Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di L. 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto".
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di L. 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto".