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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2073/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2073/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., cf: Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Alessio Mario
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec:
Email_1
pagina 1 di 10 RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 la ricorrente, premesso di essere una docente iscritta nelle GPS con ultima sede di servizio di Misterbianco Parte_2
(CT), ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in favore del convenuto in virtù di diversi CP_1 contratti d'insegnamento a tempo determinato, per 91 giorni nell'a.s. 2019/2020, per 182 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 140 giorni nell'a.s.2021/2022.
Ha dedotto di non avere percepito durante i predetti anni scolastici la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/3/2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti CP_1
a tempo determinato di durata annuale.
Ha precisato che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio.
Ha lamentato di non aver ricevuto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità al pari dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Ha dedotto che la mancata attribuzione della retribuzione professionale docenti agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disparità di trattamento non avrebbe potuto essere giustificata dalla temporaneità dell'assunzione (Cass. n. 22762/2022).
Ha indicato il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi.
Ha chiesto pertanto “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
pagina 2 di 10 stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € €
1.246,66 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria depositata il 30 maggio 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto rivendicato dalla ricorrente.
In esito all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è costituito dall'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento della c.d. Retribuzione Professionale Docente.
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente avendo il ricorso ad oggetto pretese retributive relative all'anno scolastico 2019/20 già oggetto della diffida in atti del 7 dicembre 2024, ancor prima della notifica del presente ricorso.
Nel merito, il ricorso appare fondato e ciò per le ragioni di seguito esplicitate.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella pagina 3 di 10 secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno
pagina 4 di 10 scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere
pagina 5 di 10 incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed
pagina 6 di 10 ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo
pagina 7 di 10 richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Discende dall'orientamento di cui sopra, al quale, per quanto detto, codesto giudicante aderisce, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
Deve, infatti, osservarsi che, comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio didattico nell'a. s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto degli aumenti, previsti a decorrere dall'1 marzo 2018, di € 10,50 e dal 1 gennaio 2022, di € 10,00, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base dei contratti in atti.
Sul punto deve tuttavia precisarsi che in relazione ai rapporti a tempo determinato posti in essere nell'a.s. 2021/2022 , risulta dai contratti depositati ( Cfr.all.1 del ricorso) che la ricorrente ha prestato servizio dal 15 marzo 2022 al 10 giugno 2022 e il 14 giugno 2022
e non per il diverso periodo indicato in ricorso dal 15 marzo 2022 al 14 giugno 2022 , sicché vanno considerati per siffatto periodo 99 giorni ( 10 giorni dal 24.02.2022 al 5.03.2022, 89 giorni dal 15.03.2022 al 10.06.2022 , 1 giorno 14.06.2022) in luogo dei 90 giorni risultanti dal prospetto contenuto in ricorso (cfr. ivi pag. 2 e 8); l'importo spettante per tale annualità
e relativamente al corretto periodo di supplenza va, dunque, rideterminato in € 608,85 (99 giorni x 6,15 ) in luogo dell'importo di € 553,50 per un totale complessivo di € 756,88 (
€46,56+608,85+101,47); per l'anno scolastico 2020/2021 vanno considerati 27 giorni con orario di 6 ore su 18 , 148 giorni con orario di 2 ore e 7 giorni con orario 10 ore su 18;
l'importo spettante per tale annualità è di € 170,71 ( €52,38+95,70+22,63) ; per l'anno scolastico 2019/2020 vanno considerati 11 giorni con orario completo e 80 giorni con orario di 12 ore su 18; l'importo spettante per tale annualità è di € 374,42 ( € 64,02+310,40).
pagina 8 di 10 È appena il caso di rilevare che tale riconoscimento non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo parte ricorrente richiesto la somma suindicata o “quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero e dalla corretta ricostruzione del numero di giorni di servizio svolti per ciascun anno sulla base dei contratti di lavoro prodotti, nonché tenuto conto della superiore precisazione, la ricorrente ha pertanto diritto ad avere corrisposta la somma di € 1.302,01 (€
756,88+170,71+374,42).
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di €1.302,01 CP_1
oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, con aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) e la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i Controparte_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001;
- per l'effetto condanna il a pagare in favore Controparte_1 della stessa, in relazione al servizio, svolto la somma di € 1.302,01 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.;
pagina 9 di 10 - condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2073/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., cf: Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Alessio Mario
Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
Catania (CT), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec:
Email_1
pagina 1 di 10 RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 la ricorrente, premesso di essere una docente iscritta nelle GPS con ultima sede di servizio di Misterbianco Parte_2
(CT), ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in favore del convenuto in virtù di diversi CP_1 contratti d'insegnamento a tempo determinato, per 91 giorni nell'a.s. 2019/2020, per 182 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 140 giorni nell'a.s.2021/2022.
Ha dedotto di non avere percepito durante i predetti anni scolastici la retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/3/2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti CP_1
a tempo determinato di durata annuale.
Ha precisato che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio.
Ha lamentato di non aver ricevuto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto supplenze temporanee con oneri e responsabilità al pari dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Ha dedotto che la mancata attribuzione della retribuzione professionale docenti agli insegnanti destinatari delle supplenze temporanee si poneva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disparità di trattamento non avrebbe potuto essere giustificata dalla temporaneità dell'assunzione (Cass. n. 22762/2022).
Ha indicato il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi.
Ha chiesto pertanto “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
pagina 2 di 10 stipulati con;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € €
1.246,66 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memoria depositata il 30 maggio 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea Controparte_1
eccependo la prescrizione del diritto rivendicato dalla ricorrente.
In esito all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della controversia è costituito dall'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento della c.d. Retribuzione Professionale Docente.
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente avendo il ricorso ad oggetto pretese retributive relative all'anno scolastico 2019/20 già oggetto della diffida in atti del 7 dicembre 2024, ancor prima della notifica del presente ricorso.
Nel merito, il ricorso appare fondato e ciò per le ragioni di seguito esplicitate.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella pagina 3 di 10 secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno
pagina 4 di 10 scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere
pagina 5 di 10 incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
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8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed
pagina 6 di 10 ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola
4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la CP_1
RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo
pagina 7 di 10 richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Discende dall'orientamento di cui sopra, al quale, per quanto detto, codesto giudicante aderisce, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
Deve, infatti, osservarsi che, comprovato il titolo della pretesa, siccome risultante dalla documentazione in atti, dalla quale si desume l'avvenuto espletamento del servizio didattico nell'a. s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, non essendo stato eccepito il fatto estintivo della pretesa, questa deve dirsi dovuta.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto degli aumenti, previsti a decorrere dall'1 marzo 2018, di € 10,50 e dal 1 gennaio 2022, di € 10,00, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base dei contratti in atti.
Sul punto deve tuttavia precisarsi che in relazione ai rapporti a tempo determinato posti in essere nell'a.s. 2021/2022 , risulta dai contratti depositati ( Cfr.all.1 del ricorso) che la ricorrente ha prestato servizio dal 15 marzo 2022 al 10 giugno 2022 e il 14 giugno 2022
e non per il diverso periodo indicato in ricorso dal 15 marzo 2022 al 14 giugno 2022 , sicché vanno considerati per siffatto periodo 99 giorni ( 10 giorni dal 24.02.2022 al 5.03.2022, 89 giorni dal 15.03.2022 al 10.06.2022 , 1 giorno 14.06.2022) in luogo dei 90 giorni risultanti dal prospetto contenuto in ricorso (cfr. ivi pag. 2 e 8); l'importo spettante per tale annualità
e relativamente al corretto periodo di supplenza va, dunque, rideterminato in € 608,85 (99 giorni x 6,15 ) in luogo dell'importo di € 553,50 per un totale complessivo di € 756,88 (
€46,56+608,85+101,47); per l'anno scolastico 2020/2021 vanno considerati 27 giorni con orario di 6 ore su 18 , 148 giorni con orario di 2 ore e 7 giorni con orario 10 ore su 18;
l'importo spettante per tale annualità è di € 170,71 ( €52,38+95,70+22,63) ; per l'anno scolastico 2019/2020 vanno considerati 11 giorni con orario completo e 80 giorni con orario di 12 ore su 18; l'importo spettante per tale annualità è di € 374,42 ( € 64,02+310,40).
pagina 8 di 10 È appena il caso di rilevare che tale riconoscimento non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avendo parte ricorrente richiesto la somma suindicata o “quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Stante quanto sopra, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero e dalla corretta ricostruzione del numero di giorni di servizio svolti per ciascun anno sulla base dei contratti di lavoro prodotti, nonché tenuto conto della superiore precisazione, la ricorrente ha pertanto diritto ad avere corrisposta la somma di € 1.302,01 (€
756,88+170,71+374,42).
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di €1.302,01 CP_1
oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate, con aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) e la distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Concetta Ruggeri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i Controparte_1
procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001;
- per l'effetto condanna il a pagare in favore Controparte_1 della stessa, in relazione al servizio, svolto la somma di € 1.302,01 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.;
pagina 9 di 10 - condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.132,45 per compensi, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 13 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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