Articolo 3 della Legge 20 giugno 1955, n. 519
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 luglio 1955
Art. 3.
Gli avvocati dello Stato si distinguono in:
avvocato generale;
vice avvocati generali;
sostituti avvocati generali;
vice avvocati;
sostituti avvocati.
La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda, classe e' soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituito avvocato, e risulta costituita da sessantanove unita'.
Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.
Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianita' di ruolo.
Entrata in vigore il 16 luglio 1955