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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1837/2023 riunita alla n. 1922/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 02/10/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CARAVETTA MARISA, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE nel procedimento n. 1837/2023 e RESISTENTE nel procedimento n. 1922/2023 – E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 (CS) in data 18/07/1992, rappresentata e difesa dall'avv. SALCINA ANDREA ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE nel procedimento n. 1837/2023 e RICORRENTE nel procedimento n. 1922/2023 – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa 1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.9.2023 parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il procedimento contenzioso n. 1837/2023 R.G. nei confronti del
[...] marito , deducendo che: CP_1
- l'istante in data 08.09.2018 contraeva matrimonio concordatario, in Corigliano Calabro (CS) con il SI. , scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei CP_1 beni e che il predetto matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Anno 2018 Numero 77 Parte II Serie A Ufficio registro degli atti di matrimonio;
- dall'unione sono nati nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, cittadino italiano, età 7 anni e , nata a [...] il C.F._3 Parte_2 23.12.2019, c.f. , cittadina italiana, di anni 4; C.F._4
- entrambi i figli sono studenti e frequentano il primogenito la seconda elementare dell'Istituto comprensivo “Rodari”, mentre la piccola frequenta la Scuola dell'Infanzia Pt_2
“Maria Montessori” di Corigliano Rossano, usufruendo del servizio mensa, con retta mensile di € 50,00 circa;
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- gli stessi partecipano a corsi sportivi e formativi, segnatamente EA frequenta corso di taekwondo, mentre frequenterà il corso di danza classica. Entrambi i minori Pt_2 godono di buona salute;
- ad occuparsi di loro nella quotidianità è la madre;
- il nucleo familiare è residente in Corigliano Rossano, a.u. Corigliano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa nell'abitazione condominiale di proprietà esclusiva del resistente censita al catasto fabbricati del Comune di Corigliano Rossano a.u. Corigliano al foglio 101, part. 1117, sub. 10, Zona 2, Cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 240,15;
- la ricorrente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato di aiuto commessa presso Cisalfa sport, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili mentre il sig. CP_1 svolge attività lavorativa presso la Società IVS Italia, percependo uno stipendio di circa € 1.800,00 mensili;
CP_
- il sig. percepisce assegno unico universale per i figli erogato dall' competente CP_1 per un importo mensile di € 480,00 circa;
- la ricorrente è proprietaria di beni mobili registrati ossia veicolo modello Lancia Musa Tg. DN592XD, mentre il sig. è proprietario del veicolo Golf 7 targato FS522GL; CP_1
- la famiglia ha un tenore di vita normale;
non ha consuetudini nell'effettuare viaggi, non ha collaboratori domestici;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e diverse incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è venuta progressivamente e ormai irrimediabilmente meno l'affectio coniugalis, che, certamente, costituisce il punto fondamentale per garantire un matrimonio duraturo e felice. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“emanati i provvedimenti presidenziali necessari, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e nominare il giudice istruttore rassegnando sin d'ora le seguenti Conclusioni Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano di effettuare le opportune annotazioni;
2) assegnare la casa coniugale, comprensiva di arredi, sita in Corigliano Rossano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 ai due figli;
3) stabilire il mantenimento da parte del sig. nei confronti dei due figli, EA e CP_1
, di 500,00 € (€ 250,00 per ogni figlio ) al mese da corrispondere entro e non oltre il Pt_2 giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
4) stabilire in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
6) il sig. potrà tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa CP_1 comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
in mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 sino alle ore 21.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 21.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in Pag. 3 di 16
compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni dei figli verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori.
7) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra il 50% del rimborso irpef in riferimento CP_1 Pt_1 al modello 730/2023 redditi 2022 di € 800,00 accreditati allo stesso, ma di competenza di entrambi poiché la dichiarazione fiscale è congiunta (dichiarante e coniuge) ove confluivano fatture e scontrini a nome della ricorrente e dei due figli minori;
8) il sig. dovrà provvedere al pagamento delle spese per il battesimo della piccola CP_1
, poiché le parti di comune accordo avevano accantonato sul conto corrente del Pt_2 resistente la somma di € 3.000,00 per il pagamento di tale spesa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 6.12.2023, ha dedotto che: CP_1
- la ricorrente omette di riferire le reali circostanze che hanno condotto all'inevitabile decisione di entrambi i coniugi di presentare domanda di separazione giudiziale;
- il ha promosso causa di separazione giudiziale iscritta al n.1922/2023 r.g. di CP_1 questo Tribunale;
- il rapporto coniugale è trascorso, tra alti e bassi sino a qualche tempo addietro, allorquando la coniuge ha iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_1 disinteressato nei confronti del resistente, accompagnato spesso da litigi, che hanno turbato nel tempo la serenità della vita familiare;
- la spiegazione del mutamento repentino ed apparentemente inspiegabile della SI.ra diveniva evidente allorquando il SI. , la fine del mese di giugno scorso, Pt_1 CP_1 scopriva del tutto casualmente che la IE intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo residente a [...], anch'egli coniugato con figli;
- la relazione extraconiugale veniva ammessa dalla SI.ra e, successivamente, Pt_1 anche scoperta dalla IE della persona in questione;
- la relazione tra la SI.ra e l'amante è oggi di pubblica evidenza, avendo appreso il Pt_1 resistente che anche la IE di costui ha iniziato un giudizio per la separazione dal marito;
- la nuova coppia oggi si frequenta regolarmente (e pubblicamente) e l'amante della SI.ra si reca regolarmente presso la casa coniugale, che è di proprietà esclusiva del Pt_1 resistente (acquistata con rogito del notaio dr. del 9/11/2016, sulla quale grave Per_2 un mutuo ipotecario stipulato dal OL con la banca per l'importo di € Controparte_3
78.515,20, che prevede il pagamento da parte di quest'ultimo di una rata mensile di € 556,52 sino al 30/11/2040), da quando lo stesso ha deciso di trasferirsi presso la casa della madre;
- tale sconsiderato comportamento della ricorrente ha determinato, per sua esclusiva colpa, il fallimento del matrimonio contratto con il resistente, determinando la disgregazione dell'unità familiare e provocando un forte disagio emotivo nei figli della coppia;
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- tale situazione, per colpa esclusiva della ricorrente, che ha posto in essere un comportamento del tutto intollerabile e palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, unitamente al venir meno di ogni legame affettivo, spirituale e materiale, hanno condotto il SI. verso la decisione di procedere, a sua volta, con il richiamato CP_1 giudizio di separazione dei coniugi;
- la separazione, in ogni caso, dovrà, tenere conto delle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì in difetto di diverso accordo tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 2) i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
3) il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
4) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
6) le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) rilascio della casa familiare in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“C H I E D E che l'On.le Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della CP_1 Parte_1 separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunziare le condizioni della separazione secondo quanto in premessa indicato.”. 1.2. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.9.2023 parte ricorrente CP_1
ha introdotto il procedimento contenzioso n. 1922/2023 R.G. nei confronti della
[...] IE, , deducendo che: Parte_1
- in data 8/09/2018 il ricorrente contraeva in Corigliano-Rossano matrimonio con la SI.ra
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri di quel Comune Parte_1 al n°77, Parte 2, Serie A, anno 2018;
- dal matrimonio nascevano i due figli della coppia: , nato a [...] il Persona_1
19/10/2016, e , nata a [...] il [...]; Parte_2
- la famiglia ha risieduto nell'abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata con rogito del notaio dr. del 9/11/2016, sulla quale grave un mutuo ipotecario Per_2 stipulato dal con la banca per l'importo di € 78.515,20, che CP_1 Controparte_3 prevede il pagamento da parte di quest'ultimo di una rata mensile di € 556,52 sino al 30/11/2040;
- il ricorrente è attualmente dipendente di una società privata e percepisce uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa;
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- il rapporto coniugale è trascorso, tra alti e bassi sino a qualche tempo addietro, allorquando la coniuge ha iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_1 disinteressato nei confronti del ricorrente, accompagnato spesso da litigi, che hanno turbato nel tempo la serenità della vita familiare;
- la spiegazione del mutamento repentino ed apparentemente inspiegabile della SI.ra diveniva evidente allorquando il ricorrente, la fine del mese di giugno scorso, Pt_1 scopriva del tutto casualmente che la IE intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo residente a [...], anch'egli coniugato con figli.
