Sentenza 30 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2020, n. 13318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13318 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PE AS, nato a [...], il [...], PE RO, nato a [...] il [...], PE NI, nato a [...] il [...], PE AV, nato a [...] il [...], PE AN, nato a [...] il [...], ND NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 27/09/2018 della Corte d'appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 settembre 2018 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 20 gennaio 2012 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto di lottizzazione abusiva estinto per prescrizione ed ha confermato la confisca dell'area, le statuizioni civili di primo grado e quelle non oggetto d'impugnazione.
2. Con un unico motivo di ricorso gli imputati deducono la violazione di legge con riferimento agli art. 240 cod. pen., 44 e 30 d.P.R. n. 380 del 2001. Lamentano che non vi era stata alcuna lottizzazione dell'area e che l'unica opera in contestazione, era in realtà una strada interpoderale mai modificata ed esistente da tempo immemore. Precisano, quanto al frazionamento, che era stato il frutto di una divisione tra parenti, mentre la donazione era stata fatta per ridurre il pagamento dell'imposta sugli immobili e non per modificare l'assetto del territorio. Il teste d'accusa, ing. NI Fiorito, aveva affermato che, nell'area oggetto di analisi, non si erano verificati interventi che manifestavano una tangibile modifica dell'assetto del territorio, quali ad esempio illuminazione e pavimentazione, né vi erano elementi di recinzione che potevano alterare in modo determinante l'area. Il terreno oggetto della presunta lottizzazione era un suolo inedificato ed incolto. L'ND aggiunge che era in buona fede, tant'era vero che aveva sporto querela nei confronti del notaio rogante. Sostengono pertanto il difetto di motivazione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche doglianze di fatto, che hanno trovato adeguata risposta nelle sentenze di merito. Il Tribunale ha accertato che su un'estesa area di mq. 2.000, ad originaria destinazione agricola, delimitata su tre lati da muri di contenimento, erano stati realizzati, in assenza del permesso a costruire, due manufatti in muratura di mq. 100 ciascuno, entrambi sviluppati su un solo piano ed ancora al grezzo, ma sprovvisti di copertura superiore, di cui uno dei due con tompagnature esterne e suddiviso internamente, ma privo di rifiniture, intonaci ed impiantistica, mentre l'altro ancora al vento. Erano stati effettuati lavori di sbancamento nonché sistemata una strada interpoderale per consentire il collegamento tra i fabbricati e con i cancelli d'ingresso. Al momento del sopralluogo dei verbalizzanti erano al lavoro 9 operai. Nelle vicinanze erano stati rinvenuti anche i prefabbricati da cantiere. Dal punto di vista giuridico l'originaria area di mq. 32.000 era stata frazionata in vari lotti che, in un breve lasso di tempo, erano stati oggetto di diversi atti dispositivi a favore sia dei membri di uno stesso nucleo familiare sia di estranei. Il Tribunale ha concluso che gli imputati avevano compiuto numerosi atti di trasformazione e modifica dell'originaria destinazione dell'area ubicata in zona ad alto rischio idrogeologico con grave danno per il territorio comunale e l'equilibrio ambientale della zona. La Corte territoriale, pur avendo costatato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha motivatamente confermato la sussistenza del reato contestato, osservando che vi era stata una lottizzazione abusiva "negoziale", in virtù di frazionamenti non autorizzati e vendite di terreni in lotti. Nello specifico, gli agenti del Nucleo antiabusivismo avevano verificato la realizzazione di opere edili e di urbanizzazione in assenza dei relativi permessi, quali manufatti, sbancamento, strada in terra battuta, prefabbricati da cantiere, nonché la presenza degli operai al lavoro. L'antigiuridicità del fatto-reato non era stata eliminata dalla demolizione spontanea dei due manufatti abusivi, trattandosi di un reato urbanistico per il quale la rimessione in pristino non comportava l'estinzione del reato, ma rilevava solo ai fini della quantificazione della pena. Quanto alle singole posizioni, i Giudici d'appello hanno osservato, per i PE, che le donazioni in linea ascendente e discendente delle varie particelle in cui era stata suddivisa l'unica area nonché le successive vendite ad estranei al nucleo familiare erano chiaramente sintomatiche della finalità edilizia, e, per ND e altri non ricorrenti, che la responsabilità era anche a titolo di colpa non essendoci elementi suscettivi di positiva valutazione in ordine alla loro estraneità alla attività lottizzatoria abusiva compiuta mediante atti rogati dal medesimo notaio. La sentenza impugnata, come evidenziato, non si è limitata a pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione, ma si è dilungata nella descrizione del fatto - reato, in ossequio al principio affermato dalla Corte europea di Strasburgo, secondo cui la confisca urbanistica era compatibile con accertamenti che, pur non avendo le caratteristiche formali della sentenza di condanna, avevano verificato i requisiti sostanziali del fatto - reato contestato. I ricorsi non si sono confrontati con tale accurata ricostruzione della vicenda, ma si sono limitati a contestare con argomenti fattuali l'accertamento della lottizzazione abusiva. La decisione è in linea con la citata sentenza della Corte Edu 28 giugno 2018, G.I.E.M. e con la giurisprudenza di legittimità conseguente (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 38484 del 05/07/2019, Giannattasio, Rv. 277322-01). Quanto alla posizione di ND, non solo i Giudici di merito hanno escluso la sua buona fede con motivazione immune da vizi logici, quanto poi il ricorso non ha sottoposto al Collegio quegli elementi idonei a ribaltare tale conclusione, come indicati, a titolo di esempio, nella sentenza Sez. 3, n. 36310 del 05/07/2019, Motisi, Rv. 277346-01. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 18 ottobre 2019 Il Consigliere estensore II7ide te Ubalda Macrì Gast d eazza Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente