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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1163/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
1163/2024 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo
2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la (C.F. e P.IVA , con sede in in Parte_1 P.IVA_1
sentenza di apertura Bergamo (BG) – via Divisione Tridentina n. 2, in persona del legale della Liquidazione rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO
Giudiziale MICHELE SCARLATO del Foro di Catania presso il quale è domiciliata cod.: 174201 giusta mandato depositato unitamente al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_1
1 ), con sede in Bergamo (BG) - via Divisione Tridentina n. 2, P.IVA_1
in persona del Curatore dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. RAFFAELLA VALTULINA del Foro di Bergamo presso la quale
è domiciliata giusta mandato depositata unitamente alla memoria difensiva n o n c h è c o n t r o
(C.F. ), iscritta all'Elenco delle Controparte_3 P.IVA_2
società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , con Controparte_4
sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della mandataria (C.F. ) giusta procura Controparte_5 P.IVA_3
speciale in data 20 aprile 2022, rogito notaio dott. Persona_1
rep. n. 33134, racc. 22224 prodotta sub doc. A, rappresentata e difesa dall'avv. SARINA DAVIDE del foro di Milano e dall'avv. GIULIA
GALATI del foro di Roma, giusta procura generale in data 29 febbraio
2024 rogito notaio , rep. 11664, racc. 6589 prodotta sub Persona_2
doc. B, elettivamente domiciliata presso l'avv. ROBERTO RUZZENENTI
con studio in Brescia, via Solferino n. 20/C
RECLAMATE
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale emessa dal Tribunale di Bergamo in data 19 novembre 2024 n.
315/2024
CONCLUSIONI
Del reclamante
“Accogliere il reclamo in oggetto riformando e dichiarando la nullità
2 della sentenza n. 249/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata
il 19.11.2020 relativa al giudizio portante R.G. N. 315/24 P.U. e, di
conseguenza, REVOCARE la liquidazione giudiziale sopra indicata della
società per le ragioni sopra esposte ai motivi n. 1 lett.. Parte_1
A) – B) – C) e n. 2.
Condannare la società rappresentata da Controparte_3 [...]
a pagare tutte le spese della procedura in corso ed il CP_5
compenso che sarà liquidato al curatore, oltre che alla rifusione delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Della reclamata Liquidazione Giudiziale Parte_1
“NEL MERITO:
Respingere il reclamo ex art. 51 CCII promosso dalla le Parte_1
eccezioni e le domande con esso formulate, poiché del tutto tardive,
inammissibili e, comunque, prive di fondamento alcuno in fatto e in diritto,
per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente, confermare la
Sentenza n. 249/24 emessa dal Tribunale di Bergamo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, oltre al rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2,
comma 2, D.M. Giust. 55/14.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di ogni altra deduzione, produzione, anche in ragione delle
3 difese avversarie.”
Della reclamata Controparte_3
“nel merito,
rigettare il reclamo di controparte, poiché infondato sia in fatto che in
diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale di emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo (n.249/2024 del 19 novembre 2024);
in ogni caso, valutare la condotta da parte reclamante e del legale
rappresentante sig. della stessa e, sussistendo i Controparte_6
requisiti ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, condannare il sig.
, in solido con al pagamento delle Controparte_6 Parte_1
spese dell'intero processo e di una somma pari al doppio del contributo
unificato (ovvero dell'ulteriore importo previsto dall'articolo 13, comma
1-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115).
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 249/24 pubblicata il 19 novembre 2024 il Tribunale di
Bergamo, su istanza della società cessionaria della Controparte_3
società ha dichiarato l'apertura della liquidazione Controparte_7
giudiziale della società Parte_1
4 Avverso detta sentenza la società ha proposto reclamo Parte_1
eccependo l'inammissibilità e la nullità della sentenza impugnata a) per nullità del ricorso introduttivo e del credito in ragione del difetto di legittimazione attiva della società b) per omessa Controparte_3
indicazione del quantum dovuto e per mancata richiesta delle somme dovute da parte della società Controparte_3
Si sono costituite sia la che la società Controparte_1 CP_3
resistendo al reclamo.
[...]
All'udienza del 5 marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve, in primo luogo, esaminare l'eccezione di decadenza dalla deduzione inerente al difetto di titolarità attiva del credito in capo alla società sollevata da entrambe le parti reclamate: tale Controparte_3
eccezione non può essere condivisa. Invero, in accordo con la miglior dottrina, si deve ritenere che il reclamo di cui all'art. 51 CCII sia strutturato quale impugnazione a cognizione piena ed esauriente, seppure semplificata o a rito differenziato, aperta in via tendenzialmente illimitata ai nova: tale valutazione trova conforto nella coincidenza letterale del decimo comma dell'art. 51 CCII con il settimo comma dell'art. 18 l.f. (il
Collegio “assume anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i
mezzi di prova che ritiene necessari”) nonché nell'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 18 l.f., che
5 disciplinava il reclamo avverso alla sentenza dichiarativa di fallimento
(strumento sostanzialmente sovrapponibile al reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della Liquidazione Giudiziale); il Supremo
Collegio aveva infatti chiarito che il reclamo ex art. 18 l.f. aveva effetto devolutivo pieno, salvo che con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale e salvo che il ricorso per reclamo fosse strutturato senza allegazione dei motivi (cfr. Cass. 5420/12 e successivamente in senso conforme Cass. 13505/14 e Cass. 26771/16; cfr. ancora più recentemente,
seppure con riferimento al reclamo avverso la decisione negativa sulla domanda di concordato preventivo, Cass. 11216/21 e Cass. 35423/23).
Dalle considerazioni che precedono discende che non può in alcun modo ritenersi che il debitore, non costituitosi in primo grado, sia decaduto dalla facoltà di eccepire la carenza di titolarità attiva in capo al creditore istante ovvero di introdurre altre e diverse eccezioni (salvo quella relativa all'incompetenza territoriale).
Si deve, a questo punto, esaminare il primo motivo di gravame articolato da parte reclamante che lamenta l'erronea valutazione da parte del
Tribunale di Bergamo della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale in ragione del difetto di legittimazione attiva della società (rectius: Controparte_3
della mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla società
[...]
– cfr. Cass. 32814/23) sotto vari profili: in primo luogo per CP_3
mancata produzione dell'allegato C di cui alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco dei crediti;
ancora per inefficacia ed
6 irrilevanza della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti;
infine per mancata prova della notifica della cessione del credito alla reclamante.
I primi due profili di censura, in quanto entrambi attinenti all'erronea valutazione operata dalla sentenza impugnata per difetto di prova idonea della cessione del credito, possono essere trattati congiuntamente e devono essere disattesi: si osserva decisivamente che la società Controparte_3
già unitamente al ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione
Giudiziale dell'odierna società reclamante, ha prodotto sub doc. 2 la dichiarazione della creditrice originaria ( di Controparte_7
inclusione del credito, sulla base del quale la società reclamata ha agito,
nel perimetro della cessione in blocco perfezionatasi fra la dichiarante e l'odierna società reclamata, cessione pubblicata in data 19 aprile 2022
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 alla quale fa espresso riferimento la dichiarazione della cedente;
tale dichiarazione è stata prodotta nuovamente nel giudizio di reclamo sub doc. 5 e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 10200/21), costituisce “elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della valutazione della prova dell'intervenuta cessione. Si osserva, quindi, che la prova della cessione del credito sulla base del quale la società ha Controparte_3
agito, discende dalla valutazione integrata della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e del contenuto della dichiarazione della cedente, con la conseguenza che risulta irrilevante il profilo del motivo di gravame inerente alla mancata produzione dell'allegato C (che risulta
7 superata dalla produzione della dichiarazione della cedente) e resta assorbito il profilo del motivo di gravame inerente all'irrilevanza della produzione del solo avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta
Ufficiale. Si osserva, in ogni caso e decisivamente, che quand'anche si volesse negare efficienza probatoria alla dichiarazione della cedente si dovrebbe, comunque, ritenere pienamente provata la cessione del credito alla società atteso che l'avviso di cessione pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale fa riferimento fra l'altro ai “contratti di finanziamento,
ipotecari o chirografari – omissis – sorti nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1950 ed il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
'a sofferenza'” e nel caso di specie il credito sulla base del quale ha agito la società è costituito da un mutuo fondiario (cfr. doc. 2 Controparte_3
di parte – fascicolo del reclamo), quindi da un Controparte_3
finanziamento ipotecario, in relazione al quale la creditrice originaria
( ha agito esecutivamente (cfr. doc. 7 di parte Controparte_7
ben prima della cessione del credito con la conseguenza Controparte_3
che deve ritenersi positivamente acquisita la prova del passaggio a
“sofferenza” del credito vantato nei confronti della società reclamante.
Il terzo profilo di censura del primo motivo di gravame, con il quale la società reclamante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in ragione della mancata prova della notifica dell'avvenuta cessione, risulta sostanzialmente irrilevante atteso che, come chiarito dal Supremo
Collegio, “Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito
ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o
8 quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del
debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria
del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per
determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione
medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il
trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente,
attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il
debitore, per conseguire la prestazione dovuta.” (cfr. Cass. 11436/21). Nel
caso che ci occupa neppure risulta allegato che la società reclamante abbia effettuato pagamenti in favore della banca cedente ( Controparte_7
successivamente alla cessione del credito con la conseguenza che
[...]
l'argomentazione non risulta idonea a spiegare alcun effetto.
Con il secondo motivo di gravame la società reclamante censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale stante l'omessa indicazione da parte della società dell'esatto importo ancora dovuto Controparte_3
nonché sotto il profilo della mancanza di previe intimazioni di pagamento stragiudiziali: quanto al primo profilo si osserva che l'art. 40, secondo comma prima parte, CCII recita: “Il ricorso deve indicare l'ufficio
giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è
sottoscritto dal difensore munito di procura” con la conseguenza che non può ritenersi che l'indicazione dell'ammontare del credito da parte del creditore ricorrente per l'apertura della Liquidazione Giudiziale
costituisca requisito essenziale;
si osserva ancora che l'art. 49, quinto
9 comma, CCII recita, per quanto di interesse, “non si fa luogo all'apertura
della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti risultanti
dagli atti di istruttoria è complessivamente inferiore a euro 30.000,00”:
nel caso in esame dalla documentazione versata in atti dalla società
[...]
emerge, oltre alla prova positiva dell'intervenuta cessione del CP_3
credito dalla banca alla società Controparte_7 Controparte_3
per le ragioni sopra indicate, la prova positiva del perfezionamento di un contratto di mutuo fra l'odierna società reclamante e la banca
[...]
per l'importo di € 1.700.000,00 (cfr. doc. 3 di parte Controparte_7
reclamata – fascicolo di primo grado – doc. 2 fascicolo Controparte_3
reclamo); risulta altresì che, all'esito della procedura esecutiva iscritta a
R.G.E. 667/2012 la banca ha ricevuto la somma di Controparte_7
€ 273.000,00 (cfr. doc. 4 di parte reclamata – fascicolo Controparte_3
di primo grado – doc. 7 fascicolo reclamo); risulta infine che, detratti tutti i pagamenti effettuati dalla società mutuataria odierna reclamante – ivi compreso quello derivante dalla distribuzione della procedura esecutiva –
il credito residuo vantato dalla cessionaria attuale società reclamata ammontava, al momento del ricorso per l'apertura della Liquidazione
Giudiziale ad € 643.906,31 (cfr. doc. 5 di parte reclamata CP_3
– fascicolo di primo grado), con la conseguenza che deve ritenersi
[...]
che, all'esito della valutazione istruttoria del Tribunale di Bergamo,
risultasse positivamente acquisita la prova dell'esistenza di debiti scaduti della società reclamante in misura superiore ad € 30.000,00 e con l'ulteriore conseguenza che tale profilo del motivo di gravame deve essere
10 disatteso.
