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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, tra i coniugi
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Giangrasso (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Leonforte Corso Umberto n. C.F._2
184.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Baja (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leonforte, Via Campo Sportivo n. 6.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero, dott.ssa Stefania Leonte, che ha espresso parere favorevole in data 04/06/2025.
pagina 1 di 6 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
28 maggio 2025, ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario a Leonforte in data 26/07/1997, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 1997.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...] in Per_1
Ravenna) maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente avendo da poco intrapreso un lavoro part-time a tempo indeterminato in Germania, e (nato l'[...] in Per_2
Enna), minore di anni 13, studente.
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che, pur in assenza di una pregressa crisi coniugale, la resistente, in violazione del dovere di fedeltà, nel dicembre 2024 lasciava la casa familiare per trasferirsi in altra località al fine di intraprendere la convivenza con un uomo conosciuto su una nota piattaforma social.
Il ricorrente ha dedotto che tale condotta, posta in essere senza alcuna manifestazione di una pregressa crisi coniugale e, dunque, in assenza di situazioni di intollerabilità della convivenza, ha determinato la rottura del vincolo coniugale, con effetti pregiudizievoli anche per i figli, in particolare per il minore
, che ha manifestato la volontà di permanere presso il padre. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento esclusivo del figlio minore;
l'assegnazione della casa familiare;
la non corresponsione di assegno di mantenimento a favore della resistente;
la condanna della stessa al mantenimento dei figli con corresponsione di assegni mensili (€ 200,00 per , € 100,00 per ); la ripartizione Per_2 Per_1
paritaria delle spese straordinarie per i figli e infine la condanna della resistente alle spese di giudizio.
In data 28.04.2025 si è costituita in giudizio l'odierna resistente, contestando integralmente le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, ad eccezione della richiesta di separazione.
Nello specifico, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale era già in atto da tempo, aggravata da comportamenti aggressivi, irascibili e dispotici del marito, nonché da una sua persistente assenza fisica pagina 2 di 6 e affettiva, dovuta a impegni lavorativi fuori sede. La sig.ra ha inoltre riferito di aver subito CP_1
pressioni psicologiche ed economiche, culminate il 3 dicembre 2024 in un episodio in cui il marito, in seguito alla comunicazione della volontà di separarsi, l'avrebbe costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale, impossessandosi delle chiavi di casa e della carta di debito del conto cointestato.
La resistente ha contestato la narrazione del ricorrente circa un presunto abbandono volontario della casa familiare per intraprendere una relazione extraconiugale, sostenendo che l'allontanamento è stato determinato dalla condotta del marito e dalla intollerabilità della convivenza.
Alla luce delle superiori premesse, la ha chiesto l'addebito della separazione al marito, CP_1
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale, l'assegnazione dell'immobile sito in Leonforte, via Papa Luciani n. 17, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore . Ha inoltre chiesto la Per_2
restituzione di beni mobili di sua proprietà e la divisione del saldo del conto corrente cointestato.
Con il deposito della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha contestato integralmente le allegazioni della resistente, negando di averla costretta ad abbandonare l'abitazione, sostenendo di contro che la decisione sarebbe stata autonoma e premeditata, come risulterebbe da registrazioni audio prodotte in giudizio. Il ha inoltre contestato le accuse di violenza e coercizione, ritenendole Parte_1
generiche e prive di riscontro e ha negato di aver ostacolato l'attività lavorativa della moglie, evidenziando che la stessa avrebbe lavorato prima della nascita dei figli.
Nel corpo della medesima memoria, il ricorrente ha altresì dichiarato di aver modificato la propria situazione lavorativa, rinunciando a un impiego meglio retribuito fuori regione per avvicinarsi al figlio minore, accettando una mansione inferiore e una retribuzione ridotta.
Da ultimo, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle domande della resistente relative alla restituzione di beni mobili e alla divisione del saldo del conto corrente cointestato, ritenendole estranee all'oggetto del presente giudizio.
In data 08 maggio 2025, la resistente ha depositato memoria ex art. 473-bis.17, secondo comma c.p.c., replicando alle deduzioni formulate dal ricorrente.
La resistente, in particolare, nel richiamarsi a quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e che dunque il suo allontanamento dalla casa familiare non sarebbe stato volontario, ma determinato da una pagina 3 di 6 condotta coercitiva del coniuge, in assenza di provvedimenti giudiziali, ha contestato l'utilizzabilità delle registrazioni audio prodotte dal ricorrente, ritenendole parziali e non autentiche. Secondo la resistente, tali registrazioni confermerebbero l'esistenza di una crisi coniugale già manifesta e condivisa, nonché una condotta del marito volta a precostituirsi elementi probatori.
