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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3790/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/8/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ROBERTO BONACCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), località San Marco, via Pietro Paolini n. 180, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANGIOLO Parte_2 C.F._2
SO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), piazza Duomo n. 5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Affidamento congiunto su base paritaria della figlia minore con collocamento e Persona_1 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
unicamente per motivi di natura amministrativa.
[...]
2) Assegno di mantenimento da parte del Sig. in ogni caso pari ad € 600,00 mensili Parte_2
(comprensivi dell'assegno unico universale dallo stesso attualmente percepito) per il sostentamento della figlia fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente;
la Persona_1 somma relativa all'assegno di mantenimento verrà corrisposta sul seguente Iban: [...] intestato alla sig.ra . Tale somma Parte_1
1 verrà corrisposta il giorno 12 di ogni mese.
3) Le parti concordano che fino a quando la signora rimarrà ad abitare Parte_1 Pt_1 assieme alla figlia nella casa del signor sita in Careggine Via del Pianello n. 3, lo Parte_2 stesso non corrisponderà alcun contributo di mantenimento.
4) La sig.ra rinuncia a ricevere dal Sig. alcun Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento a suo favore, come meglio precisato anche al punto n. 17 del presente ricorso.
5) Le spese straordinarie per la minore saranno divise al 50% per ciascuno dei Persona_1 ricorrenti così come previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca dell'anno 2020. Per_
6) I ricorrenti concordano che il mantenimento dei n. 2 (due) gatti e e del cane Per_2 Per_4 avvenga in misura del 50%, per ciascuna delle parti previa esibizione della documentazione fiscale, e stabiliscono nell'interesse della figlia che gli stessi animali trovino dimora presso la Persona_1 madre, sig.ra . Parte_1
7) Il sig. potrà tenere con sé la figlia nei due giorni della settimana in Parte_2 Persona_1 cui non svolge attività lavorativa, dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva. Ove uno dei due giorni coincida con il sabato o la domenica o con entrambi, il che accade mediamente uno volta al mese, tali due giorni coincideranno con il fine settimana.
8) Il sig. potrà vedere anche mediante semplice preavviso telefonico alla madre, la Parte_2 figlia anche nei giorni in cui la stessa abiterà con la signora . Per_1 Parte_1
Dato che la figlia già dispone di un suo telefono cellulare le parti concordano che il signor Per_1 potrà direttamente colloquiare con la stessa in qualunque momento anche quando Parte_2 la figlia si trovi con la madre. Uguali facoltà sono ovviamente riconosciute anche alla Sig.ra
[...]
, quando la figlia abiterà con il Sig. Parte_1 Parte_2
9) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie la figlia le trascorrerà per metà Persona_1 con il padre e per l'altra metà con la madre , di modo Parte_2 Parte_1 che se la stessa trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il periodo dal giorno di Natale fino al 31/12 lo trascorrerà con la madre e quello dall'1/1 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con il padre e così via ad anni alterni. 10) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà la prima parte di Persona_1 esse con la madre , ovvero dalla fine delle lezioni scolastiche alla Parte_1 giornata di Pasqua compresa, mentre il periodo dal giorno dell'Angelo fino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali lo trascorrerà con il padre e così via ad anni alterni. Parte_2
11) Per quanto concerne il periodo delle vacanze scolastiche estive il sig. potrà Parte_2 tenere con sé la figlia per n. 3 (tre) settimane da trascorrere con la stessa anche in più Persona_1 soluzioni e con possibilità di recarsi con la medesima anche in località di villeggiatura.
12) Per quanto riguarda gli altri periodi delle vacanze estive varranno le stesse modalità e pattuizioni previste per il periodo scolastico, con l'unica differenza della possibilità del sig. di Parte_2 tenere con sé la figlia dalle ore 9,00 della mattina fino alle ore 21,00 del giorno successivo quando lo stesso o persona da lui incaricata accompagnerà la medesima dalla sig.ra Parte_1
.
[...]
13) Qualora il sig. non sia in grado per motivi di lavoro o di salute o per Parte_2 qualsivoglia altro motivo di andare a prendere la figlia una tale possibilità potrà essere Persona_1 esercitata da persona da lui indicata appartenente alla sua cerchia familiare (o meglio parentale) o comunque di sua fiducia.
2 14) La sig.ra rilascerà entro e non oltre il 30.09.2025 e comunque in Parte_1 ogni caso entro e non oltre gg. 30 dalla data di omologa del presente accordo da parte del Tribunale di Lucca l'immobile sito in Careggine – Via del Pianello n. 3, anche libero da cose di sua spettanza e traferirà altrove la sua residenza.
15) Il conto corrente bancario [...]R792 BPM esistente presso la filiale di Fornaci di Barga intestato alla minore , potrà essere movimentato soltanto per necessità Persona_1 della stessa e con il consenso sia della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Parte_2
[...]
16) Sono ovviamente fatti salvi diversi accordi eventualmente raggiunti direttamente fra le parti.
17) I genitori si impegnano reciprocamente a fare in modo che i loro rapporti, nell'esclusivo interesse della figlia, si svolgano anche in futuro in forma corretta.
18) La parti con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di avere definito in maniera incontrovertibile i loro rapporti e di niente avere a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo, a rinunciare ad ogni azione, eccezione o pretesa reciprocamente derivante dal pregresso rapporto o per titoli con lo stesso comunque connessi in qualunque sede eventualmente azionata e a rimettere eventuali querele che avessero presentato l'una nei confronti dell'altra, che sin da ora si impegna ad accettare tale remissione.
19) Spese legali e di qualunque genere compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , nata fuori dal matrimonio (il 7/10/2013) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
3 Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/8/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ROBERTO BONACCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), località San Marco, via Pietro Paolini n. 180, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANGIOLO Parte_2 C.F._2
SO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), piazza Duomo n. 5, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Affidamento congiunto su base paritaria della figlia minore con collocamento e Persona_1 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, Sig.ra Parte_1
unicamente per motivi di natura amministrativa.
[...]
2) Assegno di mantenimento da parte del Sig. in ogni caso pari ad € 600,00 mensili Parte_2
(comprensivi dell'assegno unico universale dallo stesso attualmente percepito) per il sostentamento della figlia fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente;
la Persona_1 somma relativa all'assegno di mantenimento verrà corrisposta sul seguente Iban: [...] intestato alla sig.ra . Tale somma Parte_1
1 verrà corrisposta il giorno 12 di ogni mese.
3) Le parti concordano che fino a quando la signora rimarrà ad abitare Parte_1 Pt_1 assieme alla figlia nella casa del signor sita in Careggine Via del Pianello n. 3, lo Parte_2 stesso non corrisponderà alcun contributo di mantenimento.
4) La sig.ra rinuncia a ricevere dal Sig. alcun Parte_1 Parte_2 contributo di mantenimento a suo favore, come meglio precisato anche al punto n. 17 del presente ricorso.
5) Le spese straordinarie per la minore saranno divise al 50% per ciascuno dei Persona_1 ricorrenti così come previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca dell'anno 2020. Per_
6) I ricorrenti concordano che il mantenimento dei n. 2 (due) gatti e e del cane Per_2 Per_4 avvenga in misura del 50%, per ciascuna delle parti previa esibizione della documentazione fiscale, e stabiliscono nell'interesse della figlia che gli stessi animali trovino dimora presso la Persona_1 madre, sig.ra . Parte_1
7) Il sig. potrà tenere con sé la figlia nei due giorni della settimana in Parte_2 Persona_1 cui non svolge attività lavorativa, dall'uscita della scuola fino al rientro a scuola la mattina successiva. Ove uno dei due giorni coincida con il sabato o la domenica o con entrambi, il che accade mediamente uno volta al mese, tali due giorni coincideranno con il fine settimana.
8) Il sig. potrà vedere anche mediante semplice preavviso telefonico alla madre, la Parte_2 figlia anche nei giorni in cui la stessa abiterà con la signora . Per_1 Parte_1
Dato che la figlia già dispone di un suo telefono cellulare le parti concordano che il signor Per_1 potrà direttamente colloquiare con la stessa in qualunque momento anche quando Parte_2 la figlia si trovi con la madre. Uguali facoltà sono ovviamente riconosciute anche alla Sig.ra
[...]
, quando la figlia abiterà con il Sig. Parte_1 Parte_2
9) Per quanto riguarda le vacanze scolastiche natalizie la figlia le trascorrerà per metà Persona_1 con il padre e per l'altra metà con la madre , di modo Parte_2 Parte_1 che se la stessa trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il periodo dal giorno di Natale fino al 31/12 lo trascorrerà con la madre e quello dall'1/1 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con il padre e così via ad anni alterni. 10) Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la figlia trascorrerà la prima parte di Persona_1 esse con la madre , ovvero dalla fine delle lezioni scolastiche alla Parte_1 giornata di Pasqua compresa, mentre il periodo dal giorno dell'Angelo fino alla fine delle vacanze scolastiche pasquali lo trascorrerà con il padre e così via ad anni alterni. Parte_2
11) Per quanto concerne il periodo delle vacanze scolastiche estive il sig. potrà Parte_2 tenere con sé la figlia per n. 3 (tre) settimane da trascorrere con la stessa anche in più Persona_1 soluzioni e con possibilità di recarsi con la medesima anche in località di villeggiatura.
12) Per quanto riguarda gli altri periodi delle vacanze estive varranno le stesse modalità e pattuizioni previste per il periodo scolastico, con l'unica differenza della possibilità del sig. di Parte_2 tenere con sé la figlia dalle ore 9,00 della mattina fino alle ore 21,00 del giorno successivo quando lo stesso o persona da lui incaricata accompagnerà la medesima dalla sig.ra Parte_1
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13) Qualora il sig. non sia in grado per motivi di lavoro o di salute o per Parte_2 qualsivoglia altro motivo di andare a prendere la figlia una tale possibilità potrà essere Persona_1 esercitata da persona da lui indicata appartenente alla sua cerchia familiare (o meglio parentale) o comunque di sua fiducia.
2 14) La sig.ra rilascerà entro e non oltre il 30.09.2025 e comunque in Parte_1 ogni caso entro e non oltre gg. 30 dalla data di omologa del presente accordo da parte del Tribunale di Lucca l'immobile sito in Careggine – Via del Pianello n. 3, anche libero da cose di sua spettanza e traferirà altrove la sua residenza.
15) Il conto corrente bancario [...]R792 BPM esistente presso la filiale di Fornaci di Barga intestato alla minore , potrà essere movimentato soltanto per necessità Persona_1 della stessa e con il consenso sia della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Parte_2
[...]
16) Sono ovviamente fatti salvi diversi accordi eventualmente raggiunti direttamente fra le parti.
17) I genitori si impegnano reciprocamente a fare in modo che i loro rapporti, nell'esclusivo interesse della figlia, si svolgano anche in futuro in forma corretta.
18) La parti con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di avere definito in maniera incontrovertibile i loro rapporti e di niente avere a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo, a rinunciare ad ogni azione, eccezione o pretesa reciprocamente derivante dal pregresso rapporto o per titoli con lo stesso comunque connessi in qualunque sede eventualmente azionata e a rimettere eventuali querele che avessero presentato l'una nei confronti dell'altra, che sin da ora si impegna ad accettare tale remissione.
19) Spese legali e di qualunque genere compensate fra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , nata fuori dal matrimonio (il 7/10/2013) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
3 Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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