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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15522/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 15522/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il 28/1/2025, alle ore 10.05, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. GIANLUCA REGGIOLI in sostituzione dell'Avv. ANDREA MANTOVANI;
Per parte convenuta nessuno è comparso, che si riporta alle conclusioni e chiede l'ammissione al capitolo di prova di cui al ricorso.
Il giudice corregge l'errore materiale contenuto nel verbale d'udienza del 1°/10/2024 nel senso che risulta la notificazione del ricorso introduttivo alla società convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 15522/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata in Trento, via Parte_1 P.IVA_1
Grazioli n. 63, con gli Avv.ti ANDREA MANTOVANI e FEDERICA BORATTO
ATTORE contro
C. F. ) con sede legale in Milano, via Filippo Controparte_1 P.IVA_2
Argelati n. 10
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Pronunciare la risoluzione del contratto tra e Controparte_2 [...] per il noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA SS V (contratto Controparte_3
15/21), PO PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) e condannare quest'ultima alla restituzione degli acconti versati per un totale di €
38.752 più interessi legali ex art. 1284 c. c. dal giorno dei singoli pagamenti a quello del saldo.
Condannare al risarcimento del danno nella misura di € 1.721 o della diversa Controparte_3 somma che risulterà di giustizia, più interessi legali ex art. 1284 c. c. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto. In subordine: condannare al pagamento ai sensi Controparte_3 dell'art. 2041 c. c. della somma di € 1.721 più interessi legali ex art. 1284 c. c. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto. Con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato, I.V.A. e
C.N.P.A.”
Parte convenuta: conclusioni non depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 26/4/2024, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Milano - previa risoluzione dei contratti di noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA
SS V (contratto 15/21), PO PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto pagina 2 di 4 n. 7/23 con previsione di riscatto) – di condannare la società resistente Controparte_4
alla restituzione della somma di € 40.473, oltre interessi legali, rappresentando:
[...]
- di aver stipulato con tre contratti di noleggio a lungo termine Controparte_4
aventi ad oggetto gli autoveicoli ES IA SS V (contratto 15/21), PO PA
(offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) e di aver pagato i relativi acconti dei canoni per complessivi € 38.752, oltre alla tassa automobilistica della
PO AY per l'anno 2023 ( € 1.721) alla società locatrice, che non ha consegnato le autovetture né entro i termini di consegna inizialmente previsti, né in seguito.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si sé costituita e va pertanto dichiarata contumace.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di noleggio a lungo termine, i quattro bonifici di pagamento degli acconti del canone e della tassa automobilistica della PO AY e la lettera di sollecito di consegna, mentre la società convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
I contratti di noleggio delle autovetture ES IA SS V (contratto 15/21), PO PA
(offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) vanno risolti ex artt. 1453 – 1455 c. c. per grave inadempimento (mancata consegna dei veicoli) da ritenersi imputabile a per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. Controparte_4
La risoluzione dei contratti di noleggio per inadempimento della società convenuta fa venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori.
In particolare, sul piano restitutorio, deve essere condannata a Controparte_4 restituire a la somma di € 40.473 (di cui € 38.752 a titolo di restituzione Controparte_2 degli acconti versati sui canoni di noleggio ed € 1.721 a titolo di restituzione della tassa automobilistica della PO AY), oltre interessi legali ex art. 1284 c. c. dai singoli pagamenti al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 545 per spese esenti ed in € 3.800 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 15522/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolti per inadempimento di i contratti di Controparte_4 noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA SS V (contratto 15/21), PO
PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto);
2) condanna a restituire a la Controparte_4 Controparte_2 somma di € 40.473 (euro quarantamilaquattrocentosettantatre/00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna a rimborsare a le Controparte_4 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro cinquecentoquarantacinque/00) per spese esenti ed in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 15522/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Il 28/1/2025, alle ore 10.05, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. GIANLUCA REGGIOLI in sostituzione dell'Avv. ANDREA MANTOVANI;
Per parte convenuta nessuno è comparso, che si riporta alle conclusioni e chiede l'ammissione al capitolo di prova di cui al ricorso.
