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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 4207/2018,
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Tigli n. 12, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in ME via C.F._1
Ghibellina 12 presso lo studio degli Avv.ti Luciano Scoglio e Francesco Scoglio dai quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
ME , C.F .: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettua le de llo Stato di ME C.F.: , presso i cui Uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope P.IVA_2 legis domiciliata
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 03/9/2018 il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. Pt_1
632/2018, reso nel proc. n. 3320/2018 R.G.L., con cui l' ingiungeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 64.387,30 oltre interessi e compensi della procedura monitoria.
Premetteva l'opponente che con sentenza 451/2008 questo Tribunale aveva condannato l' al pagamento in favore dell' della somma di € 58.812,56 oltre Controparte_1 Pt_1 accessori.
Avverso detta sentenza spiegavano appello entrambe le parti. Nelle more l' liquidava all' gli importi risultanti dalla pronuncia di primo CP_1 Pt_1 grado.
La Corte territoriale, con sentenza n. 1751/2012, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A..
L proponeva ricorso per Cassazione avverso detta sentenza. Pt_1
La Suprema Corte, con sentenza 23368/2016, rigettava il gravame e cassava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello confermando la giurisdizione del G.O.. Disponeva la riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi.
Nessuna delle parti provvedeva alla detta riassunzione, pertanto, il giudizio si estingueva.
Riconducendo il suddetto effetto estintivo al disposto di cui all'art. 393 del C.P.C., l'
[...]
riteneva estinto l'intero processo ivi compreso il giudizio di primo grado con il CP_1 venir meno della sentenza all'esito dello stesso pronunciata.
Di conseguenza, ritenendo che fosse venuto a mancare il titolo che aveva giustificato il pagamento nel frattempo avvenuto, l' attivava la procedura per cui oggi è Controparte_1 causa.
Si opponeva l'odierno ricorrente rassegnando i seguenti motivi di opposizione: “1) inammissibilità e/o infondatezza dell'azione di ripetizione - resistenza della sentenza di I grado;
2) nel merito del credito ingiunto - illegittimità della pretesa di restituzione di somme non concretamente e direttamente erogate al percettore;
3) nel merito del credito ingiunto - illegittimità della pretesa di pagamento di interessi anteriori alla domanda giudiziale;
4) diritto dell'opponente all'accertamento ed al conteggio di somme dovute dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma quinto ccnl 5.4.2001 per il secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale dirigente del comparto dirigenza area 1; 5) accertamenti dei diritti di credito azionati dall'opponente nel giudizio n. 3091/2014 rgl Tribunale di Ragusa sezione lavoro - sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; 6) accertamenti dei diritti di credito azionati dall'opponente nel giudizio n. 1683/2013 rgl Tribunale di Ragusa sezione lavoro - sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..”.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: “1) in accoglimento del primo motivo di opposizione dire e dichiarare inammissibile e/o infondata la richiesta monitoria azionata con conseguente revoca del decreto opposto.
In relazione agli altri motivi di opposizione
2) PRELIMINARMENTE sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio sino alla definizione dei giudizi, oggi attualmente pendenti avanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, n.
1683/2013 RGL Trib. Ragusa Sez. Lavoro e n. 3091/2014 RGL Trib. Ragusa Sezione Lavoro per l'accertamento dei crediti del Dott. nei confronti dell in Pt_1 Controparte_1 dipendenza del medesimo rapporto di lavoro.
3) In accoglimento del secondo motivo di opposizione dichiarare comunque la infondatezza della pretesa restitutoria di somme non materialmente erogate e non direttamente percepite dall'opponente;
4) In caso in cui dopo l'accertamento dei crediti vantati dal dott. come precisati nel Pt_1 presente ricorso, residuino crediti a favore dell , dire e dichiarare che gli CP_1 CP_1 interessi sono dovuti solo dal momento della domanda giudiziale.
5) Accertare il diritto del Dott. alla retribuzione di quanto dovuto Pt_1 dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma quinto ccnl 5.4.2001 per il secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale dirigente del comparto dirigenza area 1 sino al data di conferimento del primo incarico dirigenziale e conteggiare il relativo importo con rivalutazione ed interessi maturati sino alla concorrenza di quanto sarà eventualmente accertato in favore dell per il titolo azionato dall'amministrazione nel presente giudizio;
Controparte_1
6) Preso atto degli accertamenti definitivi che saranno emessi nei giudizi di cui sub n. 2 delle presenti conclusioni e dell'accertamento del credito di cui al n. 5 delle presenti conclusioni, accertare l'esistenza di una pretesa per differenze in favore del Dott. dichiarando la Pt_1 inesistenza di ragioni di credito fatte valere dall nel procedimento Controparte_1 monitorio e liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione sulle somme rivalutate dalla maturazione dei diritti al soddisfo.
7) Condannare l'amministrazione opposta al pagamento delle spese, comprese quelle generali,
e compensi di causa oltre IVA e CPA.”.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
In particolare, contestava la pretesa di parte opponente di applicare ai rapporti tra le parti la c.d.
“compensazione contabile o impropria” stante l'autonomia delle vicende oggetto di separati giudizi pendenti innanzi altri Tribunali;
rivendicava la correttezza dei conteggi in ordine alle somme ripetute;
contestava l'ammissibilità delle domande svolte in via riconvenzionale;
contestava quanto argomentato dall'opponente in ordine alla pretesa estinzione del solo giudizio di appello ai sensi dell'art. 338 C.P.C. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata. Non necessitando di ulteriore istruttoria, dopo diversi rinvii per trattative di bonario componimento non andati a buon fine, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 – Preliminarmente occorre dirimere il contrasto insorto tra le parti sulla norma applicabile al caso di specie relativamente alla vicenda giudiziaria dalla quale è scaturita la presente vertenza.
L ritiene che la mancata riassunzione del giudizio a seguito della Controparte_1 pronuncia della Cassazione abbia comportato ai sensi dell'art. 393 C.P.C. l'estinzione dell'intero giudizio compreso quello di primo grado all'esito del quale era stata resa la sentenza di condanna in esecuzione della quale l' aveva operato il pagamento in favore CP_1 dell' Pt_1
Secondo l'opponente, viceversa, la mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 338 C.P.C., avrebbe comportato solo l'estinzione del giudizio di appello e, dunque, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A parere di questo giudice la prospettazione dell' non può essere condivisa. Pt_1
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell' art. 393 c.p.c. , l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione”. (Cassazione civile , sez. III , 21/09/2023 , n. 26970).
E ancora, “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell' articolo 393 del Cpc , l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 02/09/2024 , n. 23487)
In fine, ”E' infatti regola che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento (Cass. 6188/2014; Cass. 10456/1996). Più espressamente, il precedente richiamato (Cass. 6188/2014) osserva che "quel che il legislatore ha voluto, con la citata disposizione dell'art. 393, infatti, è proprio che il giudizio di merito non possa esser deciso, in caso di cassazione con rinvio, se non mediante una nuova pronuncia che tenga conto dei criteri enunciati dal giudice di legittimità (i quali, infatti, sono destinati a restare vincolanti anche in caso di nuovo giudizio sul medesimo oggetto); mentre, se si lasciasse sopravvivere puramente e semplicemente la sentenza di primo grado annullata dalla pronuncia (poi cassata) della corte d'appello, non si avrebbe alcuna garanzia che la vertenza risulti definita nel rispetto dei principi giuridici enunciati dalla Suprema corte".
Conseguentemente "la verità è che la regola dell'art. 393 c.p.c., esprime una valutazione del legislatore che implica un'opzione di valore per cui, una volta che le parti sono arrivate dinanzi alla Corte di Cassazione ed è stata emessa una pronuncia da parte di quest'ultima che abbia disposto il rinvio, il disinteresse per la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio, rivelato dal verificarsi del fenomeno estintivo, merita una valutazione negativa, per cui l'intera attività processuale si caduca, salvo l'effetto del principio di diritto affermato dalla Corte e ciò al di là di una valutazione di imputazione dell'estinzione basata sul criterio dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.” (cfr. Cassazione Civ. 8891/2020)
Sciolto questo nodo può, pertanto, affermarsi che la sentenza di primo grado in ottemperanza della quale l' aveva eseguito il pagamento è venuta meno. CP_1 CP_1
Di conseguenza, legittimamente l'Amministrazione opposta ha agito in via monitoria per la ripetizione del sopravvenuto indebito.
Detto ciò risulta fondato il motivo di opposizione riguardante il quantum della pretesa restitutoria.
Correttamente l' ha eccepito che l' poteva chiedere in Pt_1 Controparte_1 restituzione solo gli emolumenti al netto degli oneri fiscali e contributivi che non erano stati effettivamente versati all'opponente.
Sul punto si è pronunciata di recente la Suprema Corte confermando l'orientamento già consolidato.
“… sulla questione questa Corte, in conformità ad un orientamento che può dirsi consolidato - formatosi in relazione alla analoga vicenda della riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore -, ha affermato che "il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo" (così Cass. 20/05/2019, n. 13530; v., altresì, di recente, Cass. n. 6673/2023, Cass. n. 12106/2023 - ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza conforme - ove è precisato che "è vero, infatti, che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto;
tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza ed a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato;
ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente - rectius, non più esistente -, secondo quanto previsto dall'art. 38, cit.);” (cfr. Cass. Civ.
33723/24)
Pertanto, l'opposizione sul punto deve ritenersi fondata.
L'importo corretto va determinato in euro 43.281,14 come da nota prot. 2011/5246 dell CP_1 resistente allegata alla comparsa di costituzione, ove è indicata la somma dovuto al netto degli oneri.
In quanto alle ulteriori domande riconvenzionali avanzate dall' si osserva quanto Pt_1 segue.
2.1 – Con la domanda n. 5 l' chiede: Accertare il diritto del Dott. alla Pt_1 Pt_1 retribuzione di quanto dovuto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma quinto ccnl
5.4.2001 per il secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale dirigente del comparto dirigenza area 1 sino al data di conferimento del primo incarico dirigenziale e conteggiare il relativo importo con rivalutazione ed interessi maturati sino alla concorrenza di quanto sarà eventualmente accertato in favore dell per il titolo azionato Controparte_1 dall'amministrazione nel presente giudizio.
L'Amministrazione resistente, tra le altre difese, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa.
Più in particolare osserva che, dato l'effetto estintivo della mancata riassunzione del giudizio di rinvio che ha travolto l'intero procedimento sin dalla domanda introduttiva del primo grado, il termine prescrizionale è tornato a decorrere proprio dalla suddetta data (30/10/2003).
L'eccezione appare fondata.
Secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte (7875/2025) “L'estinzione comporta, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo (c.d. effetto interruttivo in senso proprio o “istantaneo”) della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto (c.d. effetto interruttivo permanente o “sospensivo”) previsto dal secondo comma del medesimo art. 2945.”.
2.2 – Con la domanda n. 6 l'opponente chiede: Preso atto degli accertamenti definitivi che saranno emessi nei giudizi di cui sub n. 2 delle presenti conclusioni e dell'accertamento del credito di cui al n. 5 delle presenti conclusioni, accertare l'esistenza di una pretesa per differenze in favore del Dott. dichiarando la inesistenza di ragioni di credito fatte Pt_1 valere dall nel procedimento monitorio e liquidate con il decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'amministrazione al pagamento delle differenze con interessi e rivalutazione sulle somme rivalutate dalla maturazione dei diritti al soddisfo.
La domanda è inammissibile.
Come correttamente osservato dall' i crediti fatti valere dall' nei Controparte_1 Pt_1 giudizi ancora pendenti innanzi al Tribunale di Ragusa sono del tutto incerti.
Pertanto, posto che nessun accertamento può compiere questo giudice su detti pretesi crediti oggetto di diversi giudizi pendenti presso altro Tribunale, l'eventuale compensazione potrebbe avvenire solo all'esito definitivo dei giudizi stessi.
2.3 – Con una nuova domanda introdotta in corso di causa l' ha chiesto di portare in Pt_1 compensazione le somme riconosciute in altro procedimento pendente tra le parti in forza di una ordinanza di pagamento di somme non contestate.
L'istanza non può essere accolta.
Benchè le somme riconosciute al ricorrente derivino da ordinanza di pagamento le stesse non possono ritenersi definitivamente accertate in quanto, come avvenuto nella questione che ci occupa, non sono preventivabili gli sviluppi giudiziari della vicenda oggetto del giudizio nel quale l'ordinanza di pagamento è stata resa.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite enunciando i seguenti principi: Se
è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.
La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.". (cfr Cass. Civ. SS.UU. 23225/2016).
2.4 – Con la domanda n. 4 il ricorrente ha chiesto: In caso in cui dopo l'accertamento dei crediti vantati dal dott. come precisati nel presente ricorso, residuino crediti a favore Pt_1 dell , dire e dichiarare che gli interessi sono dovuti solo dal momento della Controparte_1 domanda giudiziale.
La domanda è infondata.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte correttamente richiamata dall'ente convenuto e alla quale questo giudice intende dare continuità, (Cassazione civile , sez. lav. , 18/06/2009 , n.
14178) In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) - sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della norma citata, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti - gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.
In quanto alle spese di lite, visto l'accoglimento solo parziale dell'opposizione e la totale soccombenza rispetto alle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione per la presente fase di opposizione e la compensazione per
½ per la fase monitoria.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4207/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 632/2018 e condanna a versare all' la somma di € 43.281,14 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal momento del pagamento;
2) Rigetta per il resto il ricorso per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Compensa interamente le spese di lite della presente fase di opposizione e compensa per ½ le spese del procedimento monitorio come già liquidate in favore dell' e pari Controparte_1 ad euro 500,00 oltre accessori di legge e c.u.. Così deciso in ME il 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando