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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/11/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5591/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a OL Parte_1 C.F._1 (TV), il 6/12/1972 con l'avv. REGINA PIEROBON
e
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 EB (TV), il 22/02/1975 con l'avv. ISABELLA GUMIRATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/10/2024, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Va pertanto dichiarata la separazione personale tra e Parte_1
, uniti in matrimonio l'8/09/2007, con atto trascritto nel Controparte_2 Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (TV) dell'anno 2007 al n. 26, Parte II, Serie A.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a OL (TV), il 6/12/1972 Parte_1 e
, nato/a a EB (TV), il 22/02/1975, Controparte_1 uniti in matrimonio l'8/09/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (TV) dell'anno 2007 n. 26, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1 “La SI.ra resterà a vivere nell'abitazione coniugale Parte_1 senza corrispondere alcun corrispettivo e provvederà ad effettuare, dalla data di omologa della separazione consensuale, la voltura delle utenze di luce, acqua e rifiuti.
2 La SI.ra , a far data dal corrente mese di ottobre, si Parte_1 farà carico dell'intero rateo del mutuo acceso presso l'Istituto di Credito
2 Cooperativo di Caerano ora Banca delle Terre Venete Soc. Coop. sul conto cointestato dei coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in AN d'AS (TV)
Via Piovega n.11/F, della durata di 25 anni.
3 Il SI. , che ha già rilasciato la casa familiare, asporterà Controparte_1 dall'abitazione i beni mobili, oggetti ed effetti personali di sua proprietà ivi ancora presenti e già individuati: vestiti, scarpe, videocassette, ceste natalizie, due armadi dello IO , un divano dello IO , tre bottiglie di vino, playstation Pt_2 Pt_2 entro il mese di febbraio 2025.
4 A far data dal 01/10/2024 il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento da versarsi in via anticipata entro il 15 di ciascun mese rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note.
5 Il SI. si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, alla Controparte_1
SI.ra , entro e non oltre il 31 dicembre 2025, ovvero in data Parte_1 antecedente se per allora saranno eliminate le irregolarità edilizie che riguardano l'immobile, la propria quota di proprietà del bene immobile, adibito a casa coniugale, così catastalmente censito presso il Comune di AS al Catasto
Fabbricati, Sezione A – Foglio 1:
M.N. 1010 sub 11 Via Piovega – (P.T.) Cat. A/2 Cl. 1 vani 4,5, sup. cat. totale mq. 80, R.C.E. 464,81 – graffato con il sub. 12;
M.N. 1010 sub. 12 Via Piovega (corte di mq. 154 esclusiva del sub. 11) - graffato con il sub 11;
M.N. 1010 sub 24 Via Piovega – (P. S1) Cat. C/6 C1. 2 mq. 28, sup. cat.
Totale mq. 32, R.C.E. 76,64.
6. Le spese di sanatoria dell'immobile oggetto del trasferimento di cui al punto precedente, quando note, verranno ripartite in egual misura tra le parti.
7. Se la banca darà il consenso verrà chiuso il conto cointestato.
8. Le parti chiedono che il trasferimento di cui ai punti precedenti, in quanto concordato al fine di regolamentare e pareggiare i reciproci rapporti di dare/avere sorti in occasione del matrimonio, sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n.
2111/2016 e n. 3011/2016.
9. Il SI. si obbliga altresì a bonificare alla SI.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 16.500,00, che la stessa gli ha mutuato, e ciò entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente ricorso a mezzo bonifico bancario alle coordinate che gli sono note. Parimenti nello stesso termine, provvederà anche a rimborsare alla SI.ra quanto ha ancora nella sua disponibilità per le detrazioni Parte_1
IRPEF al netto della somma di € 2.500,00 che la SI.ra hai già preso Parte_1 dal conto cointestato con il suo consenso.
3 10. Sarà la SI.ra a mettere in detrazione le spese relative Parte_1 all'immobile ad oggi affrontate.
11. I coniugi si danno atto che con il puntuale adempimento di ogni obbligo in questa sede convenuto deve ritenersi definito qualsiasi precedente rapporto economico sorto dal matrimonio.
12. Ciascun parte provvederà a saldare le spettanze del proprio legale”.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5591/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a OL Parte_1 C.F._1 (TV), il 6/12/1972 con l'avv. REGINA PIEROBON
e
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 EB (TV), il 22/02/1975 con l'avv. ISABELLA GUMIRATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/10/2024, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Va pertanto dichiarata la separazione personale tra e Parte_1
, uniti in matrimonio l'8/09/2007, con atto trascritto nel Controparte_2 Registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (TV) dell'anno 2007 al n. 26, Parte II, Serie A.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a OL (TV), il 6/12/1972 Parte_1 e
, nato/a a EB (TV), il 22/02/1975, Controparte_1 uniti in matrimonio l'8/09/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OL (TV) dell'anno 2007 n. 26, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1 “La SI.ra resterà a vivere nell'abitazione coniugale Parte_1 senza corrispondere alcun corrispettivo e provvederà ad effettuare, dalla data di omologa della separazione consensuale, la voltura delle utenze di luce, acqua e rifiuti.
2 La SI.ra , a far data dal corrente mese di ottobre, si Parte_1 farà carico dell'intero rateo del mutuo acceso presso l'Istituto di Credito
2 Cooperativo di Caerano ora Banca delle Terre Venete Soc. Coop. sul conto cointestato dei coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in AN d'AS (TV)
Via Piovega n.11/F, della durata di 25 anni.
3 Il SI. , che ha già rilasciato la casa familiare, asporterà Controparte_1 dall'abitazione i beni mobili, oggetti ed effetti personali di sua proprietà ivi ancora presenti e già individuati: vestiti, scarpe, videocassette, ceste natalizie, due armadi dello IO , un divano dello IO , tre bottiglie di vino, playstation Pt_2 Pt_2 entro il mese di febbraio 2025.
4 A far data dal 01/10/2024 il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 [...]
la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento da versarsi in via anticipata entro il 15 di ciascun mese rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note.
5 Il SI. si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, alla Controparte_1
SI.ra , entro e non oltre il 31 dicembre 2025, ovvero in data Parte_1 antecedente se per allora saranno eliminate le irregolarità edilizie che riguardano l'immobile, la propria quota di proprietà del bene immobile, adibito a casa coniugale, così catastalmente censito presso il Comune di AS al Catasto
Fabbricati, Sezione A – Foglio 1:
M.N. 1010 sub 11 Via Piovega – (P.T.) Cat. A/2 Cl. 1 vani 4,5, sup. cat. totale mq. 80, R.C.E. 464,81 – graffato con il sub. 12;
M.N. 1010 sub. 12 Via Piovega (corte di mq. 154 esclusiva del sub. 11) - graffato con il sub 11;
M.N. 1010 sub 24 Via Piovega – (P. S1) Cat. C/6 C1. 2 mq. 28, sup. cat.
Totale mq. 32, R.C.E. 76,64.
6. Le spese di sanatoria dell'immobile oggetto del trasferimento di cui al punto precedente, quando note, verranno ripartite in egual misura tra le parti.
7. Se la banca darà il consenso verrà chiuso il conto cointestato.
8. Le parti chiedono che il trasferimento di cui ai punti precedenti, in quanto concordato al fine di regolamentare e pareggiare i reciproci rapporti di dare/avere sorti in occasione del matrimonio, sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74 come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n.
2111/2016 e n. 3011/2016.
9. Il SI. si obbliga altresì a bonificare alla SI.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 16.500,00, che la stessa gli ha mutuato, e ciò entro e non oltre 15 giorni dalla firma del presente ricorso a mezzo bonifico bancario alle coordinate che gli sono note. Parimenti nello stesso termine, provvederà anche a rimborsare alla SI.ra quanto ha ancora nella sua disponibilità per le detrazioni Parte_1
IRPEF al netto della somma di € 2.500,00 che la SI.ra hai già preso Parte_1 dal conto cointestato con il suo consenso.
3 10. Sarà la SI.ra a mettere in detrazione le spese relative Parte_1 all'immobile ad oggi affrontate.
11. I coniugi si danno atto che con il puntuale adempimento di ogni obbligo in questa sede convenuto deve ritenersi definito qualsiasi precedente rapporto economico sorto dal matrimonio.
12. Ciascun parte provvederà a saldare le spettanze del proprio legale”.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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