Del pari risulta smentito per tabulas il secondo profilo del secondo motivo di gravame con il quale la società reclamante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della mancanza di previe intimazioni di pagamento stragiudiziali: dall'esame del doc. 8 di parte reclamata emerge, infatti, che la creditrice cessionaria Controparte_3
ha intimato il pagamento del credito residuo con comunicazione in data 27
giugno 2024 (cfr. doc. 8 di parte reclamata – fascicolo Controparte_3
reclamo). Ne discende che anche sotto questo profilo il reclamo deve essere respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA,
come per legge. Non risultano documentate spese vive delle parti reclamate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si deve, a questo punto, valutare la sussistenza dei presupposti di cui
11 all'art. 51, comma 15, CCII, per la condanna alla rifusione delle spese di lite in solido con la società reclamata del legale rappresentante di quest'ultima, come anche sollecitato dalla difesa della società CP_3
in proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità, ai fini
[...]
della generale configurabilità della mala fede in capo ad un soggetto richiede l'individuazione di una “specifica condotta abusiva da imputare
al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza
colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal
primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui
inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante
in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di
proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal
diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori
grossolani nella redazione dell'impugnazione” (cfr. Cass. 34429/24; cfr.
anche in precedenza Cass. 36591/23 che, fra l'altro, ha chiarito che il presupposto della mala fede deve “intendersi quale espressione di scopi o
intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale
funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal
testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da
elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive”). Ritiene questo Collegio che nella presente fattispecie, pur a fronte dell'infondatezza del reclamo che viene respinto, non possano ritenersi positivamente acquisiti elementi che inducano a configurare la mala fede in capo alla persona fisica del legale
12 rappresentante della società reclamante non risultando in alcun modo che tale persona fisica fosse in grado di apprezzare l'inconsistenza giuridica delle argomentazioni svolte dal difensore ovvero intendesse abusare del processo per il conseguimento di scopi estranei ed ulteriori rispetto alla revoca della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
241/2024 del Tribunale di Bergamo;
2. condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
13 Maura Mancini
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1163/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione iscritto a n.
1163/2024 R.G. posto in decisione all'udienza collegiale del 5 marzo
2025
OGGETTO: d a
Reclamo avverso la (C.F. e P.IVA , con sede in in Parte_1 P.IVA_1
sentenza di apertura Bergamo (BG) – via Divisione Tridentina n. 2, in persona del legale della Liquidazione rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DARIO
Giudiziale MICHELE SCARLATO del Foro di Catania presso il quale è domiciliata cod.: 174201 giusta mandato depositato unitamente al ricorso per reclamo
RECLAMANTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA Controparte_1
1 ), con sede in Bergamo (BG) - via Divisione Tridentina n. 2, P.IVA_1
in persona del Curatore dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. RAFFAELLA VALTULINA del Foro di Bergamo presso la quale
è domiciliata giusta mandato depositata unitamente alla memoria difensiva n o n c h è c o n t r o
(C.F. ), iscritta all'Elenco delle Controparte_3 P.IVA_2
società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la , con Controparte_4
sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della mandataria (C.F. ) giusta procura Controparte_5 P.IVA_3
speciale in data 20 aprile 2022, rogito notaio dott. Persona_1
rep. n. 33134, racc. 22224 prodotta sub doc. A, rappresentata e difesa dall'avv. SARINA DAVIDE del foro di Milano e dall'avv. GIULIA
GALATI del foro di Roma, giusta procura generale in data 29 febbraio
2024 rogito notaio , rep. 11664, racc. 6589 prodotta sub Persona_2
doc. B, elettivamente domiciliata presso l'avv. ROBERTO RUZZENENTI
con studio in Brescia, via Solferino n. 20/C
RECLAMATE
In punto: reclamo avverso la sentenza di apertura della Liquidazione
Giudiziale emessa dal Tribunale di Bergamo in data 19 novembre 2024 n.
315/2024
CONCLUSIONI
Del reclamante
“Accogliere il reclamo in oggetto riformando e dichiarando la nullità
2 della sentenza n. 249/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo e pubblicata
il 19.11.2020 relativa al giudizio portante R.G. N. 315/24 P.U. e, di
conseguenza, REVOCARE la liquidazione giudiziale sopra indicata della
società per le ragioni sopra esposte ai motivi n. 1 lett.. Parte_1
A) – B) – C) e n. 2.
Condannare la società rappresentata da Controparte_3 [...]
a pagare tutte le spese della procedura in corso ed il CP_5
compenso che sarà liquidato al curatore, oltre che alla rifusione delle
spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Della reclamata Liquidazione Giudiziale Parte_1
“NEL MERITO:
Respingere il reclamo ex art. 51 CCII promosso dalla le Parte_1
eccezioni e le domande con esso formulate, poiché del tutto tardive,
inammissibili e, comunque, prive di fondamento alcuno in fatto e in diritto,
per i motivi di cui in premessa e, conseguentemente, confermare la
Sentenza n. 249/24 emessa dal Tribunale di Bergamo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, oltre al rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2,
comma 2, D.M. Giust. 55/14.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di ogni altra deduzione, produzione, anche in ragione delle
3 difese avversarie.”
Della reclamata Controparte_3
“nel merito,
rigettare il reclamo di controparte, poiché infondato sia in fatto che in
diritto, confermando, di conseguenza, la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale di emessa dal Tribunale di Parte_1
Bergamo (n.249/2024 del 19 novembre 2024);
in ogni caso, valutare la condotta da parte reclamante e del legale
rappresentante sig. della stessa e, sussistendo i Controparte_6
requisiti ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, condannare il sig.
, in solido con al pagamento delle Controparte_6 Parte_1
spese dell'intero processo e di una somma pari al doppio del contributo
unificato (ovvero dell'ulteriore importo previsto dall'articolo 13, comma
1-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115).
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 249/24 pubblicata il 19 novembre 2024 il Tribunale di
Bergamo, su istanza della società cessionaria della Controparte_3
società ha dichiarato l'apertura della liquidazione Controparte_7
giudiziale della società Parte_1
4 Avverso detta sentenza la società ha proposto reclamo Parte_1
eccependo l'inammissibilità e la nullità della sentenza impugnata a) per nullità del ricorso introduttivo e del credito in ragione del difetto di legittimazione attiva della società b) per omessa Controparte_3
indicazione del quantum dovuto e per mancata richiesta delle somme dovute da parte della società Controparte_3
Si sono costituite sia la che la società Controparte_1 CP_3
resistendo al reclamo.
[...]
All'udienza del 5 marzo 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve, in primo luogo, esaminare l'eccezione di decadenza dalla deduzione inerente al difetto di titolarità attiva del credito in capo alla società sollevata da entrambe le parti reclamate: tale Controparte_3
eccezione non può essere condivisa. Invero, in accordo con la miglior dottrina, si deve ritenere che il reclamo di cui all'art. 51 CCII sia strutturato quale impugnazione a cognizione piena ed esauriente, seppure semplificata o a rito differenziato, aperta in via tendenzialmente illimitata ai nova: tale valutazione trova conforto nella coincidenza letterale del decimo comma dell'art. 51 CCII con il settimo comma dell'art. 18 l.f. (il
Collegio “assume anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i
mezzi di prova che ritiene necessari”) nonché nell'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 18 l.f., che
5 disciplinava il reclamo avverso alla sentenza dichiarativa di fallimento
(strumento sostanzialmente sovrapponibile al reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della Liquidazione Giudiziale); il Supremo
Collegio aveva infatti chiarito che il reclamo ex art. 18 l.f. aveva effetto devolutivo pieno, salvo che con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale e salvo che il ricorso per reclamo fosse strutturato senza allegazione dei motivi (cfr. Cass. 5420/12 e successivamente in senso conforme Cass. 13505/14 e Cass. 26771/16; cfr. ancora più recentemente,
seppure con riferimento al reclamo avverso la decisione negativa sulla domanda di concordato preventivo, Cass. 11216/21 e Cass. 35423/23).
Dalle considerazioni che precedono discende che non può in alcun modo ritenersi che il debitore, non costituitosi in primo grado, sia decaduto dalla facoltà di eccepire la carenza di titolarità attiva in capo al creditore istante ovvero di introdurre altre e diverse eccezioni (salvo quella relativa all'incompetenza territoriale).
Si deve, a questo punto, esaminare il primo motivo di gravame articolato da parte reclamante che lamenta l'erronea valutazione da parte del
Tribunale di Bergamo della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale in ragione del difetto di legittimazione attiva della società (rectius: Controparte_3
della mancanza di titolarità attiva del credito in capo alla società
[...]
– cfr. Cass. 32814/23) sotto vari profili: in primo luogo per CP_3
mancata produzione dell'allegato C di cui alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco dei crediti;
ancora per inefficacia ed
6 irrilevanza della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti;
infine per mancata prova della notifica della cessione del credito alla reclamante.
I primi due profili di censura, in quanto entrambi attinenti all'erronea valutazione operata dalla sentenza impugnata per difetto di prova idonea della cessione del credito, possono essere trattati congiuntamente e devono essere disattesi: si osserva decisivamente che la società Controparte_3
già unitamente al ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione
Giudiziale dell'odierna società reclamante, ha prodotto sub doc. 2 la dichiarazione della creditrice originaria ( di Controparte_7
inclusione del credito, sulla base del quale la società reclamata ha agito,
nel perimetro della cessione in blocco perfezionatasi fra la dichiarante e l'odierna società reclamata, cessione pubblicata in data 19 aprile 2022
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 alla quale fa espresso riferimento la dichiarazione della cedente;
tale dichiarazione è stata prodotta nuovamente nel giudizio di reclamo sub doc. 5 e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 10200/21), costituisce “elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della valutazione della prova dell'intervenuta cessione. Si osserva, quindi, che la prova della cessione del credito sulla base del quale la società ha Controparte_3
agito, discende dalla valutazione integrata della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e del contenuto della dichiarazione della cedente, con la conseguenza che risulta irrilevante il profilo del motivo di gravame inerente alla mancata produzione dell'allegato C (che risulta
7 superata dalla produzione della dichiarazione della cedente) e resta assorbito il profilo del motivo di gravame inerente all'irrilevanza della produzione del solo avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta
Ufficiale. Si osserva, in ogni caso e decisivamente, che quand'anche si volesse negare efficienza probatoria alla dichiarazione della cedente si dovrebbe, comunque, ritenere pienamente provata la cessione del credito alla società atteso che l'avviso di cessione pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale fa riferimento fra l'altro ai “contratti di finanziamento,
ipotecari o chirografari – omissis – sorti nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1950 ed il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati
'a sofferenza'” e nel caso di specie il credito sulla base del quale ha agito la società è costituito da un mutuo fondiario (cfr. doc. 2 Controparte_3
di parte – fascicolo del reclamo), quindi da un Controparte_3
finanziamento ipotecario, in relazione al quale la creditrice originaria
( ha agito esecutivamente (cfr. doc. 7 di parte Controparte_7
ben prima della cessione del credito con la conseguenza Controparte_3
che deve ritenersi positivamente acquisita la prova del passaggio a
“sofferenza” del credito vantato nei confronti della società reclamante.
Il terzo profilo di censura del primo motivo di gravame, con il quale la società reclamante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in ragione della mancata prova della notifica dell'avvenuta cessione, risulta sostanzialmente irrilevante atteso che, come chiarito dal Supremo
Collegio, “Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito
ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o
8 quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del
debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria
del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per
determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione
medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il
trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente,
attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il
debitore, per conseguire la prestazione dovuta.” (cfr. Cass. 11436/21). Nel
caso che ci occupa neppure risulta allegato che la società reclamante abbia effettuato pagamenti in favore della banca cedente ( Controparte_7
successivamente alla cessione del credito con la conseguenza che
[...]
l'argomentazione non risulta idonea a spiegare alcun effetto.
Con il secondo motivo di gravame la società reclamante censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti per l'apertura della Liquidazione Giudiziale stante l'omessa indicazione da parte della società dell'esatto importo ancora dovuto Controparte_3
nonché sotto il profilo della mancanza di previe intimazioni di pagamento stragiudiziali: quanto al primo profilo si osserva che l'art. 40, secondo comma prima parte, CCII recita: “Il ricorso deve indicare l'ufficio
giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è
sottoscritto dal difensore munito di procura” con la conseguenza che non può ritenersi che l'indicazione dell'ammontare del credito da parte del creditore ricorrente per l'apertura della Liquidazione Giudiziale
costituisca requisito essenziale;
si osserva ancora che l'art. 49, quinto
9 comma, CCII recita, per quanto di interesse, “non si fa luogo all'apertura
della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti risultanti
dagli atti di istruttoria è complessivamente inferiore a euro 30.000,00”:
nel caso in esame dalla documentazione versata in atti dalla società
[...]
