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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18866/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18866/2021 promossa da:
(P.IV , con sede legale in FI (NA), , ed Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettIVmente domiciliata in Napoli, Via A. De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Oranges che la rappresenta e difende
PARTE OPPONENTE contro
(P. IV ), con sede in Torino, Corso Francia, 110 ed Controparte_1 P.IVA_2 elettIVmente domiciliata in Milano, viale Premuda, 16, presso lo studio dell'Avv. Federico Maria Cortiana che la rappresenta e difende
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di licenza software
Conclusioni di parte attrice:
1) Preliminarmente accertare e dichiarare la litispendenza ex art.39 c.p.c. con il giudizio nrg.16403/2020 e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n.5517/2021;
2) In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo stante la non debenza delle somme con esso richieste in ragione della nullità del contratto e/o delle clausole di esso elencate in premessa e, comunque, accertare e dichiarare che nulla di quanto oggetto dell'azione monitoria è dovuto alla parte opposta;
3) In subordine accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo stante l'intervenuto recesso, a cura della dal contratto per cui è Parte_1 causa e la non debenza delle somme di cui alla fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo, stante l'assenza della prova dell'effettIV esecuzione, a cura dell'opposta, delle attività alla medesima opposta richieste dalla oltre che dei presupposti ex art.633 c.p.c. e, dunque, la non Pt_1
pagina 1 di 8 debenza delle somme di cui alle fatture azionate con il presente decreto ingiuntivo oltre che di quelle richieste pur in assenza di fatture;
5) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ed in subordine rispetto alle precedenti domande, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e dichiarare che la non compì e, comunque, non compì Controparte_1 esattamente le prestazioni alla stessa commissionate e conseguentemente, stante, peraltro, l'assenza di prova al riguardo, dichiarare risolto per inadempimento della parte opposta il contratto intervenuto tra la e la Pt_1 medesima opposta, revocando il decreto oggetto di opposizione e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese avanzate dalla , condannare la stessa opponente al pagamento delle CP_1 sole somme realmente dovute in ragione dell'attività effettIVmente e diligentemente posta in essere dalla medesima , al netto di quanto già versato dalla società opponente;
CP_1
6) In ogni caso, determinare - eventualmente anche con l'ausilio di una CTU contabile - la corretta quantificazione, in termini di corrispettivo posto a carico della per l'erogazione delle prestazioni Parte_1 effettIVmente fornite dalla al fine di determinare l'esatto importo che, limitatamente al Controparte_1 periodo in cui il rapporto è stato in essere, e quindi dal 30.04.2019 al dicembre 2019, la le avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere e, dunque, l'effettIV somma di cui eventualmente la è debitrice o creditrice Pt_1 verso la tenuto conto di quanto sin qui già corrisposto dalla Controparte_1 Pt_1
7) Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Conclusioni di parte opposta:
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in narratIV, la totale infondatezza dell'opposizione svolta da e per l'effetto Parte_1
- Rigettare l'opposizione ex adverso svolta e per l'effetto
- Condannare in ogni caso al pagamento in favore di dell'importo di €. Pt_1 Controparte_1
417.240,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
- Tenere in ogni caso indenne da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Controparte_1 stessa. Oltre istanze istruttorie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5517/2021 (Rg.11112/2021) emesso dal Tribunale di Torino, in data 19.07.2021, su richiesta della Con tale decreto ingiuntivo venIV ingiunto a parte opponente il Controparte_1
pagamento di euro 595.080,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e spese del procedimento, in forza del mancato pagamento di alcune fatture e della decadenza dal beneficio del termine del contratto stipulato dalle parti.
Parte opposta si è tempestIVmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto quanto esposto dall'opponente.
La causa venIV istruita a mezzo documenti e viene in decisione previo scambio delle difese conclusive, risultando inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie per i motivi di cui all'ordinanza del 05.09.2023.
2. Dai documenti in atti risulta che in data 21.12.2018 le parti stipulavano un contratto in cui, a fronte del pagamento di € 760.000,00 (frazionati in € 38.000 trimestrali), venIVno messe a disposizione di pagina 2 di 8 le licenze per l'utilizzo del servizio SAP Cloud per il periodo dal 31.01.2019 al Parte_1
30.01.2024 (cfr. doc. 2 di parte opponente): il decreto ingiuntivo ha appunto ad oggetto le somme che si era obbligata a pagare a titolo di corrispettivo rateizzato e che ha cessato di pagare dopo Pt_1
alcune rate.
Risulta altresì in data 17.03.2021 la stipulava con una transazione Parte_1 Controparte_2
con la quale venIV stabilita la cessazione anticipata del contratto stipulato tra le medesime parti in data
04.03.2019 e il pagamento della somma di 160.000,00 euro a in luogo della Controparte_2
maggiore somma prevista dal contratto pari a 320.000,00 euro (cfr. docc.
6-6a-6b-15 di parte opponente).
Parte opponente assume il collegamento tra il contratto che ha concluso con e quello CP_2
concluso con parte opposta, mentre ritiene che si tratti di due contratti autonomi. Controparte_1
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5517/2021 deve essere rigettata in quanto le domande proposte dalla parte opponente sono infondate. In ogni caso il decreto ingiuntivo n. 5517/2021 deve essere revocato perché parte opposta ha ridotto la domanda.
4. In primo luogo va rigettata la domanda di accertamento della litispendenza ex art. 39 cpc con il giudizio r.g. 16403/2021 proposto dinanzi a codesto Tribunale. Innanzitutto, va sottolineato che tale procedimento è stato definito con sentenza n. 1915/22 del 03/05/2022, che tuttavia non è passata in giudicato poiché è stato proposto appello contro di essa. In ogni caso, va ricordato che l'art. 39 cpc afferma che la litispendenza è dichiarata “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi”.
Appare evidente che nel caso de quo non si possa parlare di “stessa causa” come richiesto dall'art. 39 cpc, poiché le cause sono fondate su fatture diverse, le quali, sebbene traggano origine dal medesimo contratto, si riferiscono a diversi trimestri. Dunque non si può affermare che in questo caso la proposizione di più ricorsi monitori sia contraria ai principi di correttezza e buona fede poiché la convenuta in opposizione ha agito in conseguenza dei molteplici e reiterati inadempimenti di parte opponente. Invero, quando parte opposta ha proposto i ricorsi monitori precedenti a questo non poteva sapere che la controparte sarebbe stata inadempiente anche successIVmente. Soltanto dopo ha avuto contezza della volontà dell'attrice in opposizione di non corrispondere più il prezzo pattuito contrattualmente e dunque ha agito con il procedimento che ci occupa sia per le fatture non pagate sia per il prezzo che avrebbe dovuto riscuotere nei trimestri successivi (chiedendo la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente). Di conseguenza non vi è stato alcun abuso degli strumenti processuali da parte della convenuta in opposizione.
pagina 3 di 8 5. Anche la domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato dalle parti non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne l'asserita indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto va rilevato che nel modulo d'ordine sottoscritto dalle parti si evince chiaramente qual è l'oggetto del contratto, il quale viene precisato con dovizia di particolari tecnici nella cd. “sezione 3 allegato servizi”
(cfr. doc. 2 di parte opponente). Dalla lettura della “sezione 3 allegato servizi” si comprende che il contratto ha per oggetto la vendita indiretta da parte dell'opposta di licenze per l'utilizzo del servizio
SAP Cloud per il periodo dal 31.01.2019 al 30.01.2024. Anche il corrispettivo pattuito è individuato con precisione in 760.000,00 € totali da pagarsi anticipatamente con rate trimestrali.
A proposito della mancanza “di qualsivoglia tipo di garanzia a tutela del Cliente a fronte dell'eventuale mancato rispetto da parte delle società della […] e della Controparte_1 CP_1
[…] degli obblighi sulle stesse gravanti” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo) va evidenziato che tale carenza di garanzie per l'inadempimento della controparte non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 1418 cc. Invero, l'art. 1418 cc afferma che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”. Dato che non è ravvisabile alcuna norma (tantomeno imperatIV) nel nostro ordinamento che imponga alle parti di prevedere una specifica garanzia per l'inadempimento (essendo previsti in questi casi degli specifici rimedi da parte del codice civile), va rilevato che la mancanza di una siffatta garanzia non determina la nullità del contratto.
