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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11379/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.23 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: nessuno è comparso per parte appellante;
per parte appellata l'avv. LOTTI FRANCESCO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Andrea Anastasia Mirabella e Valeria
Gallo;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lotti conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11379/2021:
, c.f.: elett.te domiciliato in Napoli (NA) alla via Parte_1 C.F._1
Francesco Petrarca n. 47 presso lo studio dell'avv. Antonio Innaro, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello
-APPELLANTE
E
c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli (NA) al vico Acitillo n.160 presso lo studio dell'avv. Francesco Lotti c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva, davanti al Giudice di Pace di Napoli, il Parte_1
sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, in persona del suo CP_1 Parte_2
amministratore pro-tempore, e, premesso di avere svolto l'attività di amministratore del condominio nel biennio 2010 e 2011, per un compenso annuale pari a 1.500,00 euro, e di non aver percepito gli emolumenti nella misura di 1.662,70 euro e di aver fatto anticipazioni in pagina 2 di 5 favore del condominio pari a 2.824,50 euro, concludeva chiedendo condannarsi il condominio al pagamento dell'importo complessivo di 4.447,20 euro, debito riconosciuto dal condominio con l'approvazione, con delibera dell'aprile 2012, dei rendiconti relativi agli esercizi 2010 e
2011.
Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, inferendo CP_1
che la richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere indirizzata ai singoli condomini ed in subordine la carenza di prova dell'esistenza dello stesso, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice ed, all'esito, con la sentenza n.4223/2021, il
Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_1
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione prodotta in giudizio, in particolare, della documentazione contabile condominiale, valendo l'approvazione dei rendiconti condominiali relativi agli esercizi 2010 e 2012 e, quindi, della relativa situazione patrimoniale, a ratificare i crediti vantati, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformare la decisione di primo grado con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi il , in persona dell'amministratore p.t., riformulate le eccezioni CP_1
proposte in primo grado e condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo, rigettare l'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e pervenuti alla scrivente in fase decisoria ed è stato rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Venendo al merito, giova dar conto del principio di diritto che governa la materia, così riassunto: <
1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in pagina 3 di 5 assenza di una delib. dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perchè, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea>> (cfr. Cass. 14197/2011; 18084/2014).
Spetta, quindi, pur sempre all'assemblea valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore e ratificarle con l'approvazione del conto consuntivo, per cui in assenza della approvazione del rendiconto contenente, quale voce delle passività, la specifica posta di debito nei confronti dell'amministratore per le anticipazioni (delle quali va fornita l'analitica indicazione e la relativa documentazione) e competenze professionali non può dirsi sussistente il riconoscimento del credito da parte dell'assemblea condominiale.
Nella specie, non vi è prova che i condomini abbiano riconosciuto ed approvato i crediti pretesi dato che non solo nei predetti rendiconti depositati non risulta alcuna voce che si riferisca specificamente ad essi ma i rendiconti depositati non hanno alcuna valenza in quanto non è dimostrata loro approvazione da parte dell'assemblea non essendo stata depositata la relativa delibera di “aprile 2012”.
I crediti pretesi, infatti, figurano unicamente in un prospetto denominato “Situazione contabile globale”, appostati nel paragrafo delle passività sotto la voce "amministrazione Parte_1
1.662,70” e sotto la voce “amministrazione e anticipi a fine gestione 2.824,50” ma tale prospetto non può valere come riconoscimento da parte dell'assemblea dei crediti vantati da dato che equivoco e perché non ne risulta l'approvazione. Parte_1
Inoltre, con riferimento al credito per le asserite anticipazioni non ha allegato e dimostrato le spese cui erano destinate, di aver provveduto al pagamento e di aver personalmente fatto fronte con propri fondi a queste spese e che, queste, siano risultate superiori agli incassi.
In ragione di quanto esposto la pretesa creditoria non può essere accolta con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
In ragione del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore del sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, Controparte_2
pagina 4 di 5 in persona del suo amministratore pro-tempore, che si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine fase di studio, introduttiva, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle memorie di replica).
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso alla sentenza .4223/2021 del Giudice di Pace di Napoli proposto da nei confronti del sito in Napoli alla Via Parte_1 Controparte_2
Domenico Colasanto n.19, in persona del suo amministratore pro-tempore, così dispone:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, in persona del suo amministratore
[...]
pro-tempore, che si liquidano in 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04.04.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 4 aprile 2025 alle ore 11.23 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: nessuno è comparso per parte appellante;
per parte appellata l'avv. LOTTI FRANCESCO;
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Andrea Anastasia Mirabella e Valeria
Gallo;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lotti conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
Il difensore rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11379/2021:
, c.f.: elett.te domiciliato in Napoli (NA) alla via Parte_1 C.F._1
Francesco Petrarca n. 47 presso lo studio dell'avv. Antonio Innaro, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello
-APPELLANTE
E
c.f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli (NA) al vico Acitillo n.160 presso lo studio dell'avv. Francesco Lotti c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva, davanti al Giudice di Pace di Napoli, il Parte_1
sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, in persona del suo CP_1 Parte_2
amministratore pro-tempore, e, premesso di avere svolto l'attività di amministratore del condominio nel biennio 2010 e 2011, per un compenso annuale pari a 1.500,00 euro, e di non aver percepito gli emolumenti nella misura di 1.662,70 euro e di aver fatto anticipazioni in pagina 2 di 5 favore del condominio pari a 2.824,50 euro, concludeva chiedendo condannarsi il condominio al pagamento dell'importo complessivo di 4.447,20 euro, debito riconosciuto dal condominio con l'approvazione, con delibera dell'aprile 2012, dei rendiconti relativi agli esercizi 2010 e
2011.
Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, inferendo CP_1
che la richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere indirizzata ai singoli condomini ed in subordine la carenza di prova dell'esistenza dello stesso, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice ed, all'esito, con la sentenza n.4223/2021, il
Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del . CP_1
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo dell'omesso esame della documentazione prodotta in giudizio, in particolare, della documentazione contabile condominiale, valendo l'approvazione dei rendiconti condominiali relativi agli esercizi 2010 e 2012 e, quindi, della relativa situazione patrimoniale, a ratificare i crediti vantati, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, riformare la decisione di primo grado con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Costituitosi il , in persona dell'amministratore p.t., riformulate le eccezioni CP_1
proposte in primo grado e condivisa la sentenza impugnata, ha concluso chiedendo, rigettare l'appello.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e pervenuti alla scrivente in fase decisoria ed è stato rinviato all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Venendo al merito, giova dar conto del principio di diritto che governa la materia, così riassunto: <
1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in pagina 3 di 5 assenza di una delib. dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perchè, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea>> (cfr. Cass. 14197/2011; 18084/2014).
Spetta, quindi, pur sempre all'assemblea valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore e ratificarle con l'approvazione del conto consuntivo, per cui in assenza della approvazione del rendiconto contenente, quale voce delle passività, la specifica posta di debito nei confronti dell'amministratore per le anticipazioni (delle quali va fornita l'analitica indicazione e la relativa documentazione) e competenze professionali non può dirsi sussistente il riconoscimento del credito da parte dell'assemblea condominiale.
Nella specie, non vi è prova che i condomini abbiano riconosciuto ed approvato i crediti pretesi dato che non solo nei predetti rendiconti depositati non risulta alcuna voce che si riferisca specificamente ad essi ma i rendiconti depositati non hanno alcuna valenza in quanto non è dimostrata loro approvazione da parte dell'assemblea non essendo stata depositata la relativa delibera di “aprile 2012”.
I crediti pretesi, infatti, figurano unicamente in un prospetto denominato “Situazione contabile globale”, appostati nel paragrafo delle passività sotto la voce "amministrazione Parte_1
1.662,70” e sotto la voce “amministrazione e anticipi a fine gestione 2.824,50” ma tale prospetto non può valere come riconoscimento da parte dell'assemblea dei crediti vantati da dato che equivoco e perché non ne risulta l'approvazione. Parte_1
Inoltre, con riferimento al credito per le asserite anticipazioni non ha allegato e dimostrato le spese cui erano destinate, di aver provveduto al pagamento e di aver personalmente fatto fronte con propri fondi a queste spese e che, queste, siano risultate superiori agli incassi.
In ragione di quanto esposto la pretesa creditoria non può essere accolta con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
In ragione del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore del sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, Controparte_2
pagina 4 di 5 in persona del suo amministratore pro-tempore, che si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, in ordine fase di studio, introduttiva, e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle memorie di replica).
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso alla sentenza .4223/2021 del Giudice di Pace di Napoli proposto da nei confronti del sito in Napoli alla Via Parte_1 Controparte_2
Domenico Colasanto n.19, in persona del suo amministratore pro-tempore, così dispone:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
sito in Napoli alla Via Domenico Colasanto n.19, in persona del suo amministratore
[...]
pro-tempore, che si liquidano in 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 04.04.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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