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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via G. De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303M101769 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2025 depositato il
25/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso. Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato alla società Ricorrente_1 S.p.A., l'Avviso di accertamento n. T6303M101769/2024, anno d'imposta 2018, per IRES contestando l'indebito utilizzo di perdite 2016 per € 894.348
In data 11 febbraio 2025, espletata la procedura dell'accertamento con adesione, la Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità, in via derivata, della ripresa fondata sulla riduzione delle perdite 2016 operata dall'Ufficio chiedendo anche la sospensione ex art. 39, co.
1-bis, Decreto Legislativo
31 dicembre 1992, n.546.
In data 7 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 151/2025.
In data 1° aprile 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni.
La resistente Agenzia ha ricostruito il percorso accertativo: anno 2016 (transfer pricing e altri rilievi) con disconoscimento totale della perdita;
conseguenti atti “a cascata” per gli anni 2017-2019; per il 2018, recupero a tassazione di € 894.348 ai sensi dell'art. 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR).
All'udienza cautelare del 17.07.2025 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto; quindi ha fissato il merito al 16.10.2025.
Nel frattempo la contribuente ha depositato memoria evidenziando l'annullamento dell'accertamento 2016
(come da Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto n. 806/02/2024 del 26 settembre
2024, depositata il 30 dicembre 2024) e dell'accertamento 2017 (come da dispositivo n. 310/2025 dell'8 luglio 2025, depositato il 10 luglio 2025).
L'Ufficio, preso atto del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la controversia del 2016, ha aderito all'opportunità di sospendere il presente giudizio ex art. 39, co.
1-bis, in via preliminare.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Oggetto della ripresa 2018 e presupposto “a cascata”
L'avviso per il 2018 si fonda esclusivamente sull'assunto che la perdita 2016 (già disconosciuta) non fosse riportabile, onde il recupero di € 894.348 ai fini IRES.
Tale base giuridico-fattuale è esplicitata sia nella sintesi dell'atto sia nelle controdeduzioni (richiamo all'art. 84 TUIR e alla quantificazione “a cascata”).
2) Pregiudizialità-dipendenza e sopravvenienze
Nel presente giudizio risultano agli atti due sopravvenienze decisive: - Sentenza n. 806/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto che annulla l'atto 2016
(da cui origina la riduzione delle perdite);
- Dispositivo n. 310/2025 che annulla l'atto 2017, anch'esso derivato dal 2016 e posto a fondamento della catena ricostruttiva dell'Ufficio.
Tali pronunce – sebbene non ancora passate in giudicato – rimuovono allo stato degli atti il presupposto su cui poggia l'accertamento 2018: l'inesistenza (oggi) della riduzione delle perdite di cui all'anno 2016.
L'Ufficio non ha allegato un autonomo titolo o residua quantificazione che sorregga il recupero 2018 a prescindere dagli esiti 2016/2017; al contrario, ha ribadito la dipendenza del presente giudizio e chiesto esso stesso la sospensione ex art. 39, co.
1-bis.
In tale cornice, la sospensione sarebbe astrattamente praticabile.
Tuttavia, a fronte di una pretesa integralmente costruita su un atto presupposto oggi annullato, la soluzione più conforme ai principi di economia processuale e pienezza della tutela è pronunciarsi nel merito, rilevando l'insussistenza attuale del presupposto impositivo e il difetto di prova su elementi diversi idonei a reggere il recupero.
In conformità a quanto disposto dall'art. 84 del TUIR, se la perdita 2016 risulta valida allo stato (per effetto dell'annullamento dell'atto di riduzione), viene meno la base del recupero 2018.
3) Conseguenze
Venuto meno il pilastro fattuale-giuridico dell'avviso, la ripresa IRES 2018 per € 894.348 è illegittima;
restano travolti sanzioni e interessi accessori.
La misura cautelare già concessa diventa assorbita dalla decisione di merito.
Alla soccombenza segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso
R.G.R. n. 151/2025 proposto da Ricorrente_1 S.p.A. avverso l'Avviso di accertamento n. T6303M101769/2024 per l'anno d'imposta 2018, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato;
2. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 7.200,00 oltre 15% per spese generali, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR MA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALMANSI MARINO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via G. De Marchi N. 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303M101769 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 488/2025 depositato il
25/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso. Resistente: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato alla società Ricorrente_1 S.p.A., l'Avviso di accertamento n. T6303M101769/2024, anno d'imposta 2018, per IRES contestando l'indebito utilizzo di perdite 2016 per € 894.348
In data 11 febbraio 2025, espletata la procedura dell'accertamento con adesione, la Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso.
La società ricorrente ha eccepito l'illegittimità, in via derivata, della ripresa fondata sulla riduzione delle perdite 2016 operata dall'Ufficio chiedendo anche la sospensione ex art. 39, co.
1-bis, Decreto Legislativo
31 dicembre 1992, n.546.
In data 7 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 151/2025.
In data 1° aprile 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni.
La resistente Agenzia ha ricostruito il percorso accertativo: anno 2016 (transfer pricing e altri rilievi) con disconoscimento totale della perdita;
conseguenti atti “a cascata” per gli anni 2017-2019; per il 2018, recupero a tassazione di € 894.348 ai sensi dell'art. 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -TUIR).
All'udienza cautelare del 17.07.2025 questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto; quindi ha fissato il merito al 16.10.2025.
Nel frattempo la contribuente ha depositato memoria evidenziando l'annullamento dell'accertamento 2016
(come da Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto n. 806/02/2024 del 26 settembre
2024, depositata il 30 dicembre 2024) e dell'accertamento 2017 (come da dispositivo n. 310/2025 dell'8 luglio 2025, depositato il 10 luglio 2025).
L'Ufficio, preso atto del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la controversia del 2016, ha aderito all'opportunità di sospendere il presente giudizio ex art. 39, co.
1-bis, in via preliminare.
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Oggetto della ripresa 2018 e presupposto “a cascata”
L'avviso per il 2018 si fonda esclusivamente sull'assunto che la perdita 2016 (già disconosciuta) non fosse riportabile, onde il recupero di € 894.348 ai fini IRES.
Tale base giuridico-fattuale è esplicitata sia nella sintesi dell'atto sia nelle controdeduzioni (richiamo all'art. 84 TUIR e alla quantificazione “a cascata”).
2) Pregiudizialità-dipendenza e sopravvenienze
Nel presente giudizio risultano agli atti due sopravvenienze decisive: - Sentenza n. 806/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto che annulla l'atto 2016
(da cui origina la riduzione delle perdite);
- Dispositivo n. 310/2025 che annulla l'atto 2017, anch'esso derivato dal 2016 e posto a fondamento della catena ricostruttiva dell'Ufficio.
Tali pronunce – sebbene non ancora passate in giudicato – rimuovono allo stato degli atti il presupposto su cui poggia l'accertamento 2018: l'inesistenza (oggi) della riduzione delle perdite di cui all'anno 2016.
L'Ufficio non ha allegato un autonomo titolo o residua quantificazione che sorregga il recupero 2018 a prescindere dagli esiti 2016/2017; al contrario, ha ribadito la dipendenza del presente giudizio e chiesto esso stesso la sospensione ex art. 39, co.
1-bis.
In tale cornice, la sospensione sarebbe astrattamente praticabile.
Tuttavia, a fronte di una pretesa integralmente costruita su un atto presupposto oggi annullato, la soluzione più conforme ai principi di economia processuale e pienezza della tutela è pronunciarsi nel merito, rilevando l'insussistenza attuale del presupposto impositivo e il difetto di prova su elementi diversi idonei a reggere il recupero.
In conformità a quanto disposto dall'art. 84 del TUIR, se la perdita 2016 risulta valida allo stato (per effetto dell'annullamento dell'atto di riduzione), viene meno la base del recupero 2018.
3) Conseguenze
Venuto meno il pilastro fattuale-giuridico dell'avviso, la ripresa IRES 2018 per € 894.348 è illegittima;
restano travolti sanzioni e interessi accessori.
La misura cautelare già concessa diventa assorbita dalla decisione di merito.
Alla soccombenza segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sez. II -, definitivamente pronunciando sul ricorso
R.G.R. n. 151/2025 proposto da Ricorrente_1 S.p.A. avverso l'Avviso di accertamento n. T6303M101769/2024 per l'anno d'imposta 2018, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato;
2. Condanna la resistente Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 7.200,00 oltre 15% per spese generali, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Venezia, il 16 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AR MA