- la relazione extraconiugale veniva ammessa dalla SI.ra e, successivamente, Pt_1 anche scoperta dalla IE della persona in questione;
- la relazione tra la SI.ra e l'amante è oggi di pubblica evidenza, avendo appreso il Pt_1 ricorrente che anche la IE di costui ha iniziato un giudizio per la separazione dal marito;
- la nuova coppia oggi si frequenta regolarmente (e pubblicamente) e l'amante della SI.ra si reca regolarmente presso la casa coniugale del ricorrente da quando lo stesso ha Pt_1 deciso di trasferirsi presso la casa della madre;
- tale sconsiderato comportamento della resistente ha determinato, per sua esclusiva colpa, il fallimento del matrimonio contratto con il ricorrente, determinando la disgregazione dell'unità familiare e provocando un forte disagio emotivo nei figli della coppia;
- tale situazione, per colpa esclusiva del resistente, che ha posto in essere un comportamento del tutto intollerabile e palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, unitamente al venir meno di ogni legame affettivo, spirituale e materiale, hanno condotto il SI. verso la decisione di procedere con il presente giudizio di CP_1 separazione dei coniugi, che tenga conto delle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì in difetto di diverso accordo tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 2) i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
3) il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
4) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) il SI. CP_1
si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
6) le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) rilascio della casa familiare in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, il ricorrente , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Pag. 6 di 16
1) dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della CP_1 Parte_1 separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunziare le condizioni della separazione secondo quanto in premessa indicato.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2023, ha Parte_1 dedotto che:
- la sig. in data 8.09.2018 contraeva matrimonio concordatario, in Corigliano Parte_1 Calabro (CS) con il SI. , scegliendo il regime patrimoniale della CP_1 separazione dei beni;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Anno 2018 Numero 77 Parte II Serie A Ufficio registro degli atti di matrimonio;
- dal coniugio sono nati due figli: di nome nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, età 7 anni e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_5 Parte_2
, di anni 4; C.F._4
- la sig.ra a mezzo del proprio procuratore costituito notificava al sig. Parte_1 CP_1
ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G.N. 1837/2023;
[...]
- successivamente, in data 21.09.2023 il sig. depositava a mezzo del CP_1 proprio difensore Avv. EA Salcina, ulteriore domanda di separazione coniugi, regolarmente notificato in data 13.10.2023, ove viene richiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: “ 1) dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 [...]
con addebito della separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i Pt_1 coniugi a vivere separatamente;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 20.00;3) i genitori trascorreranno coni figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) il padre trascorrerà con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
5) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori;
6) il sig. si impegna a corrispondere alla sig. CP_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento dei figli minori;
7)le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8)rilascio della casa coniugale in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere ulteriormente le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1) attribuire la casa coniugale alla sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai Pt_1 due figli;
2) stabilire il mantenimento nei confronti dei due figli, EA e , di 500,00 € al mese Pt_2 da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al Pag. 7 di 16
50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
3) le spese per le varie utenze (Enel-Gas-Acqua-spazzatura) restano a carico della sig.ra ; Pt_1
4) che il regime di visita tra padre e figli minori sarà così determinato: salvo accordo tra le parti che garantisca una maggiore frequentazione del padre con i figli, dispone che il SI.
incontri e tenga i figli con sé almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle CP_1 ore 21:00; due fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, riaccompagnandoli alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e quindici giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
5) in riferimento all'assegno unico universale stabilire che lo stesso verrà richiesto e percepito in misura pari al 100% in ragione della collazione dei minori presso di lei;
6) in riferimento alle rate di mutuo restano a carico del sig. ; CP_1
7) in riferimento alla casa coniugale, attesa la manifestata volontà del di vendere CP_1 l'immobile, si chiede, in caso di vendita, che lo stesso provveda al pagamento del 50% del canone di locazione dell'eventuale nuova abitazione della , unitamente ai figli;
Pt_1
8) ordinare all'ufficiale dello stato civile di Corigliano Rossano ufficio di Corigliano di apportare la relativa annotazione negli appositi registri.”
2. Lo svolgimento del processo All'udienza del 28.2.2024 il procedimento n. 1922/2023 R.G. è stato riunito al presente. All'esito dell'audizione dei coniugi nei procedimenti riuniti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore con ordinanza depositata in Cancelleria in data 29.4.2024 ha adottato i seguenti provvedimenti:
“
1. In relazione ai provvedimenti provvisori.
• valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• ricordato che sono inammissibili nella presente sede le domanda non connesse con le principali di separazione, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
• evidenziato che, quanto all'affidamento dei figli (nato a [...] il Persona_1 19.10.2016, c.f. ), e (nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
c.f. ), rispettivamente, di 7 e 4 anni, non vi è alcuna controversia tra C.F._4 le parti circa il regime di affido condiviso e la collocazione dei minori presso la madre;
• questo giudice, poiché non sono emersi elementi che sconsiglino il regime dell'affido condiviso nell'ottica della tutela degli interessi dei minori, ritiene di poter affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento dei figli la casa familiare, sita in Corigliano Rossano, a.u. Corigliano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa (identificata al foglio 101, part. 1117, sub. 10, Zona 2, Cat. A/3, classe 2), va assegnata a;
Parte_1
• in ordine al diritto di visita, considerate le richieste delle parti, va disposto che, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con i figli due pomeriggi a CP_1 settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
i giorni dell'onomastico e del compleanno dei Pag. 8 di 16
minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori;
• in merito al contributo al mantenimento dei figli alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole questo deve essere posto a carico di
(genitore non collocatario); CP_1
• tenuto conto della situazione economica delle parti e della documentazione in atti, l'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, va determinato in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con versamento in favore della , come indicato in dispositivo;
Pt_1
• entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
• in relazione all'assegno unico e universale va ricordato che ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D. lgs n. 231/2021 l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, sicchè, in caso di affido condiviso, ciascun a ciascun genitore fa capo la quota del 50% di tale assegno, salvo diverso accordo;
2. In relazione alle richieste istruttorie.
• Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui “con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo….”;
• ammette la prova testimoniale richiesta da nei limiti dei capitoli 1, 2 e 3 CP_1 della comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1837/2023, la quale assorbe, attesa la sostanziale identità dei capitoli, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1922/2023;
• ammette la prova testimoniale richiesta da nei limiti del capitolo 2 della Parte_1 comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1922/2023, con esclusione dei capitoli n. 1 (generico e non rilevante), 3 (generico e valutativo), 4 (generico e non rilevante), 5 (generico), 6 (generico e valutativo), 7 (non rilevante), 8 (generico);
• ritenuto necessario limitare a due per parte il numero dei testi ammessi;
P.Q.M.
➢ AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
➢ AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Parte_2 coniugi, disponendo che i figli minori vivano prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra i figli ed il padre avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
➢ ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
➢ PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
➢ PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
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spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
➢ SOLLEVA fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di separazione, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
➢ AMMETTE la prova per testi richiesta da solo in relazione ai capitoli CP_1
n. 1, 2 e 3 della comparsa di costituzione;
➢ AMMETTE la prova per testi richiesta da solo in relazione al capitolo Parte_1
n. 2 della comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1922/2023;
➢ LIMITA a due per parte i testi ammessi
➢ RINVIA per l'assunzione della prova all'udienza del 21.11.2024, ore 11:30, in cui dovranno essere escussi un teste per parte;
➢ Fissa il seguente calendario del processo: udienza del 27.02.2025 per esaurimento prova orale;
udienza del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni”. Esaurita la prova testimoniale, i difensori hanno chiesto rinvio per discussione (udienza del 13.3.2025). La causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 25.7.2025, emessa all'esito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, le quali hanno depositato note scritte.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Le domande di addebito della separazione 4.1. ha presentato domanda di addebito della separazione a CP_1 [...]
. Pt_1
La domanda è stata tempestivamente formulata nel giudizio n. 1837/2023 R.G., nonché formulata in via principale nel giudizio n. 1922/2023 R.G.. Le domande, nonostante la formale distinzione dei giudizi riuniti, possono essere trattate unitariamente. La parte ha fondato la propria domanda sulla violazione del dovere di CP_1 fedeltà da parte della IE , in quanto il avrebbe scoperto alla Parte_1 CP_1 Pag. 10 di 16
fine del mese di giugno del 2023 che la intratteneva “da tempo” una relazione Pt_1 extraconiugale con altro uomo, anch'egli sposato. Tale relazione extraconiugale, poi, a dire del , sarebbe stata “confessata” dalla CP_1
al . Pt_1 CP_1 4.2. Orbene, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., n. 14840/2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., n. 14162/2001). L'addebito, infatti, ha carattere eccezionale, presupponendo comportamenti più gravi e frequenti di quelli che determinano l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., n. 7469/2017). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - sia riconducibile alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. 4.3. Tanto precisato, è oggetto di concorde dichiarazione delle parti la circostanza che il abbandonava la casa coniugale alla fine del mese di giugno del 2023 (cfr. verbale CP_1 del 28.2.2024, ove la precisava che l'abbandono della casa coniugale da parte del Pt_1 marito avveniva “il 30 giugno del 2023”). Ciò posto, sebbene non vi sia contestazione circa il fatto che la abbia Parte_1 attualmente una relazione con altro uomo, anch'egli sposato con altra donna dalla quale si sarebbe separato nel corso del presente giudizio, manca tuttavia la prova della esistenza di tale relazione al momento della cessazione della convivenza e del rapporto di causalità tra tale attuale relazione della e la crisi del rapporto coniugale, giunta al suo epilogo Pt_1 il 30 giugno del 2023 – alcuna contestazione sul punto è stata mossa – con l'abbondono della casa coniugale da parte del . CP_1 Ed infatti, già a livello di prospettazione non risultano chiarite dal le circostanze CP_1 relative all'avvenuta scoperta della relazione extraconiugale, limitandosi lo stesso ad affermare di aver avuto conoscenza “casualmente” di tale relazione “da tempo” intrattenuta dalla IE. Anche a livello di prova documentale, invero, non vi è alcun riscontro di tale relazione duratura intrattenuta dalla durante la convivenza tra i coniugi. Pt_1 Pag. 11 di 16
Neppure, infatti, risulta prodotta in atti alcun documento ove risulti la “conversazione tra il e l'amante della che confermava ogni aspetto della relazione extraconiugale”, CP_1 Pt_1 richiamata nella memoria di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositata il 9.5.2025 dal . CP_1
La prova testimoniale espletata, poi, non ha consegnato alcun effettivo riscontro sulle allegazioni del in ordine alla crisi coniugale. CP_1 Ed infatti, la teste , madre del , a prescindere da ogni Testimone_1 CP_1 valutazione circa la sua attendibilità, ha solo confermato che il figlio, , le CP_1 avrebbe raccontato che la gli confessava l'esistenza della relazione extraconiugale, Pt_1 che lui stesso aveva scoperto alla fine del mese di giugno. Trattai di dichiarazioni de relato actoris, dalle quali, fermo il valore probatorio fortemente attenuato, neppure può ricavarsi alcun elemento utile circa la prova delle circostanze affermate dal . Tali dichiarazioni, infatti, non hanno trovato altro riscontro. CP_1 In particolare, circa la testimonianza di va in primo luogo Testimone_2 osservato che le sue dichiarazioni non si ritengono attendibili. Ed infatti, la è Tes_2 coniuge di , ossia di colui che attualmente ha una relazione Persona_3 sentimentale con la . È altresì non controverso tra le parti che la e Pt_1 Tes_2 l abbiamo instaurato un giudizio per la loro separazione personale, circostanza, Per_3 di fatto, confermata dalla stessa e dall , entrambi sentiti come testi. Tes_2 Per_3
È evidente, dunque, che la collocazione temporale dell'inizio della relazione tra l Per_3 e la è circostanza rispetto alla quale entrambi i testi, ed , hanno un Pt_1 Tes_2 Per_3 indubbio interesse, seppur di mero fatto e riferito ai rapporti tra loro intercorrenti, che ne mina la credibilità. A tutto voler concedere, le dichiarazioni della non hanno fornito effettivo riscontro Tes_2 circa l'addebitabilità della separazione alla . Pt_1 Ed infatti, la teste ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della relazione del Tes_2 marito, , nel mese di giugno del 2023, su confessione di Persona_3 quest'ultimo. La teste, poi, ha dichiarato che tale relazione, a suo dire, c'era già da mesi, in quanto la chiamava il marito e quest'ultimo la presentava alla Conforti tra ottobre e novembre Pt_1 del 2022 (“la Lente chiamava mio marito, il quale me l'ha anche presentata tra ottobre e novembre del 2022”). Dunque, anche a voler considerare le dichiarazioni della la stesa non ha riferito Tes_2 alcun elemento concreto - tali non sono le generiche dichiarazioni sulle telefonate fatte dalla e la conoscenza con la stessa avvenuta nel 2022 - dal quale desumere Pt_1
l'effettiva esistenza di una relazione tra la e l , né in quale frangente Pt_1 Per_3 temporale la stessa sarebbe avvenuta. Neppure l'affermazione della teste circa la presenza della relazione nel mese di giugno del 2023, perché a lei riferita dal marito, può assumere valore dirimente. Ed infatti, trattasi di dichiarazione del tutto generica, senza indicazione sulle circostanze spaziali e temporali, né dell'effettivo contenuto dell'ammissione. Peraltro, si tratta di dichiarazione anche in insanabile contrasto con la dichiarazione del teste , il quale, invece, ha affermato Per_3 di intrattenere una relazione con la da agosto del 2023 (sugli effetti sfavorevoli alla Pt_1 parte onerata della prova del fatto costitutivo in ipotesi di insanabile contrasto tra le dichiarazioni testimoniali si veda, tra le altre, Cass. civ. n. 6760/2003). In definitiva, la parte richiedente l'addebito, a fronte della contestazione della , non Pt_1 ha fornito alcuna prova circa la presenza di tale relazione extraconiugale di Parte_1 già nel mese di giugno del 2023. La domanda di addebito va, pertanto, rigettata. Ad adundantiam, si osserva che, anche assumendo l'esistenza di una relazione extraconiugale già nel mese di giugno del 2023, sarebbe rimasto comunque sfornito di prova il profilo causale. Pag. 12 di 16
Ed infatti, la teste conoscente di entrambi i coniugi, ha dichiarato che, già Tes_3 prima della separazione avvenuta nell'estate del 2023, c'erano delle “incomprensioni” tra i coniugi. In particolare, la teste ha riferito che, prima che i coniugi si separassero, a causa di tali rapporti tra di loro la , in alcune occasioni, lasciava la casa coniugale per
Pt_1 andare a casa della madre, ricordando che, proprio nel mese di giugno del 2023, la
Pt_1 rimaneva a casa della madre per almeno una settimana (“mia ha detto che c'erano delle incomprensioni con il marito già prima della separazione, avvenuta nell'estate del 2023. In particolare, già in altre occasioni, prima che si separassero, la se ne era andata a
Pt_1 casa della madre. Ricordo che nel periodo di giugno del 2023 la è stata a casa della
Pt_1 madre per almeno una settimana, non ricordo con precisione il numero dei giorni”). Dalle dichiarazioni della teste dunque emerge l'allontanamento per più giorni della
Pt_1 dalla casa familiare proprio in coincidenza con la successiva e definitiva cessazione della convivenza, quest'ultima derivante dall'abbandono della casa da parte del marito. Peraltro, dalle allegazioni delle parti circa il rapporto di coppia anteriore alla cessazione della convivenza emerge il riscontro su una crisi di coppia già in atto ed anteriore alla scoperta del supposto tradimento. Ed infatti, il ha allegato l'esistenza di un rapporto connotato da “alti e bassi” e “litigi” CP_1 che nel tempo avrebbero turbato la serenità della vita familiare;
la , invece, descrive
Pt_1 il rapporto di coppia come connotato da “incompatibilità di carattere e diverse incomprensioni”. Dunque, nel periodo che ha preceduto l'abbandono della casa coniugale da parte del vi era un contesto deteriorato di coppia, come evidenziato dall'abbandono del tetto CP_1 coniugale da parte della per più giorni e dalle allegazioni delle parti. Pt_1
Per l'effetto, alla luce di queste circostanze, se anche il avesse provato la scoperta CP_1 dell'esistenza di una violazione del dovere di fedeltà da parte della già nel mese di Pt_1 giugno 2023, la circostanza di per sé non sarebbe stata utile a fornire la prova del nesso causale tra questa violazione e l'intollerabilità della convivenza.
5. L'affidamento dei figli minori A livello generale vanno premessi i seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei Pag. 13 di 16
figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed anche per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso il padre il Tribunale reputa che vada confermato quanto disposto in sede provvisoria, con le precisazioni di seguito riportate. D'altronde, entrambe le parti hanno richiesto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto, considerate le richieste delle parti, i figli minori e Persona_1 Parte_2 vano affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre.
, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i figli due CP_1 pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo estivo i minori potranno trascorrere 14 giorni, nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi (7 a luglio e 7 ad agosto) in compagnia del padre, con pernottamento presso lo stesso. Il comunicherà alla nella prima decade del mese di maggio i giorni del CP_1 Pt_1 periodo estivo nel quale i minori trascorreranno le ferie con il padre. Analogo periodo di 14 giorni, nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi (7 a luglio e 7 ad agosto), i minori lo trascorreranno con la madre, la quale lo comunicherà al entro la seconda CP_1 decade del mese di maggio. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento, dalle ore 11:00 del primo giorno alle ore 18:00 dell'ultimo giorno;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni dalle ore 11:00 alle ore 19:00; i giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori.
6. L'assegnazione della casa familiare L'art. 337 sexies c.c. dispone: “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario … conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. In conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento e collocamento dei minori, va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare a . Parte_1
Per completezza, peraltro, va osservato che non è emersa alcuna prova circa una stabile convivenza della con il nuovo compagno presso la casa coniugale. Trattasi, invero, Pt_1 di circostanza mai dedotta dal e, comunque, affermata dalla teste solo CP_1 Tes_2 sulla base del fatto che il marito, , trascorre il tempo da Persona_3 dedicare alle visite con le figlie nate dal matrimonio con la a casa delle Lente;
Tes_2 circostanza, quest'ultima, che nulla dice circa la convivenza tra la e l' . Pt_1 Per_3
7. Le condizioni economiche delle parti Quanto alle condizioni reddituali, entrambe le parti sono lavoratori dipendenti. La percepisce reddito lordo pari a 15.821,00 (v. dichiarazione dei redditi dell'anno Pt_1
2023), coerente con l'importo mensile netto dichiarato in sede di audizione (970/980 euro mensili) e l'importo della busta paga prodotta (di euro 986,23). Non è proprietaria di immobili ed è titolare di una autovettura. Pag. 14 di 16
La ha dichiarato altresì di pagare di due rate mensili per l'estinzione di due prestiti Pt_1 personali, contratti uno con INTESA SAN PAOLO ed un altro con FINDOMESTIC, per complessivi 24,000 euro di esposizione debitoria. Alcuna contestazione è stata effettuata dal circa tale condizione economica della CP_1 IE. Il percepisce reddito lordo pari a 21.967,00 (v. dichiarazione dei redditi dell'anno CP_1 2023), coerente con l'importo netto dichiarato in sede di audizione (tra 1200 e 1400 euro mensili) e l'importo della busta paga prodotta (di euro 1412,00). È proprietario dell'immobile adibito a casa familiare ed è titolare di una autovettura. Il ha dichiarato altresì di pagare il mutuo a tasso variabile per l'acquisto della casa CP_1 ed il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto, per complessivi euro 96.000 circa di esposizione debitoria (cfr. piani di ammortamento in atti). Alcuna contestazione è stata effettuata dalla circa tale condizione economica del Pt_1 marito.
8. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il mantenimento va posto a carico del genitore non collocatario, della situazione economica delle parti, della richiesta effettuata dalla di confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale (cfr. nota di Pt_1 trattazione scritta del 18.6.2025), può essere confermata la misura del contributo a carico del per il mantenimento dei minori stabilito in sede di provvedimenti provvisori. CP_1
Va altresì confermata la misura della ripartizione delle spese straordinarie già prevista in sede di provvedimenti provvisori. Alcuna domanda di mantenimento tra i coniugi è stata proposta, sicchè nulla va disposto sul punto.
9. Inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente nel giudizio 1837/2023 R.G.. Oggetto del giudizio di separazione, soggetto al rito speciale delineato dagli art. 473 bis e ss. c.p.c., è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro. Pag. 15 di 16
Devono dunque dichiararsi inammissibili le domande con le quali la ricorrente ha Pt_1 richiesto la corresponsione del 50% del rimborso irpef in riferimento al modello 730/2023 redditi 2022 di € 800,00 accreditati al OL, nonché il pagamento delle spese del battesimo della minore . Pt_2 Trattasi, invero, di domande che non possono ritenersi rinunciate alla luce della richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori effettuata dalla , in quanto del tutto estranee Pt_1 al loro perimetro oggettivo, diversamente da quanto concerne la richiesta relativa all'assegno unico ed alle spese connesse alla casa coniugale, da intendersi rinunciate. 10. Il regime delle spese Le spese del giudizio, anche per la fase anteriore alla riunione, vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 B. RIGETTA la domanda di ADDEBITO formulata da nei giudizi n. CP_1 1837/2023 R.G. e 1922/2023 R.G.; C. AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Parte_2 coniugi, disponendo che i figli minori vivano prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra i figli ed il padre avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1 E. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
F. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
G. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle domande di restituzione proposte da
[...]
nel giudizio 1837/2023 R.G.; Pt_1 H. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
I. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 77, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); Pag. 16 di 16
J. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.10.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1837/2023 riunita alla n. 1922/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 02/10/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CARAVETTA MARISA, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE nel procedimento n. 1837/2023 e RESISTENTE nel procedimento n. 1922/2023 – E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 (CS) in data 18/07/1992, rappresentata e difesa dall'avv. SALCINA ANDREA ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE nel procedimento n. 1837/2023 e RICORRENTE nel procedimento n. 1922/2023 – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa 1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4.9.2023 parte ricorrente Pt_1
ha introdotto il procedimento contenzioso n. 1837/2023 R.G. nei confronti del
[...] marito , deducendo che: CP_1
- l'istante in data 08.09.2018 contraeva matrimonio concordatario, in Corigliano Calabro (CS) con il SI. , scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei CP_1 beni e che il predetto matrimonio veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Anno 2018 Numero 77 Parte II Serie A Ufficio registro degli atti di matrimonio;
- dall'unione sono nati nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, cittadino italiano, età 7 anni e , nata a [...] il C.F._3 Parte_2 23.12.2019, c.f. , cittadina italiana, di anni 4; C.F._4
- entrambi i figli sono studenti e frequentano il primogenito la seconda elementare dell'Istituto comprensivo “Rodari”, mentre la piccola frequenta la Scuola dell'Infanzia Pt_2
“Maria Montessori” di Corigliano Rossano, usufruendo del servizio mensa, con retta mensile di € 50,00 circa;
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- gli stessi partecipano a corsi sportivi e formativi, segnatamente EA frequenta corso di taekwondo, mentre frequenterà il corso di danza classica. Entrambi i minori Pt_2 godono di buona salute;
- ad occuparsi di loro nella quotidianità è la madre;
- il nucleo familiare è residente in Corigliano Rossano, a.u. Corigliano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa nell'abitazione condominiale di proprietà esclusiva del resistente censita al catasto fabbricati del Comune di Corigliano Rossano a.u. Corigliano al foglio 101, part. 1117, sub. 10, Zona 2, Cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita € 240,15;
- la ricorrente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato di aiuto commessa presso Cisalfa sport, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili mentre il sig. CP_1 svolge attività lavorativa presso la Società IVS Italia, percependo uno stipendio di circa € 1.800,00 mensili;
CP_
- il sig. percepisce assegno unico universale per i figli erogato dall' competente CP_1 per un importo mensile di € 480,00 circa;
- la ricorrente è proprietaria di beni mobili registrati ossia veicolo modello Lancia Musa Tg. DN592XD, mentre il sig. è proprietario del veicolo Golf 7 targato FS522GL; CP_1
- la famiglia ha un tenore di vita normale;
non ha consuetudini nell'effettuare viaggi, non ha collaboratori domestici;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e diverse incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è venuta progressivamente e ormai irrimediabilmente meno l'affectio coniugalis, che, certamente, costituisce il punto fondamentale per garantire un matrimonio duraturo e felice. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“emanati i provvedimenti presidenziali necessari, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e nominare il giudice istruttore rassegnando sin d'ora le seguenti Conclusioni Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano di effettuare le opportune annotazioni;
2) assegnare la casa coniugale, comprensiva di arredi, sita in Corigliano Rossano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa alla sig.ra , che continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 ai due figli;
3) stabilire il mantenimento da parte del sig. nei confronti dei due figli, EA e CP_1
, di 500,00 € (€ 250,00 per ogni figlio ) al mese da corrispondere entro e non oltre il Pt_2 giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
4) stabilire in riferimento all'assegno unico universale che lo stesso verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
5) affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
6) il sig. potrà tenere con sé i figli minori ogni qualvolta lo vorrà, previa CP_1 comunicazione alla madre, e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
in mancanza di accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 sino alle ore 21.00, nonché due fine settimana alternati, con pernottamento, da venerdì pomeriggio dopo l'uscita da scuola e fino a domenica alle ore 21.00. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in Pag. 3 di 16
compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 7 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 30.12. al 06.01; tre giorni nel periodo pasquale comprensivi di Pasqua ovvero del lunedì dell'Angelus ad anni alterni. I compleanni dei figli verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo la mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto, fatti salvi diversi accordi tra le parti e comunque tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori.
7) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra il 50% del rimborso irpef in riferimento CP_1 Pt_1 al modello 730/2023 redditi 2022 di € 800,00 accreditati allo stesso, ma di competenza di entrambi poiché la dichiarazione fiscale è congiunta (dichiarante e coniuge) ove confluivano fatture e scontrini a nome della ricorrente e dei due figli minori;
8) il sig. dovrà provvedere al pagamento delle spese per il battesimo della piccola CP_1
, poiché le parti di comune accordo avevano accantonato sul conto corrente del Pt_2 resistente la somma di € 3.000,00 per il pagamento di tale spesa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 6.12.2023, ha dedotto che: CP_1
- la ricorrente omette di riferire le reali circostanze che hanno condotto all'inevitabile decisione di entrambi i coniugi di presentare domanda di separazione giudiziale;
- il ha promosso causa di separazione giudiziale iscritta al n.1922/2023 r.g. di CP_1 questo Tribunale;
- il rapporto coniugale è trascorso, tra alti e bassi sino a qualche tempo addietro, allorquando la coniuge ha iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_1 disinteressato nei confronti del resistente, accompagnato spesso da litigi, che hanno turbato nel tempo la serenità della vita familiare;
- la spiegazione del mutamento repentino ed apparentemente inspiegabile della SI.ra diveniva evidente allorquando il SI. , la fine del mese di giugno scorso, Pt_1 CP_1 scopriva del tutto casualmente che la IE intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo residente a [...], anch'egli coniugato con figli;
- la relazione extraconiugale veniva ammessa dalla SI.ra e, successivamente, Pt_1 anche scoperta dalla IE della persona in questione;
- la relazione tra la SI.ra e l'amante è oggi di pubblica evidenza, avendo appreso il Pt_1 resistente che anche la IE di costui ha iniziato un giudizio per la separazione dal marito;
- la nuova coppia oggi si frequenta regolarmente (e pubblicamente) e l'amante della SI.ra si reca regolarmente presso la casa coniugale, che è di proprietà esclusiva del Pt_1 resistente (acquistata con rogito del notaio dr. del 9/11/2016, sulla quale grave Per_2 un mutuo ipotecario stipulato dal OL con la banca per l'importo di € Controparte_3
78.515,20, che prevede il pagamento da parte di quest'ultimo di una rata mensile di € 556,52 sino al 30/11/2040), da quando lo stesso ha deciso di trasferirsi presso la casa della madre;
- tale sconsiderato comportamento della ricorrente ha determinato, per sua esclusiva colpa, il fallimento del matrimonio contratto con il resistente, determinando la disgregazione dell'unità familiare e provocando un forte disagio emotivo nei figli della coppia;
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- tale situazione, per colpa esclusiva della ricorrente, che ha posto in essere un comportamento del tutto intollerabile e palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, unitamente al venir meno di ogni legame affettivo, spirituale e materiale, hanno condotto il SI. verso la decisione di procedere, a sua volta, con il richiamato CP_1 giudizio di separazione dei coniugi;
- la separazione, in ogni caso, dovrà, tenere conto delle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì in difetto di diverso accordo tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 2) i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
3) il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
4) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
6) le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) rilascio della casa familiare in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“C H I E D E che l'On.le Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della CP_1 Parte_1 separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunziare le condizioni della separazione secondo quanto in premessa indicato.”. 1.2. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.9.2023 parte ricorrente CP_1
ha introdotto il procedimento contenzioso n. 1922/2023 R.G. nei confronti della
[...] IE, , deducendo che: Parte_1
- in data 8/09/2018 il ricorrente contraeva in Corigliano-Rossano matrimonio con la SI.ra
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri di quel Comune Parte_1 al n°77, Parte 2, Serie A, anno 2018;
- dal matrimonio nascevano i due figli della coppia: , nato a [...] il Persona_1
19/10/2016, e , nata a [...] il [...]; Parte_2
- la famiglia ha risieduto nell'abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata con rogito del notaio dr. del 9/11/2016, sulla quale grave un mutuo ipotecario Per_2 stipulato dal con la banca per l'importo di € 78.515,20, che CP_1 Controparte_3 prevede il pagamento da parte di quest'ultimo di una rata mensile di € 556,52 sino al 30/11/2040;
- il ricorrente è attualmente dipendente di una società privata e percepisce uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa;
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- il rapporto coniugale è trascorso, tra alti e bassi sino a qualche tempo addietro, allorquando la coniuge ha iniziato ad assumere un atteggiamento Parte_1 disinteressato nei confronti del ricorrente, accompagnato spesso da litigi, che hanno turbato nel tempo la serenità della vita familiare;
- la spiegazione del mutamento repentino ed apparentemente inspiegabile della SI.ra diveniva evidente allorquando il ricorrente, la fine del mese di giugno scorso, Pt_1 scopriva del tutto casualmente che la IE intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo residente a [...], anch'egli coniugato con figli.