Da ultimo, anche la clausola di cui al punto 2 della Sezione 3 del modulo d'ordine, secondo la quale “il pagamento è indipendente dal completamento di qualsivoglia servizio di implementazione”, non può ritenersi nulla. Invero, non è condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui tale clausola costituirebbe una “limitazione della facoltà di opporre eccezioni”. Di converso, la clausola in questione sembrerebbe piuttosto finalizzata a precisare l'oggetto del contratto, escludendo che parte opposta dovesse svolgere qualsivoglia servizio di implementazione e stabilendo che un eventuale servizio di implementazione posto in essere da soggetti terzi sarebbe stato indipendente dal servizio di vendita delle licenze SAP cloud. Ciò posto, va comunque evidenziato che l'art. 1419 c. 1 afferma che
“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
pagina 4 di 8 contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Orbene, parte opponente non ha allegato la circostanza che senza questa clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto de quo e pertanto, anche rilevando la nullità della clausola, essa non determinerebbe la caducazione dell'intero contratto.
6. A proposito dell'asserito recesso unilaterale operato dall'attrice in opposizione occorre sottolineare che ella non avrebbe potuto validamente recedere dal contratto, non essendoci nel contratto una previsione espressa che attribuisce tale facoltà.
Invero, il contratto de quo va qualificato come contratto atipico assimilabile al contratto tipico di compravendita. Il primo indice da cui desumere tale qualificazione si ricava dall'oggetto del contratto, in quanto a fronte del pagamento di un prezzo (che viene dilazionato nel tempo) parte opposta ha dato un bene immateriale (quale la licenza per l'utilizzo del servizio SAP Cloud) per un certo periodo predeterminato. A questo proposito va evidenziato che sebbene si tratti di un servizio, parte opposta non ha predisposto o sviluppato questo servizio, ma si è limitata a rivendere la licenza di accesso (ie le credenziali per accedere al servizio).
A ciò si aggiunga che alcune espressioni utilizzate nel modulo d'ordine sottoscritto dalle parti richiamano la compravendita: si qualifica infatti “rivenditore” la parte opposta e si fa riferimento all'allegato per “vendite indirette” (cfr. doc. 2 di parte opponente). Controparte_3
Inoltre, anche altre sentenze di merito che si sono occupate di contratti assimilabili a quello oggetto di causa hanno qualificato tali contratti come contratti atipici assimilabili al contratto tipico di compravendita (si veda Tribunale Milano sez. VII, 19/03/2013, n.3399, secondo cui “la natura del contratto avente ad oggetto la cessione della licenza d'uso del software è atipica ma assimilabile alla fattispecie contrattuale tipica della vendita”).
Da ultimo, non vi è alcuna prova del collegamento funzionale tra il contratto de quo e quello stipulato dall'opponente con Invero, il mero fatto che il contratto stipulato con Controparte_2 [...]
richiami quello con la non è sufficiente a stabilire un collegamento tra CP_2 CP_1 CP_1
i due. Di contro, il contratto con la è del tutto indipendente da quello con Controparte_1
ed è soltanto stato implementato da quest'ultimo. Infatti, la vendita delle licenze Controparte_2 da parte dell'opposta reca un'utilità all'opponente a prescindere dalla sussistenza di ulteriori servizi.
D'altra parte nel contratto oggi in contestazione non era contenuta alcuna clausola che facesse dipendere questo contratto da quello stipulato con CP_2
7. In relazione all'asserito inadempimento di parte opposta va rilevato quanto segue.
pagina 5 di 8 In primo luogo, parte opponente non ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, avendo soltanto richiamato il contenuto del contratto affermando che la non ha Controparte_1
adempiuto alle proprie obbligazioni. Come ha correttamente rilevato l'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta (ie attore sostanziale) ad essere gravata dell'onere della prova dell'esatto adempimento. Tuttavia, tale onere può sorgere soltanto in seguito ad una contestazione specifica di inadempimento. Nel caso de quo, vista la mancata allegazione specifica dell'inadempimento da parte dell'opponente, non è sorto tale onere probatorio in capo all'opposta.
In secondo luogo, va sottolineato che comunque parte opposta ha fornito sufficienti elementi di prova del proprio adempimento. Infatti, parte opposta ha provato che in data 31.01.2019 è avvenuta la configurazione del cloud service ed è stata mandata all'opponente la password di accesso (cfr. docc. 26
e 27 di parte opposta). Inoltre, parte opposta ha prodotto le fatture emesse da SAP Italia Spa nei suoi confronti e relative alle licenze che sono state rivendute all'opponente (cfr. doc. 25 di parte opposta).
L'ultima di tali fatture è datata 04.02.2022 e questo dimostra che fino a tale data parte opposta ha adempiuto alle proprie obbligazioni, acquistando le licenze da SAP Italia Spa e rivendendole alla
Parte_1
A quanto detto deve aggiungersi che a fronte dei numerosi solleciti di pagamento effettuati da parte opposta, non vi è mai stata alcuna contestazione di inadempimento da parte dell'opponente ed anzi una parte delle fatture sono state pagate, e di fronte al primo sollecito la risposta è stata “domani predisporremo il bonifico, scusaci del ritardo” (doc.5 opposta).
Inoltre appare chiaro che l'opponente ha perso interesse alle licenze avendo interrotto la collaborazione con per propria scelta, come risulta dal doc.23 prodotto dall'opposta, non per inadempimento CP_2
di parte opposta.
Pertanto l'eccezione di inadempimento dell'opponente deve essere rigettata.
8. Ciò posto, anche la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta deve essere rigettata, non sussistendo alcun inadempimento in capo alla convenuta in opposizione per i motivi esposti supra.
9. Deve invece essere accolta la domanda di decadenza dal beneficio del termine dell'opponente.
L'art. 1186 c.c. afferma che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. La giurisprudenza di legittimità, a proposito del requisito dell'insolvenza del debitore, ha affermato che “il mero
pagina 6 di 8 inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c., né, infine, il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c. Dimostrano, invece, uno stato d'insolvenza sia l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata” (Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
Nel caso de quo si può ritenere che l'opponente sia insolvente in quanto vi è stata “l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante”. Questa circostanza, unitamente alla volontà espressa dalla in sede di opposizione nel giudizio r.g. 16403/2021 di non Parte_1
pagare più le successive rate pattuite in quanto ella avrebbe esercitato il recesso unilaterale del contratto, dimostra lo stato di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni dell'attrice in opposizione.
Dunque, a causa dell'insolvenza dell'opponente deve essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c..
10. Dato che con le note di trattazione scritta del 13.07.2022 l'opposta ha ricordato che CP_1
Parte
ha sottoscritto il contratto con ella propria qualità di partner di SAP Italia spa (sub doc. 1)
[...]
ed ha continuato a corrispondere, essendone obbligato, gli importi dovuti alla stessa SAP Italia, malgrado l'inadempimento dell'opponente. Parte creditrice ha quindi dato atto che ha Controparte_1 raggiunto un accordo con SAP “che consente lo stralcio degli ultimi sei trimestri contrattuali che verranno, pertanto, altresì stralciati dalle richieste di a CMS in sede di precisazione delle CP_1 conclusioni” e quindi in sede di precisazione delle conclusioni la somma ancora dovuta dall'opponente
è stata quantificata in €. 417.240,00.
La condanna deve dunque essere limitata a tale somma, a cui deve aggiungersi la condanna al pagamento degli interessi moratori, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 5 d. lgs. 231/2002: per gli importi fatturati tali interessi decorrono dalla data di scadenza della rata, per gli importi non fatturati dalla costituzione in mora.
La riduzione della domanda comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 8 11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione relativo alla condanna, da € 260.001 a € 520.000) nei valori medi, salvo per la fase istruttoria in cui vengono liquidati i minimi, essendosi limitata all'esame di documenti.
