Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2020, proposto da
Matakello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giacomo Giuggioli, Giulio Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Papone, Pietro Balletti, Daniele Papone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, Commissario Delegato, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Regione Liguria, Regione Liguria - Dipartimento Ambiente Settore Protezione Civile ed Emergenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Covo Anni '20 S.r.l., Mito S.r.l., Bagni Tigullio S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento finale di diniego prot. n. 8497/U del 2 aprile 2020 (doc.1) avente ad oggetto “mareggiata 29/30 ottobre 2018 – DCD 12/2019. Ai sensi dell'O.c.d.p.c. n. 558/2018 - Misura 2. Prot. n. 21373 del 04/07/2019. MATAKELLO S.R.L. Notifica Provvedimento finale di diniego.”, comunicato a mezzo pec il 2 aprile 2020, con il quale è stata notificata all'odierna ricorrente, l'esclusione dalla graduatoria per accedere ai fondi stanziati a causa della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018;
- del decreto n. 20/2020 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive “Misure 2” ai sensi del DCD558n. 12/2019 per le attività economiche e produttive professionisti, titolari p.iva. Approvazione degli elenchi dei Soggetti non ammessi ai benefici preisti ed ai relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità (OO.C.D.P.D. n. 558/2018 e n. 601/2019). Provvedimento finale di dinego”, comunicato a mezzo pec il 2 aprile 2020 (doc. 2), con il quale il Commissario delegato ha approvato l'elenco dei soggetti non ammessi alla partecipazione del bando “Misura 2”;
- nonché, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare per quanto occorra possa del
- del Decreto del Commissario delegato n. 28/2019 “Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive “Misura 2” ai sensi del Dcd 558 n.12 a favore delle attività economiche e produttive, professionisti, titolari partita iva. Approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi ai benefici previsti e dei relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità (Ocdpc n. 558/2018 e n.601/2019) del 28 settembre 2019 (doc. 3);
- dell'allegato al Decreto n. 28/2019 del 28 settembre 2019 avente ad oggetto “DCD558n. 28/2019 - Allegato 1 - Elenco domande "Misura 2" DCD 558 n. 12/2019 per attività economiche, a seguito di istruttoria della Camera di Commercio competente. Approvazione degli elenchi dei Soggetti ammessi ai benefici previsti e dei relativi contributi spettanti, subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunque prima dell'effettiva liquidazione” (doc. 4);
verso il quale si fa espressa riserva di voler presentare ulteriore atto di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile e del Commissario Delegato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa IL BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società ricorrente, che opera nel settore della ristorazione e dell’attività balneare, ha rilevato nel 2019 l’azienda “Arenella di AC BE & C. e S.A.S.”, titolare di uno stabilimento balneare sito nel Comune di Zoagli, danneggiato dalla mareggiata dell’ottobre 2018.
A fronte dei danni subiti dalle attività economiche per la mareggiata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e ha stanziato specifici fondi a favore delle attività economiche.
Con Odcp n. 558 del 15 novembre 2018, il capo dipartimento della Protezione civile nominava i Presidenti di Regione (colpiti dai predetti eventi) Commissari delegati per fronteggiare la crisi conferendo agli stessi il potere di regolamentare i procedimenti volti allo stanziamento dei fondi necessari alla ricostruzione.
Il Commissario delegato per la Regione Liguria, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, emanava numerosi decreti, tra cui il decreto n. 2/2019 del 20 dicembre 2018 e il decreto n. 12/2019 del 7 maggio 2019, individuando le zone colpite dalle intemperie (tra cui il Comune di Zoagli) e stanziando i fondi a sostegno di specifiche attività economiche.
La domanda presentata dalla società Arenella alla Camera di Commercio di Genova, quindi integrata dalla ricorrente che era medio tempore subentrata nella domanda di contributi, veniva respinta, in quanto “ Ai sensi del punto 2 delle procedure attuative e della modulistica approvate con DCD 558 n. 12/2019 possono partecipare al Bando “Le attività economiche e produttive, i professionisti e i titolari di partita Iva, le imprese proprietarie dell’immobile sede dell’attività economica e/o produttiva che hanno presentato Modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio nei termini previsti e con le modalità previste”, nel caso di specie non risulta agli atti il Modello AE” .
La società ha quindi impugnato gli atti in oggetto, con cui il Commissario ha disposto l’esclusione dalla graduatoria per accedere ai fondi stanziati a causa della mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, unitamente al decreto n. 20/2020 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Stato di emergenza per il 29 e 30 ottobre 2018. Procedure contributive “Misure 2” ai sensi del DCD558n. 12/2019 per le attività economiche e produttive professionisti, titolari p.iva. Approvazione degli elenchi dei Soggetti non ammessi ai benefici previsti ed ai relativi contributi spettanti, subordinata alla 2 verifica dei requisiti di ammissibilità (OO.C.D.P.D. n. 558/2018 e n. 601/2019). Provvedimento finale di diniego”, comunicato a mezzo pec il 2 aprile 2020.
Lamenta l’illegittimità del decreto del Commissario delegato con cui è stato approvato l’elenco dei soggetti non ammessi alla partecipazione del bando “Misura 2” e la sua esclusione.
Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la camera di Commercio, sollevando preliminarmente l’eccezione del difetto di competenza a favore del Tar Lazio, in virtù dell’art. 135, comma 1, lett. e) del d.lgs 104/2010.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. la ricorrente ha insistito sulla competenza del Tar adito, in quanto il provvedimento impugnato non rientrerebbe nelle ipotesi tassative della norma, non essendo un atto commissariale.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio ritiene di dovere dichiarare la propria incompetenza, sussistendo la competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14 comma 1 e 135 comma 1 lett. e) c.p.a., che prevede la competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, nelle “controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n.225 del 1992” (Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47. Comma 1, lett. i) del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, il riferimento all’art. 5 L. 225/92 è da intendere agli artt. 24, 25 e 26 del medesimo d. lgs. 1/2018).
2.1 Dal combinato disposto di tali norme si evince infatti la devoluzione al Tar del Lazio - Roma di tutte "le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992" (con la precisazione che il DLgs 1/2018 con l'art. 47 comma 1 lett. i) ha disposto che "tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 ed ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto ed ai corrispondenti articoli, in particolare (...) i) l'art. 5 della legge n. 225/1992 deve intendersi riferito agli artt. 24, 25 e 26 del presente decreto").
Nel caso in esame la controversia trae origine dallo stato di emergenza dichiarato per il territorio della Regione Liguria a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di ottobre 2018.
Con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 veniva nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione Liguria.
Il predetto Commissario individuava le zone colpite dalle intemperie e con il decreto n. 12/2019 prevedeva, per i soggetti legittimati, la presentazione, presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, di una domanda di richiesta di contributo (definita “MIS2_AE”) corredata da una segnalazione dettagliata dei danni subiti (definita “Modello AE”).
La ricorrente, che ha presentato istanza di contributo alla camera di Commercio di Genova impugna nel presente giudizio gli atti di esclusione dal contributo e le relative graduatorie.
Detti provvedimenti con evidenza rientrano nel novero di quelli descritti al citato art. 135 comma 1 lett. e) c.p.a. come " le ordinanze e i provvedimenti commissariali" adottati nelle situazioni emergenziali riconducibili alle previsioni normative ivi richiamate e sopra citate, ed essi rivestono natura "commissariale" anche se concretamente adottati dall'apparato amministrativo terzo (nella specie, la Camera di Commercio), della quale il Commissario è autorizzato ad avvalersi (Cons St sez III, 3.11.2020, n. 6782).
2.3 Per mera completezza, il Collegio precisa che la declaratoria di incompetenza di questo Tar che ne consegue, in quanto avvenuta all'esito del giudizio di merito, va effettuata con sentenza, come evincibile a contrario dal disposto dell'art. 15 comma 4 c.p.a. secondo cui " Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3" (rilievo dell'incompetenza in sede cautelare in base al comma 2 o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3), così come affermato dalla costante giurisprudenza” (ex multis Tar Lazio sez IV quater, 17.10.2024 n. 17947; Tar Campania, Sez VII, 11.10.2023 n. 5534, Sez VII 4.10.2021 n. 6186, Sez V, 6.2.2018 n. 755; TRGA Bolzano 28.3.2022 n. 92; Tar Molise Sez I, 10.11.2020 n. 310; Tar Sicilia Sez I, 15.2.2018 n. 358; Tar Piemonte Sez I, 29.7.2015 n. 1282), costituendo la sentenza la forma ordinariamente adottata per le decisioni conclusive del giudizio.
III) Alla luce di quanto sopra dedotto, rientrando la materia cui afferiscono i provvedimenti impugnati tra quelle di cui all'art. 135, comma 1, lett e) c.p.a., va dichiarato competente a conoscere la controversia il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sede in Roma, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di cui all'art. 15, quarto comma, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio.
In considerazione del carattere procedimentale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza a favore della competenza funzionale del Tar del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta per la prosecuzione ai sensi dell'art. 15, quarto comma c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
IL BI, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL BI | PP RU |
IL SEGRETARIO