La resistente ha eccepito inoltre l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dal ricorrente, ritenendo che essa sia formulata in termini negativi e valutativi, non idonei a costituire oggetto di prova. Ha insistito nelle proprie richieste istruttorie, chiedendo l'ammissione di prova contraria.
Ha inoltre formulato istanza di ordine di esibizione di documentazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, e ha confermato le conclusioni già rassegnate in seno all'atto di costituzione del presente giudizio.
Con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c., parte ricorrente ha contestato l'eccezione relativa alla presunta inautenticità e parzialità delle registrazioni audio depositate, insistendo per la loro ammissione ai fini istruttori. Infine, si è opposto alla richiesta di esibizione documentale avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dichiarando di aver già provveduto al deposito della documentazione reddituale e bancaria relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 28 maggio 2025, è stata svolta l'audizione personale separata delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
Il ricorrente ha dichiarato l'impossibilità di riconciliazione, riferendo che la crisi coniugale si è manifestata durante un periodo di assenza per motivi lavorativi, e che la resistente avrebbe lasciato la casa familiare per intraprendere una nuova relazione, senza fornire recapiti. Ha riferito di aver modificato la propria condizione lavorativa per occuparsi del figlio minore, che attualmente vive con lui.
Anche la resistente ha escluso la possibilità di riconciliazione, sostenendo che l'allontanamento dalla casa coniugale è avvenuto per iniziativa del marito, in un contesto di rapporti già deteriorati. Ha dichiarato di vivere con la madre, di essere disoccupata e alla ricerca di lavoro, e di mantenere rapporti distanti con il figlio minore.
All'esito dell'audizione, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c., accettata da entrambe le parti, a tenore della quale si sarebbe proceduto alla pronuncia pagina 4 di 6 della separazione personale delle parti, alle seguenti condizioni: “Affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio , con collocazione dello stesso presso il padre e conseguente assegnazione Per_2 all'attore medesimo della casa familiare di Leonforte, via Papa Luciani n. 17, ivi compresi i mobili che la arredano ad eccezione della camera da letto che la resistente potrà portare via con sé; la madre potrà far visita al figlio e tenerlo con sé, fatta salva la libera determinazione del minore e nel rispetto degli impegni di studio del medesimo, tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) dalle ore
17.00 alle 21.00, oltre i fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera (dalle ore 21.00) alla domenica sera fino alle ore 21.00. Durante il periodo natalizio, per sette giorni, ad anni alterni ed in maniera tale da alternare tra i genitori il 24/25 dicembre ed il 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni ad anni alterni, dal sabato (dalle ore 10.00) alla domenica di Pasqua fino alle 21.00, oppure dalla domenica sera (dalle ore 18.00) al lunedì di Pasqua fino alle 21,00; durante il periodo estivo, per venti giorni consecutivi da concordare preventivamente e consensualmente entro il 31 maggio di ogni anno per il periodo estivo nell'arco di tempo dal 1 luglio al
7 settembre. - Obbligo in capo alla convenuta di contribuire al mantenimento del figlio , Per_2 corrispondendo all'attore, a decorrere dalla pronuncia della sentenza conclusiva del presente procedimento, un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili da, versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- Spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 100%; il ricorrente medesimo continuerà a percepire per intero l'assegno unico spettante per il figlio;
- Remissione della querela sporta da parte del ricorrente nei Per_2
confronti della resistente per abbandono del figlio;
- Rinuncia da parte della resistente alla corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento;
- Abbandono nella presente sede e al solo fine di conciliare la controversia di ogni altra domanda relativa ai beni mobili e al conto corrente cointestato, con riserva per la resistente di azionare le relative pretese in separata sede;
-
Compensazione delle spese processuali”.
All'esito dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
pagina 5 di 6 Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 4/6/2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._3
concordate in occasione dell'udienza del 28 maggio 2025 e trascritte in parte motiva, inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Leonforte in data 26/07/1997, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 1997.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1185/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, tra i coniugi
nato a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Giangrasso (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Leonforte Corso Umberto n. C.F._2
184.
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: , CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nunzio Baja (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Leonforte, Via Campo Sportivo n. 6.
