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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentate e difese, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Maria Rosaria Altieri giusta procure in atti con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia alla via Rubino n. 38
Appellante E
Controparte_1
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 369 depositata il 28.03.2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di gravame le appellanti indicate in epigrafe hanno impugnato la decisione del Tribunale di Latina n. 369 del 2024 nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda formula dalla e nel ricorso Pt_1 Parte_2 introduttivo, riconoscendo il diritto all'attribuzione della Carta docenti in favore della per i soli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 e in favore della Parte_1 per il solo a.s. 2021/22. Parte_2 Il per ritualmente evocato in giudizio è Controparte_1 rimasto contumace.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Quanto alla posizione delle appellanti con il ricorso introduttivo le stesse, unitamente ad altre docenti, premettevano di aver prestato servizio a tempo determinato con il possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento e senza demerito né procedimenti disciplinari a loro carico successivamente all'a.s.
2015/16, anno a partire dal quale era stato riconosciuto il diritto, per i soli docenti di ruolo, all'erogazione dell'indennità della Carta finalizzata a sostenere la formazione continua.
Chiedevano il riconoscimento del citato bonus con riferimento ai seguenti servizi annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) la per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; la Parte_1
per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. Parte_2
A fondamento delle pretese la allegava ai nn. 1 (pag. 1-4) e 2 del ricorso Pt_1 introduttivo contratti e certificati/attestati di servizio ai quali risultavano i seguenti servizi: 2018/19 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2019/20 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2020/21 supplenza annuale;
2021/22 supplenza annuale.
La allegava ai nn. 1 e 3 del ricorso introduttivo contratti e certificati di Parte_2 servizio (all.to 4) dai quali risultavano i seguenti servizi: 2018/19 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2019/20 supplenza annuale;
2020/21 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2021/22 supplenza fino al termine delle attività didattiche, poi trasformato in supplenza fino al 30 giugno.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della
Corte di Cassazione che pronunciandosi sulla questione ha riconosciuto il diritto dei docenti con contratto annuale e al 30 giugno ad ottenere il bonus richiesto per la formazione docenti.
Le appellanti documentavano di non essere usciti dal sistema delle docente scolastiche.
Tanto premesso si lamenta che con sentenza n. 369 del 28.03.2024 il Giudice di prime cure, pur aderendo integralmente all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023, così riconoscendo il diritto all'accredito nel borsellino elettronico della Carta docenti per i servizi annuali e fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna motivazione, accoglieva la domanda delle odierne appellanti solo con riferimento agli aa.ss. 2018/2019 e
2021/2022 per e solo con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021 per la Parte_2
Ritiene la Corte che dalla documentazione prodotta e in conformità con gli approdi giurisprudenziali anche di legittimità, debba essere accertato il diritto delle parti appellanti ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per le ulteriori annualità rivendicate, in presenza di tutti i presupposti per il relativo riconoscimento: quanto alla per gli anni Pt_1 scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e quanto alla per l'annualità Parte_2
2021/2022.
Il va condannato ad attribuire alle parti parti appellanti il beneficio CP_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella ulteriore misura di € 500,00 per ogni ulteriore annualità qui riconosciuta oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Le spese del doppio sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accerta il diritto delle parti appellanti ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per le ulteriori annualità di seguito indicate quanto alla per gli anni scolastici Pt_1
2019/2020 e 2021/2022 e quanto alla per l'annualità 2021/2022; con Parte_2 condanna del convenuto ad attribuire alle parti parti appellanti il CP_1 beneficio tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella ulteriore misura di € 500,00 per ogni ulteriore annualità qui riconosciuta oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Condanna il medesimo Controparte_1
al pagamento delle spese di lite di primo grado come ivi liquidate e per
[...] il presente grado in complessivi euro 762,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
rappresentate e difese, dall'avv. Parte_1 Parte_2 Maria Rosaria Altieri giusta procure in atti con domicilio eletto presso lo studio del nominato procuratore in Formia alla via Rubino n. 38
Appellante E
Controparte_1
Appellato Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 369 depositata il 28.03.2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di gravame le appellanti indicate in epigrafe hanno impugnato la decisione del Tribunale di Latina n. 369 del 2024 nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda formula dalla e nel ricorso Pt_1 Parte_2 introduttivo, riconoscendo il diritto all'attribuzione della Carta docenti in favore della per i soli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 e in favore della Parte_1 per il solo a.s. 2021/22. Parte_2 Il per ritualmente evocato in giudizio è Controparte_1 rimasto contumace.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Quanto alla posizione delle appellanti con il ricorso introduttivo le stesse, unitamente ad altre docenti, premettevano di aver prestato servizio a tempo determinato con il possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento e senza demerito né procedimenti disciplinari a loro carico successivamente all'a.s.
2015/16, anno a partire dal quale era stato riconosciuto il diritto, per i soli docenti di ruolo, all'erogazione dell'indennità della Carta finalizzata a sostenere la formazione continua.
Chiedevano il riconoscimento del citato bonus con riferimento ai seguenti servizi annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) la per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; la Parte_1
per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22. Parte_2
A fondamento delle pretese la allegava ai nn. 1 (pag. 1-4) e 2 del ricorso Pt_1 introduttivo contratti e certificati/attestati di servizio ai quali risultavano i seguenti servizi: 2018/19 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2019/20 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2020/21 supplenza annuale;
2021/22 supplenza annuale.
La allegava ai nn. 1 e 3 del ricorso introduttivo contratti e certificati di Parte_2 servizio (all.to 4) dai quali risultavano i seguenti servizi: 2018/19 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2019/20 supplenza annuale;
2020/21 supplenza fino al termine delle attività didattiche;
2021/22 supplenza fino al termine delle attività didattiche, poi trasformato in supplenza fino al 30 giugno.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della
Corte di Cassazione che pronunciandosi sulla questione ha riconosciuto il diritto dei docenti con contratto annuale e al 30 giugno ad ottenere il bonus richiesto per la formazione docenti.
Le appellanti documentavano di non essere usciti dal sistema delle docente scolastiche.
Tanto premesso si lamenta che con sentenza n. 369 del 28.03.2024 il Giudice di prime cure, pur aderendo integralmente all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023, così riconoscendo il diritto all'accredito nel borsellino elettronico della Carta docenti per i servizi annuali e fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna motivazione, accoglieva la domanda delle odierne appellanti solo con riferimento agli aa.ss. 2018/2019 e
2021/2022 per e solo con riferimento agli aa.ss. 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021 per la Parte_2
Ritiene la Corte che dalla documentazione prodotta e in conformità con gli approdi giurisprudenziali anche di legittimità, debba essere accertato il diritto delle parti appellanti ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per le ulteriori annualità rivendicate, in presenza di tutti i presupposti per il relativo riconoscimento: quanto alla per gli anni Pt_1 scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e quanto alla per l'annualità Parte_2
2021/2022.
Il va condannato ad attribuire alle parti parti appellanti il beneficio CP_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella ulteriore misura di € 500,00 per ogni ulteriore annualità qui riconosciuta oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Le spese del doppio sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accerta il diritto delle parti appellanti ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per le ulteriori annualità di seguito indicate quanto alla per gli anni scolastici Pt_1
2019/2020 e 2021/2022 e quanto alla per l'annualità 2021/2022; con Parte_2 condanna del convenuto ad attribuire alle parti parti appellanti il CP_1 beneficio tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella ulteriore misura di € 500,00 per ogni ulteriore annualità qui riconosciuta oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Condanna il medesimo Controparte_1
al pagamento delle spese di lite di primo grado come ivi liquidate e per
[...] il presente grado in complessivi euro 762,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa