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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4564/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4564/2024
All'udienza del 12 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Temporali Antonio ha depositato le note sostitutive di udienza Parte_1
in data 11.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4564/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Temporali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 38, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, in persona del pro-tempore (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
SENTENZA
, con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 14.11.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del 14.10.2024 con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tra la stessa e CP_3
nel procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 3237/2018).
[...]
A sostegno del ricorso, deduceva che: 1) nel mese di aprile 2018 si era trasferita insieme ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 10 19.12.2017) dalla ex casa coniugale, sita in Aprilia, ove conviveva con il coniuge CP_3
presso l'abitazione della madre (deceduta il 25.08.2022), a causa delle Persona_3
condotte violente del coniuge subite alla presenza dei figli minori;
2) con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (COA) del 22.05.2018, veniva ammessa preventivamente e provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti di legge in quanto disoccupata, non percettrice di redditi, per la proposizione del ricorso per separazione personale con addebito al marito e affidamento esclusivo dei figli minori, depositato il 25.05.2018 (RG
3237/2018); 3) nelle more del giudizio, in data 25.08.2022, decedeva la madre convivente dell'istante, , anch'essa non percettrice di reddito e (per questo motivo) Persona_3
assegnataria della casa comunale di via F. Turano 61 a Roma, ove la viveva con i Parte_1
figli minori, in qualità di nuova assegnataria;
4) all'esito del giudizio, il Tribunale Ordinario di
Latina, in accoglimento delle domande proposte dalla , pronunciava, l'11.09.23, sentenza di Pt_1
separazione personale delle parti, con addebito al marito e con affidamento super esclusivo dei due bambini e alla moglie;
5) dal decesso della il nucleo Per_1 Per_2 Persona_3
familiare della persona già ammessa al PSS era costituito esclusivamente dalla ricorrente e dai figli minori conviventi, alla stessa affidati in via esclusiva, in quanto la signora CP_4
(sorella di da tempo non dimorava nell'immobile di via F. Turano 61 a Roma, benché Pt_1
formalmente ivi residente tanto da essere erroneamente inserita nello stato di famiglia;
6) la condizione economica precaria della era nota agli atti del giudizio di separazione, Parte_1
nel corso del quale veniva più volte rappresentata al Collegio, sia dal difensore e sia dal Servizio
Sociale che si occupava del caso, la necessità di giungere rapidamente alla conclusione del giudizio di separazione, in quanto, a causa della situazione patrimoniale dell'ex coniuge CP_3
la ricorrente non poteva accedere ai benefici e agevolazioni per il nucleo familiare in
[...]
condizione di disagio economico;
7) in costanza di giudizio il coniuge separato, benché proprietario di numerosi immobili, era stato sempre inadempiente al proprio obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Tribunale, confermato nella sentenza per quanto riguarda i figli minori tanto che risultava pendente a suo carico la procedura esecutiva n. RGE 264/24 presso il Tribunale di Latina;
8) a causa della lungaggine del procedimento, la non aveva percepito gli assegni familiari per tutti gli anni di giudizio e, Pt_1
dall'istituzione dell'Assegno Unico Universale, ovvero da aprile 2022 fino alla conclusione del giudizio (ottobre 2023) aveva percepito solo € 50,00 per figlio minore (cioè il minimo di legge,
pagina 3 di 10 per un totale € 100,00 mensili); 9) ciò nonostante, il Collegio chiedeva alla ricorrente di allegare nuova documentazione che veniva depositata in data 11.10.2023 ovvero: a) istanza di ammissione al COA di Latina;
b) mod. 730-2023 redditi 2022; c) atto notorio con il quale attestava la permanenza dei limiti di reddito per l'ammissione al PSS per tutta la durata del giudizio;
d) certificazione NASPI 2021; e) certificati stato di famiglia storici;
f) stato di famiglia;
g) dichiarazione del Servizio Sociale di assistenza al nucleo familiare disagiato;
h) Isee 2023.
Continuava l'istante deducendo che oltre un anno dopo il deposito della documentazione integrativa e della contestuale istanza di liquidazione, in data 14.10.2024, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, pronunciava decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dal difensore della ricorrente con revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che, non avendo indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi, la non aveva dato Pt_1
prova della sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La ricorrente concludeva, chiedendo di: “accertare e dichiarare che a seguito Parte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 22/05/2018, per tutta la durata del procedimento di separazione giudiziale n. RG 3237/18 innanzi al tribunale civile di Latina, ha mantenuto le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio;
per l'effetto, revocare e/ annullare il decreto pubblicato in data 14/10/2024 dalla prima sezione civile del tribunale di
Latina nel procedimento di separazione giudiziale n. RG 3237/18 tra le parti – Parte_1
ricorrente - e – resistente - con il quale e stato revocato il provvedimento di CP_3
ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato di e revocata l'istanza di Parte_1
liquidazione formulata dal suo procuratore;
di conseguenza, liquidare in favore dell'Avv.
Antonio Temporali quale proc.re dom.rio di i compensi professionali per l'attività Parte_1 svolta nel giudizio di separazione personale n. RG 3237/18 nella misura di € 5.100,00 al netto delle riduzioni, o altra misura secondo Giustizia, come da nota di deposito e contestuale istanza di liquidazione depositata in data 11/10/2023; in ogni caso, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza del ricorso ex adverso proposto. Sosteneva, infatti, che l'integrazione documentale non era stata eseguita secondo le richieste del giudice procedente in quanto la ricorrente non pagina 4 di 10 aveva indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi, non fornendo, in tal modo, prova della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio. Rammentava il resistente che costituiva onere della parte interessata fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, eventualmente producendo la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato ai fini della dimostrazione delle condizioni per l'accoglimento della domanda. Deduceva altresì la sussistenza a carico del richiedente dell'obbligo di comunicare anche le variazioni reddituali non implicanti il superamento delle condizioni per il mantenimento, dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni. Pertanto, nel caso di specie, la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato era stata legittimamente disposta in quanto la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, comunque, di aver ottemperato all'obbligo comunicativo delle variazioni reddituali imposto a prescindere dall'eventuale superamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio. Deduceva quindi, che la revoca del beneficio era legittima e meritava di essere confermata.
Il resistente concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 150/2011; con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti
pagina 5 di 10 di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2023, n.3286). Pertanto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime di impugnazione di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente si osserva che la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 23.7.2020, n. 15699).
Ciò chiarito in linea generale, nel caso di specie risulta che, con provvedimento dell'11 settembre
2023, il Tribunale in composizione collegiale chiedeva alla parte di depositare “istanza di ammissione al COA;
- stato di famiglia storico aggiornato di - dichiarazioni dei Parte_1
redditi e di eventuali altri conviventi anche di fatto, relativi a tutto il periodo di pendenza del giudizio, dall'iscrizione a ruolo (o dall'inizio della convivenza per i conviventi, se successivo alla data di iscrizione a ruolo) alla data odierna, oltreché autocertificazione relativa a tutti gli eventuali ulteriori redditi percepiti dall'iscrizione a ruolo al deposito del decreto, esenti ai fini
EF e non soggetti a dichiarazione dei redditi, quali anche il reddito di cittadinanza, interessi su conti o proventi di fondi di investimento- in caso di mancanza di documentazione fiscale, il difensore dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r. 445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni), nella quale lo stesso deve dichiarare di non effettuare dichiarazioni dei redditi e di non avere (né lui né gli eventuali conviventi) comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione”.
A fronte di tale richiesta, la depositava: l'istanza di ammissione al COA, il 730 del 2022 da Pt_1
cui risultava che nell'anno imponibile 2021 la suddetta aveva percepito un reddito imponibile di
€ 8.690,00; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui indicava i “redditi lordi annui”
pagina 6 di 10 dal 2018 al 2022, rispettivamente nella misura di € 124,00, € 2.121,00, € 9.650,00, € 8.690,00, €
5.526,00; certificati di stato di famiglia relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 ove dal 2 febbraio
2019 risultava convivente con e , oltreché con i figli Persona_3 CP_4
minorenni, mentre dal certificato del 26 febbraio 2022 e del 29 settembre 2023 risultava convivente con i figli minori e con . CP_4
Con il decreto impugnato, il Collegio disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio invocato, in quanto non era stata data la dimostrazione della sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevato che la ricorrente non aveva indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi.
Com'è noto, l'art. 76, co. 2 e co. 3, del d.P.R. 115/2002, stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per cui rileva sia il reddito della parte istante che del proprio nucleo.
Inoltre, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica.
Tanto premesso, va evidenziato che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza (cfr. Cass. Pen.
Sez. IV, 22.1.2020, n. 2263).
Ne consegue che tutta la documentazione depositata nel presente giudizio risulta ammissibile.
In particolare, rispetto a quanto già allegato nel giudizio di separazione, l'istante depositava autocertificazione reddituale del 29.09.2023 (all. 7) con riferimento al periodo 2018-2022, dalla stessa sottoscritta con autenticazione -previa esibizione del documento di riconoscimento- della sottoscrizione da parte del funzionario comunale ove la parte dichiarava che i propri redditi ammontavano a € 124,00 per l'anno 2018, € 2.121,00 per il 2019, € 9.650,00 per l'anno 2020, €
8.690,00 per l'anno 2021, infine, € 5.526 per il 2022.
pagina 7 di 10 A conferma della propria situazione economica, la depositava, inoltre, la relazione Pt_1
aggiornata dell'Assistente Sociale, dott.ssa (all. 18) nella quale veniva Persona_4
ribadito che la parte non percepiva mantenimento e che lo aveva percepito solo nell'anno 2020, quando il suocero effettuava un bonifico mensile. L'Assistente sociale ha poi dichiarato che:
“Non avendo ancora una definizione giuridica della sua separazione, continua ad avere delle ripercussioni rispetto, ad esempio, al pagamento della mensa scolastica dei figli o altre agevolazioni, poiché, pur avendo un reddito basso, facendo l'ISEE le chiedono il reddito anche del sig. essendo ancora suo marito, quindi, è costretta a pagare la quota più alta”. CP_3
Peraltro, la circostanza per cui il marito, , non ha mai corrisposto l'assegno di CP_3
mantenimento stabilito dal Tribunale di Latina per i figli minori, risulta acclarata e comprovata dall'atto di pignoramento presso terzi intentato nei suoi confronti dalla (all. 22). Pt_1
Ed ancora, l'autocertificazione reddituale del 29.09.2023 (relativa ai redditi per gli anni 2018-
2022), non può essere considerata incompleta o non esaustiva, essendo specificato ed indicato come la ricorrente nel periodo di riferimento non abbia percepito, per sé o per gli altri componenti familiari, redditi idonei a determinare il superamento della soglia di ammissione.
Va infatti considerato che il nucleo familiare, successivamente al decesso della madre avvenuto il
25.08.2022 (all. 15), è costituito esclusivamente dalla ricorrente e dai due figli entrambi minorenni. Né può ritenersi l'inidoneità della suddetta autocertificazione per non aver la ricorrente fatto riferimento ai redditi della sorella , la quale risultava residente allo stesso CP_4
indirizzo. Infatti, dalla dichiarazione vergata e sottoscritta da (all. 17) -con CP_4
documento di identità allegato- risulta che la stessa dal 2020 non abitava più nella casa della madre in via Turano, 61 a Roma, in quanto convivente con il suo ex compagno ed ora con il proprio marito. Dichiarava, inoltre, che per la sua residenza in via Turano, 61, era qualificata dall'Istituto Case Popolari di Roma come “ospite” e non come facente parte del nucleo familiare.
A prova di ciò, la ricorrente ha allegato (all. 19) la Determinazione Dirigenziale del Comune di
Roma per l'autorizzazione alla voltura di n. 47 contratti di locazione relativi ad alloggi gestiti a titolo di Edilizia Residenziale Pubblica, dalla quale si evince che il nucleo familiare subentrato alla madre deceduta della ricorrente risulta composto esclusivamente da quest'ultima e dai suoi due figli minorenni, e Per_1 Persona_2
Quanto alla situazione economica, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 19 gennaio 2021 durante il giudizio di separazione, la ha dichiarato di lavorare “all'interno di Pt_1
pagina 8 di 10 un negozio di sigarette elettroniche, durante il matrimonio, quando capitava, senza mancare ai miei doveri di moglie e madre, il mio marito aveva perso il lavoro, occasionalmente svolgevo tale attività di promozione vendita per Herbalife. I prezzi erano bassi, le entrate occasionali”. Ed inoltre ha affermato, “Io percepisco 700,00 euro al mese, ma a volte mi danno acconti e poi saldi, i pagamenti non sono regolari”.
In considerazione della tipologia di lavoro che la ricorrente svolgeva, è assolutamente verosimile il guadagno dichiarato, confermato con l'allegazione della lettera di dimissioni da cui è risultata una retribuzione lorda mensile di € 809,38 (cfr. sentenza di separazione all. 23); pertanto, risulta evidente come non sia stata superata la soglia di reddito prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio di € 11.493,82 per il 2018, € 12.838,01 per il 2019, € 11.746,68 per il 2020, €
11.746,68 per il 2021 e € 12.838,01 per il 2022.
Infine, va osservato che ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 6.02.2023, n. 4953).
Inoltre, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass.
Pen., Sez. IV, 6.10.2023, n. 40720).
Ed allora, per tutto quanto esposto e considerato, non può che concludersi per illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente revoca del decreto del Collegio del Tribunale di
Latina del 14.10.2024.
La domanda di liquidazione dei compensi professionali del difensore della ricorrente risulta, invece, inammissibile, posto che solo il difensore è il titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e non anche il patrocinato.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha osservato che: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento
pagina 9 di 10 solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. Civ.,
Sez.VI, 27.01.2015, n. 1539; Cass. Civ., Sez. VI, 18.6.2020, n. 11769).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del
14.10.2024 e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio di;
CP_4
- dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi professionali dell'avv.
Antonio Temporali;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 opponente che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Temporali, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4564/2024
All'udienza del 12 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Temporali Antonio ha depositato le note sostitutive di udienza Parte_1
in data 11.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4564/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Temporali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 38, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, in persona del pro-tempore (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
SENTENZA
, con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 14.11.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del 14.10.2024 con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tra la stessa e CP_3
nel procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 3237/2018).
[...]
A sostegno del ricorso, deduceva che: 1) nel mese di aprile 2018 si era trasferita insieme ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 10 19.12.2017) dalla ex casa coniugale, sita in Aprilia, ove conviveva con il coniuge CP_3
presso l'abitazione della madre (deceduta il 25.08.2022), a causa delle Persona_3
condotte violente del coniuge subite alla presenza dei figli minori;
2) con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (COA) del 22.05.2018, veniva ammessa preventivamente e provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti di legge in quanto disoccupata, non percettrice di redditi, per la proposizione del ricorso per separazione personale con addebito al marito e affidamento esclusivo dei figli minori, depositato il 25.05.2018 (RG
3237/2018); 3) nelle more del giudizio, in data 25.08.2022, decedeva la madre convivente dell'istante, , anch'essa non percettrice di reddito e (per questo motivo) Persona_3
assegnataria della casa comunale di via F. Turano 61 a Roma, ove la viveva con i Parte_1
figli minori, in qualità di nuova assegnataria;
4) all'esito del giudizio, il Tribunale Ordinario di
Latina, in accoglimento delle domande proposte dalla , pronunciava, l'11.09.23, sentenza di Pt_1
separazione personale delle parti, con addebito al marito e con affidamento super esclusivo dei due bambini e alla moglie;
5) dal decesso della il nucleo Per_1 Per_2 Persona_3
familiare della persona già ammessa al PSS era costituito esclusivamente dalla ricorrente e dai figli minori conviventi, alla stessa affidati in via esclusiva, in quanto la signora CP_4
(sorella di da tempo non dimorava nell'immobile di via F. Turano 61 a Roma, benché Pt_1
formalmente ivi residente tanto da essere erroneamente inserita nello stato di famiglia;
6) la condizione economica precaria della era nota agli atti del giudizio di separazione, Parte_1
nel corso del quale veniva più volte rappresentata al Collegio, sia dal difensore e sia dal Servizio
Sociale che si occupava del caso, la necessità di giungere rapidamente alla conclusione del giudizio di separazione, in quanto, a causa della situazione patrimoniale dell'ex coniuge CP_3
la ricorrente non poteva accedere ai benefici e agevolazioni per il nucleo familiare in
[...]
condizione di disagio economico;
7) in costanza di giudizio il coniuge separato, benché proprietario di numerosi immobili, era stato sempre inadempiente al proprio obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Tribunale, confermato nella sentenza per quanto riguarda i figli minori tanto che risultava pendente a suo carico la procedura esecutiva n. RGE 264/24 presso il Tribunale di Latina;
8) a causa della lungaggine del procedimento, la non aveva percepito gli assegni familiari per tutti gli anni di giudizio e, Pt_1
dall'istituzione dell'Assegno Unico Universale, ovvero da aprile 2022 fino alla conclusione del giudizio (ottobre 2023) aveva percepito solo € 50,00 per figlio minore (cioè il minimo di legge,
pagina 3 di 10 per un totale € 100,00 mensili); 9) ciò nonostante, il Collegio chiedeva alla ricorrente di allegare nuova documentazione che veniva depositata in data 11.10.2023 ovvero: a) istanza di ammissione al COA di Latina;
b) mod. 730-2023 redditi 2022; c) atto notorio con il quale attestava la permanenza dei limiti di reddito per l'ammissione al PSS per tutta la durata del giudizio;
d) certificazione NASPI 2021; e) certificati stato di famiglia storici;
f) stato di famiglia;
g) dichiarazione del Servizio Sociale di assistenza al nucleo familiare disagiato;
h) Isee 2023.
Continuava l'istante deducendo che oltre un anno dopo il deposito della documentazione integrativa e della contestuale istanza di liquidazione, in data 14.10.2024, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, pronunciava decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dal difensore della ricorrente con revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che, non avendo indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi, la non aveva dato Pt_1
prova della sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La ricorrente concludeva, chiedendo di: “accertare e dichiarare che a seguito Parte_1
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 22/05/2018, per tutta la durata del procedimento di separazione giudiziale n. RG 3237/18 innanzi al tribunale civile di Latina, ha mantenuto le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio;
per l'effetto, revocare e/ annullare il decreto pubblicato in data 14/10/2024 dalla prima sezione civile del tribunale di
Latina nel procedimento di separazione giudiziale n. RG 3237/18 tra le parti – Parte_1
ricorrente - e – resistente - con il quale e stato revocato il provvedimento di CP_3
ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato di e revocata l'istanza di Parte_1
liquidazione formulata dal suo procuratore;
di conseguenza, liquidare in favore dell'Avv.
Antonio Temporali quale proc.re dom.rio di i compensi professionali per l'attività Parte_1 svolta nel giudizio di separazione personale n. RG 3237/18 nella misura di € 5.100,00 al netto delle riduzioni, o altra misura secondo Giustizia, come da nota di deposito e contestuale istanza di liquidazione depositata in data 11/10/2023; in ogni caso, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per l'inammissibilità e/o Controparte_1
l'infondatezza del ricorso ex adverso proposto. Sosteneva, infatti, che l'integrazione documentale non era stata eseguita secondo le richieste del giudice procedente in quanto la ricorrente non pagina 4 di 10 aveva indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi, non fornendo, in tal modo, prova della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio. Rammentava il resistente che costituiva onere della parte interessata fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, eventualmente producendo la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato ai fini della dimostrazione delle condizioni per l'accoglimento della domanda. Deduceva altresì la sussistenza a carico del richiedente dell'obbligo di comunicare anche le variazioni reddituali non implicanti il superamento delle condizioni per il mantenimento, dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni. Pertanto, nel caso di specie, la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato era stata legittimamente disposta in quanto la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, comunque, di aver ottemperato all'obbligo comunicativo delle variazioni reddituali imposto a prescindere dall'eventuale superamento dei limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio. Deduceva quindi, che la revoca del beneficio era legittima e meritava di essere confermata.
Il resistente concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto anche, ove ritenuto necessario, chiedendo informazioni ai sensi dell'art 15 del d.lgs. 150/2011; con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante la sola acquisizione della documentazione prodotta e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 12.6.2025.
Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n.115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti
pagina 5 di 10 di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 02.02.2023, n.3286). Pertanto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetto al regime di impugnazione di cui agli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.150 del 2011.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente si osserva che la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 23.7.2020, n. 15699).
Ciò chiarito in linea generale, nel caso di specie risulta che, con provvedimento dell'11 settembre
2023, il Tribunale in composizione collegiale chiedeva alla parte di depositare “istanza di ammissione al COA;
- stato di famiglia storico aggiornato di - dichiarazioni dei Parte_1
redditi e di eventuali altri conviventi anche di fatto, relativi a tutto il periodo di pendenza del giudizio, dall'iscrizione a ruolo (o dall'inizio della convivenza per i conviventi, se successivo alla data di iscrizione a ruolo) alla data odierna, oltreché autocertificazione relativa a tutti gli eventuali ulteriori redditi percepiti dall'iscrizione a ruolo al deposito del decreto, esenti ai fini
EF e non soggetti a dichiarazione dei redditi, quali anche il reddito di cittadinanza, interessi su conti o proventi di fondi di investimento- in caso di mancanza di documentazione fiscale, il difensore dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r. 445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni), nella quale lo stesso deve dichiarare di non effettuare dichiarazioni dei redditi e di non avere (né lui né gli eventuali conviventi) comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione”.
A fronte di tale richiesta, la depositava: l'istanza di ammissione al COA, il 730 del 2022 da Pt_1
cui risultava che nell'anno imponibile 2021 la suddetta aveva percepito un reddito imponibile di
€ 8.690,00; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui indicava i “redditi lordi annui”
pagina 6 di 10 dal 2018 al 2022, rispettivamente nella misura di € 124,00, € 2.121,00, € 9.650,00, € 8.690,00, €
5.526,00; certificati di stato di famiglia relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 ove dal 2 febbraio
2019 risultava convivente con e , oltreché con i figli Persona_3 CP_4
minorenni, mentre dal certificato del 26 febbraio 2022 e del 29 settembre 2023 risultava convivente con i figli minori e con . CP_4
Con il decreto impugnato, il Collegio disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio invocato, in quanto non era stata data la dimostrazione della sussistenza e permanenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevato che la ricorrente non aveva indicato nell'autocertificazione i redditi percepiti esenti ai fini EF (quali quelli per l'assegno di mantenimento per la prole, riconosciuto sin dall'udienza presidenziale) e quelli percepiti dai propri conviventi.
Com'è noto, l'art. 76, co. 2 e co. 3, del d.P.R. 115/2002, stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per cui rileva sia il reddito della parte istante che del proprio nucleo.
Inoltre, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica.
Tanto premesso, va evidenziato che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza (cfr. Cass. Pen.
Sez. IV, 22.1.2020, n. 2263).
Ne consegue che tutta la documentazione depositata nel presente giudizio risulta ammissibile.
In particolare, rispetto a quanto già allegato nel giudizio di separazione, l'istante depositava autocertificazione reddituale del 29.09.2023 (all. 7) con riferimento al periodo 2018-2022, dalla stessa sottoscritta con autenticazione -previa esibizione del documento di riconoscimento- della sottoscrizione da parte del funzionario comunale ove la parte dichiarava che i propri redditi ammontavano a € 124,00 per l'anno 2018, € 2.121,00 per il 2019, € 9.650,00 per l'anno 2020, €
8.690,00 per l'anno 2021, infine, € 5.526 per il 2022.
pagina 7 di 10 A conferma della propria situazione economica, la depositava, inoltre, la relazione Pt_1
aggiornata dell'Assistente Sociale, dott.ssa (all. 18) nella quale veniva Persona_4
ribadito che la parte non percepiva mantenimento e che lo aveva percepito solo nell'anno 2020, quando il suocero effettuava un bonifico mensile. L'Assistente sociale ha poi dichiarato che:
“Non avendo ancora una definizione giuridica della sua separazione, continua ad avere delle ripercussioni rispetto, ad esempio, al pagamento della mensa scolastica dei figli o altre agevolazioni, poiché, pur avendo un reddito basso, facendo l'ISEE le chiedono il reddito anche del sig. essendo ancora suo marito, quindi, è costretta a pagare la quota più alta”. CP_3
Peraltro, la circostanza per cui il marito, , non ha mai corrisposto l'assegno di CP_3
mantenimento stabilito dal Tribunale di Latina per i figli minori, risulta acclarata e comprovata dall'atto di pignoramento presso terzi intentato nei suoi confronti dalla (all. 22). Pt_1
Ed ancora, l'autocertificazione reddituale del 29.09.2023 (relativa ai redditi per gli anni 2018-
2022), non può essere considerata incompleta o non esaustiva, essendo specificato ed indicato come la ricorrente nel periodo di riferimento non abbia percepito, per sé o per gli altri componenti familiari, redditi idonei a determinare il superamento della soglia di ammissione.
Va infatti considerato che il nucleo familiare, successivamente al decesso della madre avvenuto il
25.08.2022 (all. 15), è costituito esclusivamente dalla ricorrente e dai due figli entrambi minorenni. Né può ritenersi l'inidoneità della suddetta autocertificazione per non aver la ricorrente fatto riferimento ai redditi della sorella , la quale risultava residente allo stesso CP_4
indirizzo. Infatti, dalla dichiarazione vergata e sottoscritta da (all. 17) -con CP_4
documento di identità allegato- risulta che la stessa dal 2020 non abitava più nella casa della madre in via Turano, 61 a Roma, in quanto convivente con il suo ex compagno ed ora con il proprio marito. Dichiarava, inoltre, che per la sua residenza in via Turano, 61, era qualificata dall'Istituto Case Popolari di Roma come “ospite” e non come facente parte del nucleo familiare.
A prova di ciò, la ricorrente ha allegato (all. 19) la Determinazione Dirigenziale del Comune di
Roma per l'autorizzazione alla voltura di n. 47 contratti di locazione relativi ad alloggi gestiti a titolo di Edilizia Residenziale Pubblica, dalla quale si evince che il nucleo familiare subentrato alla madre deceduta della ricorrente risulta composto esclusivamente da quest'ultima e dai suoi due figli minorenni, e Per_1 Persona_2
Quanto alla situazione economica, in sede di interrogatorio formale espletato all'udienza del 19 gennaio 2021 durante il giudizio di separazione, la ha dichiarato di lavorare “all'interno di Pt_1
pagina 8 di 10 un negozio di sigarette elettroniche, durante il matrimonio, quando capitava, senza mancare ai miei doveri di moglie e madre, il mio marito aveva perso il lavoro, occasionalmente svolgevo tale attività di promozione vendita per Herbalife. I prezzi erano bassi, le entrate occasionali”. Ed inoltre ha affermato, “Io percepisco 700,00 euro al mese, ma a volte mi danno acconti e poi saldi, i pagamenti non sono regolari”.
In considerazione della tipologia di lavoro che la ricorrente svolgeva, è assolutamente verosimile il guadagno dichiarato, confermato con l'allegazione della lettera di dimissioni da cui è risultata una retribuzione lorda mensile di € 809,38 (cfr. sentenza di separazione all. 23); pertanto, risulta evidente come non sia stata superata la soglia di reddito prevista per l'ammissione al gratuito patrocinio di € 11.493,82 per il 2018, € 12.838,01 per il 2019, € 11.746,68 per il 2020, €
11.746,68 per il 2021 e € 12.838,01 per il 2022.
Infine, va osservato che ai fini dell'ammissione al patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 6.02.2023, n. 4953).
Inoltre, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comportano, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass.
Pen., Sez. IV, 6.10.2023, n. 40720).
Ed allora, per tutto quanto esposto e considerato, non può che concludersi per illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente revoca del decreto del Collegio del Tribunale di
Latina del 14.10.2024.
La domanda di liquidazione dei compensi professionali del difensore della ricorrente risulta, invece, inammissibile, posto che solo il difensore è il titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e non anche il patrocinato.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha osservato che: “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento
pagina 9 di 10 solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. Civ.,
Sez.VI, 27.01.2015, n. 1539; Cass. Civ., Sez. VI, 18.6.2020, n. 11769).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, revoca il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del
14.10.2024 e dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio di;
CP_4
- dichiara inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi professionali dell'avv.
Antonio Temporali;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_1 opponente che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Temporali, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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