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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. n. 1719/2023 e vertente
TRA
e (C.F. , in Parte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier
Francesco Rizza
Opponente
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2 C.F._1
Lo Iacono
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' (in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2023 del 22.03.2023 (R.G. n 749/2023) provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa-sezione Lavoro, notificato unitamente all'atto di precetto il
03.05.2023, col quale veniva alla stessa ingiunto di pagare, in favore di , Controparte_2 la somma di € 8.613,12 a titolo di TFR e c.d. “Bonus Renzi” maturato dal 2017 al 2022 in virtù dell'attività lavorativa prestata mediante contratti stagionali a tempo determinato in favore della società opponente, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, e spese di precetto.
A fondamento dell'opposizione, l'azienda deduceva:
1 - l'inesistenza della pretesa creditoria a titolo di TFR, per avvenuto pagamento delle somme ingiunte a tale titolo con ratei mensili sulle buste paga unitamente allo stipendio e versato mediante bonifici bancari, nella misura contrattualmente stabilita e pari all'8,63 % della paga base giornaliera, come previsto dall'art. 24 comma 2 del Contratto Provinciale di
Lavoro e della di Siracusa, per come emergente Parte_3 Parte_4 Parte_5
anche dalle Certificazioni Uniche prodotte da parte ricorrente e poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, le quali al punto 810 del documento, alla voce “TFR maturato dal
1/1/2001 e rimasto in azienda”, non riportavano alcuna somma di trattamento di fine rapporto da corrispondere, attesa l'erogazione mensile di tale emolumento;
- l'inesistenza e non debenza della pretesa creditoria a titolo di trattamento integrativo Bonus
IR (ex “Bonus Renzi”) in quanto tale trattamento per i braccianti agricoli non era posto a carico dei datori di lavoro (come da circolare INPS n. 73 del 24.06.2022), ma poteva essere riconosciuto automaticamente da parte dell'INPS, in seguito a verifica da parte dell'Istituto dei requisiti reddituali del lavoratore, oppure recuperato sulla dichiarazione dei redditi 730 o ex Unico dell'anno successivo mediante richiesta di rimborso alla Agenzia delle Entrate;
che in ogni caso, l'azienda datrice di lavoro sarebbe comunque oggettivamente impossibilitata a corrispondere l'indennità richiesta dal ricorrente, atteso che, trattandosi nella specie di rapporti stagionali a tempo determinato tutti cessati tra aprile e giugno, quindi prima della redazione e ricezione del modello 730 (redatto a luglio di ogni anno), il datore di lavoro, non essendo sostituto d'imposta - stante l'interruzione del rapporto lavorativo - , mai avrebbe potuto erogare somme riconosciute nel modello 730.
Tutto ciò premesso, l'azienda opponente, previa istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva all'adito Giudice del
Lavoro di “Accertare e dichiarare inesistente ed infondata la pretesa creditoria del sig.
[...]
e per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto CP_2
giuridico il decreto ingiuntivo n 191/2023 del 22/3/2023 (R.G. 749/2023) opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione” e “In via meramente subordinata, stante l'avvenuto pagamento delle indennità
a titolo di TRF come documentato in atti, ridurre le somme ingiunte nella misura che risulteranno dovute all'esito del giudizio, per i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale Controparte_3 contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo di non aver ricevuto le somme allo stesso dovute a titolo di Bonus IR
2 né a titolo di TFR in quanto l'art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del
DPCM 29/2015 non consentivano l'erogazione mensile del TFR per gli operai agricoli.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.07.2023, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, nella vicenda in esame, l' Parte_6
(in persona del legale rappresentante pro tempore) ha contestato l'esistenza del credito azionato da , sia con riferimento a TFR maturato in ragione dell'attività Controparte_3 lavorativa resa alle dipendenze dell'opponente per gli anni dal 2017 al 2022, sia con riferimento al Bonus IR.
Quanto al TFR, l'azienda opponente ha dedotto di avere regolarmente corrisposto mensilmente in busta paga i ratei di TFR maturati dal lavoratore, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL, il quale consente appunto al datore di lavoro di corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto.
3 Sul punto giova evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del CPL degli , “Agli operai a tempo Parte_7
determinato la retribuzione viene corrisposta mediante busta paga con acconti settimanali o ogni dieci giorni e con saldo mensile. Il TFR può essere erogato nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione”.
Ai sensi della citata disposizione, il datore di lavoro può corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto. Né, d'altra parte, depongono in senso contrario l'art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del DPCM 29/2015, che disciplinano l'accantonamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, per i datori di lavoro privati con più di
50 dipendenti. Di conseguenza, per i lavoratori a tempo determinato, l'impresa datoriale può erogare nella paga giornaliera del lavoratore il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, la società Controparte_4
ha dimostrato di avere sempre regolarmente corrisposto in busta paga i
[...]
ratei di TFR maturati da , negli anni dal 2016 al 2022, avvalendosi delle Controparte_3 facoltà previste dall'art. 24 del CPL.
Parimenti, per quanto riguarda il “Bonus IR”, dai modelli 730 risulta che in sede di dichiarazione annuale dei redditi è stato riconosciuto l'importo di € 668,00 per l'anno 2016,
€ 484,00 per l'anno 2017, € 960,00 per gli anni 2018 e 2019 e di € 476,00 per il 2020, non erogati dal datore di lavoro e, conseguentemente, il credito è stato soddisfatto dall'Ente previdenziale in un'unica soluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e l'opposto decreto ingiuntivo va revocato, essendo stato dimostrato in giudizio che il lavoratore ha interamente riscosso le spettanze richieste con l'instaurazione del procedimento monitorio.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
4 1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2023 del 22.03.2023 reso dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro nel procedimento monitorio R.G. n
749/2023;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 11.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
5
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. n. 1719/2023 e vertente
TRA
e (C.F. , in Parte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier
Francesco Rizza
Opponente
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2 C.F._1
Lo Iacono
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' (in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2023 del 22.03.2023 (R.G. n 749/2023) provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa-sezione Lavoro, notificato unitamente all'atto di precetto il
03.05.2023, col quale veniva alla stessa ingiunto di pagare, in favore di , Controparte_2 la somma di € 8.613,12 a titolo di TFR e c.d. “Bonus Renzi” maturato dal 2017 al 2022 in virtù dell'attività lavorativa prestata mediante contratti stagionali a tempo determinato in favore della società opponente, oltre interessi rivalutazione monetaria e spese, e spese di precetto.
A fondamento dell'opposizione, l'azienda deduceva:
1 - l'inesistenza della pretesa creditoria a titolo di TFR, per avvenuto pagamento delle somme ingiunte a tale titolo con ratei mensili sulle buste paga unitamente allo stipendio e versato mediante bonifici bancari, nella misura contrattualmente stabilita e pari all'8,63 % della paga base giornaliera, come previsto dall'art. 24 comma 2 del Contratto Provinciale di
Lavoro e della di Siracusa, per come emergente Parte_3 Parte_4 Parte_5
anche dalle Certificazioni Uniche prodotte da parte ricorrente e poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, le quali al punto 810 del documento, alla voce “TFR maturato dal
1/1/2001 e rimasto in azienda”, non riportavano alcuna somma di trattamento di fine rapporto da corrispondere, attesa l'erogazione mensile di tale emolumento;
- l'inesistenza e non debenza della pretesa creditoria a titolo di trattamento integrativo Bonus
IR (ex “Bonus Renzi”) in quanto tale trattamento per i braccianti agricoli non era posto a carico dei datori di lavoro (come da circolare INPS n. 73 del 24.06.2022), ma poteva essere riconosciuto automaticamente da parte dell'INPS, in seguito a verifica da parte dell'Istituto dei requisiti reddituali del lavoratore, oppure recuperato sulla dichiarazione dei redditi 730 o ex Unico dell'anno successivo mediante richiesta di rimborso alla Agenzia delle Entrate;
che in ogni caso, l'azienda datrice di lavoro sarebbe comunque oggettivamente impossibilitata a corrispondere l'indennità richiesta dal ricorrente, atteso che, trattandosi nella specie di rapporti stagionali a tempo determinato tutti cessati tra aprile e giugno, quindi prima della redazione e ricezione del modello 730 (redatto a luglio di ogni anno), il datore di lavoro, non essendo sostituto d'imposta - stante l'interruzione del rapporto lavorativo - , mai avrebbe potuto erogare somme riconosciute nel modello 730.
Tutto ciò premesso, l'azienda opponente, previa istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva all'adito Giudice del
Lavoro di “Accertare e dichiarare inesistente ed infondata la pretesa creditoria del sig.
[...]
e per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di qualsivoglia effetto CP_2
giuridico il decreto ingiuntivo n 191/2023 del 22/3/2023 (R.G. 749/2023) opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione” e “In via meramente subordinata, stante l'avvenuto pagamento delle indennità
a titolo di TRF come documentato in atti, ridurre le somme ingiunte nella misura che risulteranno dovute all'esito del giudizio, per i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale statuizione”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il quale Controparte_3 contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto, deducendo di non aver ricevuto le somme allo stesso dovute a titolo di Bonus IR
2 né a titolo di TFR in quanto l'art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del
DPCM 29/2015 non consentivano l'erogazione mensile del TFR per gli operai agricoli.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, giusta ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.07.2023, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, nella vicenda in esame, l' Parte_6
(in persona del legale rappresentante pro tempore) ha contestato l'esistenza del credito azionato da , sia con riferimento a TFR maturato in ragione dell'attività Controparte_3 lavorativa resa alle dipendenze dell'opponente per gli anni dal 2017 al 2022, sia con riferimento al Bonus IR.
Quanto al TFR, l'azienda opponente ha dedotto di avere regolarmente corrisposto mensilmente in busta paga i ratei di TFR maturati dal lavoratore, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 24 del CPL, il quale consente appunto al datore di lavoro di corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto.
3 Sul punto giova evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del CPL degli , “Agli operai a tempo Parte_7
determinato la retribuzione viene corrisposta mediante busta paga con acconti settimanali o ogni dieci giorni e con saldo mensile. Il TFR può essere erogato nella paga giornaliera o essere versato a fine rapporto in unica soluzione”.
Ai sensi della citata disposizione, il datore di lavoro può corrispondere il trattamento di fine rapporto unitamente ai compensi mensilmente corrisposti all'operaio agricolo, senza attendere la cessazione del rapporto. Né, d'altra parte, depongono in senso contrario l'art. 1, comma 756-bis, della L. n. 296/2006 e l'art. 3 del DPCM 29/2015, che disciplinano l'accantonamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, per i datori di lavoro privati con più di
50 dipendenti. Di conseguenza, per i lavoratori a tempo determinato, l'impresa datoriale può erogare nella paga giornaliera del lavoratore il trattamento di fine rapporto accantonato in azienda.
Ciò posto, nella fattispecie per cui è causa, la società Controparte_4
ha dimostrato di avere sempre regolarmente corrisposto in busta paga i
[...]
ratei di TFR maturati da , negli anni dal 2016 al 2022, avvalendosi delle Controparte_3 facoltà previste dall'art. 24 del CPL.
Parimenti, per quanto riguarda il “Bonus IR”, dai modelli 730 risulta che in sede di dichiarazione annuale dei redditi è stato riconosciuto l'importo di € 668,00 per l'anno 2016,
€ 484,00 per l'anno 2017, € 960,00 per gli anni 2018 e 2019 e di € 476,00 per il 2020, non erogati dal datore di lavoro e, conseguentemente, il credito è stato soddisfatto dall'Ente previdenziale in un'unica soluzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e l'opposto decreto ingiuntivo va revocato, essendo stato dimostrato in giudizio che il lavoratore ha interamente riscosso le spettanze richieste con l'instaurazione del procedimento monitorio.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
4 1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2023 del 22.03.2023 reso dal Tribunale di Siracusa – sezione Lavoro nel procedimento monitorio R.G. n
749/2023;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 11.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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