Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6377/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6377/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA CAVALLERIZZI, 7 TORRE DEL GRECO, presso lo studio dell'Avv. GANERI
GIACOMO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA CASA D'AURIA 3 80057 SANT'ANTONIO ABATE, presso lo studio dell'Avv.
D'ONOFRIO ANGELO (c.f.: e dell'Avv. SORRENTINO C.F._4
VINCENZO ( ) VIA CASA D'AURIA 3 80057 SANT'ANTONIO C.F._5
ABATE, dai quali è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
VIA G. ATZORI 123 84014 NOCERA INFERIORE , presso lo studio dell'Avv. CIOFFI
MONICA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._7
CHIAMATO IN CAUSA
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea va qualificata come actio negatoria servitutis.
In via generale e in punto di diritto, giova precisare che, secondo la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di “actio negatoria servitutis” (art. 949 c.c.), la titolarità del bene non è l'oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza di una servitù sul fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo servente, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva
(Cass. n. 803/2022; Cass. n. 472/2017), di possederlo in forza di un valido titolo di acquisto
(Cass. n. 18028/2018).
A fronte della prova positiva di cui sopra, grava sul convenuto in “negatoria servitutis” l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (cfr. Cass. n. 1905/2023; conf. Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 1409/2007; Cass. n.
24028/2004; Cass. n. 4120/2001),
La predetta norma prevede, infatti, che sia il proprietario a poter agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ragion per cui deve riconoscersi la legittimazione attiva in capo a , che ha dimostrato documentalmente di essere Parte_1
proprietario del bene leso.
Il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore dei propri fondi ed a carico del terreno in comproprietà dell'attore e della terza chiamata in causa, in quanto – sostiene – essere stato esercitato per oltre vent'anni il possesso pacifico, apparente, continuato ed ininterrotto del viottolo per accedervi.
Il possesso della servitù di passaggio sarebbe cominciato dai genitori da tempo immemore per raggiungere una noria che era presente sui luoghi.
Pagina 2 di 5 Come noto, ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite, oltre che coattivamente, volontariamente o per destinazione del padre di famiglia, anche per usucapione. Oltre al presupposto legato all'esercizio del possesso uti dominus continuato per vent'anni, in materia di usucapione di servitù l'art. 1061, comma I, c.c. richiede un ulteriore presupposto, da individuarsi nell'apparenza, con la specificazione di cui al secondo comma per cui non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Ad ulteriore specificazione di quanto esposto, deve precisarsi che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. E' stato, di conseguenza, indicato in giurisprudenza che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 11834 del 06/05/2021).
Sul punto, tuttavia, più recente giurisprudenza ha precisato, meno rigidamente, che ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 29555 del 25/10/2023).
Il secondo degli indirizzi citati appare maggiormente condivisibile, perché più conforme al dettato normativo (che richiede l'opera visibile e permanente - ossia nel caso di servitù di passaggio la strada - e non un quid ulteriore): infatti, alla luce di una lettura in chiave funzionale del presupposto dell'apparenza, legato all'esigenza di rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile, appare non necessaria la presenza di opere visibili ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio viene esercitato, ma è sufficiente che dalle caratteristiche e dalla posizione dell'opera emerga inequivocabilmente il collegamento funzionale tra la stessa (la strada), destinata al passaggio, e il preteso fondo dominante.
Pagina 3 di 5 Nel caso in esame, tale collegamento emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti e dalla espletata ctu.
Il ctu, in sede di sopralluogo, ha accertato l'esistenza del viottolo in oggetto ed il collegamento dello stesso con il fondo della parte convenuta: il citato viottolo costituisce la via di accesso all'ingresso del fondo del . Anche dall'esame della documentazione CP_1
fotografica in atti, si evince l'esistenza del suddetto viottolo.
Alla luce di quanto esposto, ritenuto evidente l'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante, risulta provato il presupposto dell'apparenza della servitù.
Posta, dunque, la sussistenza del presupposto dell'apparenza della servitù, occorre valutare il ricorrere o meno dell'ulteriore presupposto per l'usucapione della servitù di passaggio sul fondo, ovvero l'utilizzo continuato per almeno venti anni, così come disposto ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Sul punto, i testimoni del convenuto hanno confermato l'utilizzo da oltre vent'anni da parte di quest'ultimo del viottolo ricadente sulla proprietà attorea al fine di accedere al fondo del convenuto medesimo.
In particolare, il teste ha dichiarato: ” conosco i fatti di causa perché mio Testimone_1 nonno aveva un appezzamento di terreno presso i luoghi di causa. … posso riferire che il signor dalla sua abitazione per raggiungere altro terreno di sua proprietà CP_1
percorreva un viottolo che parte dalla sua abitazione, percorre altri terreni , tra cui quello dei signori per raggiungere altro viottolo che porta ad altro terreno di proprietà Pt_1
. Il ha sempre attraversato ed utilizzato il viottolo per cui è causa da tempo Pt_2 CP_1 immemorabile e comunque da oltre quarant'anni. Posso precisare che anche il padre di
a suo tempo, utilizzava il viottolo per raggiungere, dall'attuale casa del CP_1 CP_1
altro fondo, sempre di proprietà del convenuto. Preciso che anch'io, attraversavo il viottolo per raggiungere l'abitazione del per utilizzare la fontana ivi presente per prendere CP_1
acqua e dissetarmi. Posso riferire che il viottolo veniva utilizzato senza che mai nessuno impediva il suo utilizzo…”.
Anche il teste ha confermato la circostanza dell'utilizzo del viottolo in Testimone_2
oggetto da parte del per oltre cinquant'anni (cfr. anche deposizioni dei testi CP_1 Tes_3
e Sorrentino).
Pagina 4 di 5 È evidente, dunque, che alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi debba ritenersi provato l'ulteriore presupposto necessario alla costituzione per usucapione della servitù di passaggio, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto ed il rigetto di quella formulata dall'attore.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e della terza chiamata in causa e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio da parte del convenuto sul viottolo di Parte_1
proprietà dell'attore e della terza chiamata di larghezza di circa 1,13 ml che partendo dal confine Nord della particella 658 foglio 29 del Comune di Scafati in via Vicinale
Fosso dei Bagni si dirama fino al raggiungimento del confine sud della medesima particella 658;
3) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla relativa trascrizione;
4) Condanna e in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_2
lite in favore degli avv.ti Vincenzo Sorrentino e Angelo D'Onofrio, difensori del convenuto dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 125,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico dell'attore e della terza chiamata, in solido, le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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