Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 110
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento degli atti relativi agli anni 2016 e 2017, che costituivano il presupposto per la ripresa fiscale del 2018, rende illegittima la pretesa erariale. L'ufficio non ha fornito elementi autonomi a sostegno del recupero.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 110
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo