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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2180/2013 promossa da
, e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. Ferrari Onofrio, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Anna Fontana;
OPPONENTI contro
, , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in proprio e in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, Persona_1 dall'avv. Maria Rosaria Trojano;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.09.2024, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06.08.2012, l'avv. Onofrio Ferrari, in proprio, proponeva opposizione ex art. 615 co.2 cpc con contestuale istanza di sospensione avverso l'ordinanza emessa in data 10.07.2012 nella procedura esecutiva immobiliare con R.G.E. 1206/1994, intrapresa da
[...]
(assistita dal medesimo procuratore) in danno di , con la quale il Parte_4 Parte_5
G.E. autorizzava la sola prededuzione delle spese e competenze della procedura in favore del delegato professionista, nulla disponendo in favore dell'avv. procuratore della società creditrice Pt_2 dichiaratosi anticipatario, assumendo un'errata pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese. 2. Con ordinanza del 10.12.2012, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione e assegnava il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.02.2013, parte opponente riassumeva nel merito il giudizio di opposizione, ribadendo le ragioni in fatto e in diritto già in precedenza formulate, e chiedeva la revoca dell'ordinanza del 10.07.2012, autorizzando il delegato alla liquidazione in privilegio ex art. 2770 c.c. delle spese e competenze di procedura in suo favore, quale anticipatario.
Segnatamente parte opponente rappresentava che, indipendentemente dalla cancellazione dal registro delle imprese della creditrice con conseguente improcedibilità Parte_4 dell'esecuzione, il procuratore, dichiaratosi distrattario, è divenuto parte del processo per aver anticipato le spese, avendo l'istituto della distrazione delle spese carattere generale e trovando applicazione anche nel processo di esecuzione.
4. Con comparsa del 25.07.2013, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto generica.
5. Con comparsa del 12.05.2014, si costituivano in giudizio gli eredi dell'avv. Onofrio Ferrari,
, e , riportandosi all'atto introduttivo. Parte_1 Parte_2 Parte_3
6. All'udienza del 26.09.2019, stante l'assenza del mandato difensivo delle parti convenute, il
G.U. disponeva l'esibizione del mandato difensivo anche mediante integrazione o rinnovazione del medesimo, con rinvio all'udienza del 13.05.2021.
7. In data 26.09.2023, l'avv. Trojano depositava i mandati difensivi conferiti dai convenuti CP_
, e . Controparte_1 CP_2 Pt_3
8. Acquisito il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 1206/1994, la causa è pervenuta all'udienza del 27.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
2. Occorre evidenziare che nell'ordinanza opposta il G.E. ha dato atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, nel corso del giudizio, della società creditrice e, dunque, della conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Col medesimo provvedimento il G.E. ha autorizzato la prededuzione delle spese e competenze in favore del solo delegato.
Ebbene il difensore distrattario e anticipatario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione in sé considerata - cioè quando il provvedimento impugnato non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta - con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale. Ne consegue che, allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Ex multis
Cass. n. 6481/2021)
Nella specie, dunque, trattandosi di doglianza relativa all'omessa liquidazione delle spese di lite
(e non all'omessa o respinta pronuncia sulla distrazione di spese già liquidate), l'opponente è privo di legittimazione ad agire.
3. In ogni caso, l'opposizione è infondata anche nel merito.
Difatti, in tema di regolazione delle spese processuali nell'ipotesi di estinzione del processo esecutivo, la Suprema Corte è granitica nell'affermare che, a norma dell'art. 632 co.1 cpc, che, anche nel testo modificato dall'art.12 L. 302/98, ha conservato il rinvio all'art. 310 ult.co. cpc, il giudice dell'esecuzione non può porre le spese del processo esecutivo a carico del debitore esecutato, nel caso in cui l'estinzione del processo sia pronunciata per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività del creditore procedente, in quanto, in siffatta ipotesi, in mancanza di accordo tra le parti, le spese sostenute restano a carico del creditore rinunciante e di colui che le ha anticipate (Cass. Civ.
n.17472/2002).
Tale principio di diritto ha trovato conferma in plurime successive pronunce del Supremo Collegio, nella quali è stato ribadito che, in base al disposto degli artt. 310 e 632 cpc, le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o inattività (Cass. Civ. n.7764/2005); a ulteriore conferma, “in tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cpc, che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedono, con
l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi
l'espresso richiamo, nell'ultimo comma all'art. 310. Invece, l'art. 95, che disciplina la diversa ipotesi della naturale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione” (Cass. Civ. n.19638/2014).
Nella specie la mancata prosecuzione del giudizio, ad esempio con la costituzione dei soci, ascrivibile unicamente al creditore procedente, integra l'ipotesi dell'inattività della parte procedente che ha legittimato l'estinzione del giudizio, con conseguente impossibilità di liquidare le spese di lite, in mancanza di diverso accordo tra le parti.
4. Alla luce delle considerazioni su esposte, previa revoca dell'ordinanza di sospensione resa dal
G.E. in data 10.12.2012, l'opposizione va dichiarata inammissibile. 5. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite andranno poste a carico delle parti soccombenti nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'aumento per il numero delle parti, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 contenuta nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni in diritto trattate (scaglione di riferimento 1.101 – 5.200, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 10.12.2012, così giudica:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, che liquida in € 1.618,80, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge. CP_4
Così deciso in Bari il 15.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2180/2013 promossa da
, e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. Ferrari Onofrio, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Anna Fontana;
OPPONENTI contro
, , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
in proprio e in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, Persona_1 dall'avv. Maria Rosaria Trojano;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.09.2024, che qui si intende integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 06.08.2012, l'avv. Onofrio Ferrari, in proprio, proponeva opposizione ex art. 615 co.2 cpc con contestuale istanza di sospensione avverso l'ordinanza emessa in data 10.07.2012 nella procedura esecutiva immobiliare con R.G.E. 1206/1994, intrapresa da
[...]
(assistita dal medesimo procuratore) in danno di , con la quale il Parte_4 Parte_5
G.E. autorizzava la sola prededuzione delle spese e competenze della procedura in favore del delegato professionista, nulla disponendo in favore dell'avv. procuratore della società creditrice Pt_2 dichiaratosi anticipatario, assumendo un'errata pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese. 2. Con ordinanza del 10.12.2012, il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione e assegnava il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione notificato in data 20.02.2013, parte opponente riassumeva nel merito il giudizio di opposizione, ribadendo le ragioni in fatto e in diritto già in precedenza formulate, e chiedeva la revoca dell'ordinanza del 10.07.2012, autorizzando il delegato alla liquidazione in privilegio ex art. 2770 c.c. delle spese e competenze di procedura in suo favore, quale anticipatario.
Segnatamente parte opponente rappresentava che, indipendentemente dalla cancellazione dal registro delle imprese della creditrice con conseguente improcedibilità Parte_4 dell'esecuzione, il procuratore, dichiaratosi distrattario, è divenuto parte del processo per aver anticipato le spese, avendo l'istituto della distrazione delle spese carattere generale e trovando applicazione anche nel processo di esecuzione.
4. Con comparsa del 25.07.2013, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto generica.
5. Con comparsa del 12.05.2014, si costituivano in giudizio gli eredi dell'avv. Onofrio Ferrari,
, e , riportandosi all'atto introduttivo. Parte_1 Parte_2 Parte_3
6. All'udienza del 26.09.2019, stante l'assenza del mandato difensivo delle parti convenute, il
G.U. disponeva l'esibizione del mandato difensivo anche mediante integrazione o rinnovazione del medesimo, con rinvio all'udienza del 13.05.2021.
7. In data 26.09.2023, l'avv. Trojano depositava i mandati difensivi conferiti dai convenuti CP_
, e . Controparte_1 CP_2 Pt_3
8. Acquisito il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 1206/1994, la causa è pervenuta all'udienza del 27.09.2024 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
2. Occorre evidenziare che nell'ordinanza opposta il G.E. ha dato atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, nel corso del giudizio, della società creditrice e, dunque, della conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Col medesimo provvedimento il G.E. ha autorizzato la prededuzione delle spese e competenze in favore del solo delegato.
Ebbene il difensore distrattario e anticipatario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione in sé considerata - cioè quando il provvedimento impugnato non abbia pronunciato sull'istanza o l'abbia respinta - con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale. Ne consegue che, allorché l'impugnazione riguardi invece l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Ex multis
Cass. n. 6481/2021)
Nella specie, dunque, trattandosi di doglianza relativa all'omessa liquidazione delle spese di lite
(e non all'omessa o respinta pronuncia sulla distrazione di spese già liquidate), l'opponente è privo di legittimazione ad agire.
3. In ogni caso, l'opposizione è infondata anche nel merito.
Difatti, in tema di regolazione delle spese processuali nell'ipotesi di estinzione del processo esecutivo, la Suprema Corte è granitica nell'affermare che, a norma dell'art. 632 co.1 cpc, che, anche nel testo modificato dall'art.12 L. 302/98, ha conservato il rinvio all'art. 310 ult.co. cpc, il giudice dell'esecuzione non può porre le spese del processo esecutivo a carico del debitore esecutato, nel caso in cui l'estinzione del processo sia pronunciata per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività del creditore procedente, in quanto, in siffatta ipotesi, in mancanza di accordo tra le parti, le spese sostenute restano a carico del creditore rinunciante e di colui che le ha anticipate (Cass. Civ.
n.17472/2002).
Tale principio di diritto ha trovato conferma in plurime successive pronunce del Supremo Collegio, nella quali è stato ribadito che, in base al disposto degli artt. 310 e 632 cpc, le spese dell'esecuzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in quanto l'estinzione del processo deriva dalla loro rinuncia o inattività (Cass. Civ. n.7764/2005); a ulteriore conferma, “in tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cpc, che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedono, con
l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi
l'espresso richiamo, nell'ultimo comma all'art. 310. Invece, l'art. 95, che disciplina la diversa ipotesi della naturale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione” (Cass. Civ. n.19638/2014).
Nella specie la mancata prosecuzione del giudizio, ad esempio con la costituzione dei soci, ascrivibile unicamente al creditore procedente, integra l'ipotesi dell'inattività della parte procedente che ha legittimato l'estinzione del giudizio, con conseguente impossibilità di liquidare le spese di lite, in mancanza di diverso accordo tra le parti.
4. Alla luce delle considerazioni su esposte, previa revoca dell'ordinanza di sospensione resa dal
G.E. in data 10.12.2012, l'opposizione va dichiarata inammissibile. 5. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite andranno poste a carico delle parti soccombenti nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'aumento per il numero delle parti, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 contenuta nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni in diritto trattate (scaglione di riferimento 1.101 – 5.200, fasi studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione del 10.12.2012, così giudica:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, che liquida in € 1.618,80, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge. CP_4
Così deciso in Bari il 15.04.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato