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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 135 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellante
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 07/01/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in Controparte_1 virtù di contratti a tempo determinato, e dedotto di non aver fruito in tali periodi della
1 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2020/21 e Controparte_1
2021/22 della somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Tivoli Controparte_1 ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- compensa le spese”.
1.2. Premesso un richiamo alla normativa in materia, e quindi all'art. 1, commi 121 e 122, legge n. 107/2015, ed agli artt. 2 e 3 del DPCM 23/09/2015, il primo giudice ha menzionato la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23/09/2015, nonché l'ordinanza della Corte di Giustizia VI Sezione del 18/05/2022, che, nel ritenere non compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
1.3. Da ultimo, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023, che ha riconosciuto la carta docente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1 sempre che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
1.4. Pertanto, posto che la ricorrente, pur avendo provato di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, non aveva tuttavia dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, nonostante il termine concesso per il deposito della “documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico”, il Tribunale ha rigettato il ricorso “in difetto di prova in ordine alla predetta condizione, ritenuta imprescindibile dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato”.
1.5. Con riguardo alle spese, il giudice di prime cure ne ha disposto la compensazione tra le parti, “vista la peculiarità della vicenda”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, senza valutare in modo corretto le deduzioni della parte ricorrente, e senza adempiere
2 all'onere di ricercare la verità materiale, ha rigettato il ricorso pur essendo la docente ancora interna al sistema scolastico.
2.1. Si è costituito in giudizio il , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto. Va, sul punto, disposta la correzione del dispositivo, laddove, per mero errore materiale, il è indicato Controparte_1 come “appellato contumace” e non come “appellato”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) il giudice a quo nell'impugnata sentenza è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere la ricorrente provato di far parte ancora del sistema scolastico, in assenza dei contratti di lavoro successivi all'ultimo del 2021/2022 e di prova della permanenza nelle graduatorie di supplenze, sebbene sollecitata specificamente sul punto dal giudice;
ii) invero, come chiarito con le note di trattazione scritta per l'udienza, la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico, essendo destinataria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 11/09/2024 con decorrenza giuridica retrodatata al 01/09/2023, depositato in allegato al ricorso in appello;
iii) il primo giudice, non valutando in modo corretto le deduzioni di controparte, si è limitato a constatare il mancato deposito di documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico, omettendo altresì di esercitare i poteri officiosi al fine di ricercare la c.d. verità materiale, e pur avendo contezza dell'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie per le supplenze;
iv) la docente aveva pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del bonus docente per gli anni in cui ha prestato servizio in qualità di insegnante, atteso che, come si evince dai contratti a tempo determinato in atti, l'appellante prestava servizio negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 4.1. Va doverosamente premesso che non vi è alcun contrasto fra le parti circa la spettanza, in astratto, anche ai docenti a tempo determinato con incarico annuale del beneficio “Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale, ed, in particolare, delle pronunce del Consiglio di Stato e della CGUE e, da ultimo, della Corte di cassazione, che, con sentenza della Sezione Lavoro n. 29961 del 27/10/2023, ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 4.2. La domanda proposta dalla originaria ricorrente è stata rigettata unicamente per non avere ella dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”.
4.3. Nel corso del giudizio di primo grado, invero, con ordinanza del 22/11/2024, il Tribunale aveva concesso termine sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del 07/01/2025 per il deposito di “documentazione attestante l'attuale permanenza all'interno del sistema scolastico”. Tuttavia, in data 22/11/2024, parte ricorrente si era limitata, nel depositare le note di trattazione scritta, a riportarsi “integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate”, senza provvedere a depositare la documentazione richiesta dal giudice.
4.4. In ogni caso, va evidenziato come, con le note di trattazione scritta depositate in data 08/08/2024, l'odierna appellante avesse dedotto di essere ancora interna al sistema scolastico perché inserita nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento, ed altresì di svolgere attività di insegnamento in virtù di contratto di lavoro stipulato anche per l'anno scolastico 2023/2024, circostanze confermate, come si dirà, dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso in appello.
4.5. Ciò posto, osserva la Corte, in primo luogo, che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza, rispettivamente fino al 30/06/2021 ed al 30/06/2022, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e che nell'anno scolastico 2021/22 ha stipulato un contratto di lavoro tramite convocazione da GPS. 4.6.
Considerato che
le Graduatorie Provinciali di Supplenza hanno validità biennale (O.M. 112/2022), affinchè possa perfezionarsi la fuoriuscita dal sistema scolastico deve esserci, non solo la rinuncia ad un incarico, quanto anche la cancellazione dalle graduatorie: nel caso oggetto di giudizio, è stata destinataria di Parte_1 supplenze/incarichi annuali fino al 2022, con la conseguenza che la stessa era inserita nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, e che alla stessa spetta il riconoscimento della Carta Docenti.
4.7. La Suprema Corte, con la sentenza sopra riportata, ha difatti stabilito che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
4.8. In ogni caso, in allegato al ricorso in appello ha prodotto il Parte_1 contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/09/2024 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Alberto Sordi di Roma, da cui si evince che la predetta era stata individuata quale destinataria di una proposta di contratto individuale di lavoro in data 29/08/2023 con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, e che - con il richiamato contratto - le veniva conferito un incarico a tempo indeterminato per un posto di Sostegno Psicofisico con decorrenza giuridica dal 01/09/2023. 4.8.1. Come è noto, in caso di produzione documentale tardiva, può essere anche in grado di appello disposta l'acquisizione del documento in questione se indispensabile ai fini della decisione (art. 437, comma 2, c.p.c.).
4.8.2. Afferma a tal proposito la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di
4 cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), specificando che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
4.8.3. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la produzione documentale tardiva di parte appellante sia decisiva ai fini della dimostrazione certa della mai interrotta permanenza di all'interno del sistema scolastico, in particolare sino Parte_1 all'anno scolastico 2022/2023 in ragione dell'inserimento nelle GPS, e dall'anno scolastico 2023/2024 in virtù della stipula del contratto a tempo indeterminato.
5. Pertanto, in applicazione al caso di specie dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del all'attribuzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della “Carta elettronica” nominale dal valore di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. 6. Con riguardo alle spese di lite del doppio grado, ritiene la Corte che, in primo luogo, vada considerato l'esito complessivo del giudizio ed il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alla mancata risposta da parte dell'originaria ricorrente alla sollecitazione del giudice di primo grado alla produzione della documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico.
6.1. Si consideri, inoltre, che, al momento della instaurazione della lite (ricorso depositato in data 23/09/2022), la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e dell'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione. Inoltre, la S.C. è intervenuta (successivamente al deposito del ricorso) con la nota sentenza n. 29961, pubblicata il 27/10/2023, che, invero, non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi.
6.2. Sussistono, quindi, le condizioni che legittimano la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato dalla Consulta, con la pronuncia n. 77/2018, e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022 cit.).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta elettronica” di cui all'art. 1, Parte_1
5 comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
all'attribuzione dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura
[...] corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 135 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Naso e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b Appellante
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 07/01/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 26/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , docente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in Controparte_1 virtù di contratti a tempo determinato, e dedotto di non aver fruito in tali periodi della
1 “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; B) Condannare il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2020/21 e Controparte_1
2021/22 della somma di € 1.000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo”.
1.1. Nella contumacia del , il Tribunale di Tivoli Controparte_1 ha così statuito: “- rigetta il ricorso;
- compensa le spese”.
1.2. Premesso un richiamo alla normativa in materia, e quindi all'art. 1, commi 121 e 122, legge n. 107/2015, ed agli artt. 2 e 3 del DPCM 23/09/2015, il primo giudice ha menzionato la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23/09/2015, nonché l'ordinanza della Corte di Giustizia VI Sezione del 18/05/2022, che, nel ritenere non compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato “una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, ha specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
1.3. Da ultimo, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023, che ha riconosciuto la carta docente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1 sempre che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
1.4. Pertanto, posto che la ricorrente, pur avendo provato di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, non aveva tuttavia dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, nonostante il termine concesso per il deposito della “documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico”, il Tribunale ha rigettato il ricorso “in difetto di prova in ordine alla predetta condizione, ritenuta imprescindibile dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato”.
1.5. Con riguardo alle spese, il giudice di prime cure ne ha disposto la compensazione tra le parti, “vista la peculiarità della vicenda”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, senza valutare in modo corretto le deduzioni della parte ricorrente, e senza adempiere
2 all'onere di ricercare la verità materiale, ha rigettato il ricorso pur essendo la docente ancora interna al sistema scolastico.
2.1. Si è costituito in giudizio il , resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto. Va, sul punto, disposta la correzione del dispositivo, laddove, per mero errore materiale, il è indicato Controparte_1 come “appellato contumace” e non come “appellato”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante sostiene che: i) il giudice a quo nell'impugnata sentenza è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere la ricorrente provato di far parte ancora del sistema scolastico, in assenza dei contratti di lavoro successivi all'ultimo del 2021/2022 e di prova della permanenza nelle graduatorie di supplenze, sebbene sollecitata specificamente sul punto dal giudice;
ii) invero, come chiarito con le note di trattazione scritta per l'udienza, la ricorrente è tutt'ora interna al sistema scolastico, essendo destinataria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 11/09/2024 con decorrenza giuridica retrodatata al 01/09/2023, depositato in allegato al ricorso in appello;
iii) il primo giudice, non valutando in modo corretto le deduzioni di controparte, si è limitato a constatare il mancato deposito di documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico, omettendo altresì di esercitare i poteri officiosi al fine di ricercare la c.d. verità materiale, e pur avendo contezza dell'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie per le supplenze;
iv) la docente aveva pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del bonus docente per gli anni in cui ha prestato servizio in qualità di insegnante, atteso che, come si evince dai contratti a tempo determinato in atti, l'appellante prestava servizio negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 4.1. Va doverosamente premesso che non vi è alcun contrasto fra le parti circa la spettanza, in astratto, anche ai docenti a tempo determinato con incarico annuale del beneficio “Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale, ed, in particolare, delle pronunce del Consiglio di Stato e della CGUE e, da ultimo, della Corte di cassazione, che, con sentenza della Sezione Lavoro n. 29961 del 27/10/2023, ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 4.2. La domanda proposta dalla originaria ricorrente è stata rigettata unicamente per non avere ella dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”.
4.3. Nel corso del giudizio di primo grado, invero, con ordinanza del 22/11/2024, il Tribunale aveva concesso termine sino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del 07/01/2025 per il deposito di “documentazione attestante l'attuale permanenza all'interno del sistema scolastico”. Tuttavia, in data 22/11/2024, parte ricorrente si era limitata, nel depositare le note di trattazione scritta, a riportarsi “integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate”, senza provvedere a depositare la documentazione richiesta dal giudice.
4.4. In ogni caso, va evidenziato come, con le note di trattazione scritta depositate in data 08/08/2024, l'odierna appellante avesse dedotto di essere ancora interna al sistema scolastico perché inserita nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento, ed altresì di svolgere attività di insegnamento in virtù di contratto di lavoro stipulato anche per l'anno scolastico 2023/2024, circostanze confermate, come si dirà, dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso in appello.
4.5. Ciò posto, osserva la Corte, in primo luogo, che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza, rispettivamente fino al 30/06/2021 ed al 30/06/2022, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e che nell'anno scolastico 2021/22 ha stipulato un contratto di lavoro tramite convocazione da GPS. 4.6.
Considerato che
le Graduatorie Provinciali di Supplenza hanno validità biennale (O.M. 112/2022), affinchè possa perfezionarsi la fuoriuscita dal sistema scolastico deve esserci, non solo la rinuncia ad un incarico, quanto anche la cancellazione dalle graduatorie: nel caso oggetto di giudizio, è stata destinataria di Parte_1 supplenze/incarichi annuali fino al 2022, con la conseguenza che la stessa era inserita nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, e che alla stessa spetta il riconoscimento della Carta Docenti.
4.7. La Suprema Corte, con la sentenza sopra riportata, ha difatti stabilito che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
4.8. In ogni caso, in allegato al ricorso in appello ha prodotto il Parte_1 contratto individuale di lavoro stipulato in data 11/09/2024 con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Alberto Sordi di Roma, da cui si evince che la predetta era stata individuata quale destinataria di una proposta di contratto individuale di lavoro in data 29/08/2023 con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, e che - con il richiamato contratto - le veniva conferito un incarico a tempo indeterminato per un posto di Sostegno Psicofisico con decorrenza giuridica dal 01/09/2023. 4.8.1. Come è noto, in caso di produzione documentale tardiva, può essere anche in grado di appello disposta l'acquisizione del documento in questione se indispensabile ai fini della decisione (art. 437, comma 2, c.p.c.).
4.8.2. Afferma a tal proposito la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di
4 cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11994 del 16/05/2018), specificando che il vaglio di ammissibilità va compiuto sotto il profilo della rilevanza dei nuovi documenti in termini di indispensabilità ai fini della decisione, intesa come potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
4.8.3. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la produzione documentale tardiva di parte appellante sia decisiva ai fini della dimostrazione certa della mai interrotta permanenza di all'interno del sistema scolastico, in particolare sino Parte_1 all'anno scolastico 2022/2023 in ragione dell'inserimento nelle GPS, e dall'anno scolastico 2023/2024 in virtù della stipula del contratto a tempo indeterminato.
5. Pertanto, in applicazione al caso di specie dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del all'attribuzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della “Carta elettronica” nominale dal valore di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, in misura corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. 6. Con riguardo alle spese di lite del doppio grado, ritiene la Corte che, in primo luogo, vada considerato l'esito complessivo del giudizio ed il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alla mancata risposta da parte dell'originaria ricorrente alla sollecitazione del giudice di primo grado alla produzione della documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico.
6.1. Si consideri, inoltre, che, al momento della instaurazione della lite (ricorso depositato in data 23/09/2022), la questione oggetto della controversia era ancora ampiamente discussa, tanto che nell'aprile 2023 era stato disposto dal Tribunale di Taranto rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sul rilievo delle gravi difficoltà interpretative e dell'assenza all'epoca dell'intervento nomofilattico della Cassazione. Inoltre, la S.C. è intervenuta (successivamente al deposito del ricorso) con la nota sentenza n. 29961, pubblicata il 27/10/2023, che, invero, non ha eliminato completamente il dibattito interno alla giurisprudenza di merito che si interroga ancora sulle supplenze c.d. brevi.
6.2. Sussistono, quindi, le condizioni che legittimano la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato dalla Consulta, con la pronuncia n. 77/2018, e dalla giurisprudenza di legittimità, per cui anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” (ex plurimis da ultimo Cass. n. 7992/2022 cit.).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta elettronica” di cui all'art. 1, Parte_1
5 comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
all'attribuzione dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura
[...] corrispondente a complessivi € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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