- la relazione extraconiugale veniva ammessa dalla SI.ra e, successivamente, Pt_1 anche scoperta dalla IE della persona in questione;
- la relazione tra la SI.ra e l'amante è oggi di pubblica evidenza, avendo appreso il Pt_1 ricorrente che anche la IE di costui ha iniziato un giudizio per la separazione dal marito;
- la nuova coppia oggi si frequenta regolarmente (e pubblicamente) e l'amante della SI.ra si reca regolarmente presso la casa coniugale del ricorrente da quando lo stesso ha Pt_1 deciso di trasferirsi presso la casa della madre;
- tale sconsiderato comportamento della resistente ha determinato, per sua esclusiva colpa, il fallimento del matrimonio contratto con il ricorrente, determinando la disgregazione dell'unità familiare e provocando un forte disagio emotivo nei figli della coppia;
- tale situazione, per colpa esclusiva del resistente, che ha posto in essere un comportamento del tutto intollerabile e palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, unitamente al venir meno di ogni legame affettivo, spirituale e materiale, hanno condotto il SI. verso la decisione di procedere con il presente giudizio di CP_1 separazione dei coniugi, che tenga conto delle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì in difetto di diverso accordo tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; 2) i genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
3) il padre potrà trascorrere con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
4) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori. 5) il SI. CP_1
si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
6) le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) rilascio della casa familiare in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, il ricorrente , ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Pag. 6 di 16
1) dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito della CP_1 Parte_1 separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) pronunziare le condizioni della separazione secondo quanto in premessa indicato.”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2023, ha Parte_1 dedotto che:
- la sig. in data 8.09.2018 contraeva matrimonio concordatario, in Corigliano Parte_1 Calabro (CS) con il SI. , scegliendo il regime patrimoniale della CP_1 separazione dei beni;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corigliano Anno 2018 Numero 77 Parte II Serie A Ufficio registro degli atti di matrimonio;
- dal coniugio sono nati due figli: di nome nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
, età 7 anni e , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_5 Parte_2
, di anni 4; C.F._4
- la sig.ra a mezzo del proprio procuratore costituito notificava al sig. Parte_1 CP_1
ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi recante R.G.N. 1837/2023;
[...]
- successivamente, in data 21.09.2023 il sig. depositava a mezzo del CP_1 proprio difensore Avv. EA Salcina, ulteriore domanda di separazione coniugi, regolarmente notificato in data 13.10.2023, ove viene richiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: “ 1) dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 [...]
con addebito della separazione stessa a colpa di quest'ultima ed autorizzare i Pt_1 coniugi a vivere separatamente;
2) i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederli nei weekend, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica e per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 20.00;3) i genitori trascorreranno coni figli minori, ad anni alterni, sia il Natale sia il Capodanno, nonché l'Epifania. Analogamente, durante le feste pasquali, i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
4) il padre trascorrerà con i figli minori un periodo di giorni quindici durante la stagione estiva, nel mese di agosto, in difetto di diverso accordo tra le parti. I genitori si accorderanno ogni anno, entro il 30 giugno, sul periodo in cui i minori resteranno con il padre;
5) tali modalità di visita e trattenimento potranno essere modificate previo consenso tra i coniugi e sempre nell'interesse dei minori;
6) il sig. si impegna a corrispondere alla sig. CP_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 mensili a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento dei figli minori;
7)le spese dei figli derivanti dall'espletamento di attività ludico-scolastiche e dall'effettuazione di visite mediche non mutuabili, e quelle straordinarie sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
8)rilascio della casa coniugale in favore del ricorrente, legittimo ed esclusivo proprietario, per poterne consentire allo stesso la vendita, stante l'impossibilità a poter corrispondere ulteriormente le rate del mutuo, considerato i costi che il ricorrente dovrà sostenere per la locazione di un'abitazione e per continuare a corrispondere ulteriormente le rate del finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, rapportati allo stipendio che percepisce mensilmente. Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
1) attribuire la casa coniugale alla sig.ra che la continuerà ad abitare unitamente ai Pt_1 due figli;
2) stabilire il mantenimento nei confronti dei due figli, EA e , di 500,00 € al mese Pt_2 da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché la partecipazione al Pag. 7 di 16
50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
3) le spese per le varie utenze (Enel-Gas-Acqua-spazzatura) restano a carico della sig.ra ; Pt_1
4) che il regime di visita tra padre e figli minori sarà così determinato: salvo accordo tra le parti che garantisca una maggiore frequentazione del padre con i figli, dispone che il SI.
incontri e tenga i figli con sé almeno tre pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle CP_1 ore 21:00; due fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, riaccompagnandoli alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio (comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e quindici giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
5) in riferimento all'assegno unico universale stabilire che lo stesso verrà richiesto e percepito in misura pari al 100% in ragione della collazione dei minori presso di lei;
6) in riferimento alle rate di mutuo restano a carico del sig. ; CP_1
7) in riferimento alla casa coniugale, attesa la manifestata volontà del di vendere CP_1 l'immobile, si chiede, in caso di vendita, che lo stesso provveda al pagamento del 50% del canone di locazione dell'eventuale nuova abitazione della , unitamente ai figli;
Pt_1
8) ordinare all'ufficiale dello stato civile di Corigliano Rossano ufficio di Corigliano di apportare la relativa annotazione negli appositi registri.”
2. Lo svolgimento del processo All'udienza del 28.2.2024 il procedimento n. 1922/2023 R.G. è stato riunito al presente. All'esito dell'audizione dei coniugi nei procedimenti riuniti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice relatore con ordinanza depositata in Cancelleria in data 29.4.2024 ha adottato i seguenti provvedimenti:
“
1. In relazione ai provvedimenti provvisori.
• valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• ricordato che sono inammissibili nella presente sede le domanda non connesse con le principali di separazione, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
• evidenziato che, quanto all'affidamento dei figli (nato a [...] il Persona_1 19.10.2016, c.f. ), e (nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2
c.f. ), rispettivamente, di 7 e 4 anni, non vi è alcuna controversia tra C.F._4 le parti circa il regime di affido condiviso e la collocazione dei minori presso la madre;
• questo giudice, poiché non sono emersi elementi che sconsiglino il regime dell'affido condiviso nell'ottica della tutela degli interessi dei minori, ritiene di poter affidare i figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• in conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento dei figli la casa familiare, sita in Corigliano Rossano, a.u. Corigliano al Viale Cozzo Giardino 1^ traversa (identificata al foglio 101, part. 1117, sub. 10, Zona 2, Cat. A/3, classe 2), va assegnata a;
Parte_1
• in ordine al diritto di visita, considerate le richieste delle parti, va disposto che, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con i figli due pomeriggi a CP_1 settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, i minori potranno trascorrere 14 giorni, anche non consecutivi – 7 a luglio e 7 ad agosto – in compagnia del padre, con pernottamento. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
i giorni dell'onomastico e del compleanno dei Pag. 8 di 16
minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori;
• in merito al contributo al mantenimento dei figli alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole questo deve essere posto a carico di
(genitore non collocatario); CP_1
• tenuto conto della situazione economica delle parti e della documentazione in atti, l'assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, va determinato in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con versamento in favore della , come indicato in dispositivo;
Pt_1
• entrambi i genitori concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
• in relazione all'assegno unico e universale va ricordato che ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D. lgs n. 231/2021 l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, sicchè, in caso di affido condiviso, ciascun a ciascun genitore fa capo la quota del 50% di tale assegno, salvo diverso accordo;
2. In relazione alle richieste istruttorie.
• Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui “con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo….”;
• ammette la prova testimoniale richiesta da nei limiti dei capitoli 1, 2 e 3 CP_1 della comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1837/2023, la quale assorbe, attesa la sostanziale identità dei capitoli, la prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1922/2023;
• ammette la prova testimoniale richiesta da nei limiti del capitolo 2 della Parte_1 comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1922/2023, con esclusione dei capitoli n. 1 (generico e non rilevante), 3 (generico e valutativo), 4 (generico e non rilevante), 5 (generico), 6 (generico e valutativo), 7 (non rilevante), 8 (generico);
• ritenuto necessario limitare a due per parte il numero dei testi ammessi;
P.Q.M.
➢ AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
➢ AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Parte_2 coniugi, disponendo che i figli minori vivano prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra i figli ed il padre avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
➢ ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1
➢ PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
➢ PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
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spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
➢ SOLLEVA fin da ora questione di inammissibilità di eventuali domande non connesse ex artt.31-32-34-35-36 c.p.c. con le principali di separazione, di disciplina del regime di affidamento dei figli, di assegnazione della casa coniugale, di contribuzioni per il mantenimento;
➢ AMMETTE la prova per testi richiesta da solo in relazione ai capitoli CP_1
n. 1, 2 e 3 della comparsa di costituzione;
➢ AMMETTE la prova per testi richiesta da solo in relazione al capitolo Parte_1
n. 2 della comparsa di costituzione del giudizio R.G. n. 1922/2023;
➢ LIMITA a due per parte i testi ammessi
➢ RINVIA per l'assunzione della prova all'udienza del 21.11.2024, ore 11:30, in cui dovranno essere escussi un teste per parte;
➢ Fissa il seguente calendario del processo: udienza del 27.02.2025 per esaurimento prova orale;
udienza del 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni”. Esaurita la prova testimoniale, i difensori hanno chiesto rinvio per discussione (udienza del 13.3.2025). La causa è stata rinviata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.. La causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 25.7.2025, emessa all'esito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite, le quali hanno depositato note scritte.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
4. Le domande di addebito della separazione 4.1. ha presentato domanda di addebito della separazione a CP_1 [...]
. Pt_1
La domanda è stata tempestivamente formulata nel giudizio n. 1837/2023 R.G., nonché formulata in via principale nel giudizio n. 1922/2023 R.G.. Le domande, nonostante la formale distinzione dei giudizi riuniti, possono essere trattate unitariamente. La parte ha fondato la propria domanda sulla violazione del dovere di CP_1 fedeltà da parte della IE , in quanto il avrebbe scoperto alla Parte_1 CP_1 Pag. 10 di 16
fine del mese di giugno del 2023 che la intratteneva “da tempo” una relazione Pt_1 extraconiugale con altro uomo, anch'egli sposato. Tale relazione extraconiugale, poi, a dire del , sarebbe stata “confessata” dalla CP_1
al . Pt_1 CP_1 4.2. Orbene, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., n. 14840/2006). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., n. 14162/2001). L'addebito, infatti, ha carattere eccezionale, presupponendo comportamenti più gravi e frequenti di quelli che determinano l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. civ., n. 7469/2017). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - sia riconducibile alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. 4.3. Tanto precisato, è oggetto di concorde dichiarazione delle parti la circostanza che il abbandonava la casa coniugale alla fine del mese di giugno del 2023 (cfr. verbale CP_1 del 28.2.2024, ove la precisava che l'abbandono della casa coniugale da parte del Pt_1 marito avveniva “il 30 giugno del 2023”). Ciò posto, sebbene non vi sia contestazione circa il fatto che la abbia Parte_1 attualmente una relazione con altro uomo, anch'egli sposato con altra donna dalla quale si sarebbe separato nel corso del presente giudizio, manca tuttavia la prova della esistenza di tale relazione al momento della cessazione della convivenza e del rapporto di causalità tra tale attuale relazione della e la crisi del rapporto coniugale, giunta al suo epilogo Pt_1 il 30 giugno del 2023 – alcuna contestazione sul punto è stata mossa – con l'abbondono della casa coniugale da parte del . CP_1 Ed infatti, già a livello di prospettazione non risultano chiarite dal le circostanze CP_1 relative all'avvenuta scoperta della relazione extraconiugale, limitandosi lo stesso ad affermare di aver avuto conoscenza “casualmente” di tale relazione “da tempo” intrattenuta dalla IE. Anche a livello di prova documentale, invero, non vi è alcun riscontro di tale relazione duratura intrattenuta dalla durante la convivenza tra i coniugi. Pt_1 Pag. 11 di 16
Neppure, infatti, risulta prodotta in atti alcun documento ove risulti la “conversazione tra il e l'amante della che confermava ogni aspetto della relazione extraconiugale”, CP_1 Pt_1 richiamata nella memoria di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. depositata il 9.5.2025 dal . CP_1
La prova testimoniale espletata, poi, non ha consegnato alcun effettivo riscontro sulle allegazioni del in ordine alla crisi coniugale. CP_1 Ed infatti, la teste , madre del , a prescindere da ogni Testimone_1 CP_1 valutazione circa la sua attendibilità, ha solo confermato che il figlio, , le CP_1 avrebbe raccontato che la gli confessava l'esistenza della relazione extraconiugale, Pt_1 che lui stesso aveva scoperto alla fine del mese di giugno. Trattai di dichiarazioni de relato actoris, dalle quali, fermo il valore probatorio fortemente attenuato, neppure può ricavarsi alcun elemento utile circa la prova delle circostanze affermate dal . Tali dichiarazioni, infatti, non hanno trovato altro riscontro. CP_1 In particolare, circa la testimonianza di va in primo luogo Testimone_2 osservato che le sue dichiarazioni non si ritengono attendibili. Ed infatti, la è Tes_2 coniuge di , ossia di colui che attualmente ha una relazione Persona_3 sentimentale con la . È altresì non controverso tra le parti che la e Pt_1 Tes_2 l abbiamo instaurato un giudizio per la loro separazione personale, circostanza, Per_3 di fatto, confermata dalla stessa e dall , entrambi sentiti come testi. Tes_2 Per_3
È evidente, dunque, che la collocazione temporale dell'inizio della relazione tra l Per_3 e la è circostanza rispetto alla quale entrambi i testi, ed , hanno un Pt_1 Tes_2 Per_3 indubbio interesse, seppur di mero fatto e riferito ai rapporti tra loro intercorrenti, che ne mina la credibilità. A tutto voler concedere, le dichiarazioni della non hanno fornito effettivo riscontro Tes_2 circa l'addebitabilità della separazione alla . Pt_1 Ed infatti, la teste ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della relazione del Tes_2 marito, , nel mese di giugno del 2023, su confessione di Persona_3 quest'ultimo. La teste, poi, ha dichiarato che tale relazione, a suo dire, c'era già da mesi, in quanto la chiamava il marito e quest'ultimo la presentava alla Conforti tra ottobre e novembre Pt_1 del 2022 (“la Lente chiamava mio marito, il quale me l'ha anche presentata tra ottobre e novembre del 2022”). Dunque, anche a voler considerare le dichiarazioni della la stesa non ha riferito Tes_2 alcun elemento concreto - tali non sono le generiche dichiarazioni sulle telefonate fatte dalla e la conoscenza con la stessa avvenuta nel 2022 - dal quale desumere Pt_1
l'effettiva esistenza di una relazione tra la e l , né in quale frangente Pt_1 Per_3 temporale la stessa sarebbe avvenuta. Neppure l'affermazione della teste circa la presenza della relazione nel mese di giugno del 2023, perché a lei riferita dal marito, può assumere valore dirimente. Ed infatti, trattasi di dichiarazione del tutto generica, senza indicazione sulle circostanze spaziali e temporali, né dell'effettivo contenuto dell'ammissione. Peraltro, si tratta di dichiarazione anche in insanabile contrasto con la dichiarazione del teste , il quale, invece, ha affermato Per_3 di intrattenere una relazione con la da agosto del 2023 (sugli effetti sfavorevoli alla Pt_1 parte onerata della prova del fatto costitutivo in ipotesi di insanabile contrasto tra le dichiarazioni testimoniali si veda, tra le altre, Cass. civ. n. 6760/2003). In definitiva, la parte richiedente l'addebito, a fronte della contestazione della , non Pt_1 ha fornito alcuna prova circa la presenza di tale relazione extraconiugale di Parte_1 già nel mese di giugno del 2023. La domanda di addebito va, pertanto, rigettata. Ad adundantiam, si osserva che, anche assumendo l'esistenza di una relazione extraconiugale già nel mese di giugno del 2023, sarebbe rimasto comunque sfornito di prova il profilo causale. Pag. 12 di 16
Ed infatti, la teste conoscente di entrambi i coniugi, ha dichiarato che, già Tes_3 prima della separazione avvenuta nell'estate del 2023, c'erano delle “incomprensioni” tra i coniugi. In particolare, la teste ha riferito che, prima che i coniugi si separassero, a causa di tali rapporti tra di loro la , in alcune occasioni, lasciava la casa coniugale per
Pt_1 andare a casa della madre, ricordando che, proprio nel mese di giugno del 2023, la
Pt_1 rimaneva a casa della madre per almeno una settimana (“mia ha detto che c'erano delle incomprensioni con il marito già prima della separazione, avvenuta nell'estate del 2023. In particolare, già in altre occasioni, prima che si separassero, la se ne era andata a
Pt_1 casa della madre. Ricordo che nel periodo di giugno del 2023 la è stata a casa della
Pt_1 madre per almeno una settimana, non ricordo con precisione il numero dei giorni”). Dalle dichiarazioni della teste dunque emerge l'allontanamento per più giorni della
Pt_1 dalla casa familiare proprio in coincidenza con la successiva e definitiva cessazione della convivenza, quest'ultima derivante dall'abbandono della casa da parte del marito. Peraltro, dalle allegazioni delle parti circa il rapporto di coppia anteriore alla cessazione della convivenza emerge il riscontro su una crisi di coppia già in atto ed anteriore alla scoperta del supposto tradimento. Ed infatti, il ha allegato l'esistenza di un rapporto connotato da “alti e bassi” e “litigi” CP_1 che nel tempo avrebbero turbato la serenità della vita familiare;
la , invece, descrive
Pt_1 il rapporto di coppia come connotato da “incompatibilità di carattere e diverse incomprensioni”. Dunque, nel periodo che ha preceduto l'abbandono della casa coniugale da parte del vi era un contesto deteriorato di coppia, come evidenziato dall'abbandono del tetto CP_1 coniugale da parte della per più giorni e dalle allegazioni delle parti. Pt_1
Per l'effetto, alla luce di queste circostanze, se anche il avesse provato la scoperta CP_1 dell'esistenza di una violazione del dovere di fedeltà da parte della già nel mese di Pt_1 giugno 2023, la circostanza di per sé non sarebbe stata utile a fornire la prova del nesso causale tra questa violazione e l'intollerabilità della convivenza.
5. L'affidamento dei figli minori A livello generale vanno premessi i seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108). IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei Pag. 13 di 16
figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Applicando questi principi al caso di specie il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento congiunto, già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed anche per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso il padre il Tribunale reputa che vada confermato quanto disposto in sede provvisoria, con le precisazioni di seguito riportate. D'altronde, entrambe le parti hanno richiesto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. Per l'effetto, considerate le richieste delle parti, i figli minori e Persona_1 Parte_2 vano affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre.
, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà tenere con sé i figli due CP_1 pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre, o in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00, nonché a fine settimana alternati, con pernottamento, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel periodo estivo i minori potranno trascorrere 14 giorni, nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi (7 a luglio e 7 ad agosto) in compagnia del padre, con pernottamento presso lo stesso. Il comunicherà alla nella prima decade del mese di maggio i giorni del CP_1 Pt_1 periodo estivo nel quale i minori trascorreranno le ferie con il padre. Analogo periodo di 14 giorni, nel mese di luglio o di agosto, anche non consecutivi (7 a luglio e 7 ad agosto), i minori lo trascorreranno con la madre, la quale lo comunicherà al entro la seconda CP_1 decade del mese di maggio. Per le festività Natalizie i minori trascorreranno con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12. al 2.01 con pernottamento, dalle ore 11:00 del primo giorno alle ore 18:00 dell'ultimo giorno;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni dalle ore 11:00 alle ore 19:00; i giorni dell'onomastico e del compleanno dei minori verranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, consumeranno un pasto con ognuno dei genitori;
sempre salvo diverso accordo, i minori trascorreranno con la mamma il giorno della Festa della Mamma, il suo compleanno ed onomastico, e con il padre il giorno della Festa del Papà, il suo compleanno ed onomastico. Tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori.
6. L'assegnazione della casa familiare L'art. 337 sexies c.c. dispone: “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario … conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. In conseguenza di quanto statuito in punto di affidamento e collocamento dei minori, va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare a . Parte_1
Per completezza, peraltro, va osservato che non è emersa alcuna prova circa una stabile convivenza della con il nuovo compagno presso la casa coniugale. Trattasi, invero, Pt_1 di circostanza mai dedotta dal e, comunque, affermata dalla teste solo CP_1 Tes_2 sulla base del fatto che il marito, , trascorre il tempo da Persona_3 dedicare alle visite con le figlie nate dal matrimonio con la a casa delle Lente;
Tes_2 circostanza, quest'ultima, che nulla dice circa la convivenza tra la e l' . Pt_1 Per_3
7. Le condizioni economiche delle parti Quanto alle condizioni reddituali, entrambe le parti sono lavoratori dipendenti. La percepisce reddito lordo pari a 15.821,00 (v. dichiarazione dei redditi dell'anno Pt_1
2023), coerente con l'importo mensile netto dichiarato in sede di audizione (970/980 euro mensili) e l'importo della busta paga prodotta (di euro 986,23). Non è proprietaria di immobili ed è titolare di una autovettura. Pag. 14 di 16
La ha dichiarato altresì di pagare di due rate mensili per l'estinzione di due prestiti Pt_1 personali, contratti uno con INTESA SAN PAOLO ed un altro con FINDOMESTIC, per complessivi 24,000 euro di esposizione debitoria. Alcuna contestazione è stata effettuata dal circa tale condizione economica della CP_1 IE. Il percepisce reddito lordo pari a 21.967,00 (v. dichiarazione dei redditi dell'anno CP_1 2023), coerente con l'importo netto dichiarato in sede di audizione (tra 1200 e 1400 euro mensili) e l'importo della busta paga prodotta (di euro 1412,00). È proprietario dell'immobile adibito a casa familiare ed è titolare di una autovettura. Il ha dichiarato altresì di pagare il mutuo a tasso variabile per l'acquisto della casa CP_1 ed il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto, per complessivi euro 96.000 circa di esposizione debitoria (cfr. piani di ammortamento in atti). Alcuna contestazione è stata effettuata dalla circa tale condizione economica del Pt_1 marito.
8. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: Le attuali esigenze del figlio. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. I tempi di permanenza presso ciascun genitore. Le risorse economiche di ciascun genitore. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il mantenimento va posto a carico del genitore non collocatario, della situazione economica delle parti, della richiesta effettuata dalla di confermare i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale (cfr. nota di Pt_1 trattazione scritta del 18.6.2025), può essere confermata la misura del contributo a carico del per il mantenimento dei minori stabilito in sede di provvedimenti provvisori. CP_1
Va altresì confermata la misura della ripartizione delle spese straordinarie già prevista in sede di provvedimenti provvisori. Alcuna domanda di mantenimento tra i coniugi è stata proposta, sicchè nulla va disposto sul punto.
9. Inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente nel giudizio 1837/2023 R.G.. Oggetto del giudizio di separazione, soggetto al rito speciale delineato dagli art. 473 bis e ss. c.p.c., è l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori o maggiorenni e, senza loro colpa non autosufficienti. La conseguenza è che, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi del terzo comma dell'art. 40 c.p.c., la trattazione unitaria delle cause rende inammissibili le ulteriori domande soggette a rito ordinario, proposte dai coniugi che esulano dall'oggetto proprio di tale giudizio, com'è il caso delle domande di restituzione aventi ad oggetto danaro. Pag. 15 di 16
Devono dunque dichiararsi inammissibili le domande con le quali la ricorrente ha Pt_1 richiesto la corresponsione del 50% del rimborso irpef in riferimento al modello 730/2023 redditi 2022 di € 800,00 accreditati al OL, nonché il pagamento delle spese del battesimo della minore . Pt_2 Trattasi, invero, di domande che non possono ritenersi rinunciate alla luce della richiesta di conferma dei provvedimenti provvisori effettuata dalla , in quanto del tutto estranee Pt_1 al loro perimetro oggettivo, diversamente da quanto concerne la richiesta relativa all'assegno unico ed alle spese connesse alla casa coniugale, da intendersi rinunciate. 10. Il regime delle spese Le spese del giudizio, anche per la fase anteriore alla riunione, vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 B. RIGETTA la domanda di ADDEBITO formulata da nei giudizi n. CP_1 1837/2023 R.G. e 1922/2023 R.G.; C. AFFIDA i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Parte_2 coniugi, disponendo che i figli minori vivano prevalentemente con la madre e stabilendo che la frequentazione tra i figli ed il padre avvenga secondo le modalità indicate in parte motiva;
D. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1 E. PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
F. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
G. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle domande di restituzione proposte da
[...]
nel giudizio 1837/2023 R.G.; Pt_1 H. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
I. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 77, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); Pag. 16 di 16
J. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.10.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò