Ordinanza cautelare 31 maggio 2022
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/02/2026, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04964/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell'Amministrazione in ordine all'istanza depositata alla Prefettura diretta ad ottenere la cittadinanza italiana (Codice Pratica: -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. AU LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino residente in Italia dal 2001, ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta dal medesimo ricorrente con istanza in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91 (contemplante la fattispecie dello “straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” ).
Il provvedimento di diniego veniva motivato dal Ministero dell’Interno sulla base dell’istruttoria svolta, che aveva consentito di accertare, grazie, in particolare, al Rapporto Informativo della Questura di Padova del -OMISSIS-, acquisito agli atti del procedimento (doc. 3 res.), plurimi elementi informativi pregiudizievoli di carattere penale sul conto dell’istante (per lo più iscrizioni di notizie di reato ma anche violazioni amministrative), come di seguito riportati:
- denuncia del -OMISSIS- della Stazione Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- per violazione dell’art. 612 c.p. (minaccia);
- notizia di reato del -OMISSIS- da parte del Commissariato -OMISSIS- per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- notizia di reato del -OMISSIS- da parte del Commissariato di -OMISSIS- per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- notizia di reato del -OMISSIS- da parte del Commissariato -OMISSIS- per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- notizia di reato del -OMISSIS- da parte del commissariato -OMISSIS- per violazione dell’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- notizia di reato -OMISSIS- dell’Ufficio -OMISSIS- per violazione dell’art. 688 comma 1 (ubriachezza) e art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale);
- denuncia del -OMISSIS- della stazione dei Carabinieri -OMISSIS- per violazione dell’art. 633 c.p (invasione di terreni ed edifici);
- violazione amministrativa del -OMISSIS- da parte dell’Ufficio -OMISSIS- per ubriachezza art. 688.
Il richiedente dichiarava, nella domanda di cittadinanza, di non avere procedimenti penali a suo carico né di avere riportato condanne penali in Italia o pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (doc. 2 res.).
I motivi ostativi alla concessione della cittadinanza venivano comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, con nota del 25.2.2021 con la quale si invitava il medesimo a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento (doc. 4 res.).
Il richiedente riscontrava il preavviso di rigetto inviando le proprie osservazioni con nota sottoscritta dal legale incaricato, ove si evidenziava che gli eventi pregiudizievoli fossero risalenti nel tempo, di scarsa rilevanza e la maggior parte di essi erano in realtà mere notizie di reato rimaste prive di seguito.
Successivamente l’Amministrazione, non ritenendo superati i motivi ostativi già rappresentati, adottava il provvedimento di diniego impugnato in questa sede.
La motivazione del diniego si incentra, come visto, sulla reiterazione, da parte dell’istante, di condotte che violano tanto norme penali quanto amministrative, il che ha causato l’insorgere di perplessità sull’affidabilità della richiedente e sulla sua piena integrazione nella comunità nazionale.
Al riguardo il provvedimento di diniego della cittadinanza sottolinea come le fattispecie penali sopra richiamate delineano condotte plurime del richiedente che appaiono sintomatiche di una personalità non ancora stabilmente inserita nella comunità nazionale e di un soggetto che, anche in sede di presentazione del modulo di domanda, non ha rappresentato in modo veritiero la propria situazione penale.
2. L’interessato, con il ricorso oggi in disamina, svolge avverso il diniego ministeriale un unico, articolato motivo di impugnazione, così rubricato: Violazione o falsa applicazione di legge. Eccesso di potere-illogicità; contraddittorietà; istruttoria; violazione di norme sul procedimento amministrativo. Difetto di procedimento.
Il ricorrente si duole del fatto che il Ministero dell’Interno non ha considerato null’altro che risalenti episodi peraltro riferiti a mere “notizie di reato” rimaste senza esito, omettendo di valutare tutta una serie di elementi ben più significativi del pieno inserimento dello straniero nel tessuto economico e sociale del Paese che lo ospita: il ricorrente, infatti, risiede in Italia dal 2000; non risulta aver alcun precedente penale, atteso che dal certificato del Casellario giudiziale del 31.3.2022 (in atti) risulta “NULLA”; lo stesso soggetto risulta ben inserito nel proprio ambiente sociale-lavorativo e non risultano atti che possano far pensare a suoi collegamenti con attività criminali. Peraltro, si aggiunge nel ricorso, dalla asserita “situazione penale”, emergono fatti risalenti nel tempo (2007) che di fatto non sono sfociati in alcun procedimento penale (il certificato del Casellario, come detto, risulta negativo).
Aggiunge il ricorrente che dagli atti non risulta all’evidenza un giudizio di pericolosità sociale passibile di misure di prevenzione, né presuppone l’adozione di sanzioni penali, per cui sarebbe “ingiustificato e assolutamente illegittimo il diniego da parte di codesta Amministrazione” ; né la natura di atto di alta amministrazione del provvedimento gravato consentirebbe al Ministero di esprimersi, nel rigetto del provvedimento richiesto, con valutazioni generiche e prive di fondamento.
La stessa motivazione appare lacunosa limitandosi a richiamare la “documentazione acquista agli atti”, senza indicazione degli estremi che consentano al ricorrente di individuarla e di esercitare il diritto di difesa.
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, che ha depositato in data 20.5.2022 dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata dai documenti attinenti al procedimento.
4. Con l’ordinanza cautelare del -OMISSIS- la Sezione ha respinto il ricorso per la seguente assorbente ragione: “…il gravato decreto non appare idoneo ad arrecare, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente, ben potendo comunque la stessa, nelle more della decisione di merito sul presente ricorso, continuare a permanere sul territorio nazionale in base ad un diverso idoneo titolo di soggiorno, godendo, peraltro, dello status di lungosoggiornante a seguito del rilascio della carta di soggiorno nel 2015…”.
5. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., dato atto della istanza di passaggio in decisione depositata dal difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’impugnato decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana si fonda, come visto, su più elementi di valutazione che il Ministero ha ritenuto, di per sé, rilevanti ai fini della legittima adozione del diniego.
Oltre ad avere ribadito, in generale, che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/92 comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione (tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello privato vantato dal richiedente), l’Amministrazione ha evidenziato poi, quali elementi ostativi, i numerosi eventi di rilevanza penale sopra passati in rassegna, che spiccano per numerosità quanto alle notizie di reato da ritenere, in ogni caso, sintomatiche ove sommate alla sentenza definitiva di condanna subita dalla ricorrente (v. supra).
7. Osserva il Collegio che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, Cons. Stato sez. III 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello “status civitatis”, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (TAR Lazio, I-ter, 3.6.2021, n. 6541; Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino , impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente, all'interno dello Stato-comunità, un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
8. Tutto ciò premesso in via generale, occorre aggiungere quanto segue, avuto riguardo alla giurisprudenza di questo TAR (v. ex multis TAR Lazio, I-ter, 3 giugno 2021, n. 6541):
a) quanto al riferimento ai reati ostativi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) della L. n. 91/92, è sufficiente rilevare che le previsioni ivi contenute riguardano le diverse ipotesi di acquisto di cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della medesima legge;
b) quando una norma assume l’esistenza di una condanna penale come presupposto (più o meno vincolante) per l'adozione di un provvedimento amministrativo, ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c. p. p (cfr. Cons. di Stato, 7 ottobre 2013, n. 4921; 27 marzo 2012, n. 1781; TAR Lazio, 10 gennaio 2017, n. 324);
c) quanto al provvedimento giudiziale di estinzione del reato e alla riabilitazione, va rilevato che - in linea di principio - è da ritenersi legittima la valutazione quale fatto storico di un reato estinto, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla idoneità del richiedente la cittadinanza ad assumere i doveri che lo “status civitatis” comporta e alla connessa valutazione di opportunità della relativa concessione;
d) “le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze penali essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali” (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 7328 del 19/08/2022).
La valutazione delle condotte penalmente rilevanti del richiedente (anche se in molti casi, in effetti, non provate ma soltanto “indiziarie” poiché non sfociate in sentenze definitive ), dunque, può e deve costituire uno degli elementi determinanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza italiana: chi aspira ad essere ammesso nella Comunità nazionale, oltre a possedere i requisiti minimi richiesti per il regolare soggiorno nel Paese (una stabile occupazione, un buon livello di integrazione nella società locale etc.), deve anche dimostrare, tra l’altro, di saper mantenere - quantomeno nel periodo decennale di osservazione - una condotta di vita che esprima condivisione dei valori fondanti dell’ordinamento di cui chiede di far parte.
9. Nella specie, l’Amministrazione ha quindi effettuato una valutazione globale della complessiva condotta dell’istante nel tempo, valutando come lo stesso è stato in numerose occasioni segnalato dalle autorità di pubblica sicurezza o di p.g. per condotte al limite della legalità.
Si tratta di eventi plurimi che - nel complesso - non illogicamente sono state ritenuti prevalenti sugli ulteriori elementi di valutazione rilevanti nella specie, in quanto sintomatici di una non piena affidabilità del ricorrente ai fini di una compiuta integrazione nella comunità nazionale.
L’Amministrazione dell’Interno, più in generale, è legittimata a prendere in considerazione anche l’area della prevenzione tenendo conto di elementi di fatto che, per quanto non confermati dal vaglio di una sentenza penale definitiva, possono ugualmente porsi come sintomatici di pericolosità sociale dell’istante ovvero, più modestamente, di scarsa integrazione nel tessuto sociale e valoriale del Paese ospitante.
Come sopra accennato (e come rilevato in sede cautelare dalla Sezione in questa stesa causa), la circostanza della sussistenza di una pluralità di notizie di reato a carico dell’istante ben può essere apprezzata dall’Amministrazione nell’ambito della valutazione discrezionale sull’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, tenuto conto che le valutazioni volte all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo.
10. Il ricorso, per tutto quanto precede, va respinto.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL NA, Presidente FF
AU LO, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LO | IL NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.