emerge, oltre alla prova positiva dell'intervenuta cessione del CP_3
credito dalla banca alla società Controparte_7 Controparte_3
per le ragioni sopra indicate, la prova positiva del perfezionamento di un contratto di mutuo fra l'odierna società reclamante e la banca
[...]
per l'importo di € 1.700.000,00 (cfr. doc. 3 di parte Controparte_7
reclamata – fascicolo di primo grado – doc. 2 fascicolo Controparte_3
reclamo); risulta altresì che, all'esito della procedura esecutiva iscritta a
R.G.E. 667/2012 la banca ha ricevuto la somma di Controparte_7
€ 273.000,00 (cfr. doc. 4 di parte reclamata – fascicolo Controparte_3
di primo grado – doc. 7 fascicolo reclamo); risulta infine che, detratti tutti i pagamenti effettuati dalla società mutuataria odierna reclamante – ivi compreso quello derivante dalla distribuzione della procedura esecutiva –
il credito residuo vantato dalla cessionaria attuale società reclamata ammontava, al momento del ricorso per l'apertura della Liquidazione
Giudiziale ad € 643.906,31 (cfr. doc. 5 di parte reclamata CP_3
– fascicolo di primo grado), con la conseguenza che deve ritenersi
[...]
che, all'esito della valutazione istruttoria del Tribunale di Bergamo,
risultasse positivamente acquisita la prova dell'esistenza di debiti scaduti della società reclamante in misura superiore ad € 30.000,00 e con l'ulteriore conseguenza che tale profilo del motivo di gravame deve essere
10 disatteso.
Del pari risulta smentito per tabulas il secondo profilo del secondo motivo di gravame con il quale la società reclamante ha lamentato l'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado della mancanza di previe intimazioni di pagamento stragiudiziali: dall'esame del doc. 8 di parte reclamata emerge, infatti, che la creditrice cessionaria Controparte_3
ha intimato il pagamento del credito residuo con comunicazione in data 27
giugno 2024 (cfr. doc. 8 di parte reclamata – fascicolo Controparte_3
reclamo). Ne discende che anche sotto questo profilo il reclamo deve essere respinto.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile – complessità media), alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi
€ 8.740,00 di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 4.287,00 per la fase decisionale (non viene riconosciuta la fase istruttoria e/o di trattazione non essendo stato espletato alcun relativo incombente) oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA,
come per legge. Non risultano documentate spese vive delle parti reclamate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si deve, a questo punto, valutare la sussistenza dei presupposti di cui
11 all'art. 51, comma 15, CCII, per la condanna alla rifusione delle spese di lite in solido con la società reclamata del legale rappresentante di quest'ultima, come anche sollecitato dalla difesa della società CP_3
in proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità, ai fini
[...]
della generale configurabilità della mala fede in capo ad un soggetto richiede l'individuazione di una “specifica condotta abusiva da imputare
al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza
colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal
primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui
inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante
in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di
proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal
diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori
grossolani nella redazione dell'impugnazione” (cfr. Cass. 34429/24; cfr.
anche in precedenza Cass. 36591/23 che, fra l'altro, ha chiarito che il presupposto della mala fede deve “intendersi quale espressione di scopi o
intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale
funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal
testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da
elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive”). Ritiene questo Collegio che nella presente fattispecie, pur a fronte dell'infondatezza del reclamo che viene respinto, non possano ritenersi positivamente acquisiti elementi che inducano a configurare la mala fede in capo alla persona fisica del legale
12 rappresentante della società reclamante non risultando in alcun modo che tale persona fisica fosse in grado di apprezzare l'inconsistenza giuridica delle argomentazioni svolte dal difensore ovvero intendesse abusare del processo per il conseguimento di scopi estranei ed ulteriori rispetto alla revoca della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione – Impresa, definitivamente pronunciando:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
241/2024 del Tribunale di Bergamo;
2. condanna la società reclamante a rifondere alle parti reclamate le spese di lite del grado liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte reclamata, in complessivi € 8.470,00,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA;
3. sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della società
reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
13 Maura Mancini
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