tali pannelli di copertura piani, installati in posizione sostanzialmente orizzontale, o i pannelli curvi a doppia falda del tipo noto non possono però sostenere attrezzature quali pannelli solari. I pannelli di copertura curvi a doppia falda del tipo noto presentano un'inclinazione massima della superficie del pannello, rispetto alla linea di terra, di circa 15° o inferiore. Ta le inclinazione non permette di supportare dispositivi quali pannelli solari, fotovoltaici o termici, poiché tali pannelli risultano troppo poco inclinati rispetto alla linea di terra. Con pannelli inclinati di un angolo pari o inferiore a 15 0, infatti, si ottiene il massimo assorbimento delle radiazioni solari incidenti solo per poche ore al giorno e solo nei periodi estivi.
Al contrario, è opportuno che l'inclinazione dei pannelli solari sia compresa tra 15 0 e 500 e correttamente orientati per massimizzare l'assorbimento delle radiazioni solari incidenti. Inoltre i pannelli di copertura curvi a doppia falda presentano un raggio di curvatura sostanzialmente costante, ossia non presentano una superficie sostanzialmente liscia atta all' appoggio di pannelli solari.”.
La descrizione passa quindi ad indicare quale è lo scopo che l'invenzione si prefigge, ossia: “Per ovviare ai suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura, in lamiera nervata o grecata, con o senza isolamento termico e/o fonoassorbente, a doppia falda, dove almeno una falda è sostanzialmente piana, per permettere l'appoggio di uno o più pannelli solari, e inclinata di un angolo compreso tra 15 0 e 500 rispetto alla linea di collegamento della base delle due falde. I nuovi pannelli a doppia falda possono essere installati come i noti pannelli autoportanti piani o curvi e utilizzati per realizzare coperture su elementi prefabbricati, come travi a Y, ecc. Si può prevedere che detti pannelli possono essere ottenuti con una qualunque delle tecniche note. pagina 9 di 12 I nuovi pannelli possono essere realizzati in lamiera grecata o nervata semplice. Si può anche prevedere che i nuovi pannelli siano del tipo composito, con lamiera grecata o nervata e sottostante strato di isolamento termico e/o fonoassorbente. Si può prevedere che i nuovi pannelli siano del tipo con isolamento sinterizzato o con strato isolante sagomato con taglio da blocco, con andamento simile all'andamento delle nervature, e poi incollato. E' anche possibile che detti pannelli possano essere piegati successivamente all'incollaggio dello strato isolante, tramite calandratura o tacchettatura.”.
La rivendicazione 1 indipendente del brevetto recita poi: “
1. Pannello (P) autoportante per CP_1
coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L) caratterizzato dal fatto che almeno una di dette falde (F1) è sostanzialmente piana e inclinata di un angolo compreso tra
15° e 50° rispetto alla linea (X) di collegamento tra le basi (P1, P2) delle due falde (F1, F2). ”.
Seguono ulteriori sei rivendicazioni dipendenti.
7. Ora, appare evidente, alla luce del documento brevettuale, e segnatamente della descrizione e del contenuto della rivendicazione sopra riportata, che l'elemento caratterizzante del trovato è il fatto che il pannello autoportante sia costituito da una lastra piana, per permettere l'appoggio di uno o più pannelli solari, e inclinata di un angolo compreso tra 15 0 e 500 rispetto alla linea di collegamento della base delle due falde.
In particolare, come è esaustivamente spiegato, la lastra piana e l'inclinazione entro il suddetto range sono essenziali per il raggiungimento dello scopo del brevetto, in quanto permettono di supportare pannelli solari, fotovoltaici o termici, adeguatamente inclinati rispetto alla linea di terra al fine di massimizzare l'assorbimento delle radiazioni solari incidenti.
Viceversa la caratteristica dell'autoportanza del pannello, sulla quale si sono concentrati i c.t.u. al fine di effettuare la valutazione in ordine alla novità del brevetto, rientra nella tecnica nota, e si riferisce ad una determinata tipologia di prodotti.
8. Tanto precisato, il primo giudice non ha affatto ritenuto che l'autoportanza costituisse parte dell'idea inventiva, come invece sostenuto dall'odierna appellante, affermando piuttosto che deve presumersi che un tecnico del settore, nell'interpretare l'espressione “pannello autoportante di copertura”, intenda riferirsi a una struttura conforme alle normative in materia di coperture, in quanto un oggetto destinato alla copertura che sia privo dei requisiti di legge per simili strutture difetta del requisito dell'industrialità e, conseguentemente, non può costituire anteriorità invalidante.
pagina 10 di 12 Tale affermazione appare pienamente logica e condivisibile, così come il conseguente apprezzamento in fatto, che ha indotto il tribunale a ritenere, in dissenso rispetto all'opinione dei c.t.u., che i manufatti di siano strutture autoportanti, in quanto gli stessi, alla stregua delle prove effettuate dal CP_2
Politecnico di Milano, sebbene non conformi alla normativa se impiegati in condizioni di appoggio, lo sono se impiegati in condizioni di vincolo.
Non vi è infatti alcuna ragione per non ritenere ricomprese nel novero delle strutture autoportanti i pannelli che soddisfino i requisiti di legge in almeno uno dei possibili impieghi, ossia in condizioni di vincolo, non essendo prescritto che esse debbano necessariamente esserlo anche in condizioni di appoggio, che neppure costituiscono la regola nella realizzazione delle coperture, e non risultando alcun indicazione in tal senso nel testo brevettuale.
9. E' poi infondata la tesi dell'appellante secondo la quale la lamiera Tek 28 non è un “pannello autoportante di copertura” ma una mera lamiera, in quanto, secondo la descrizione del brevetto CP_1
il pannello può essere costituito anche da una semplice lamiera;
invero nei passaggi della descrizione brevettuale sopra riportati si legge che: “Sono noti gli impieghi di lamiere nervate non isolate per la realizzazione di coperture di edifici residenziali ed edifici industriali in genere. Sono note anche le lamiere nervate di copertura dotate di uno strato o telo in feltro, incollato inferiormente con funzione anticondensa, ma privo di ogni capacità di coibenza termica e di fonoassorbenza. Sono noti pannelli autoportanti di coperture compositi, formati da una lamiera superiore ed uno strato inferiore di materiale isolante, termoisolante e/o fonoassorbente”.
Vi sono dunque vari tipi di pannelli autoportanti, compositi e non, tra i quali quelli costituiti da semplici lamiere.
Laddove poi si indica lo scopo dell'invenzione, il testo brevettuale precisa che: “Per ovviare ai suddetti inconvenienti si è studiato e realizzato un nuovo tipo di pannello autoportante di copertura, in lamiera nervata o grecata, con o senza isolamento termico e/o fonoassorbente, a doppia falda”. Il brevetto concerne dunque tutte le diverse tipologie di pannelli indicate, comprese quelli CP_1
costituti da una sola lamiera, come è peraltro reso esplicito dalla rivendicazione 1, che ha ad oggetto un
“Pannello (P) autoportante per coperture a doppia falda (F1, F2), comprendente almeno una lamiera metallica (L) caratterizzato dal fatto che… “, ossia un panello costituito soltanto da una lamiera piegata.
pagina 11 di 12 10. Infine, alla luce della documentazione in atti, risulta che ha provato la commercializzazione CP_2 dei pannelli realizzati col sistema “TEK 28”, tramite ordini e fatture risalenti al gennaio 2010 (doc. n.
30-35 della parte oggi appellata: produzione e vendita al cliente per la realizzazione della CP_3 copertura di un capannone); detti documenti contengono tutti gli elementi essenziali del modello, e in particolare la caratteristica essenziale del , costituita dall'ampiezza dell'angolo tra le due falde Pt_5 del pannello, che appaiono chiaramente rappresentati nell'ordine di acquisto, tenuto conto al riguardo che, come correttamente evidenziato dal tribunale, sia società venditrice che la società acquirente, esperte nella realizzazione di coperture, erano ben in grado di comprendere le caratteristiche e la funzione del prodotto CP_2
11. In conclusione, dunque, la declaratoria di nullità del brevetto per difetto di novità deve essere confermata, con conseguente assorbimento delle reiterata domanda di accertamento della contraffazione e rigetto integrale dell'appello.
12. L'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di lite del grado alla stregua dei valori medi (minimi per la fase istruttoria) dello scaglione delle tariffe forensi relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità alta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del grado, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 1°.7.2025
Il Presidente est.
dott. Manuela Velotti
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