Il giudice corregge l'errore materiale contenuto nel verbale d'udienza del 1°/10/2024 nel senso che risulta la notificazione del ricorso introduttivo alla società convenuta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 15522/2024 promossa da:
C. F. ), elettivamente domiciliata in Trento, via Parte_1 P.IVA_1
Grazioli n. 63, con gli Avv.ti ANDREA MANTOVANI e FEDERICA BORATTO
ATTORE contro
C. F. ) con sede legale in Milano, via Filippo Controparte_1 P.IVA_2
Argelati n. 10
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Pronunciare la risoluzione del contratto tra e Controparte_2 [...] per il noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA SS V (contratto Controparte_3
15/21), PO PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) e condannare quest'ultima alla restituzione degli acconti versati per un totale di €
38.752 più interessi legali ex art. 1284 c. c. dal giorno dei singoli pagamenti a quello del saldo.
Condannare al risarcimento del danno nella misura di € 1.721 o della diversa Controparte_3 somma che risulterà di giustizia, più interessi legali ex art. 1284 c. c. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto. In subordine: condannare al pagamento ai sensi Controparte_3 dell'art. 2041 c. c. della somma di € 1.721 più interessi legali ex art. 1284 c. c. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto. Con vittoria di spese, anche generali, compenso d'avvocato, I.V.A. e
C.N.P.A.”
Parte convenuta: conclusioni non depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 26/4/2024, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Milano - previa risoluzione dei contratti di noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA
SS V (contratto 15/21), PO PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto pagina 2 di 4 n. 7/23 con previsione di riscatto) – di condannare la società resistente Controparte_4
alla restituzione della somma di € 40.473, oltre interessi legali, rappresentando:
[...]
- di aver stipulato con tre contratti di noleggio a lungo termine Controparte_4
aventi ad oggetto gli autoveicoli ES IA SS V (contratto 15/21), PO PA
(offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) e di aver pagato i relativi acconti dei canoni per complessivi € 38.752, oltre alla tassa automobilistica della
PO AY per l'anno 2023 ( € 1.721) alla società locatrice, che non ha consegnato le autovetture né entro i termini di consegna inizialmente previsti, né in seguito.
La società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si sé costituita e va pertanto dichiarata contumace.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo i contratti di noleggio a lungo termine, i quattro bonifici di pagamento degli acconti del canone e della tassa automobilistica della PO AY e la lettera di sollecito di consegna, mentre la società convenuta, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
I contratti di noleggio delle autovetture ES IA SS V (contratto 15/21), PO PA
(offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto) vanno risolti ex artt. 1453 – 1455 c. c. per grave inadempimento (mancata consegna dei veicoli) da ritenersi imputabile a per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. Controparte_4
La risoluzione dei contratti di noleggio per inadempimento della società convenuta fa venir meno le obbligazioni scaturenti da essi, che sono rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori.
In particolare, sul piano restitutorio, deve essere condannata a Controparte_4 restituire a la somma di € 40.473 (di cui € 38.752 a titolo di restituzione Controparte_2 degli acconti versati sui canoni di noleggio ed € 1.721 a titolo di restituzione della tassa automobilistica della PO AY), oltre interessi legali ex art. 1284 c. c. dai singoli pagamenti al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 545 per spese esenti ed in € 3.800 per onorari, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 15522/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolti per inadempimento di i contratti di Controparte_4 noleggio a lungo termine delle autovetture ES IA SS V (contratto 15/21), PO
PA (offerta n. 11/23) e PO AY 18 2.0 (contratto n. 7/23 con previsione di riscatto);
2) condanna a restituire a la Controparte_4 Controparte_2 somma di € 40.473 (euro quarantamilaquattrocentosettantatre/00), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) condanna a rimborsare a le Controparte_4 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro cinquecentoquarantacinque/00) per spese esenti ed in € 3.800 (euro tremilaottocento/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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