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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11064/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ACQUAVIVA NICOLA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e COSTANZA SOLLECITO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed agli emolumenti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente dal
16.04.1991, inquadrato nel livello A, e di aver svolto da oltre dieci anni mansioni di Operatore Socio Sanitario corrispondenti al superiore livello BS, occupandosi quotidianamente ed in via autonoma delle seguenti attività: cura, igiene ed assistenza dei malati anche con piccole medicazioni in autonomia ed in affiancamento agli infermieri per le medicazioni più complesse;
ausilio ai malati nell'assunzione di farmaci e nell'utilizzo delle apparecchiature medicali;
ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche dei pazienti e nella deambulazione;
lavaggio e disinfezione ferri contaminati;
trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;
raccolta, stoccaggio e mobilitazione dei rifiuti;
supporto diagnostico e trasporto in barella dei pazienti in sala operatoria o in radiologia;
rappresentando di essere inserito in turni con i colleghi OSS e di non aver mai svolto l'attività di pulizia e di riordino degli ambienti quali tipiche attività dell'inquadramento formale, atteso che dette attività erano state affidate da anni ad una società specializzata;
rivendicando il diritto all'inquadramento nel livello BS per aver svolto i tipici compiti degli OSS, quale l'assistenza diretta del paziente, e deducendo di aver partecipato ad un corso di formazione per OSS dietro richiesta datoriale, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto all'inquadramento nel livello BS o, in subordine, nel livello B, dal 14.10.2009 o da altra data, e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali dal
14.10.2009 oltre interessi legali e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire la maturata estinzione anche parziale per prescrizione dei crediti retributivi differenziali pretesi e per domandare il rigetto delle domande promosse per infondatezza, ritenendo le mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente pienamente conformi a quelle previste per la qualifica posseduta di ausiliario specializzato, vinte le spese di giudizio.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
Pag. 2 di 16 All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Tanto premesso, entrando nel merito delle domande attoree avanzate, occorre concludere per l'infondatezza dell'intrapresa azione giudiziale che, di conseguenza, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre immediatamente chiarire che per il rapporto in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato1.
Nella speciale disciplina appena sopra richiamata, infatti, è prevista la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni appartenenti a qualifiche superiori esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate ed elencate nel comma 2°.
Ovvero per non più di sei mesi ed in caso di vacanza di posto in organico o di sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la sola durata dell'assenza, tranne che di quella per ferie.
Pag. 3 di 16 In entrambi i casi esclusivamente qualora sussistano obiettive esigenze di servizio2. 2 Questa la disposizione richiamata attualmente vigente: <Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Pag. 4 di 16 In caso di inosservanza dei limiti stringenti per la legittima assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è prescritta la nullità della stessa adibizione formale.
Risulta espressamente disciplinata, inoltre, nella stessa norma, la giuridica impossibilità per il pubblico dipendente di ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla qualifica superiore.
Tanto conduce immediatamente al rigetto della domanda principale diretta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento.
Lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento nel pubblico impiego contrattualizzato rileva esclusivamente ai fini retributivi3.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.>>.
Pag. 5 di 16 Ed infatti, in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla superiore qualifica, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, per il pubblico dipendente è prevista esclusivamente la tutela tipizzata dal legislatore, consistente nel trattamento economico differenziale tra la qualifica di appartenenza e quella superiore4.
Tanto si desume dal comma 5° dello stesso art. 52 cit. dove è disposto:
<Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.>>.
Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni della qualifica di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali.
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta:
< Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
Pag. 6 di 16 prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.>>.
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere valutata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, si ripete, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da apprezzare sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha previsto la sola tutela retributiva consistente nel trattamento differenziale economico tra la qualifica di appartenenza e quella superiore5.
Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro, che si possono così riassumere:
Pag. 7 di 16 ▪ accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
▪ indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
▪ riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti, secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale6.
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assunto dal 1991 con qualifica di Ausiliario Specializzato ed inquadrato nel livello A7.
Ebbene, la parte ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore categoria BS, profilo professionale di
Operatore Socio Sanitario, ovvero, in subordine, alla categoria B. 6 Cfr. Cass. 27.09.2010, n. 20272 così massimata: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto c.c.n.l., al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).”.
Pag. 8 di 16 A sostegno delle domande promosse la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto da almeno dieci anni e senza soluzione di continuità i seguenti compiti in autonomia: cura, igiene ed assistenza dei malati anche con piccole medicazioni in autonomia ed in affiancamento agli infermieri per le medicazioni più complesse;
ausilio ai malati nell'assunzione di farmaci e nell'utilizzo delle apparecchiature medicali;
ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche dei pazienti e nella deambulazione;
lavaggio e disinfezione ferri contaminati;
trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;
raccolta, stoccaggio e mobilitazione dei rifiuti;
supporto diagnostico e trasporto in barella dei pazienti in sala operatoria o in radiologia.
Ebbene, dette decisive circostanze sono emerse solo in parte nel corso dell'istruzione probatoria.
Si consideri, infatti, che il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato con il ricorrente solo dal 2018, ha confermato esclusivamente di aver visto il ricorrente occuparsi in via ordinaria del lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, del trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici nonché della raccolta e stoccaggio dei rifiuti.
Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi adeguatamente provato il carattere prevalente, se non addirittura esclusivo, e continuativo dello svolgimento delle mansioni appena sopra indicate sul piano quantitativo, qualitativo e temporale quanto meno dal 2018.
Tanto conforta l'infondatezza della domanda diretta ad ottenere i pretesi crediti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori, risultando le attività svolte dalla parte ricorrente del tutto coincidenti con quelle del profilo professionale di appartenenza.
Pag. 9 di 16 Ed infatti, pur a voler ritenere che tutte le attività indicate in ricorso siano state affettivamente svolte in via ordinaria per circa dieci anni dalla parte ricorrente, dette mansioni rientrano appieno nella categoria A, profilo professionale di Ausiliario Specializzato.
Ed infatti, per l'indagine da compiere circa lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, i profili da comparare sono quelli della categoria A di appartenenza e quelli della categoria BS e della categoria B rivendicate.
Queste le declaratorie della categoria A e delle categorie B e BS appena richiamate contenute nell'Allegato 1 del CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
< Categoria A
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.
Profili professionali.
Ausiliario specializzato.
Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta,
Pag. 10 di 16 quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico- economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
… (omissis)…
Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Pag. 11 di 16 Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
… (omissis)…
Operatore socio-sanitario.
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio- sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero
e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
Pag. 12 di 16 a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.>>.
Ebbene, per quello che qui più interessa, analizzando la categoria B, emerge immediatamente che il dato discretivo rispetto alla categoria
A è rappresentato dalle specifiche capacità tecniche richieste.
A caratterizzare le attività esigibili dai dipendenti inquadrati nella categoria A è la sola capacità manuale generica.
Qualificano, invece, la categoria B oltre alle capacità manuali quelle tecniche specifiche, ricavabili dalla qualificazione e dalla specializzazione professionale.
Le capacità tecniche specifiche caratterizzanti le mansioni della categoria B in esame presuppongono il necessario possesso di titoli specifici, abilitazioni professionali o attestati di qualifica, analiticamente indicati dalla contrattazione integrativa esaminata per l'accesso alla categoria B, sia dall'esterno che dall'interno.
Ebbene, la parte ricorrente non ha mai allegato né ha mai provato di essere in possesso di specifiche capacità tecniche per lo svolgimento delle mansioni riconducibili alla categoria B.
Analogamente è dirsi per la categoria BS.
Analizzando la declaratoria della categoria BS rivendicata emerge immediatamente che il dato distintivo rispetto alle categorie A e B è dato o dal coordinamento di altri lavoratori ovvero dalla particolare specializzazione.
Quest'ultima, la particolare specializzazione, presuppone il necessario possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla
Pag. 13 di 16 contrattazione collettiva integrativa per l'accesso alla specifica categoria, che sono:
a) lo specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7
e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il
Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000, per l'accesso dall'esterno;
b) per l'accesso dall'interno:
1) dalla categoria B, livello iniziale, con specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il
Ministro e le regioni e province Controparte_2 autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
2) dalla categoria A, con cinque anni di anzianità di servizio nella categoria ed il possesso dello specifico titolo di cui al punto precedente.
Ebbene, la parte ricorrente non ha allegato né ha provato di aver svolto attività di coordinamento di altri lavoratori né di essere in possesso della particolare specializzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di OSS.
A bene vedere, tutte le mansioni di fatto esercitate dalla parte ricorrente senza alcuna capacità tecnica specifica e senza alcuna particolare specializzazione ed in ogni caso senza alcun coordinamento di altri lavoratori, secondo tutto quanto appena sopra riferito, sono riconducibili alla categoria A di appartenenza ed al profilo professionale di Ausiliario specializzato.
Pag. 14 di 16 Rientrano, infatti, nelle mansioni esigibili dai lavoratori inquadrati nella categoria A ed appartengono al profilo professionale dell'Ausiliario specializzato tutte le seguenti attività:
a) l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici;
b) il trasporto di materiali in uso;
c) le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa, come il supporto al personale infermieristico per le medicazioni più complesse e l'ausilio ai pazienti non autosufficienti;
d) l'accompagnamento o (…) spostamento dei degenti.
Si aggiunga, inoltre, che i singoli atti di cura e di igiene rivolti ai pazienti che la parte ricorrente ha dedotto di aver espletato non potrebbero qualificarsi alla stregua del più complesso ed articolato intervento igienico sanitario e di carattere sociale caratterizzante l'attività dell'Operatore Socio Sanitario, trattandosi, detto intervento, di un insieme di attività evidentemente più articolate, preordinate all'assistenza diretta della persona e del suo ambiente di vita che comprende il supporto gestionale, organizzativo e formativo, e che, pertanto, non può limitarsi a singoli e specifici atti.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 15 di 16 - rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,23/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Si veda Cass n. 25848/2022, così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.”. 4 Cfr. anche Cass. 15.06.2015, n. 12334 così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di svolgimento di mansioni superiori si applica l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché al dipendente spetta la corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, senza che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva il cui intervento è consentito nei casi di cui all'art. 52, comma 6, del medesimo d.lgs.; né può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 69, comma 3, del medesimo decreto, che si riferisce esclusivamente al trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento, al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente. (Rigetta, App. Milano, 15/05/2009
).”. 5 Sul punto cfr. Cass. 27.10.2011, n. 22438 così massimata: “Se è pur vero che l'art. 52 d.lg. n. 165/01 al comma 1° stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce
- però - il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima (nella specie, la Corte ha respinto al tesi sostenuta dalla Pubblica
Amministrazione-datrice di lavoro secondo la quale alla carriera dirigenziale, stante la sua specificità, non si potrebbe applicare la tutela retributiva, ribadendo invece, come al contrario, detta tutela non è inversamente proporzionale all'importanza ed alla qualità delle mansioni svolte e come tale, trova applicazione in presenza di qualsivoglia mansione superiore «di fatto» espletata).” 7 Cfr. buste-paga, doc. n. 2), in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 11064/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
ACQUAVIVA NICOLA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e COSTANZA SOLLECITO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed agli emolumenti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell'azienda resistente dal
16.04.1991, inquadrato nel livello A, e di aver svolto da oltre dieci anni mansioni di Operatore Socio Sanitario corrispondenti al superiore livello BS, occupandosi quotidianamente ed in via autonoma delle seguenti attività: cura, igiene ed assistenza dei malati anche con piccole medicazioni in autonomia ed in affiancamento agli infermieri per le medicazioni più complesse;
ausilio ai malati nell'assunzione di farmaci e nell'utilizzo delle apparecchiature medicali;
ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche dei pazienti e nella deambulazione;
lavaggio e disinfezione ferri contaminati;
trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;
raccolta, stoccaggio e mobilitazione dei rifiuti;
supporto diagnostico e trasporto in barella dei pazienti in sala operatoria o in radiologia;
rappresentando di essere inserito in turni con i colleghi OSS e di non aver mai svolto l'attività di pulizia e di riordino degli ambienti quali tipiche attività dell'inquadramento formale, atteso che dette attività erano state affidate da anni ad una società specializzata;
rivendicando il diritto all'inquadramento nel livello BS per aver svolto i tipici compiti degli OSS, quale l'assistenza diretta del paziente, e deducendo di aver partecipato ad un corso di formazione per OSS dietro richiesta datoriale, agiva in giudizio per la declaratoria del diritto all'inquadramento nel livello BS o, in subordine, nel livello B, dal 14.10.2009 o da altra data, e per la condanna dell'azienda resistente al pagamento degli emolumenti retributivi differenziali dal
14.10.2009 oltre interessi legali e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire la maturata estinzione anche parziale per prescrizione dei crediti retributivi differenziali pretesi e per domandare il rigetto delle domande promosse per infondatezza, ritenendo le mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente pienamente conformi a quelle previste per la qualifica posseduta di ausiliario specializzato, vinte le spese di giudizio.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
Pag. 2 di 16 All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Tanto premesso, entrando nel merito delle domande attoree avanzate, occorre concludere per l'infondatezza dell'intrapresa azione giudiziale che, di conseguenza, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre immediatamente chiarire che per il rapporto in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato1.
Nella speciale disciplina appena sopra richiamata, infatti, è prevista la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni appartenenti a qualifiche superiori esclusivamente nelle ipotesi tassativamente indicate ed elencate nel comma 2°.
Ovvero per non più di sei mesi ed in caso di vacanza di posto in organico o di sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la sola durata dell'assenza, tranne che di quella per ferie.
Pag. 3 di 16 In entrambi i casi esclusivamente qualora sussistano obiettive esigenze di servizio2. 2 Questa la disposizione richiamata attualmente vigente: <Articolo 52
Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per
l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Pag. 4 di 16 In caso di inosservanza dei limiti stringenti per la legittima assegnazione del pubblico dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è prescritta la nullità della stessa adibizione formale.
Risulta espressamente disciplinata, inoltre, nella stessa norma, la giuridica impossibilità per il pubblico dipendente di ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla qualifica superiore.
Tanto conduce immediatamente al rigetto della domanda principale diretta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento.
Lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento nel pubblico impiego contrattualizzato rileva esclusivamente ai fini retributivi3.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.>>.
Pag. 5 di 16 Ed infatti, in caso di svolgimento effettivo di mansioni appartenenti alla superiore qualifica, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, per il pubblico dipendente è prevista esclusivamente la tutela tipizzata dal legislatore, consistente nel trattamento economico differenziale tra la qualifica di appartenenza e quella superiore4.
Tanto si desume dal comma 5° dello stesso art. 52 cit. dove è disposto:
<Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.>>.
Per accedere al tipo di tutela da ultimo richiamata, inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori deve essere apprezzato come prevalente rispetto alle mansioni della qualifica di appartenenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali.
Questo è quanto disposto dal comma 3° dell'art. 52 cit. che si riporta:
< Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
Pag. 6 di 16 prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.>>.
Pertanto, in caso di espletamento di mansioni superiori, la cui effettività deve essere valutata secondo i parametri scanditi dalla disposizione appena richiamata, quelli, si ripete, della prevalenza dei compiti superiori rispetto a quelli rispondenti all'originario inquadramento, da apprezzare sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, il legislatore ha previsto la sola tutela retributiva consistente nel trattamento differenziale economico tra la qualifica di appartenenza e quella superiore5.
Ebbene, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente esercitate dal dipendente pubblico.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro, che si possono così riassumere:
Pag. 7 di 16 ▪ accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
▪ indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
▪ riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti, secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale6.
Nel caso in esame deve ritenersi pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assunto dal 1991 con qualifica di Ausiliario Specializzato ed inquadrato nel livello A7.
Ebbene, la parte ricorrente, in questo giudizio, rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale da svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore categoria BS, profilo professionale di
Operatore Socio Sanitario, ovvero, in subordine, alla categoria B. 6 Cfr. Cass. 27.09.2010, n. 20272 così massimata: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto c.c.n.l., al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).”.
Pag. 8 di 16 A sostegno delle domande promosse la parte ricorrente ha dedotto di aver svolto da almeno dieci anni e senza soluzione di continuità i seguenti compiti in autonomia: cura, igiene ed assistenza dei malati anche con piccole medicazioni in autonomia ed in affiancamento agli infermieri per le medicazioni più complesse;
ausilio ai malati nell'assunzione di farmaci e nell'utilizzo delle apparecchiature medicali;
ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche dei pazienti e nella deambulazione;
lavaggio e disinfezione ferri contaminati;
trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici;
raccolta, stoccaggio e mobilitazione dei rifiuti;
supporto diagnostico e trasporto in barella dei pazienti in sala operatoria o in radiologia.
Ebbene, dette decisive circostanze sono emerse solo in parte nel corso dell'istruzione probatoria.
Si consideri, infatti, che il teste il quale ha Testimone_1 dichiarato di aver lavorato con il ricorrente solo dal 2018, ha confermato esclusivamente di aver visto il ricorrente occuparsi in via ordinaria del lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati, del trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici nonché della raccolta e stoccaggio dei rifiuti.
Pertanto, tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi adeguatamente provato il carattere prevalente, se non addirittura esclusivo, e continuativo dello svolgimento delle mansioni appena sopra indicate sul piano quantitativo, qualitativo e temporale quanto meno dal 2018.
Tanto conforta l'infondatezza della domanda diretta ad ottenere i pretesi crediti retributivi differenziali da svolgimento di mansioni superiori, risultando le attività svolte dalla parte ricorrente del tutto coincidenti con quelle del profilo professionale di appartenenza.
Pag. 9 di 16 Ed infatti, pur a voler ritenere che tutte le attività indicate in ricorso siano state affettivamente svolte in via ordinaria per circa dieci anni dalla parte ricorrente, dette mansioni rientrano appieno nella categoria A, profilo professionale di Ausiliario Specializzato.
Ed infatti, per l'indagine da compiere circa lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, i profili da comparare sono quelli della categoria A di appartenenza e quelli della categoria BS e della categoria B rivendicate.
Queste le declaratorie della categoria A e delle categorie B e BS appena richiamate contenute nell'Allegato 1 del CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
< Categoria A
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.
Profili professionali.
Ausiliario specializzato.
Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta,
Pag. 10 di 16 quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico- economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
… (omissis)…
Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Pag. 11 di 16 Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
… (omissis)…
Operatore socio-sanitario.
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio- sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero
e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
Pag. 12 di 16 a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.>>.
Ebbene, per quello che qui più interessa, analizzando la categoria B, emerge immediatamente che il dato discretivo rispetto alla categoria
A è rappresentato dalle specifiche capacità tecniche richieste.
A caratterizzare le attività esigibili dai dipendenti inquadrati nella categoria A è la sola capacità manuale generica.
Qualificano, invece, la categoria B oltre alle capacità manuali quelle tecniche specifiche, ricavabili dalla qualificazione e dalla specializzazione professionale.
Le capacità tecniche specifiche caratterizzanti le mansioni della categoria B in esame presuppongono il necessario possesso di titoli specifici, abilitazioni professionali o attestati di qualifica, analiticamente indicati dalla contrattazione integrativa esaminata per l'accesso alla categoria B, sia dall'esterno che dall'interno.
Ebbene, la parte ricorrente non ha mai allegato né ha mai provato di essere in possesso di specifiche capacità tecniche per lo svolgimento delle mansioni riconducibili alla categoria B.
Analogamente è dirsi per la categoria BS.
Analizzando la declaratoria della categoria BS rivendicata emerge immediatamente che il dato distintivo rispetto alle categorie A e B è dato o dal coordinamento di altri lavoratori ovvero dalla particolare specializzazione.
Quest'ultima, la particolare specializzazione, presuppone il necessario possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla
Pag. 13 di 16 contrattazione collettiva integrativa per l'accesso alla specifica categoria, che sono:
a) lo specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7
e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il
Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000, per l'accesso dall'esterno;
b) per l'accesso dall'interno:
1) dalla categoria B, livello iniziale, con specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il
Ministro e le regioni e province Controparte_2 autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000;
2) dalla categoria A, con cinque anni di anzianità di servizio nella categoria ed il possesso dello specifico titolo di cui al punto precedente.
Ebbene, la parte ricorrente non ha allegato né ha provato di aver svolto attività di coordinamento di altri lavoratori né di essere in possesso della particolare specializzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di OSS.
A bene vedere, tutte le mansioni di fatto esercitate dalla parte ricorrente senza alcuna capacità tecnica specifica e senza alcuna particolare specializzazione ed in ogni caso senza alcun coordinamento di altri lavoratori, secondo tutto quanto appena sopra riferito, sono riconducibili alla categoria A di appartenenza ed al profilo professionale di Ausiliario specializzato.
Pag. 14 di 16 Rientrano, infatti, nelle mansioni esigibili dai lavoratori inquadrati nella categoria A ed appartengono al profilo professionale dell'Ausiliario specializzato tutte le seguenti attività:
a) l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici;
b) il trasporto di materiali in uso;
c) le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa, come il supporto al personale infermieristico per le medicazioni più complesse e l'ausilio ai pazienti non autosufficienti;
d) l'accompagnamento o (…) spostamento dei degenti.
Si aggiunga, inoltre, che i singoli atti di cura e di igiene rivolti ai pazienti che la parte ricorrente ha dedotto di aver espletato non potrebbero qualificarsi alla stregua del più complesso ed articolato intervento igienico sanitario e di carattere sociale caratterizzante l'attività dell'Operatore Socio Sanitario, trattandosi, detto intervento, di un insieme di attività evidentemente più articolate, preordinate all'assistenza diretta della persona e del suo ambiente di vita che comprende il supporto gestionale, organizzativo e formativo, e che, pertanto, non può limitarsi a singoli e specifici atti.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
Pag. 15 di 16 - rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalla parte ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,23/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art.
62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Si veda Cass n. 25848/2022, così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.”. 4 Cfr. anche Cass. 15.06.2015, n. 12334 così massimata: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di svolgimento di mansioni superiori si applica l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché al dipendente spetta la corresponsione della differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore, senza che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva il cui intervento è consentito nei casi di cui all'art. 52, comma 6, del medesimo d.lgs.; né può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 69, comma 3, del medesimo decreto, che si riferisce esclusivamente al trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento, al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente. (Rigetta, App. Milano, 15/05/2009
).”. 5 Sul punto cfr. Cass. 27.10.2011, n. 22438 così massimata: “Se è pur vero che l'art. 52 d.lg. n. 165/01 al comma 1° stabilisce che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, nondimeno il comma 5° dello stesso articolo disciplina l'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore e mentre stabilisce, da un lato, la nullità di tale assegnazione, dall'altro riconosce
- però - il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima (nella specie, la Corte ha respinto al tesi sostenuta dalla Pubblica
Amministrazione-datrice di lavoro secondo la quale alla carriera dirigenziale, stante la sua specificità, non si potrebbe applicare la tutela retributiva, ribadendo invece, come al contrario, detta tutela non è inversamente proporzionale all'importanza ed alla qualità delle mansioni svolte e come tale, trova applicazione in presenza di qualsivoglia mansione superiore «di fatto» espletata).” 7 Cfr. buste-paga, doc. n. 2), in all.ti parte ricorrente.