-RESISTENTE-
Con l'intervento del pubblico ministero, dott.ssa Stefania Leonte, che ha espresso parere favorevole in data 04/06/2025.
pagina 1 di 6 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
28 maggio 2025, ove le parti sono personalmente comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario a Leonforte in data 26/07/1997, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 1997.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...] in Per_1
Ravenna) maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente avendo da poco intrapreso un lavoro part-time a tempo indeterminato in Germania, e (nato l'[...] in Per_2
Enna), minore di anni 13, studente.
Nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha riferito che, pur in assenza di una pregressa crisi coniugale, la resistente, in violazione del dovere di fedeltà, nel dicembre 2024 lasciava la casa familiare per trasferirsi in altra località al fine di intraprendere la convivenza con un uomo conosciuto su una nota piattaforma social.
Il ricorrente ha dedotto che tale condotta, posta in essere senza alcuna manifestazione di una pregressa crisi coniugale e, dunque, in assenza di situazioni di intollerabilità della convivenza, ha determinato la rottura del vincolo coniugale, con effetti pregiudizievoli anche per i figli, in particolare per il minore
, che ha manifestato la volontà di permanere presso il padre. Per_2
Alla luce delle superiori premesse, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento esclusivo del figlio minore;
l'assegnazione della casa familiare;
la non corresponsione di assegno di mantenimento a favore della resistente;
la condanna della stessa al mantenimento dei figli con corresponsione di assegni mensili (€ 200,00 per , € 100,00 per ); la ripartizione Per_2 Per_1
paritaria delle spese straordinarie per i figli e infine la condanna della resistente alle spese di giudizio.
In data 28.04.2025 si è costituita in giudizio l'odierna resistente, contestando integralmente le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, ad eccezione della richiesta di separazione.
Nello specifico, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale era già in atto da tempo, aggravata da comportamenti aggressivi, irascibili e dispotici del marito, nonché da una sua persistente assenza fisica pagina 2 di 6 e affettiva, dovuta a impegni lavorativi fuori sede. La sig.ra ha inoltre riferito di aver subito CP_1
pressioni psicologiche ed economiche, culminate il 3 dicembre 2024 in un episodio in cui il marito, in seguito alla comunicazione della volontà di separarsi, l'avrebbe costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale, impossessandosi delle chiavi di casa e della carta di debito del conto cointestato.
La resistente ha contestato la narrazione del ricorrente circa un presunto abbandono volontario della casa familiare per intraprendere una relazione extraconiugale, sostenendo che l'allontanamento è stato determinato dalla condotta del marito e dalla intollerabilità della convivenza.
Alla luce delle superiori premesse, la ha chiesto l'addebito della separazione al marito, CP_1
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé nella casa coniugale, l'assegnazione dell'immobile sito in Leonforte, via Papa Luciani n. 17, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore . Ha inoltre chiesto la Per_2
restituzione di beni mobili di sua proprietà e la divisione del saldo del conto corrente cointestato.
Con il deposito della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha contestato integralmente le allegazioni della resistente, negando di averla costretta ad abbandonare l'abitazione, sostenendo di contro che la decisione sarebbe stata autonoma e premeditata, come risulterebbe da registrazioni audio prodotte in giudizio. Il ha inoltre contestato le accuse di violenza e coercizione, ritenendole Parte_1
generiche e prive di riscontro e ha negato di aver ostacolato l'attività lavorativa della moglie, evidenziando che la stessa avrebbe lavorato prima della nascita dei figli.
Nel corpo della medesima memoria, il ricorrente ha altresì dichiarato di aver modificato la propria situazione lavorativa, rinunciando a un impiego meglio retribuito fuori regione per avvicinarsi al figlio minore, accettando una mansione inferiore e una retribuzione ridotta.
Da ultimo, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle domande della resistente relative alla restituzione di beni mobili e alla divisione del saldo del conto corrente cointestato, ritenendole estranee all'oggetto del presente giudizio.
In data 08 maggio 2025, la resistente ha depositato memoria ex art. 473-bis.17, secondo comma c.p.c., replicando alle deduzioni formulate dal ricorrente.
La resistente, in particolare, nel richiamarsi a quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e che dunque il suo allontanamento dalla casa familiare non sarebbe stato volontario, ma determinato da una pagina 3 di 6 condotta coercitiva del coniuge, in assenza di provvedimenti giudiziali, ha contestato l'utilizzabilità delle registrazioni audio prodotte dal ricorrente, ritenendole parziali e non autentiche. Secondo la resistente, tali registrazioni confermerebbero l'esistenza di una crisi coniugale già manifesta e condivisa, nonché una condotta del marito volta a precostituirsi elementi probatori.
