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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Novara - Via Fratelli Rosselli 1 28100 Novara NO
Email_2elettivamente domiciliato presso
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125/2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai propri scritti. Resistente: Si riporta ai propri scritti.
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1 SRL
“Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in prima istanza accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato, in relazione alle sanzioni comminate e agli interessi, con vittoria di spese di giudizio e degli onorari di lite, come da nota che il sottoscritto di riserva di produrre,
- In via principale, per errata applicazione della norma;
- Secondariamente, per assoluta mancanza di motivazione. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la prima istanza,
- Rideterminare le sanzioni e gli interessi in funzione della percentuale del 30% dell'importo della tassa ancora effettivamente dovuto, pari alla tassa annuale 2019 al netto degli importi già versati a titolo di acconto.”
CONCLUSIONI PER ABACO SPA
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita Nel merito: rigettare le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento SA n. 125 del 9.8.2023 emesso da AC volto al recupero della SA, dovuta al comune di Novara per l'annualità di imposta 2019. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
2 Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, la S.r.l., corr. in Novara, impugnava l'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni e intimazione di pagamento notificatole il 10.8.2023, con cui la concessionaria AC S.p.a. richiedeva il pagamento a titolo di canone SA, per l'anno 2019, dell'importo residuo dovuto, oltre sanzioni, interessi e accessori, con riferimento ad un chiosco con tettoia e dehors insistenti sull'area sita Indirizzo_1, oggetto di diritto di occupazione concesso alla ricorrente dal comune di Novara.
La ricorrente, ricostruite in sintesi le vicende relative al riconoscimento del diritto di occupare la superficie comunale e agli importi dovuti per tassa di occupazione, segnalava di avere ricevuto le seguenti comunicazioni via e-mail da parte della predetta concessionaria:
1)Comunicazione del 21.7.2020.
Veniva segnalato che la tassa per l'anno 2019, calcolata a saldo mediante ravvedimento, era pari a euro 18.326,00, allegando i bollettini per il pagamento della tassa per l'anno 2020 pari complessivamente a euro 17.483,00, che la contribuente provvedeva a pagare alle rispettive scadenze.
2)Comunicazione del 24.6.2021. A seguito di sollecitazione del legale rappresentante della società ricorrente volta a conoscere gli importi della tassa di occupazione a chiusura dell'annualità 2019 (fino a quel momento non ancora definiti), l'Ufficio comunicava il nuovo importo, calcolato a saldo, di euro 18.648,00. In considerazione di quanto dovuto e già versato per l'anno 2020, risultava un credito che, utilizzato in compensazione con quanto dovuto per l'anno 2019, faceva emergere un saldo debitorio per tale ultima annualità di euro 7.047,00, che veniva versato in data 25.6.2021.
3) Comunicazione del 15.7.2022. Con tale e-mail inviata al consulente fiscale della ricorrente, AC S.p.a. proponeva un ulteriore calcolo del ravvedimento della tassa 2019, da considerarsi illegittimo sia in relazione alla determinazione dell'importo, che perché mai notificato alla contribuente. Infatti, la concessionaria indicava l'ammontare della tassa in euro 19.055,00, ferma la detrazione delle somme già versate in acconto, contraddicendo quanto affermato con la e-mail del 24.6.2021
(“differenza a saldo per l'anno 2019 con compensazione del maggiore importo versato sull'anno 2020
- euro 7.047,00).
In particolare, pur essendo pari a euro 5.795,00 l'importo pagato il 30.9.2020, AC S.p.a. indicava tale acconto pari a euro 5.249,78.
3 La concessionaria esponeva, oltre agli interessi, la sanzione dovuta di euro 952,00, pari al 98,88% della tassa, in contrasto con la prevista percentuale del 30%.
Tanto premesso, a sostegno della dedotta illegittimità dell'atto impugnato la ricorrente lamentava che l'Ufficio aveva applicato la sanzione del 100% sull'importo complessivo di competenza per l'anno 2019 senza considerare gli importi versati a titolo di acconto, male interpretando l'art. 53 D.lgs. n.
507/93, in materia di omessa presentazione della denuncia, non applicabile al caso di specie.
In ogni caso, l'art. 13 D.lgs n. 471/97 limita la percentuale della sanzione al 30% dell'importo non versato, come del resto previsto anche dal comune di Novara nel Regolamento SA. La contribuente inoltre eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto la determinazione della sanzione era avvenuta senza tenere contro delle citate norme di legge e regolamentari. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione e dei relativi accessori in misura del 30% sull'importo dovuto a saldo, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio AC S.p.a. - concessionaria del comune di Novara per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie - che controdeduceva quanto segue sui motivi del ricorso. Nel corso dell'interlocuzione con la contribuente ai fini del pagamento della SA, in data
15.7.2022 emergeva che, poiché la predetta società, a decorrere dal 1.3.2019, era stata autorizzata ad occupare una superficie di mq 300, oltre ad altri mq 88, era necessario l'ulteriore rideterminazione dell'importo dovuto che, per l'anno 2020, risultava pari a euro 6.438,09, anziché euro 5.882,00, così riducendosi il maggior importo già versato utilizzato in acconto sulla tassa 2019.
Conseguentemente, il ravvedimento calcolato per il 2019 era pari a 1/6 della sanzione per omesso/tardivo pagamento, pari al 30% sulla somma totale dovuta (euro 19.054,52). In effetti, la sanzione scaturiva dall'art. 50 D.lgs. n. 507/93, secondo cui la scadenza del versamento della tassa è fissata entro il 31 gennaio di ogni anno, prorogata al 28.2.2019, in forza di deliberazione comunale n. 542 del 18.12.2018. La contribuente erroneamente ha ritenuto di accedere ad una forma di ravvedimento implicito o frazionato idonea a ridurre ex post la base di quantificazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, che, tuttavia, non è consentita agli enti locali.
4 Per converso, in forza dell'art. 44 Regolamento Tosap del comune di Novara, è dovuta la sanzione pari al 30% dell'importo non versato, come individuata la base sanzionatoria al momento della scadenza del versamento.
Esclusa dunque l'ipotizzata sanzione calcolata al 100%, l'Ufficio insisteva per l'inammissibilità del ravvedimento implicito o frazionato basato sull'effetto sanante dei pagamenti tardivi eseguiti dalla ricorrente, essendo l'omissione un fatto istantaneo sufficiente a configurare il presupposto per l'applicazione della sanzione.
La concessionaria contestava l'invocata tutela dell'affidamento della contribuente, posto che era suo onere essere consapevole che l'aumento della superficie occupata avrebbe comportato l'aumento della tassa, nulla rilevando l'interlocuzione con la concessionaria su dati provvisori e parziali, non potendo costituire ciò fonte di legittimo affidamento contra legem. Infine, richiamata la funzione della motivazione, l'Ufficio replicava alla ricorrente, sostenendo l'adeguatezza della stessa a spiegare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa azionata, in modo da consentire all'interessato la possibilità di difendersi. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza le parti hanno svolto la discussione, per cui, sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va respinto.
Preliminarmente, riguardo alla questione formale attinente alla insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, deve rilevarsi che la funzione della motivazione è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e/o sanzionatoria, nonché di esercitare, ove ritenuto opportuno, il suo diritto di difesa mediante la presentazione del ricorso, delimitando le ragioni dell'Ufficio nella fase contenziosa.
Essa consiste nell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto, la cui adeguatezza non va valutata in modo generale e astratto, ma va correlata alle specifiche finalità del singolo provvedimento.
5 Pacificamente l'indicazione delle fonti di prova non costituisce elemento necessario della motivazione dell'atto impositivo, giacché la dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale attiene specificamente alla fase contenziosa.
Orbene, non hanno pregio i rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alla asserita carenza di motivazione sui presupposti che hanno determinato l'accertamento della tassa e la determinazione della sanzione, oltre alla determinazione dei relativi interessi, senza considerare l'art. 13 D.lgs. n. 471/97 e il
Regolamento comunale.
Invero, AC S.p.a., richiamando anche tali norme applicabili al caso di specie, ha individuato sotto il profilo descrittivo (tipologia della struttura e ubicazione) i beni oggetto del tributo, l'entità della superficie tassabile, la durata dell'occupazione, il numero e la data di rilascio della concessione e la tariffa applicabile, indicando pertanto l'importo della tassa e la sanzione applicata nella misura massima del 30%, siccome non effettuato il pagamento entro e non oltre giorni 90 dalla scadenza, nonché il calcolo degli interessi.
Ciò è del tutto sufficiente all'enunciazione del criterio astratto idoneo a conoscere il fondamento della pretesa tributaria e sanzionatoria, potendo il contribuente contestare sia la sussistenza dei presupposti del tributo con riferimento all'immobile tassato, che la determinazione dell'imposta e della sanzione con relativi interessi. Del resto, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. civ., sez. Trib., 11.3.2020 n. 6796; cfr., pure, Cass. civ., sez. V, 8.11.2017 n. 26431).
Pertanto, allorché l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, l'obbligo motivazionale deve ritenersi correttamente effettuato, vieppiù in coerenza con il carattere di
“provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che
6 esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (cfr., Cass. civ., sez. Trib., 11/3/2020 n. 6796).
Rimane poi confinato al merito del giudizio ogni questione afferente alla corretta applicazione delle norme di legge. Dunque, può ritenersi senz'altro assolto l'onere motivazionale da parte dell'ente impositore.
Passando al merito del ricorso, va osservato che, come lucidamente dedotto dall'Ufficio, la sanzione applicata è stata calcolata sulla base della percentuale del 30% della tassa non versata in coerenza con i principi legali e regolamentati invocati dalla medesima ricorrente.
Piuttosto, il punto controverso tra le parti riguarda l'individuazione della base di calcolo della sanzione, laddove la concessionaria ha ritenuto di fare riferimento all'ammontare dell'intera sanzione dovuta per l'anno 2019, senza considerare gli acconti versati. Ritiene il Collegio che sia corretto il criterio adottato dall'Ufficio in quanto, maturato il termine scadenza ex lege il 31.1.2020 (prorogato dal comune al 28.2.2020) senza che la contribuente avesse versato il dovuto, tale violazione ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dalla legge con percentuale del 30%, siccome superato il termine di 90 giorni per il pagamento tardivo.
Solo se gli acconti fossero stati versati prima sarebbe stato possibile pro quota ridurre la base di calcolo della sanzione al 30%, ma, non essendo avvenuto ciò, inevitabilmente la sanzione va calcolata sull'intero importo della SA non versato.
Né è possibile ricondurre le somme medio tempore corrisposte nell'ambito del ravvedimento frazionato, trattandosi di istituto non riconosciuto dalla legge per le imposte locali.
Neppure è immaginale che l'interlocuzione avvenuta tra le parti ai fini della ricostruzione della posizione debitoria della contribuente alla luce delle vicende relative all'ampliamento della superficie occupata nel corso del 2019 abbiano generato un legittimo affidamento nel predetto soggetto passivo.
Invero, posto che comunque tale interlocuzione avveniva molto tempo dopo la scadenza del termine utile per il versamento della tassa, in ogni caso la ricorrente aveva l'onere e la consapevolezza di provvedere al corretto pagamento del dovuto consapevole di avere avuto in concessione una maggiore area comunale, con conseguente aumento della SA. Il mero facoltativo servizio di semplificazione e ricognizione da parte della concessionaria volto ad agevolare il pagamento del dovuto non poteva far sorgere alcuna apparente legittimità e coerenza dell'attività riscossiva in senso favorevole al contribuente, né era idonea a generare la buona fede di
7 quest'ultimo, fondata sull'assenza nella sua condotta di qualsiasi violazione del dovere di correttezza e di diligenza.
Al contrario, la concessionaria si limitava nel tempo a prendere atto dei pagamenti e ad imputarli alla posizione debitoria della contribuente sulla base delle risultanze amministrative afferenti alla consistenza dell'area occupata, provvedendo di volta in volta ad aggiornare la situazione debitoria, fino alla determinazione definitiva della tassa dovuta.
Tuttavia, tali operazioni materiali di mera “cassa” non possono fondare un legittimo affidamento in capo alla contribuente in ordine alla determinazione delle sue obbligazioni tributarie e delle correlative sanzioni per l'omesso tempestivo versamento del dovuto.
Dunque, anche sul punto il ricorso va respinto.
Stante la complessità e i tratti peculiari delle vicende connesse alle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
Dott. Gianfranco Pezone
8
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Novara - Via Fratelli Rosselli 1 28100 Novara NO
Email_2elettivamente domiciliato presso
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125/2023 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai propri scritti. Resistente: Si riporta ai propri scritti.
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE Ricorrente_1 SRL
“Piaccia a codesta On.le Corte di Giustizia tributaria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in prima istanza accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato, in relazione alle sanzioni comminate e agli interessi, con vittoria di spese di giudizio e degli onorari di lite, come da nota che il sottoscritto di riserva di produrre,
- In via principale, per errata applicazione della norma;
- Secondariamente, per assoluta mancanza di motivazione. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la prima istanza,
- Rideterminare le sanzioni e gli interessi in funzione della percentuale del 30% dell'importo della tassa ancora effettivamente dovuto, pari alla tassa annuale 2019 al netto degli importi già versati a titolo di acconto.”
CONCLUSIONI PER ABACO SPA
“Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita Nel merito: rigettare le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'avviso di accertamento SA n. 125 del 9.8.2023 emesso da AC volto al recupero della SA, dovuta al comune di Novara per l'annualità di imposta 2019. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
2 Ricorrente_1Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, la S.r.l., corr. in Novara, impugnava l'avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni e intimazione di pagamento notificatole il 10.8.2023, con cui la concessionaria AC S.p.a. richiedeva il pagamento a titolo di canone SA, per l'anno 2019, dell'importo residuo dovuto, oltre sanzioni, interessi e accessori, con riferimento ad un chiosco con tettoia e dehors insistenti sull'area sita Indirizzo_1, oggetto di diritto di occupazione concesso alla ricorrente dal comune di Novara.
La ricorrente, ricostruite in sintesi le vicende relative al riconoscimento del diritto di occupare la superficie comunale e agli importi dovuti per tassa di occupazione, segnalava di avere ricevuto le seguenti comunicazioni via e-mail da parte della predetta concessionaria:
1)Comunicazione del 21.7.2020.
Veniva segnalato che la tassa per l'anno 2019, calcolata a saldo mediante ravvedimento, era pari a euro 18.326,00, allegando i bollettini per il pagamento della tassa per l'anno 2020 pari complessivamente a euro 17.483,00, che la contribuente provvedeva a pagare alle rispettive scadenze.
2)Comunicazione del 24.6.2021. A seguito di sollecitazione del legale rappresentante della società ricorrente volta a conoscere gli importi della tassa di occupazione a chiusura dell'annualità 2019 (fino a quel momento non ancora definiti), l'Ufficio comunicava il nuovo importo, calcolato a saldo, di euro 18.648,00. In considerazione di quanto dovuto e già versato per l'anno 2020, risultava un credito che, utilizzato in compensazione con quanto dovuto per l'anno 2019, faceva emergere un saldo debitorio per tale ultima annualità di euro 7.047,00, che veniva versato in data 25.6.2021.
3) Comunicazione del 15.7.2022. Con tale e-mail inviata al consulente fiscale della ricorrente, AC S.p.a. proponeva un ulteriore calcolo del ravvedimento della tassa 2019, da considerarsi illegittimo sia in relazione alla determinazione dell'importo, che perché mai notificato alla contribuente. Infatti, la concessionaria indicava l'ammontare della tassa in euro 19.055,00, ferma la detrazione delle somme già versate in acconto, contraddicendo quanto affermato con la e-mail del 24.6.2021
(“differenza a saldo per l'anno 2019 con compensazione del maggiore importo versato sull'anno 2020
- euro 7.047,00).
In particolare, pur essendo pari a euro 5.795,00 l'importo pagato il 30.9.2020, AC S.p.a. indicava tale acconto pari a euro 5.249,78.
3 La concessionaria esponeva, oltre agli interessi, la sanzione dovuta di euro 952,00, pari al 98,88% della tassa, in contrasto con la prevista percentuale del 30%.
Tanto premesso, a sostegno della dedotta illegittimità dell'atto impugnato la ricorrente lamentava che l'Ufficio aveva applicato la sanzione del 100% sull'importo complessivo di competenza per l'anno 2019 senza considerare gli importi versati a titolo di acconto, male interpretando l'art. 53 D.lgs. n.
507/93, in materia di omessa presentazione della denuncia, non applicabile al caso di specie.
In ogni caso, l'art. 13 D.lgs n. 471/97 limita la percentuale della sanzione al 30% dell'importo non versato, come del resto previsto anche dal comune di Novara nel Regolamento SA. La contribuente inoltre eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto la determinazione della sanzione era avvenuta senza tenere contro delle citate norme di legge e regolamentari. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione e dei relativi accessori in misura del 30% sull'importo dovuto a saldo, con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio AC S.p.a. - concessionaria del comune di Novara per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie - che controdeduceva quanto segue sui motivi del ricorso. Nel corso dell'interlocuzione con la contribuente ai fini del pagamento della SA, in data
15.7.2022 emergeva che, poiché la predetta società, a decorrere dal 1.3.2019, era stata autorizzata ad occupare una superficie di mq 300, oltre ad altri mq 88, era necessario l'ulteriore rideterminazione dell'importo dovuto che, per l'anno 2020, risultava pari a euro 6.438,09, anziché euro 5.882,00, così riducendosi il maggior importo già versato utilizzato in acconto sulla tassa 2019.
Conseguentemente, il ravvedimento calcolato per il 2019 era pari a 1/6 della sanzione per omesso/tardivo pagamento, pari al 30% sulla somma totale dovuta (euro 19.054,52). In effetti, la sanzione scaturiva dall'art. 50 D.lgs. n. 507/93, secondo cui la scadenza del versamento della tassa è fissata entro il 31 gennaio di ogni anno, prorogata al 28.2.2019, in forza di deliberazione comunale n. 542 del 18.12.2018. La contribuente erroneamente ha ritenuto di accedere ad una forma di ravvedimento implicito o frazionato idonea a ridurre ex post la base di quantificazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, che, tuttavia, non è consentita agli enti locali.
4 Per converso, in forza dell'art. 44 Regolamento Tosap del comune di Novara, è dovuta la sanzione pari al 30% dell'importo non versato, come individuata la base sanzionatoria al momento della scadenza del versamento.
Esclusa dunque l'ipotizzata sanzione calcolata al 100%, l'Ufficio insisteva per l'inammissibilità del ravvedimento implicito o frazionato basato sull'effetto sanante dei pagamenti tardivi eseguiti dalla ricorrente, essendo l'omissione un fatto istantaneo sufficiente a configurare il presupposto per l'applicazione della sanzione.
La concessionaria contestava l'invocata tutela dell'affidamento della contribuente, posto che era suo onere essere consapevole che l'aumento della superficie occupata avrebbe comportato l'aumento della tassa, nulla rilevando l'interlocuzione con la concessionaria su dati provvisori e parziali, non potendo costituire ciò fonte di legittimo affidamento contra legem. Infine, richiamata la funzione della motivazione, l'Ufficio replicava alla ricorrente, sostenendo l'adeguatezza della stessa a spiegare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa azionata, in modo da consentire all'interessato la possibilità di difendersi. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza le parti hanno svolto la discussione, per cui, sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per cui va respinto.
Preliminarmente, riguardo alla questione formale attinente alla insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, deve rilevarsi che la funzione della motivazione è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e/o sanzionatoria, nonché di esercitare, ove ritenuto opportuno, il suo diritto di difesa mediante la presentazione del ricorso, delimitando le ragioni dell'Ufficio nella fase contenziosa.
Essa consiste nell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'atto, la cui adeguatezza non va valutata in modo generale e astratto, ma va correlata alle specifiche finalità del singolo provvedimento.
5 Pacificamente l'indicazione delle fonti di prova non costituisce elemento necessario della motivazione dell'atto impositivo, giacché la dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale attiene specificamente alla fase contenziosa.
Orbene, non hanno pregio i rilievi mossi dalla ricorrente in ordine alla asserita carenza di motivazione sui presupposti che hanno determinato l'accertamento della tassa e la determinazione della sanzione, oltre alla determinazione dei relativi interessi, senza considerare l'art. 13 D.lgs. n. 471/97 e il
Regolamento comunale.
Invero, AC S.p.a., richiamando anche tali norme applicabili al caso di specie, ha individuato sotto il profilo descrittivo (tipologia della struttura e ubicazione) i beni oggetto del tributo, l'entità della superficie tassabile, la durata dell'occupazione, il numero e la data di rilascio della concessione e la tariffa applicabile, indicando pertanto l'importo della tassa e la sanzione applicata nella misura massima del 30%, siccome non effettuato il pagamento entro e non oltre giorni 90 dalla scadenza, nonché il calcolo degli interessi.
Ciò è del tutto sufficiente all'enunciazione del criterio astratto idoneo a conoscere il fondamento della pretesa tributaria e sanzionatoria, potendo il contribuente contestare sia la sussistenza dei presupposti del tributo con riferimento all'immobile tassato, che la determinazione dell'imposta e della sanzione con relativi interessi. Del resto, l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. civ., sez. Trib., 11.3.2020 n. 6796; cfr., pure, Cass. civ., sez. V, 8.11.2017 n. 26431).
Pertanto, allorché l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, l'obbligo motivazionale deve ritenersi correttamente effettuato, vieppiù in coerenza con il carattere di
“provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che
6 esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (cfr., Cass. civ., sez. Trib., 11/3/2020 n. 6796).
Rimane poi confinato al merito del giudizio ogni questione afferente alla corretta applicazione delle norme di legge. Dunque, può ritenersi senz'altro assolto l'onere motivazionale da parte dell'ente impositore.
Passando al merito del ricorso, va osservato che, come lucidamente dedotto dall'Ufficio, la sanzione applicata è stata calcolata sulla base della percentuale del 30% della tassa non versata in coerenza con i principi legali e regolamentati invocati dalla medesima ricorrente.
Piuttosto, il punto controverso tra le parti riguarda l'individuazione della base di calcolo della sanzione, laddove la concessionaria ha ritenuto di fare riferimento all'ammontare dell'intera sanzione dovuta per l'anno 2019, senza considerare gli acconti versati. Ritiene il Collegio che sia corretto il criterio adottato dall'Ufficio in quanto, maturato il termine scadenza ex lege il 31.1.2020 (prorogato dal comune al 28.2.2020) senza che la contribuente avesse versato il dovuto, tale violazione ha comportato l'applicazione della sanzione prevista dalla legge con percentuale del 30%, siccome superato il termine di 90 giorni per il pagamento tardivo.
Solo se gli acconti fossero stati versati prima sarebbe stato possibile pro quota ridurre la base di calcolo della sanzione al 30%, ma, non essendo avvenuto ciò, inevitabilmente la sanzione va calcolata sull'intero importo della SA non versato.
Né è possibile ricondurre le somme medio tempore corrisposte nell'ambito del ravvedimento frazionato, trattandosi di istituto non riconosciuto dalla legge per le imposte locali.
Neppure è immaginale che l'interlocuzione avvenuta tra le parti ai fini della ricostruzione della posizione debitoria della contribuente alla luce delle vicende relative all'ampliamento della superficie occupata nel corso del 2019 abbiano generato un legittimo affidamento nel predetto soggetto passivo.
Invero, posto che comunque tale interlocuzione avveniva molto tempo dopo la scadenza del termine utile per il versamento della tassa, in ogni caso la ricorrente aveva l'onere e la consapevolezza di provvedere al corretto pagamento del dovuto consapevole di avere avuto in concessione una maggiore area comunale, con conseguente aumento della SA. Il mero facoltativo servizio di semplificazione e ricognizione da parte della concessionaria volto ad agevolare il pagamento del dovuto non poteva far sorgere alcuna apparente legittimità e coerenza dell'attività riscossiva in senso favorevole al contribuente, né era idonea a generare la buona fede di
7 quest'ultimo, fondata sull'assenza nella sua condotta di qualsiasi violazione del dovere di correttezza e di diligenza.
Al contrario, la concessionaria si limitava nel tempo a prendere atto dei pagamenti e ad imputarli alla posizione debitoria della contribuente sulla base delle risultanze amministrative afferenti alla consistenza dell'area occupata, provvedendo di volta in volta ad aggiornare la situazione debitoria, fino alla determinazione definitiva della tassa dovuta.
Tuttavia, tali operazioni materiali di mera “cassa” non possono fondare un legittimo affidamento in capo alla contribuente in ordine alla determinazione delle sue obbligazioni tributarie e delle correlative sanzioni per l'omesso tempestivo versamento del dovuto.
Dunque, anche sul punto il ricorso va respinto.
Stante la complessità e i tratti peculiari delle vicende connesse alle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
Dott. Gianfranco Pezone
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