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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3575/2023 promossa da:
, con codice fiscale con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Burchi
RICORRENTE/I contro
, con codice fiscale con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Alessandra Del Secco
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di affidamento e mantenimento pagina 1 di 4 del figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 27/12/2023 adiva il Tribunale di Livorno al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , quali stabilite nel provvedimento del Tribunale di Per_1
Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 30/12/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28/3/2024, ove il Giudice disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 24/4/2024 al fine di comprendere Per_1
i suoi desideri rispetto al collocamento e alla frequentazione con genitori. In data 23/4/2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. In data 24/4/2024, all'esito dell'ascolto del minore, il Giudice disponeva CTU sulle capacità genitoriali delle parti e all'udienza del 22/5/2024, conferito l'incarico alla CTU, dott.ssa , rinviava la causa per l'ulteriore trattazione Per_2 all'udienza del 7/11/2024. All'udienza del 7/11/2024, le parti davano atto che la condizione psicofisica del minore era migliorata e dichiaravano di condividere le conclusioni della CTU in punto di affidamento e gestione del ragazzo. Il Giudice, quindi, proponeva alle parti una soluzione transattiva, che comprendeva anche le condizioni di mantenimento del minore, a cui le parti dichiaravano successivamente di voler aderire, come da note scritte per l'udienza del 16/1/2025. Il Giudice Relatore, in data 16/1/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel provvedimento del Tribunale di Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G. A tal proposito possono essere recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes, essendo le stesse conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire pagina 2 di 4 una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. In particolare, in ordine all'affidamento ed alla gestione del minore, va rilevato che dalla CTU disposta nel corso del giudizio è emerso come risulti opportuno mantenere la frequentazione a settimane alterne, atteso che detto assetto – oltre a corrispondere ai desideri espressi da in sede di ascolto innanzi al Per_1
Giudice – permette al ragazzo di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
dalla stessa CTU è anche emersa la “sussistenza di un assetto familiare equilibrato senza spunti rivendicativi o compromissioni della genitorialità, con rapporti abbastanza armoniosi tra madre e padre” (così CTU in atti pag. 25). Parimenti, in punto di spese di lite, può essere recepito quanto pattuito tra le parti.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento del Tribunale di Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G., invariato il resto, come segue:
1. Il minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori;
2. Il collocamento e la frequentazione del minore con entrambi i genitori saranno paritari e vedrà i genitori a settimane alterne;
Per_1
3. Le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore;
4. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
5. L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
6. Le spese relative al cambio di stagione saranno sopportate dalle parti come segue: un anno il padre farà quello estivo e la madre quello invernale, l'anno successivo il contrario:
7. Il contribuirà al pagamento delle spese legali del procuratore di Pt_1 controparte mediante versamento della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 in conformità a specifico accordo intercorso con la CP_1
pagina 3 di 4 8. Le spese di CTU saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Livorno, 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3575/2023 promossa da:
, con codice fiscale con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Burchi
RICORRENTE/I contro
, con codice fiscale con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Alessandra Del Secco
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare le condizioni di affidamento e mantenimento pagina 1 di 4 del figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
FATTO
Con ricorso in data 27/12/2023 adiva il Tribunale di Livorno al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , quali stabilite nel provvedimento del Tribunale di Per_1
Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 30/12/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28/3/2024, ove il Giudice disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del 24/4/2024 al fine di comprendere Per_1
i suoi desideri rispetto al collocamento e alla frequentazione con genitori. In data 23/4/2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. In data 24/4/2024, all'esito dell'ascolto del minore, il Giudice disponeva CTU sulle capacità genitoriali delle parti e all'udienza del 22/5/2024, conferito l'incarico alla CTU, dott.ssa , rinviava la causa per l'ulteriore trattazione Per_2 all'udienza del 7/11/2024. All'udienza del 7/11/2024, le parti davano atto che la condizione psicofisica del minore era migliorata e dichiaravano di condividere le conclusioni della CTU in punto di affidamento e gestione del ragazzo. Il Giudice, quindi, proponeva alle parti una soluzione transattiva, che comprendeva anche le condizioni di mantenimento del minore, a cui le parti dichiaravano successivamente di voler aderire, come da note scritte per l'udienza del 16/1/2025. Il Giudice Relatore, in data 16/1/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che sono sopravvenuti fatti nuovi che giustificano una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento previamente concordate nel provvedimento del Tribunale di Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G. A tal proposito possono essere recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes, essendo le stesse conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire pagina 2 di 4 una significativa frequentazione del minore con i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. In particolare, in ordine all'affidamento ed alla gestione del minore, va rilevato che dalla CTU disposta nel corso del giudizio è emerso come risulti opportuno mantenere la frequentazione a settimane alterne, atteso che detto assetto – oltre a corrispondere ai desideri espressi da in sede di ascolto innanzi al Per_1
Giudice – permette al ragazzo di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori;
dalla stessa CTU è anche emersa la “sussistenza di un assetto familiare equilibrato senza spunti rivendicativi o compromissioni della genitorialità, con rapporti abbastanza armoniosi tra madre e padre” (così CTU in atti pag. 25). Parimenti, in punto di spese di lite, può essere recepito quanto pattuito tra le parti.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento del Tribunale di Livorno emesso in data 16.12.2021 nel procedimento iscritto al n. 3597/21 V.G., invariato il resto, come segue:
1. Il minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori;
2. Il collocamento e la frequentazione del minore con entrambi i genitori saranno paritari e vedrà i genitori a settimane alterne;
Per_1
3. Le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del minore;
4. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
5. L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
6. Le spese relative al cambio di stagione saranno sopportate dalle parti come segue: un anno il padre farà quello estivo e la madre quello invernale, l'anno successivo il contrario:
7. Il contribuirà al pagamento delle spese legali del procuratore di Pt_1 controparte mediante versamento della somma omnicomprensiva di € 1.500,00 in conformità a specifico accordo intercorso con la CP_1
pagina 3 di 4 8. Le spese di CTU saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Livorno, 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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