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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3184 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], Parte_1 Pt_2
, nato ad [...], il [...], rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Gioacchino Mulè, giusta procura in atti appellanti contro
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Domenica Motta, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 518/2022 del Giudice di pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello, regolarmente notificato, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 518/2022 resa dal Parte_2
Giudice di pace di Agrigento, con cui era stata rigettata la domanda degli attori di ottenere la condanna di al rimborso Controparte_1
della sorte capitale e degli interessi convenzionali di tre buoni fruttiferi emessi l'8 ottobre 2002 di € 1000,00 ciascuno, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e compensando le spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione gli appellanti hanno dedotto che i buoni postali in questione non avrebbero recato alcuna indicazione in ordine alla serie, ai rendimenti e alla data di scadenza, sostenendo il mancato decorso del termine di prescrizione, stante l'omessa consegna da parte di del foglio illustrativo al momento della Controparte_1
sottoscrizione e l'omessa affissione dello stesso presso la sede dell'ufficio postale.
Infine, gli appellanti hanno lamentato la compensazione delle spese di lite, insistendo per la condanna alle spese.
Costituitasi con comparsa, depositata il 9 febbraio 2023, Controparte_1
ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
[...]
La causa, acquisito il fascicolo del primo grado, istruita con produzione documentale, sostituito il giudicante, all'udienza del 21 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare nel merito, giova premettere che gli appellanti con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio hanno chiesto esclusivamente il rimborso del controvalore dei buoni fruttiferi, non proponendo alcuna domanda risarcitoria.
Chiarito ciò, va premesso che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, che, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n.
22619/2023 e successive conformi).
Pertanto, proprio per tale ragione, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023).
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, che, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal CP_1
sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n.
26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore.
E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U.,
n. 3963/2019).
Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multiis,
Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass.,
n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).
Va aggiunto che in punto di prescrizione è stato sostenuto ( cfr. sul punto Cass. 23006/2023) che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, è incontestato che gli appellanti siano titolari di tre buoni fruttiferi a termine emessi l'8 ottobre 2002, serie AA5 (rimasta in vigore dal 21/09/2002 al
31/12/2002), istituita con D.M. Economia e Finanze del 12 settembre
2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 221 del 20 settembre
2002), cui era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
I titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Pertanto, i suddetti buoni emessi nel 2002 erano divenuti infruttiferi nel
2009, e da tale momento era pacificamente iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, maturato nel
2019.
Chiarito ciò, a questo punto, occorre chiedersi se l'eventuale inadempimento informativo di (in caso di omessa CP_1
consegna della documentazione contrattuale, o di omessa affissione del foglio illustrativo presso l'ufficio postale - quaestio facti, quest'ultima non dirimente ai fini dello scrutinio della domanda proposta e delibabile, che
è di rimborso del controvalore del rilevi ai fini della decorrenza CP_2
del termine di prescrizione, ovvero se esso costituisca un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c.
Innanzitutto, va tenuto conto del principio secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche, che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione
(ad esempio un diritto non ancora sorto – v. Cass. civ., 29/11/1973, n.
3291, una condizione sospensiva non ancora avveratasi o un termine non ancora scaduto – cfr., ex multiis, Cass. civ.,
12/03/1994, n. 2429 e Cass. civ. 01/04/1995, n. 3824; ovvero da
"specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione", legati a peculiari rapporti tra le parti (come per esempio coniugi – cfr. art. 2941
c.c.) o particolari condizioni in cui versi il titolare del diritto ( minori non emancipati, interdetti – cfr. art. 2942 c.c.) tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021; Cass. civ., 24/05/2021, n. 14193).
Peraltro, a tal proposito è stato sostenuto che "la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento,
l'intervenuta prescrizione" (cfr. ABF, 18.07.2019, n. CP_3
17841), atteso che la "sussistenza di un obbligo di informazione in merito alla scadenza e alla prescrizione dei buoni fruttiferi in capo a " non rileva ai fini dell'"eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
difesa" di quest'ultima, trattandosi di exceptio che, a fronte del decorso del relativo spatium temporis e a prescindere dall'adempimento degli obblighi informativi, "deve ritenersi fondata" e impone che "la domanda di pagamento spiegata … va[da], dunque, rigettata" (cfr. Trib.
Napoli, 6.10.2023, R.G. 925/2021).
Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che gli impedimenti qui invocati dagli istanti rientrino appunto in questa seconda tipologia (non "compresa" nel perimetro dell'art. 2935 c.c. e dunque del tutto ininfluente ai fini del decorso del termine prescrizionale).