La resistente ha eccepito inoltre l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dal ricorrente, ritenendo che essa sia formulata in termini negativi e valutativi, non idonei a costituire oggetto di prova. Ha insistito nelle proprie richieste istruttorie, chiedendo l'ammissione di prova contraria.
Ha inoltre formulato istanza di ordine di esibizione di documentazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, e ha confermato le conclusioni già rassegnate in seno all'atto di costituzione del presente giudizio.
Con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c., parte ricorrente ha contestato l'eccezione relativa alla presunta inautenticità e parzialità delle registrazioni audio depositate, insistendo per la loro ammissione ai fini istruttori. Infine, si è opposto alla richiesta di esibizione documentale avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dichiarando di aver già provveduto al deposito della documentazione reddituale e bancaria relativa agli ultimi tre anni.
All'udienza del 28 maggio 2025, è stata svolta l'audizione personale separata delle parti, ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c.
Il ricorrente ha dichiarato l'impossibilità di riconciliazione, riferendo che la crisi coniugale si è manifestata durante un periodo di assenza per motivi lavorativi, e che la resistente avrebbe lasciato la casa familiare per intraprendere una nuova relazione, senza fornire recapiti. Ha riferito di aver modificato la propria condizione lavorativa per occuparsi del figlio minore, che attualmente vive con lui.
Anche la resistente ha escluso la possibilità di riconciliazione, sostenendo che l'allontanamento dalla casa coniugale è avvenuto per iniziativa del marito, in un contesto di rapporti già deteriorati. Ha dichiarato di vivere con la madre, di essere disoccupata e alla ricerca di lavoro, e di mantenere rapporti distanti con il figlio minore.
All'esito dell'audizione, il Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c., accettata da entrambe le parti, a tenore della quale si sarebbe proceduto alla pronuncia pagina 4 di 6 della separazione personale delle parti, alle seguenti condizioni: “Affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio , con collocazione dello stesso presso il padre e conseguente assegnazione Per_2 all'attore medesimo della casa familiare di Leonforte, via Papa Luciani n. 17, ivi compresi i mobili che la arredano ad eccezione della camera da letto che la resistente potrà portare via con sé; la madre potrà far visita al figlio e tenerlo con sé, fatta salva la libera determinazione del minore e nel rispetto degli impegni di studio del medesimo, tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) dalle ore
17.00 alle 21.00, oltre i fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì sera (dalle ore 21.00) alla domenica sera fino alle ore 21.00. Durante il periodo natalizio, per sette giorni, ad anni alterni ed in maniera tale da alternare tra i genitori il 24/25 dicembre ed il 31 dicembre/1 gennaio;
durante le vacanze pasquali per due giorni ad anni alterni, dal sabato (dalle ore 10.00) alla domenica di Pasqua fino alle 21.00, oppure dalla domenica sera (dalle ore 18.00) al lunedì di Pasqua fino alle 21,00; durante il periodo estivo, per venti giorni consecutivi da concordare preventivamente e consensualmente entro il 31 maggio di ogni anno per il periodo estivo nell'arco di tempo dal 1 luglio al
7 settembre. - Obbligo in capo alla convenuta di contribuire al mantenimento del figlio , Per_2 corrispondendo all'attore, a decorrere dalla pronuncia della sentenza conclusiva del presente procedimento, un assegno di mantenimento pari ad € 100,00 mensili da, versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- Spese straordinarie a carico del ricorrente nella misura del 100%; il ricorrente medesimo continuerà a percepire per intero l'assegno unico spettante per il figlio;
- Remissione della querela sporta da parte del ricorrente nei Per_2
confronti della resistente per abbandono del figlio;
- Rinuncia da parte della resistente alla corresponsione da parte del ricorrente di un assegno di mantenimento;
- Abbandono nella presente sede e al solo fine di conciliare la controversia di ogni altra domanda relativa ai beni mobili e al conto corrente cointestato, con riserva per la resistente di azionare le relative pretese in separata sede;
-
Compensazione delle spese processuali”.
All'esito dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
pagina 5 di 6 Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 4/6/2025.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._3
concordate in occasione dell'udienza del 28 maggio 2025 e trascritte in parte motiva, inerenti al figlio minore ed ai rapporti economici, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei già menzionati coniugi, celebrato a Leonforte in data 26/07/1997, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 1997.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST./REL. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
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