TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1707/2024 tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Paglia Parte_1 C.F._1
Vincenzo;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni: l'attore ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, l'attore ha domandato: “1) che l'immobile ubicato in Foggia alla Via Montegrappa n. 38 venga restituito al Pt_1
nella sua qualità di proprietario esclusivo con decadenza della da
[...] CP_1
pagina 1 di 3 ogni diritto e pretese sullo stesso;
2) che, in forza della raggiunta autonomia economica e familiare, venga revocato l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (nata a [...] il [...]9 e (nata a [...] il Persona_1 Persona_2
09.02.1999) 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese tutte di causa”.
La convenuta è stata dichiarata contumace con ordinanza del 9/09/2024.
La causa è stata riservata in decisione, senza lo svolgimento di istruttoria, all'udienza del
19/05/2025.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La figlia maggiorenne (di anni 26) ha trasferito il proprio domicilio in Spagna, ove Per_2
svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.
La figlia maggiorenne (di anni 25) ha trasferito la sua residenza a Berlino e ha Per_1
contratto matrimonio, costituendo un suo nucleo familiare.
Vanno quindi revocati gli obblighi di mantenimento previsti in capo al padre in favore delle figlie maggiorenni, oramai economicamente indipendenti, e , ai sensi dell'art. 337 Per_2 Per_1
septies c.c.
In mancanza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, andrà revocata anche l'assegnazione della casa familiare situata in Foggia alla Via Montegrappa
n. 38 alla madre, , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. CP_1
I predetti provvedimenti avranno decorrenza dal momento della proposizione della domanda
(aprile 2024).
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché, come dedotto e provato dall'attore, nel corso del giudizio la convenuta ha spontaneamente lasciato la casa familiare, così di fatto riconoscendo le ragioni attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle precedenti condizioni di separazione, così come concordate ed indicate in atti, con decorrenza dalla domanda (aprile 2024), revoca gli obblighi di mantenimento previsti in capo al padre e in favore delle figlie maggiorenni economicamente indipendenti Per_2
e e revoca l'assegnazione della casa familiare situata in Foggia alla Via Montegrappa n. Per_1
38 alla madre , dichiarando le spese di lite irripetibili. CP_1
pagina 2 di 3 Foggia, 3/06/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1707/2024 tra:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Paglia Parte_1 C.F._1
Vincenzo;
- ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni: l'attore ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, l'attore ha domandato: “1) che l'immobile ubicato in Foggia alla Via Montegrappa n. 38 venga restituito al Pt_1
nella sua qualità di proprietario esclusivo con decadenza della da
[...] CP_1
pagina 1 di 3 ogni diritto e pretese sullo stesso;
2) che, in forza della raggiunta autonomia economica e familiare, venga revocato l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli (nata a [...] il [...]9 e (nata a [...] il Persona_1 Persona_2
09.02.1999) 3) condannare la convenuta al pagamento delle spese tutte di causa”.
La convenuta è stata dichiarata contumace con ordinanza del 9/09/2024.
La causa è stata riservata in decisione, senza lo svolgimento di istruttoria, all'udienza del
19/05/2025.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La figlia maggiorenne (di anni 26) ha trasferito il proprio domicilio in Spagna, ove Per_2
svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.
La figlia maggiorenne (di anni 25) ha trasferito la sua residenza a Berlino e ha Per_1
contratto matrimonio, costituendo un suo nucleo familiare.
Vanno quindi revocati gli obblighi di mantenimento previsti in capo al padre in favore delle figlie maggiorenni, oramai economicamente indipendenti, e , ai sensi dell'art. 337 Per_2 Per_1
septies c.c.
In mancanza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, andrà revocata anche l'assegnazione della casa familiare situata in Foggia alla Via Montegrappa
n. 38 alla madre, , ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. CP_1
I predetti provvedimenti avranno decorrenza dal momento della proposizione della domanda
(aprile 2024).
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., poiché, come dedotto e provato dall'attore, nel corso del giudizio la convenuta ha spontaneamente lasciato la casa familiare, così di fatto riconoscendo le ragioni attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle precedenti condizioni di separazione, così come concordate ed indicate in atti, con decorrenza dalla domanda (aprile 2024), revoca gli obblighi di mantenimento previsti in capo al padre e in favore delle figlie maggiorenni economicamente indipendenti Per_2
e e revoca l'assegnazione della casa familiare situata in Foggia alla Via Montegrappa n. Per_1
38 alla madre , dichiarando le spese di lite irripetibili. CP_1
pagina 2 di 3 Foggia, 3/06/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3