CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI DI Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa MA RP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 6183 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del
4.12.2025 e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Pasquale Romano ( e Mariano Fergola C.F._2
( ) in virtù di procura in calce all'atto d'appello C.F._3
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pontesilli
pag. 1 di 16 ( ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta del grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5680/2022
pubblicata il 14.4.2022 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di appalto).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 22415/2019 del 19.11.2019 il Tribunale di Roma
ingiunse ad il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, , della somma di € CP_1 CP_1
6.919,10 (oltre interessi legali e spese della procedura), portata dalle fatture n. 73 del 20.5.2019 e n. 84 del 6.6.2019, emesse a saldo del corrispettivo richiesto per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'abitazione dell'ingiunto, sita in Roma, via Valle Borbera n. 24.
Con atto di citazione notificato il 7.1.2020 il propose opposizione, Pt_1
deducendo: i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dell'estratto autentico delle scritture contabili della società
ricorrente da cui poter desumere la regolare numerazione delle fatture allegate al ricorso monitorio;
ii) l'assenza di prova dei fatti costitutivi del pag. 2 di 16 credito azionato dall'opposta; iii) la mancata indicazione delle prestazioni cui si riferirebbero le fatture allegate al ricorso monitorio.
Aggiunse poi che i lavori che si era impegnata a Controparte_2
effettuare non erano stati ultimati e che le opere già realizzate presentavano gravi vizi e difformità, per accertare i quali aveva promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., con ricorso in data 2.2.2019 (n. 75198/2019 R.G.).
Concluse, pertanto, nei termini, come precisati nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1) c.p.c. del 9.1.2020, di seguito riportati:
«a) in via principale, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 22415/19 in considerazione dell'insussistenza del credito riportato nelle fatture nn. 73 del 20.5.2019 e 84
del 6.6.2019 e per lo svolgimento in violazione delle regole dell'arte dei lavori appaltati per il tramite del contratto stipulato l'11.01.2019, con refusione delle spese e dei compensi di lite,
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
b) in linea gradata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della controparte ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei difetti e vizi delle opere realizzate e del mancato completamento di quelle programmate;
c) in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sig. ha subito un danno Parte_1
patrimoniale, da commisurarsi in misura pari al costo da sostenere per il completamento dei lavori - inclusi quello per la nomina di un tecnico che provveda all'inoltro della comunicazione di fine lavori, al collaudo edilizio e alla variazione catastale del bene e per la fornitura delle zanzariere - per gli interventi di ripristino necessari a rimuovere i vizi e dei difetti riscontrati sui lavori medesimi e per quello della pulizia effettuata nell'appartamento,
chiede condannarsi la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pag. 3 di 16 tempore, al risarcimento in suo favore dell'importo di € 16.042,00 o di quella diversa somma,
maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia maggiorata degli interessi, con refusione delle spese di C.T.U., sostenute per l'A.T.P., pari ad € 2.200,00, oltre accessori di legge, nonchè dei compensi di lite, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso forfettario come per legge.»
Instaurato il contraddittorio e acquisita ritualmente la relazione del
16.5.2020 a firma dell'arch. conclusiva del procedimento per Persona_1
a.t.p., il Tribunale adito, con sentenza n. 5680/2022, decise la causa così
statuendo:
«Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 7.1.2020 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattese, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 22415/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 19.11.2019;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di controparte, del complessivo importo di € 3.122,90 oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti».
2. Con atto di citazione notificato il 25.9.2020 il ha proposto appello, Pt_1
articolato in tre motivi, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, sia condannata al pagamento del maggior importo CP_1
di € 16.042,00, a titolo di risarcimento del danno, e alla rifusione delle spese di lite del primo grado, ivi inclusi i compensi liquidati al c.t.u. nell'ambito pag. 4 di 16 dell'accertamento tecnico preventivo, pari a € 2.200,00. In via istruttoria, ha riproposto l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto e per la conferma della sentenza appellata.
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 31.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 5.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3
dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022
e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo si lamenta il solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale. In particolare, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in € 6.919,10 il proprio debito nei confronti di e ha disposto la sua compensazione col CP_1
maggior credito risarcitorio dal medesimo appellante maturato per €
10.042,00; all'accertamento del debito, tuttavia, avrebbe ostato la genericità
delle fatture, che non consentivano di riferire i corrispettivi rich iesti alle prestazioni eseguite in virtù del contratto d'appalto dell'11.1.2019 e le pag. 5 di 16 specifiche contestazioni mosse con l'opposizione, non superate dalla parte opposta, sui cui gravava l'onere di dimostrare i presupposti della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della S.C., l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 40110/2021; Cass. n. 8954/2020; Cass. n. 14473/2019; Cass. n.
7020/2019); pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n.
40110/2021 cit.; Cass. n. 5844/2006). Ne consegue, ulteriormente, che, se si accerta che la somma dovuta è inferiore a quella ingiunta, l'opposizione va accolta in parte, il decreto ingiuntivo va revocato e va pronunciata una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo revocato, decurtata di quanto accertato (Cass. n.
1954/2009; Cass. n. 24021/2004).
Alla luce di tali principi, è del tutto irrilevante che le fatture depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo fossero generiche (poiché contenevano il mero riferimento a lavori di straordinaria manutenzione e alla fornitura di pag. 6 di 16 materiale presso terzi, non meglio individuati), che non fosse stato depositato l'estratto autentico delle scritture contabili e che vi fosse stato il disconoscimento del «carteggio ex adverso depositato» (v. atto di appello, p.
7); così come è priva di valenza l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, superata dalla pronuncia della sentenza, che ha ritenuto parzialmente provato il credito dell'impresa ingiungente/opposta.
E infatti, all'esito del giudizio di opposizione, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione prodotta, è stato accertato che in data
11.1.2019 le parti hanno concluso un contratto d'appalto, in forza del quale l. si è impegnata a eseguire le opere di manutenzione CP_2
straordinaria dell'immobile di proprietà del , sito in Roma, via Valle Pt_1
Borbera n. 24, come descritte nel computo metrico e nel preventivo delle opere aggiuntive del 18.3.2019 allegati al contratto (v. docc. 3, 4 e 5 fasc.
opponente); contratto che costituisce la fonte contrattuale delle pretese creditorie fatte valere in giudizio dalle parti.
La relazione dell'arch. conclusiva del procedimento ex art. Persona_1
696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), al quale avevano partecipato entrambe le parti (n. 75189/2019 R.G.),
ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, ha ricostruito poi in modo puntuale e completo gli aspetti tecnici del rapporto, superando le critiche svolte dalle parti, sulla base di argomenti, ampiamente sviluppati, che non sono stati oggetto di specifiche e motivate censure nel presente giudizio ad opera dell'appellante. Più specificamente, ha rilevato che, alla data del pag. 7 di 16 sopralluogo, la società appaltatrice aveva ultimato circa il 98% CP_1
delle lavorazioni previste contrattualmente e che tali lavorazioni erano state realizzate a regola d'arte e in conformità degli accordi contrattuali, tranne alcune eccezioni, che ha descritto nel dettaglio;
ha quantificato, infine, gli interventi e i costi di ripristino, per un totale di € 6.410,00, aumentati a €
10.042,00, per il mancato rilascio del certificato di conformità degli impianti e la fornitura di zanzariere, rientranti nell'impegno negoziale assunto.
La sentenza gravata, senza operare alcuna inversione dell'onere probatorio,
ha condiviso del tutto le conclusioni contenute nell'anzidetta relazione, di cui ha riportato ampi stralci, concludendo correttamente nel senso che: «Si
sottolinea che alcuna contestazione è stata mossa da parte opponente in relazione alla circostanza del mancato pagamento del corrispettivo di cui alle fatture azionate in via monitoria e che la società opposta non ha in alcun modo dimostrato di aver fornito le zanzariere ed il certificato di conformità degli impianti, con conseguente necessità, per il
, di sostenere i relativi e necessari costi, quantificati dal consulente tecnico in Pt_1
complessivi € 6.410,00.
E pertanto, tenuto conto del mancato pagamento, da parte del , delle due fatture Pt_1
azionate in via monitoria per l'importo di € 6.919,10 e della debenza, da parte della
[...]
del complessivo importo di € 10.042,00 in favore di controparte (per i lavori CP_1
non ultimati, per i vizi delle lavorazioni, per la mancata fornitura delle zanzariere e per la mancata certificazione di conformità degli impianti), è possibile operare la compensazione giudiziale tra le rispettive partite di dare/avere tra le parti con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento (in Controparte_1
pag. 8 di 16 parziale accoglimento della domanda riconvenzionale) della differenza, pari all'importo di €
3.122,90, oltre agli accessori di legge.»
Alla luce delle considerazioni che precedono e, segnatamente, della genericità e della irrilevanza degli argomenti posti a base dell'appello per quanto sopra detto, va confermata la sentenza gravata, laddove, operata la compensazione tra i reciproci debiti -crediti, ha individuato un credito del nei confronti di di € 3.122,90, oltre interessi legali. Pt_1 Controparte_1
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sulla domanda, articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., di condanna della società opposta al risarcimento degli ulteriori danni patiti, consistiti nelle spese necessarie per la pulizia dell'appartamento (lasciato dall'impresa in «condizioni igieniche precarie») e per la nomina di un professionista di fiducia
(architetto o ingegnere) per occuparsi di: a) redazione e deposito della comunicazione di fine lavori;
b) collaudo delle opere realizzate in conformità
al titolo edilizio depositato dal committente per le opere assegnate all'impresa; c) presentazione della denuncia di variazione catastale dell'immobile» e presentazione della denuncia di variazione catastale dell'immobile; spese quantificate, rispettivamente, in € 1.000,00 e in misura non inferiore a € 5.000,00
Si duole, inoltre, della mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati in relazione a tali voci di danno.
6.1. La doglianza è priva di pregio.
pag. 9 di 16 Orbene, quanto alla prima voce di danno, si osserva come dalle fotografie allegate alla relazione redatta in sede di istruzione preventiva (doc. 6 fasc.
opposizione) non risulti affatto che l'appartamento è stato lasciato dall'impresa in condizioni igieniche tali da necessitare opere di pulizia straordinarie, sì da richiedere l'intervento di un'impresa specializzata.
Con riferimento al danno conseguente alla necessità di nominare un professionista cui affidare l'incarico di eseguire le specifiche attività
indicate, si rileva, in primo luogo, che l'art. 1 del contratto dell'11.1.2019
(rubricato «Oggetto del contratto»), ai fini dell'individuazione delle prestazioni dovute, rimanda al computo metrico allegato, il quale reca, in calce all'indicazione del prezzo finale della ristrutturazione, la seguente clausola: «Importo per le pratiche comunali e documentazione da parte del nostro tecnico (CILA-Reversale-DOCFA-Accatastamento) € 1.400,00 + iva escluso imposte».
Il contratto non comprendeva, dunque, le attività relative alla comunicazione di fine lavori e alla denuncia di variazione catastale (lett. a e c), per le quali era stato pattuito il pagamento all'impresa appaltatrice di un apposito corrispettivo aggiuntivo.
Poiché manca la prova che tale corrispettivo sia stato versato e che il Pt_1
abbia dovuto nominare un proprio tecnico per compiere attività già
remunerate, la pretesa in questione è infondata.
6.2. Quanto ai costi di collaudo dei lavori (lett. b), si osserva che il contratto prevedeva espressamente che «Il Committente nominerà il proprio Direttore
dei Lavori ai fini della verifica circa la rispondenza e la conformità delle pag. 10 di 16 previste categorie di lavoro contrattuali, in esecuzione e per provvedere agli adempimenti tecnico contabili, nonché per la conduzione generale dei rapporti con la stessa Ditta esecutrice dei lavori» (art. 4, comma 2).
È da escludere, dunque, che spettaste all'appaltatore procedere al collaudo dell'opera, trattandosi di attività che doveva essere svolta a cura e spese del committente.
6.3. Le considerazioni che precedono, fondate sul chiaro e inequivoco contenuto della documentazione prodotta, conducono anche a rigettare la richiesta di assunzione della prova testimoniale reiterata in appello, mediante riferimento ai capitoli articolati nella seconda memoria di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c.
Sul punto, va peraltro fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica di talché non è consentito un richiamo generico alle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado (come invece avvenuto nella specie), ma è richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è
contestata la valutazione del primo giudice nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova (così, in termini, Cass. n. 16420/2023; Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 23978/2015).
7. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
avendo il giudice di primo grado compensato integralmente le spese processuali in assenza dei presupposti di legge;
alla stregua dei principi pag. 11 di 16 affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n.
32061/2022), infatti, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal in misura ridotta non integrerebbe un'ipotesi di soccombenza Pt_1
reciproca né, nella specie, sussistevano gli ulteriori presupposti per la compensazione integrale delle spese di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c.
7.1. Il motivo merita accoglimento nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Si premette che nel caso in esame non sia pertinente il richiamo ai principi affermati nella citata sentenza della S.C. a sezioni unite n. 32061/2022,
secondo la quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella fattispecie, infatti, non si è in presenza di una sola domanda del creditore articolata in un unico capo, ma di domande contrapposte: da un lato, la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori avanzata in via monitoria da , risultata fondata per l'importo di € CP_1
6.919,00; dall'altro, la domanda di pagamento delle somme dovute per i lavori non ultimati, viziati o non eseguiti avanzata dal (oggetto della Pt_1
pag. 12 di 16 domanda riconvenzionale), risultata fondata per l'importo di € 10.042,00;
con una differenza in favore del secondo, operata la compensazione giudiziale, di € 3.122,90, oltre accessori.
Ciò posto, reputa comunque la Corte che sussistano i presupposti per riformare la sentenza sul capo delle spese, atteso l'accertamento di un credito in favore del nei confronti dell'impresa, sia pure in misura ridotta Pt_1
rispetto a quello indicato, che legittimano una compensazione solo parziale e non totale delle spese di lite. Va disposta, dunque, la compensazione in ragione di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di l. CP_2
Tali spese si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, vigenti all'epoca della decisione di primo grado, valori medi dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in complessivi € 3.223,00 per compensi (€ 875,00 per fase di studio, € 740,00 per fase introduttiva, €
1.600,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.620,00 per fase decisionale;
per complessivi € 4.835,00, da ridurre di un terzo), oltre a € 237,00 per esborsi (due terzi di € 264,00).
7.2. Quanto alle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., si richiama il costante principio enunciato dalla S.C., a mente del quale tali spese non hanno natura giudiziale. Difatti l'a.t.p. preventiva,
per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale,
non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (c fr. Cass. n.
pag. 13 di 16 13385/2025; Cass. n. 30854/2023; Cass. n. 21975/2019; Cass. n.
26573/2018).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass.
n. 30854/2023 cit. Cass. n. 2644/2018; Cass. n. 19613/2017).
Nel caso in esame, il ha dimostrato l'effettivo esborso a mezzo dei Pt_1
bonifici bancari emessi (per acconto e saldo) in favore dell'arch. per Per_1
complessivi € 2.790,56 (€ 2.200,00, oltre Iva e Cpa, come da decreto di liquidazione del 22.6.2020), e, segnatamente, il bonifico del 3.2.2020 di €
1.268,00 e quello del 30.7.2020 di € 1.522,56 (docc. 2 e 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; riprodotti unitamente all'atto di appello, docc. 10
e 11 dell'unico file, chiamato “produzione di primo grado”, pp. 109 e 110).
Nulla è stato chiesto espressamente e provato in relazione alla spesa sostenuta per la difesa tecnica nell'ambito della fase preventiva.
In conformità ai principi sopra richiamati, le anzidette spese, resesi necessarie per accertare i danni patiti dal e quantificare gli importi Pt_1
spettanti a ciascuna delle parti, vanno rimborsati all'odierno appellante, ma nella più limitata misura di due terzi, rimanendo a suo carico per il restante terzo, in ragione del parziale rigetto della sua domanda.
va condannata, quindi, a pagare al la somma di € CP_2 Pt_1
1.860,37, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento del saldo (30.7.2020) al soddisfo.
8. Anche le spese del giudizio di appello vanno regolate secondo i suddetti principi, stante il parziale accoglimento dell'opposizione; va disposta,
pag. 14 di 16 quindi, la compensazione per un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'appellata, da liquidarsi in base ai parametri di cui al citato d.m.
n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022, scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 3.258,67 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio;
€ 921,00 per fase introduttiva;
€ 922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.911,00 per fase decisionale;
per complessivi € 4.888,00, da ridurre di un terzo); oltre a € 254,67 (due terzi di € 382,00) per esborsi.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 5680/2022 pubblicata il 14.4.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, compensa tra le parti per un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna l. Controparte_2
alla rifusione in favore di dei restanti due terzi , che liquida Parte_1
in € 237,00 per spese vive ed € 3.223,00 per compensi;
2. condanna altresì al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
della somma di € 1.860,37, per le spese sostenute per la consulenza
[...]
tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., oltre interessi legali dal 30.7.2020 al saldo.
3. compensa tra le parti per un terzo le spese del giudizio di appello e condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Parte_1
pag. 15 di 16 dei restanti due terzi, che liquida in € 254,67 per spese vive ed € 3.258,67
per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma in data 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- MA RP - - MI DI -
pag. 16 di 16