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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/11/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 60-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA – CRISI DI IMPRESA Parte_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore giudice dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott. Antonio Lacatena giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, ), con sede in Corato alla via E. C.F._1 dandolo n. 22
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, essendo creditrici della complessiva somma di € 404.857,67 in virtù di sentenze del Tribunale di Trani- Sezione lavoro.
Effettuata, con esito positivo, la notifica alla società debitrice alla casella pec indicata nel Registro delle Imprese e acquisite le informative dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, si è costituita la resistente la quale ha contestato la sussistenza delle c.d. soglie.
Rinviato il procedimento per mancanza delle informative della Guardia di Finanza, all'udienza del
6.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Sussiste la legittimazione delle ricorrenti: in particolare, è creditrice in forza di Parte_2 sentenza n. 1000/2023 di condanna della al pagamento della somma di € 178.450,73; CP_1 [...]
è creditrice in forza della sentenza n. 899/2023 di condanna della debitrice al Parte_3 pagamento della somma di € 142.049,77 e in forza di sentenza n. 605/2025 di condanna Parte_4 dal pagamento della somma di € 84.357,17. Risulta, dunque, sussistente la condizione di procedibilità ex art. 49 ultimo comma D.Lgs. n. 14/2019.
L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del
29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) un'esposizione debitoria non superiore a €
500.000,00.
Per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente che sia superata una delle tre soglie nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso.
Nel caso di specie, in particolare, dalla documentazione in atti risulta superata la terza soglia, ovvero quella relativa al c.d. indebitamento: infatti, i crediti delle istanti ( accertati con sentenze) ammontano a complessivi € 404.857,67 cui aggiungere i debiti erariali pari a complessivi € 198.258,10.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell' esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, indice sintomatico dell'insolvenza è il mancato pagamento del debito nei confronti delle lavoratrici e dell'Erario. Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Silvio Baldassarre, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 28.5.2026 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo CP_2 di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a l'intervenuta liquidazione giudiziale della società; Controparte_3
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA – CRISI DI IMPRESA Parte_1
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore giudice dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott. Antonio Lacatena giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, ), con sede in Corato alla via E. C.F._1 dandolo n. 22
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025 , E Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, essendo creditrici della complessiva somma di € 404.857,67 in virtù di sentenze del Tribunale di Trani- Sezione lavoro.
Effettuata, con esito positivo, la notifica alla società debitrice alla casella pec indicata nel Registro delle Imprese e acquisite le informative dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, si è costituita la resistente la quale ha contestato la sussistenza delle c.d. soglie.
Rinviato il procedimento per mancanza delle informative della Guardia di Finanza, all'udienza del
6.11.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Sussiste la legittimazione delle ricorrenti: in particolare, è creditrice in forza di Parte_2 sentenza n. 1000/2023 di condanna della al pagamento della somma di € 178.450,73; CP_1 [...]
è creditrice in forza della sentenza n. 899/2023 di condanna della debitrice al Parte_3 pagamento della somma di € 142.049,77 e in forza di sentenza n. 605/2025 di condanna Parte_4 dal pagamento della somma di € 84.357,17. Risulta, dunque, sussistente la condizione di procedibilità ex art. 49 ultimo comma D.Lgs. n. 14/2019.
L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale - da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c.: cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 22150 del
29/10/2010 - di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 - «ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.: cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, n.
4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013; c) un'esposizione debitoria non superiore a €
500.000,00.
Per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è sufficiente che sia superata una delle tre soglie nei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso.
Nel caso di specie, in particolare, dalla documentazione in atti risulta superata la terza soglia, ovvero quella relativa al c.d. indebitamento: infatti, i crediti delle istanti ( accertati con sentenze) ammontano a complessivi € 404.857,67 cui aggiungere i debiti erariali pari a complessivi € 198.258,10.
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell' esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, indice sintomatico dell'insolvenza è il mancato pagamento del debito nei confronti delle lavoratrici e dell'Erario. Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di;
Controparte_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Silvio Baldassarre, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 28.5.2026 ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo CP_2 di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a l'intervenuta liquidazione giudiziale della società; Controparte_3
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore