Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 753/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 753/2018 r.g.a.c., all'udienza del 29/10/2024, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, a seguito dello scambio di memorie scritte, vertente:
TRA
, (c.f. , _1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto citazione, dall'avv.
LO Piccolo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli alla via Cicerone n. 15;
- APPELLANTE-
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Palmira Del Vecchio, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nola alla via Giordano Bruno 50;
- APPELLATO -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Nola n. 3285/17.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da dell'udienza cartolare del 29/10/2024.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 CP_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] [...]
, convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di _1
Nola, il Comune di , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei CP_1
danni subiti dal minore a causa del sinistro verificatosi in data 14.07.2014, alle ore 12.30, in , alla via Zabatta all'altezza Alberghiera civico 19, il CP_1
quale mentre si accingeva ad attraversare la strada cadeva a causa di una buca presente lungo tale strada.
1.1 Resistette alla domanda il . Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 3285/2017 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provata il nesso causale tra la condotta del e le lesioni riportate dal minore, condannando l'attrice al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello _1
, nelle more divenuto maggiorenne, censurando la pronuncia di prime
[...]
cure per erronea valutazione delle prove testimoniali con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione aa procuratori antistatari.
3. Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità ai sensi degli art. 342 e 348 bis cp.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata, più volte, per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del
29/10/2024 è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini (60+20 giorni) per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
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Motivi della Decisione
1.In via preliminare, va dato atto che l'appello è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
1.1 Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
2.1 In tema di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi affermati dalla Suprema Corte:
- la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
- anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cc, in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (ex plurimis: Cass. 12 aprile 2013 n.
8935; Cass. 25 maggio 2010 n. 1210; Cass. 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. 29 marzo 2007 n. 7763);
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- l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (Cass. 24529/09 cit.);
- la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.);
- la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (Cass. 8935/13 cit.; Cass.
18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. 12695/10 cit.; Cass. 24529/09 cit.; Cass. 19 novembre 2009 n. 20419);
- ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, tuttavia lo stesso può integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis: Cass. 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. 5 dicembre 2008
n. 28811; Cass. 8 maggio 2008 n. 11227).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'appello.
Segnatamente, i testi escussi, e che hanno Testimone_1 Testimone_2
reso, contrariamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dichiarazioni circostanziate e concordanti sulla dinamica del sinistro, hanno riferito che il , nelle condizioni di tempo e luogo indicate nell'atto di Pt_1
citazione, mentre attraversava a piedi la via Zabatta, cadeva, a causa di una buca, poco visibile per essere interamente coperta dall'acqua, subendo lesioni al piede sinistro;
in particolare la seconda teste dichiarava “…quando ho visto uno dei due ragazzi, ovvero , finire con il piede sinistro in _1
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una buca colma d'acqua…ho visto che finiva con il piede in una buca in quanto si sollevava tutta l'acqua di cui la buca era ricolma”.
I Testi hanno inoltre riconosciuto lo stato dei luoghi nei reperti fotografici versati in atti dalla parte attrice odierna appellante, in cui risulta rappresentata una insidiosa buca che, benché, sia estesa, risulta quasi interamente coperta d'acqua.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità espresso dal CTU nominato in primo grado tra le lesioni refertate e la dinamica del sinistro sopra descritta, ritiene questo Giudice che l'odierna appellante abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della strada sulla quale camminava.
Segnatamente, l'appellante ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza della buca e la caduta avvenuta proprio a cagione di essa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore, odierno appellante, doveva dimostrare e ha dimostrato.
Da parte sua il in primo grado, nessuna prova ha fornito di un caso CP_1
fortuito tale da determinare interruzione del rapporto di causalità.
L'odierno appellato, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia del manto stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente: non il primo perché l'appellante non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione;
non la seconda tant'è che la circostanza neppure è stata dedotta;
ed è quindi palese l'esistenza del nesso di causalità tra la situazione pericolosa predetta ed i danni;
in particolare trattandosi, come detto, di strada
Comunale, essendo ricompresa nel territorio comunale deve presumersi che sia di competenza di quel dato senza che sia onere dell'infortunato CP_1 addurre prove in tal senso. Semmai, dovrà essere l'amministrazione comunale a dover provare il contrario (Cass. Civ. Ordinanza 27054/2021).
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Alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_1
Deve peraltro ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'odierno appellante cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, cc. Al riguardo, giova osservare che, secondo quanto allegato in citazione, l'evento si verificava in orario mattutino di una giornata di piena estate e, pertanto, deve ritenersi, in condizioni di buona visibilità; tenuto conto, inoltre, come si evince dai dai rilievi fotografici, il generale stato di dissesto in cui versava la strada e la dimensione della buca: tutte circostanze che avrebbero dovuto imporre all'utente, anche in ragione del fatto che quel giorno aveva piovuto e che lo stato della strada si rendeva ancora più pericoloso, una condotta maggiormente attenta e prudenziale. D'altronde un comportamento prudente è coerente con quel principio di autoresponsabilità, che impone all'utente di una strada un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare l'incolumità propria e dei suoi beni, soprattutto tenuto conto del contesto critico nel quale l'evento si è verificato.
In particolare, non sembra eccessivo richiedere all'utente della strada di non mettere il piede in una pozzanghera ben visibile mentre cammina;
anzi, un comportamento in tal senso oltre che essere imprudente, si pone sicuramente quale concausa dell'evento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno
(il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto).
Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata in primo grado,
è emerso che , il quale aveva quindici anni _1
all'epoca del sinistro, avvenuto il 14 luglio 2014, riportò in conseguenza dello stesso “trauma contusivo distorsivo collo piede sx”.
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Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di 4 giorni, inabilità parziale al 50% di 30 giorni e al 25% di 20 giorni e sono residuati dei postumi permanenti, che risultano incidenti sull'integrità psico- fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare al 2,5%.
Passando alla valutazione dei danni in termini economici, alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta del danneggiato, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto).
Risulta, pertanto, liquidabile l'importo di euro 1.325,76 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea;
quanto al risarcimento del danno biologico permanente, l'importo liquidabile a tale titolo, all'attualità, ammonta ad euro
2.678,49 per un importo complessivo di 4.004,25 comprensivo delle spese mediche pari ad € 125,97, senza che vi sia spazio per una ulteriore personalizzazione, nella specie neppure richiesta.
Ridotta tale somma del 50% in ragione del riscontrato concorso della condotta colposa dell'appellante, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento in suo favore dell' importo di € 2.065,11
2.2 Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al
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momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS.
UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (14/07/2014) sull' importo di € 2.065,11, somme che devono essere devalutate, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 14/07/2014- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (14/07/2015) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
3. Per effetto delle statuizioni che precedono, e del parziale accoglimento dell'appello, deve pervenirsi alla rideterminazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla luce del consolidato principio secondo cui “il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle
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spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole”(cfr. tra le tante,
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013).
Conseguentemente, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, in ragione del parziale accoglimento della domanda, appare giustificata la compensazione delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà e la condanna del alla Controparte_1 rifusione della residua metà nei confronti dell'appellante parzialmente vittorioso.
Può infatti considerarsi pacifico l'orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di prestare consapevole adesione (cfr. da ultimo Cass. sez. 3, Sentenza
n. 3438 del 22/02/2016; nonché Cass.,sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381; in senso conforme: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n. 901; sez. 2, 23 settembre
2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.
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La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma dei parametri medi previsti DM 55/14, per lo stesso scaglione di valore per entrambi i gradi del giudizio, con esclusione della fase istruttoria per il presente grado.
Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore di parte appellante,
LO Piccolo, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da _1
, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, in favore dell'appellante della la somma di € 2.065,11, danni, oltre agli interessi legali al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (14.07.2014) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 14.07.2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (14.07.2015) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, oltre al pagamento degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'appellante;
- compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna parte appellata , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., alla refusione della residua metà in favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. LO Piccolo, quanto al giudizio di primo grado, nell' importo di € 62,50 per esborsi ed € 602,50 per
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compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 87,00 per esborsi ed € 850,50 (con esclusione della fase istruttoria) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa per la metà le spese di ctu di primo grado e pone a carico di parte appellata la restante somma di euro 250,00.
Nola, 28/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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