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermato.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni interpretative trattate, vanno compensante.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Agrigento n. 158/2022 del 18 luglio 2022, che per l'effetto conferma;
compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Agrigento, in data 18 luglio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3184 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], Parte_1 Pt_2
, nato ad [...], il [...], rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Gioacchino Mulè, giusta procura in atti appellanti contro
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Domenica Motta, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 518/2022 del Giudice di pace di Agrigento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello, regolarmente notificato, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 518/2022 resa dal Parte_2
Giudice di pace di Agrigento, con cui era stata rigettata la domanda degli attori di ottenere la condanna di al rimborso Controparte_1
della sorte capitale e degli interessi convenzionali di tre buoni fruttiferi emessi l'8 ottobre 2002 di € 1000,00 ciascuno, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e compensando le spese di lite.
A sostegno dell'impugnazione gli appellanti hanno dedotto che i buoni postali in questione non avrebbero recato alcuna indicazione in ordine alla serie, ai rendimenti e alla data di scadenza, sostenendo il mancato decorso del termine di prescrizione, stante l'omessa consegna da parte di del foglio illustrativo al momento della Controparte_1
sottoscrizione e l'omessa affissione dello stesso presso la sede dell'ufficio postale.
Infine, gli appellanti hanno lamentato la compensazione delle spese di lite, insistendo per la condanna alle spese.
Costituitasi con comparsa, depositata il 9 febbraio 2023, Controparte_1
ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
[...]
La causa, acquisito il fascicolo del primo grado, istruita con produzione documentale, sostituito il giudicante, all'udienza del 21 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Cosi sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare nel merito, giova premettere che gli appellanti con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio hanno chiesto esclusivamente il rimborso del controvalore dei buoni fruttiferi, non proponendo alcuna domanda risarcitoria.
Chiarito ciò, va premesso che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, che, a norma dell'art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito.
Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità, tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n.
22619/2023 e successive conformi).
Pertanto, proprio per tale ragione, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023).
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, che, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti dal CP_1
sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n.
26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore.
E' orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U.,
n. 3963/2019).
Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multiis,
Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass.,
n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).
Va aggiunto che in punto di prescrizione è stato sostenuto ( cfr. sul punto Cass. 23006/2023) che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, è incontestato che gli appellanti siano titolari di tre buoni fruttiferi a termine emessi l'8 ottobre 2002, serie AA5 (rimasta in vigore dal 21/09/2002 al
31/12/2002), istituita con D.M. Economia e Finanze del 12 settembre
2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 221 del 20 settembre
2002), cui era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
I titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Pertanto, i suddetti buoni emessi nel 2002 erano divenuti infruttiferi nel
2009, e da tale momento era pacificamente iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, maturato nel
2019.
Chiarito ciò, a questo punto, occorre chiedersi se l'eventuale inadempimento informativo di (in caso di omessa CP_1
consegna della documentazione contrattuale, o di omessa affissione del foglio illustrativo presso l'ufficio postale - quaestio facti, quest'ultima non dirimente ai fini dello scrutinio della domanda proposta e delibabile, che
è di rimborso del controvalore del rilevi ai fini della decorrenza CP_2
del termine di prescrizione, ovvero se esso costituisca un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c.
Innanzitutto, va tenuto conto del principio secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche, che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione
(ad esempio un diritto non ancora sorto – v. Cass. civ., 29/11/1973, n.
3291, una condizione sospensiva non ancora avveratasi o un termine non ancora scaduto – cfr., ex multiis, Cass. civ.,
12/03/1994, n. 2429 e Cass. civ. 01/04/1995, n. 3824; ovvero da
"specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione", legati a peculiari rapporti tra le parti (come per esempio coniugi – cfr. art. 2941
c.c.) o particolari condizioni in cui versi il titolare del diritto ( minori non emancipati, interdetti – cfr. art. 2942 c.c.) tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021; Cass. civ., 24/05/2021, n. 14193).
Peraltro, a tal proposito è stato sostenuto che "la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento,
l'intervenuta prescrizione" (cfr. ABF, 18.07.2019, n. CP_3
17841), atteso che la "sussistenza di un obbligo di informazione in merito alla scadenza e alla prescrizione dei buoni fruttiferi in capo a " non rileva ai fini dell'"eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
difesa" di quest'ultima, trattandosi di exceptio che, a fronte del decorso del relativo spatium temporis e a prescindere dall'adempimento degli obblighi informativi, "deve ritenersi fondata" e impone che "la domanda di pagamento spiegata … va[da], dunque, rigettata" (cfr. Trib.
Napoli, 6.10.2023, R.G. 925/2021).
Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che gli impedimenti qui invocati dagli istanti rientrino appunto in questa seconda tipologia (non "compresa" nel perimetro dell'art. 2935 c.c. e dunque del tutto ininfluente ai fini del decorso del termine prescrizionale).
Per tali ragioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermato.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni interpretative trattate, vanno compensante.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i difensori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Agrigento n. 158/2022 del 18 luglio 2022, che per l'effetto conferma;
compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Agrigento, in data 18 luglio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44