Articolo 1 della Legge 22 ottobre 1990, n. 306
Articolo 2
Versione
11 novembre 1990
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID), nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di L. 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.
Entrata in vigore il 11 novembre 1990