Art. 3.
Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non e' motivato e non puo' dar luogo ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non e' motivato e non puo' dar luogo ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.