Devono essere poste a carico della parte soccombente anche le spese del monitorio in quanto il credito era sussistente ed è stato ridotto in dipendenza di un fatto sopravvenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitIVmente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca il decreto ingiuntivo n. 5517/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 19.07.2021; condanna a pagare a la somma di euro 417.240,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1
moratori, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 5 d. lgs. 231/2002; condanna la società a rimborsare alla le spese processuali che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 17.252 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% IVA e CPA;
condanna la società a rimborsare alla le spese processuali come Parte_1 Controparte_1
liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Torino, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18866/2021 promossa da:
(P.IV , con sede legale in FI (NA), , ed Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettIVmente domiciliata in Napoli, Via A. De Gasperi n.45, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Oranges che la rappresenta e difende
PARTE OPPONENTE contro
(P. IV ), con sede in Torino, Corso Francia, 110 ed Controparte_1 P.IVA_2 elettIVmente domiciliata in Milano, viale Premuda, 16, presso lo studio dell'Avv. Federico Maria Cortiana che la rappresenta e difende
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- vendita di licenza software
Conclusioni di parte attrice:
1) Preliminarmente accertare e dichiarare la litispendenza ex art.39 c.p.c. con il giudizio nrg.16403/2020 e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo n.5517/2021;
2) In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo stante la non debenza delle somme con esso richieste in ragione della nullità del contratto e/o delle clausole di esso elencate in premessa e, comunque, accertare e dichiarare che nulla di quanto oggetto dell'azione monitoria è dovuto alla parte opposta;
3) In subordine accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo stante l'intervenuto recesso, a cura della dal contratto per cui è Parte_1 causa e la non debenza delle somme di cui alla fattura azionata con il presente decreto ingiuntivo;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n.5517/2021 (Rg.18866/2021) emesso da codesto Tribunale di Torino in data 19.07.2021 o, comunque, revocare il predetto decreto ingiuntivo, stante l'assenza della prova dell'effettIV esecuzione, a cura dell'opposta, delle attività alla medesima opposta richieste dalla oltre che dei presupposti ex art.633 c.p.c. e, dunque, la non Pt_1
pagina 1 di 8 debenza delle somme di cui alle fatture azionate con il presente decreto ingiuntivo oltre che di quelle richieste pur in assenza di fatture;
5) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ed in subordine rispetto alle precedenti domande, voglia l'Ill.mo Giudicante accertare e dichiarare che la non compì e, comunque, non compì Controparte_1 esattamente le prestazioni alla stessa commissionate e conseguentemente, stante, peraltro, l'assenza di prova al riguardo, dichiarare risolto per inadempimento della parte opposta il contratto intervenuto tra la e la Pt_1 medesima opposta, revocando il decreto oggetto di opposizione e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle pretese avanzate dalla , condannare la stessa opponente al pagamento delle CP_1 sole somme realmente dovute in ragione dell'attività effettIVmente e diligentemente posta in essere dalla medesima , al netto di quanto già versato dalla società opponente;
CP_1
6) In ogni caso, determinare - eventualmente anche con l'ausilio di una CTU contabile - la corretta quantificazione, in termini di corrispettivo posto a carico della per l'erogazione delle prestazioni Parte_1 effettIVmente fornite dalla al fine di determinare l'esatto importo che, limitatamente al Controparte_1 periodo in cui il rapporto è stato in essere, e quindi dal 30.04.2019 al dicembre 2019, la le avrebbe Pt_1 dovuto corrispondere e, dunque, l'effettIV somma di cui eventualmente la è debitrice o creditrice Pt_1 verso la tenuto conto di quanto sin qui già corrisposto dalla Controparte_1 Pt_1
7) Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Conclusioni di parte opposta:
-Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio dedotti in narratIV, la totale infondatezza dell'opposizione svolta da e per l'effetto Parte_1
- Rigettare l'opposizione ex adverso svolta e per l'effetto
- Condannare in ogni caso al pagamento in favore di dell'importo di €. Pt_1 Controparte_1
417.240,00 oltre interessi ex D. Lgs 231/2002 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
- Tenere in ogni caso indenne da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei confronti della Controparte_1 stessa. Oltre istanze istruttorie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5517/2021 (Rg.11112/2021) emesso dal Tribunale di Torino, in data 19.07.2021, su richiesta della Con tale decreto ingiuntivo venIV ingiunto a parte opponente il Controparte_1
pagamento di euro 595.080,00, oltre interessi ex D.Lgs.231/02 e spese del procedimento, in forza del mancato pagamento di alcune fatture e della decadenza dal beneficio del termine del contratto stipulato dalle parti.
Parte opposta si è tempestIVmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto quanto esposto dall'opponente.
La causa venIV istruita a mezzo documenti e viene in decisione previo scambio delle difese conclusive, risultando inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie per i motivi di cui all'ordinanza del 05.09.2023.
2. Dai documenti in atti risulta che in data 21.12.2018 le parti stipulavano un contratto in cui, a fronte del pagamento di € 760.000,00 (frazionati in € 38.000 trimestrali), venIVno messe a disposizione di pagina 2 di 8 le licenze per l'utilizzo del servizio SAP Cloud per il periodo dal 31.01.2019 al Parte_1
30.01.2024 (cfr. doc. 2 di parte opponente): il decreto ingiuntivo ha appunto ad oggetto le somme che si era obbligata a pagare a titolo di corrispettivo rateizzato e che ha cessato di pagare dopo Pt_1
alcune rate.
Risulta altresì in data 17.03.2021 la stipulava con una transazione Parte_1 Controparte_2
con la quale venIV stabilita la cessazione anticipata del contratto stipulato tra le medesime parti in data
04.03.2019 e il pagamento della somma di 160.000,00 euro a in luogo della Controparte_2
maggiore somma prevista dal contratto pari a 320.000,00 euro (cfr. docc.
6-6a-6b-15 di parte opponente).
Parte opponente assume il collegamento tra il contratto che ha concluso con e quello CP_2
concluso con parte opposta, mentre ritiene che si tratti di due contratti autonomi. Controparte_1
3. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5517/2021 deve essere rigettata in quanto le domande proposte dalla parte opponente sono infondate. In ogni caso il decreto ingiuntivo n. 5517/2021 deve essere revocato perché parte opposta ha ridotto la domanda.
4. In primo luogo va rigettata la domanda di accertamento della litispendenza ex art. 39 cpc con il giudizio r.g. 16403/2021 proposto dinanzi a codesto Tribunale. Innanzitutto, va sottolineato che tale procedimento è stato definito con sentenza n. 1915/22 del 03/05/2022, che tuttavia non è passata in giudicato poiché è stato proposto appello contro di essa. In ogni caso, va ricordato che l'art. 39 cpc afferma che la litispendenza è dichiarata “se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi”.
Appare evidente che nel caso de quo non si possa parlare di “stessa causa” come richiesto dall'art. 39 cpc, poiché le cause sono fondate su fatture diverse, le quali, sebbene traggano origine dal medesimo contratto, si riferiscono a diversi trimestri. Dunque non si può affermare che in questo caso la proposizione di più ricorsi monitori sia contraria ai principi di correttezza e buona fede poiché la convenuta in opposizione ha agito in conseguenza dei molteplici e reiterati inadempimenti di parte opponente. Invero, quando parte opposta ha proposto i ricorsi monitori precedenti a questo non poteva sapere che la controparte sarebbe stata inadempiente anche successIVmente. Soltanto dopo ha avuto contezza della volontà dell'attrice in opposizione di non corrispondere più il prezzo pattuito contrattualmente e dunque ha agito con il procedimento che ci occupa sia per le fatture non pagate sia per il prezzo che avrebbe dovuto riscuotere nei trimestri successivi (chiedendo la decadenza dal beneficio del termine dell'opponente). Di conseguenza non vi è stato alcun abuso degli strumenti processuali da parte della convenuta in opposizione.
pagina 3 di 8 5. Anche la domanda di accertamento della nullità del contratto stipulato dalle parti non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne l'asserita indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto va rilevato che nel modulo d'ordine sottoscritto dalle parti si evince chiaramente qual è l'oggetto del contratto, il quale viene precisato con dovizia di particolari tecnici nella cd. “sezione 3 allegato servizi”
(cfr. doc. 2 di parte opponente). Dalla lettura della “sezione 3 allegato servizi” si comprende che il contratto ha per oggetto la vendita indiretta da parte dell'opposta di licenze per l'utilizzo del servizio
SAP Cloud per il periodo dal 31.01.2019 al 30.01.2024. Anche il corrispettivo pattuito è individuato con precisione in 760.000,00 € totali da pagarsi anticipatamente con rate trimestrali.
A proposito della mancanza “di qualsivoglia tipo di garanzia a tutela del Cliente a fronte dell'eventuale mancato rispetto da parte delle società della […] e della Controparte_1 CP_1
[…] degli obblighi sulle stesse gravanti” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo) va evidenziato che tale carenza di garanzie per l'inadempimento della controparte non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 1418 cc. Invero, l'art. 1418 cc afferma che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”. Dato che non è ravvisabile alcuna norma (tantomeno imperatIV) nel nostro ordinamento che imponga alle parti di prevedere una specifica garanzia per l'inadempimento (essendo previsti in questi casi degli specifici rimedi da parte del codice civile), va rilevato che la mancanza di una siffatta garanzia non determina la nullità del contratto.
Da ultimo, anche la clausola di cui al punto 2 della Sezione 3 del modulo d'ordine, secondo la quale “il pagamento è indipendente dal completamento di qualsivoglia servizio di implementazione”, non può ritenersi nulla. Invero, non è condivisibile l'assunto di parte opponente secondo cui tale clausola costituirebbe una “limitazione della facoltà di opporre eccezioni”. Di converso, la clausola in questione sembrerebbe piuttosto finalizzata a precisare l'oggetto del contratto, escludendo che parte opposta dovesse svolgere qualsivoglia servizio di implementazione e stabilendo che un eventuale servizio di implementazione posto in essere da soggetti terzi sarebbe stato indipendente dal servizio di vendita delle licenze SAP cloud. Ciò posto, va comunque evidenziato che l'art. 1419 c. 1 afferma che
“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
pagina 4 di 8 contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Orbene, parte opponente non ha allegato la circostanza che senza questa clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto de quo e pertanto, anche rilevando la nullità della clausola, essa non determinerebbe la caducazione dell'intero contratto.
6. A proposito dell'asserito recesso unilaterale operato dall'attrice in opposizione occorre sottolineare che ella non avrebbe potuto validamente recedere dal contratto, non essendoci nel contratto una previsione espressa che attribuisce tale facoltà.
Invero, il contratto de quo va qualificato come contratto atipico assimilabile al contratto tipico di compravendita. Il primo indice da cui desumere tale qualificazione si ricava dall'oggetto del contratto, in quanto a fronte del pagamento di un prezzo (che viene dilazionato nel tempo) parte opposta ha dato un bene immateriale (quale la licenza per l'utilizzo del servizio SAP Cloud) per un certo periodo predeterminato. A questo proposito va evidenziato che sebbene si tratti di un servizio, parte opposta non ha predisposto o sviluppato questo servizio, ma si è limitata a rivendere la licenza di accesso (ie le credenziali per accedere al servizio).
A ciò si aggiunga che alcune espressioni utilizzate nel modulo d'ordine sottoscritto dalle parti richiamano la compravendita: si qualifica infatti “rivenditore” la parte opposta e si fa riferimento all'allegato per “vendite indirette” (cfr. doc. 2 di parte opponente). Controparte_3
Inoltre, anche altre sentenze di merito che si sono occupate di contratti assimilabili a quello oggetto di causa hanno qualificato tali contratti come contratti atipici assimilabili al contratto tipico di compravendita (si veda Tribunale Milano sez. VII, 19/03/2013, n.3399, secondo cui “la natura del contratto avente ad oggetto la cessione della licenza d'uso del software è atipica ma assimilabile alla fattispecie contrattuale tipica della vendita”).
Da ultimo, non vi è alcuna prova del collegamento funzionale tra il contratto de quo e quello stipulato dall'opponente con Invero, il mero fatto che il contratto stipulato con Controparte_2 [...]
richiami quello con la non è sufficiente a stabilire un collegamento tra CP_2 CP_1 CP_1
i due. Di contro, il contratto con la è del tutto indipendente da quello con Controparte_1
ed è soltanto stato implementato da quest'ultimo. Infatti, la vendita delle licenze Controparte_2 da parte dell'opposta reca un'utilità all'opponente a prescindere dalla sussistenza di ulteriori servizi.
D'altra parte nel contratto oggi in contestazione non era contenuta alcuna clausola che facesse dipendere questo contratto da quello stipulato con CP_2
7. In relazione all'asserito inadempimento di parte opposta va rilevato quanto segue.
pagina 5 di 8 In primo luogo, parte opponente non ha allegato specificamente l'inadempimento della controparte, avendo soltanto richiamato il contenuto del contratto affermando che la non ha Controparte_1
adempiuto alle proprie obbligazioni. Come ha correttamente rilevato l'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta (ie attore sostanziale) ad essere gravata dell'onere della prova dell'esatto adempimento. Tuttavia, tale onere può sorgere soltanto in seguito ad una contestazione specifica di inadempimento. Nel caso de quo, vista la mancata allegazione specifica dell'inadempimento da parte dell'opponente, non è sorto tale onere probatorio in capo all'opposta.
In secondo luogo, va sottolineato che comunque parte opposta ha fornito sufficienti elementi di prova del proprio adempimento. Infatti, parte opposta ha provato che in data 31.01.2019 è avvenuta la configurazione del cloud service ed è stata mandata all'opponente la password di accesso (cfr. docc. 26
e 27 di parte opposta). Inoltre, parte opposta ha prodotto le fatture emesse da SAP Italia Spa nei suoi confronti e relative alle licenze che sono state rivendute all'opponente (cfr. doc. 25 di parte opposta).
