Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/03/2025, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09810/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9810 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR EL, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO IN, non costituito in giudizio;
AM AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giojelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 1500 del 08/08/2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio di pubblicazione della Graduatoria dei vincitori del concorso per la classe di concorso A012;
nonché del decreto prot. 1721 del 29.08.2024 dell’Usr Lazio di integrazione della graduatoria A012 di cui sopra;
nonché, per quanto occorrer possa, della graduatoria A013 pubblicata in data 20.08.2022 mediante prot. 1291;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2\12\2024:
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale-Ufficio IV, prot. 2148 del 17.10.2024, pubblicato sul sito dell’USR Lazio in pari data;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di AM AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto di aver partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, Decreto Direttoriale n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023, per la classe A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lazio e per la classe A022 Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lazio.
Nel ricorso principale la ricorrente evidenziava che, all’esito della graduatoria di merito relativa alla classe A012, non rientrava tra i vincitori. Nello specifico, lamenta che il punteggio assegnato in fase di valutazione dei titoli non corrispondeva a quanto spettante, rispetto ai titoli dichiarati in domanda di partecipazione al concorso e tenuto conto di quanto previsto dall’Allegato B, essendosi vista assegnare punti 201 in luogo di punti 213,50.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 2148 del 17.10.2024 con il quale l’Amministrazione decretava l’assegnazione dei soggetti vincitori alla provincia di titolarità, ritenendo illegittimo detto provvedimento stante l’avvenuta errata valutazione del punteggio attribuito.
1.1. A sostegno delle doglianze svolge i seguenti motivi di diritto: 1) “ Violazione della Tabella di valutazione titoli allegata sub B al bando di concorso indetto con DD 205/2023 ”, in quanto l’amministrazione non ha valutato il titolo di laurea e l’abilitazione attribuendo a parte ricorrente 12,5 punti in più; 2) “ In via subordinata. Violazione del soccorso istruttorio ”, in quanto la ricorrente aveva dichiarato entrambi i requisiti ai fini dell’accesso al concorso; 3) “ Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ”, posto che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare un procedimento anche a seguito della formale istanza della ricorrente volta ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio e così si sarebbe evitata la mancata attribuzione dei punti; 4) “ Difetto di motivazione ”, in quanto il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria non è motivato in relazione ai titoli prodotti dall’istante.
1.2. L’amministrazione si costituiva con atto formale il 1.10.2024, depositando memoria il successivo 15.11.2024.
1.3. Alla camera di consiglio del 22.10.2024 e del 3.12.2024 venivano adottate ordinanze con cui si disponeva il mutamento del rito (in quanto oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito) ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022 e l’integrazione del contraddittorio, anche con riferimento all’atto di motivi aggiunti depositato in corso di causa.
1.4. Con ordinanza n. 418/2025, questa Sezione rigettava l’istanza di sospensione cautelare, con la seguente motivazione: “ Considerato, quanto al fumus, che il ricorso non rappresenta elementi idonei ad evidenziare una irragionevolezza o illogicità della scelta o delle modalità con cui l’amministrazione ha valutato il titolo di accesso di parte ricorrente, anche tenuto conto dei chiarimenti dalla stessa pubblicati relativi ai punteggi attribuibili alla abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami; Considerato altresì, quanto al periculum, che la ricorrente non dimostra la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato, anche tenuto conto della sua qualifica di docente a tempo determinato ”.
1.5. In vista dell’udienza di merito, parte resistente depositava memoria con cui ribadiva la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione nell’attribuzione dei punti, in ragione del titolo dichiarato in domanda, ossia dell’abilitazione conseguita con punti 67/100 (cui corrisponde un punteggio ex All.to B pari a ‘0’).
2. All’udienza pubblica del 18.3.2025, la causa era trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato, in ragione delle considerazioni che nel seguito si esporranno.
3.1. Parte ricorrente lamenta in via principale l’erronea valutazione del punteggio della laurea in quanto ai sensi dell’allegato B, il titolo di accesso “laurea con 24 cfu” avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di 12, 5 punti (nel caso della ricorrente che ha conseguito il titolo con lode).
L’amministrazione avrebbe quindi violato i criteri dettati dal Bando, disconoscendo tale punteggio.
La censura non merita accoglimento in quanto, in fatto, emerge agli atti che il titolo di accesso speso dalla ricorrente per la partecipazione al concorso non è stato “Titolo di Studio e 24 CFU” ma “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”. Ciò emerge non solo dalla domanda di partecipazione (sub doc. 2), ma anche dalla ricostruzione operata dall’amministrazione, non smentita sul punto dal ricorrente (cfr. le relazioni del 1.10.2024 e del 17.1.2025).
Ne segue che la valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dal ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni sub all.to B al Bando.
Nello specifico, la Commissione applicando la Tabella di valutazione titoli (sub allegato B) ha riconosciuto il punteggio di accesso alla procedura concorsuale a partire dal voto conseguito nell’abilitazione. Tenuto conto che la valutazione conseguita nell’abilitazione, come dichiarata dalla candidata, è di punti 67/100, considerato che nel suindicato Allegato B il punteggio da assegnare all’abilitazione per punti ≤ 75 è 0 punti, la Commissione ha attribuito 0 punti. Inoltre, neppure le sarebbe spettato il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 oppure A.1.3 (attribuito se “l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” o “percorsi di abilitazione” (cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
Pertanto la Commissione correttamente non ha proceduto ad assegnare il punteggio aggiuntivo invocato dal ricorrente.
Del resto va evidenziato che la scelta di un titolo di accesso piuttosto che dell’altro non è priva di conseguenze per il candidato. Infatti, per chi dichiara il titolo di studio con l’abilitazione, in conformità all’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, non deve conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio.
Neppure può dirsi sussistente – come deduce parte ricorrente – un dovere di soccorso istruttorio, posto che non emerge alcun errore riconoscibile nel momento della presentazione della candidatura, redatta e completata in conformità con le indicazioni del bando, e della dichiarazione del titolo di accesso prescelto, univocamente indicato nel modulo di domanda (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 2101/2024).
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023).
Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze ricorsuali relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione.
Non è infatti applicabile al segmento procedurale in questione l’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 7 legge n. 241/1990, non vertendosi nel caso di un procedimento di esclusione dalla graduatoria, ma del mancato inserimento come conseguenza dell’attribuzione di un punteggio. Peraltro, il ricorrente ha avuto conoscenza del punteggio conseguito mediante l’accesso alla piattaforma telematica del concorso e la relativa motivazione è desunta dagli stessi criteri di valutazione, come predefiniti nell’allegato B e risultanti dalla scheda del candidato.
3.3. Per le superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
4. Tenuto conto della novità della questione, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO