Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 27
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione della norma

    La sanzione è stata correttamente calcolata al 30% della tassa non versata. La base di calcolo è l'intero importo dovuto per l'anno 2019, non potendo gli acconti versati successivamente alla scadenza ridurre tale base.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione

    L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato in quanto ha indicato gli elementi essenziali della pretesa tributaria e sanzionatoria (tipologia struttura, ubicazione, superficie, durata occupazione, tariffa, importo tassa, sanzione al 30%, interessi), consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Ricalcolo sanzioni e interessi

    La sanzione è stata correttamente calcolata al 30% della tassa non versata. La base di calcolo è l'intero importo dovuto per l'anno 2019, non potendo gli acconti versati successivamente alla scadenza ridurre tale base. Il ravvedimento frazionato non è ammesso per le imposte locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 27
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara
    Numero : 27
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo