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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 3600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Volontaria - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 3600/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovino Parte_1 CodiceFiscale_1
(FG), alla Via Rossomandi, n.10, presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA BIANCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovino (FG), alla CP_1 CodiceFiscale_2
Via Rossomandi, n.10, presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA BIANCO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 06.10.2025, differita al 08.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. I ricorrenti, in particolare, esponevano di aver contratto matrimonio civile in Bovino (FG) il 23.12.2019 (Atto n.1, Parte I, anno 2019), in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nate le figlie , il 12.04.2011, ed , il 21.10.2015. Persona_1 Persona_2
A seguito di incomprensioni maturate negli anni e del venir meno dell'affectio coniugalis, tuttavia, si è verificata una crisi matrimoniale irreversibile, che li ha indotti a richiedere contestualmente la pronuncia di separazione e di divorzio. Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Con sentenza n. 93/2025 del 18.02.2025, il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni di separazione consensuale e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 08.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno ribadito di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con parziale modifica della clausola prevista per il contributo al mantenimento, concordando la diversa misura del 50% per ciascun genitore per le spese straordinarie;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***** L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come parzialmente modificate attraverso le note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 06.10.2025, tenutasi l'08.10.2025. L'art. 2 della L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 18.02.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse delle figlie minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Bovino (FG) il 23.12.2019 (Atto n.1, Parte I, anno 2019);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Volontaria - PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 3600/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bovino Parte_1 CodiceFiscale_1
(FG), alla Via Rossomandi, n.10, presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA BIANCO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovino (FG), alla CP_1 CodiceFiscale_2
Via Rossomandi, n.10, presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA BIANCO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 06.10.2025, differita al 08.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024, e hanno chiesto pronunciarsi la Parte_1 CP_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. I ricorrenti, in particolare, esponevano di aver contratto matrimonio civile in Bovino (FG) il 23.12.2019 (Atto n.1, Parte I, anno 2019), in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nate le figlie , il 12.04.2011, ed , il 21.10.2015. Persona_1 Persona_2
A seguito di incomprensioni maturate negli anni e del venir meno dell'affectio coniugalis, tuttavia, si è verificata una crisi matrimoniale irreversibile, che li ha indotti a richiedere contestualmente la pronuncia di separazione e di divorzio. Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni pattuite e documentate nel ricorso congiunto e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Con sentenza n. 93/2025 del 18.02.2025, il Tribunale di Foggia ha omologato le condizioni di separazione consensuale e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza del 08.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e hanno ribadito di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, con parziale modifica della clausola prevista per il contributo al mantenimento, concordando la diversa misura del 50% per ciascun genitore per le spese straordinarie;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***** L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e Parte_1 CP_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dal deposito del ricorso introduttivo ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso, come parzialmente modificate attraverso le note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 06.10.2025, tenutasi l'08.10.2025. L'art. 2 della L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. Ricorrono, dunque, in questo caso, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 18.02.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge;
- mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Conformi a diritto e all'interesse delle figlie minori della coppia, in considerazione di quanto esposto dalle parti e di quanto emerge dagli atti prodotti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Bovino (FG) il 23.12.2019 (Atto n.1, Parte I, anno 2019);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni pattuite tra le parti, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
• nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro