Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 21.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. ZACCA' FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato in [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. TUMIATI PAMELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.01.2025 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 21.01.2025 Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
“- affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
- le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: a week-end alternati, il padre starà con i minori dal venerdì, al termine dell'orario di lavoro, dopo cena, fino alla domenica alle ore 21.00; resta inteso che, in caso di impegni lavorativi del padre nella giornata del venerdì, che non permettano al medesimo di prelevare i bambini da casa della madre entro le ore 21.30, quel weekend il padre starà con minori dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- la madre presta il consenso a che, durante i giorni di competenza paterna (sia durante le visite ordinarie, sia durante i periodi di vacanza sopra indicati), il padre potrà avvalersi dell'ausilio della di lui madre, o dell'ausilio di persona terza di fiducia individuata di concerto con la madre;
- l'Assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100% dalla madre, con rinuncia da parte del padre alla propria quota del 50%;
- il padre si obbliga a versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di 550,00 euro (275,00 euro al mese per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli minori, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d)
2 materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie saranno effettuate sui seguenti indirizzi email: per il padre per la madre;
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- il padre si impegna a essere rintracciabile e a collaborare e a comunicare con la madre nel superiore interesse dei minori;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
3 101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_3
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a FES – il 21.04.2017 (anno 2017, reg. SEZZE, n. 41, Parte II, Serie C). CP_2 Pers Dalla loro unione sono nate i figli nato il [...] e nata il [...]. Per_2
Con sentenza n. 3160, pratica n. 3767/1626/2022, data 01.06.2021, in data 01.06.2023, il Tribunale di prima istanza di Fes ha pronunciato sentenza di divorzio, passata in giudicato (v. doc. 6-7, attrice).
Ritiene il Collegio che gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto: Per
“- affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_2 madre;
- le frequentazioni padre-figli saranno regolate come segue: a week-end alternati, il padre starà con i minori dal venerdì, al termine dell'orario di lavoro, dopo cena, fino alla domenica alle ore 21.00; resta inteso che, in caso di impegni lavorativi del padre nella giornata del venerdì, che non permettano al medesimo di prelevare i bambini da casa della madre entro le ore 21.30, quel weekend il padre starà con minori dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i figli staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
4 - la madre presta il consenso a che, durante i giorni di competenza paterna (sia durante le visite ordinarie, sia durante i periodi di vacanza sopra indicati), il padre potrà avvalersi dell'ausilio della di lui madre, o dell'ausilio di persona terza di fiducia individuata di concerto con la madre;
- l'Assegno Unico per i figli minori sarà percepito al 100% dalla madre, con rinuncia da parte del padre alla propria quota del 50%;
- il padre si obbliga a versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di 550,00 euro (275,00 euro al mese per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli minori, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da
5 contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie saranno effettuate sui seguenti indirizzi email: per il padre per la madre;
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- il padre si impegna a essere rintracciabile e a collaborare e a comunicare con la madre nel superiore interesse dei minori;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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