L'ultima di tali fatture è datata 04.02.2022 e questo dimostra che fino a tale data parte opposta ha adempiuto alle proprie obbligazioni, acquistando le licenze da SAP Italia Spa e rivendendole alla
Parte_1
A quanto detto deve aggiungersi che a fronte dei numerosi solleciti di pagamento effettuati da parte opposta, non vi è mai stata alcuna contestazione di inadempimento da parte dell'opponente ed anzi una parte delle fatture sono state pagate, e di fronte al primo sollecito la risposta è stata “domani predisporremo il bonifico, scusaci del ritardo” (doc.5 opposta).
Inoltre appare chiaro che l'opponente ha perso interesse alle licenze avendo interrotto la collaborazione con per propria scelta, come risulta dal doc.23 prodotto dall'opposta, non per inadempimento CP_2
di parte opposta.
Pertanto l'eccezione di inadempimento dell'opponente deve essere rigettata.
8. Ciò posto, anche la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta deve essere rigettata, non sussistendo alcun inadempimento in capo alla convenuta in opposizione per i motivi esposti supra.
9. Deve invece essere accolta la domanda di decadenza dal beneficio del termine dell'opponente.
L'art. 1186 c.c. afferma che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. La giurisprudenza di legittimità, a proposito del requisito dell'insolvenza del debitore, ha affermato che “il mero
pagina 6 di 8 inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d'insolvenza né il ritardo nel pagamento di alcune cambiali è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, prevista dall'art. 1186 c.c., né, infine, il mero inadempimento di un'obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. In particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato d'insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186 c.c. Dimostrano, invece, uno stato d'insolvenza sia l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante sia la domanda da parte del debitore di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata” (Cassazione civile sez. II, 18/11/2011, n.24330).
Nel caso de quo si può ritenere che l'opponente sia insolvente in quanto vi è stata “l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevante”. Questa circostanza, unitamente alla volontà espressa dalla in sede di opposizione nel giudizio r.g. 16403/2021 di non Parte_1
pagare più le successive rate pattuite in quanto ella avrebbe esercitato il recesso unilaterale del contratto, dimostra lo stato di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni dell'attrice in opposizione.
Dunque, a causa dell'insolvenza dell'opponente deve essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine ex art 1186 c.c..
10. Dato che con le note di trattazione scritta del 13.07.2022 l'opposta ha ricordato che CP_1
Parte
ha sottoscritto il contratto con ella propria qualità di partner di SAP Italia spa (sub doc. 1)
[...]
ed ha continuato a corrispondere, essendone obbligato, gli importi dovuti alla stessa SAP Italia, malgrado l'inadempimento dell'opponente. Parte creditrice ha quindi dato atto che ha Controparte_1 raggiunto un accordo con SAP “che consente lo stralcio degli ultimi sei trimestri contrattuali che verranno, pertanto, altresì stralciati dalle richieste di a CMS in sede di precisazione delle CP_1 conclusioni” e quindi in sede di precisazione delle conclusioni la somma ancora dovuta dall'opponente
è stata quantificata in €. 417.240,00.
La condanna deve dunque essere limitata a tale somma, a cui deve aggiungersi la condanna al pagamento degli interessi moratori, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 5 d. lgs. 231/2002: per gli importi fatturati tali interessi decorrono dalla data di scadenza della rata, per gli importi non fatturati dalla costituzione in mora.
La riduzione della domanda comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 8 11. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione relativo alla condanna, da € 260.001 a € 520.000) nei valori medi, salvo per la fase istruttoria in cui vengono liquidati i minimi, essendosi limitata all'esame di documenti.
Devono essere poste a carico della parte soccombente anche le spese del monitorio in quanto il credito era sussistente ed è stato ridotto in dipendenza di un fatto sopravvenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitIVmente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti: revoca il decreto ingiuntivo n. 5517/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 19.07.2021; condanna a pagare a la somma di euro 417.240,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1
moratori, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 5 d. lgs. 231/2002; condanna la società a rimborsare alla le spese processuali che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 17.252 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie 15% IVA e CPA;
condanna la società a rimborsare alla le spese processuali come Parte_1 Controparte_1
liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Torino, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Chiara Comune
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