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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati:
- Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente
- Dott. Giacomo ROTA Giudice
- Dott. Domenico STILO Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5001/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCA ANDREA, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, via Gioberti n. 5/B, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
ATTORE
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina n.
149, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPINOSO SERGIO,
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 141/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
l e la per sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'erroneità e la falsità ideologica della dichiarazione di compiuta giacenza riportata nell'avviso di ricevimento delle n. 61294160196-1. CP_3
pagina 2 di 6 A tal fine ha rappresentato che con ricorso iscritto al numero di ruolo generale
1504/2017 del Tribunale di Siracusa e notificato a mezzo pec il 6 marzo 2017 alle odierne convenute, aveva impugnato la cartella di pagamento n.
29820160014391067 avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo operato sulla dichiarazione del modello Unico 2013, relativa al periodo d'imposta dell'anno 2012, e che tra i motivi di impugnazione aveva lamentato la violazione del disposto di cui all' art. 36 bis del D.P.R. 600/73 per omessa comunicazione preventiva in quanto l aveva provveduto ad Controparte_1
effettuare la comunicazione n. 60721113001 mediante raccomandata n.
61294160196-1 del 2 maggio 2014, recapitata nella data del 7 maggio 2014 per compiuta giacenza in Via Dione n. 149, Siracusa, e non presso il proprio indirizzo di residenza nella Via Emanuele Giacarà n. 7, Siracusa.
In data 8 febbraio 2021 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_2
instato preliminarmente per sentire dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di querela di falso e censure formulate avverso un atto prodromico alla consegna dei ruoli di competenza esclusiva dell CP_1
di Siracusa, e, chiedendo il rigetto della pretesa avversaria in quanto
[...]
infondata in fatto e in diritto.
In data 2 marzo 2021 si è costituita in giudizio l che ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle istanze avanzate dalla controparte in quanto prive di supporto probatorio, eccependo, inoltre, l'inammissibilità della querela di falso per carenza di incidentalità e di interesse ad agire ai sensi degli artt. 100 e 222 del pagina 3 di 6 codice di rito civile stante l'irrilevanza del documento del quale si contesta la veridicità nel giudizio presupposto.
In data 9 giugno 2022 è stato acquisito il visto del Pubblico Ministero.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda attorea volta a dichiarare l'erroneità e la falsità ideologica della dichiarazione di
"compiuta giacenza" riportata sull'avviso di ricevimento della n. CP_3
61294160196-1 è da ritenersi inammissibile per i motivi di seguito indicati.
È da premettersi che ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 l' obbligo di comunicazione sull' esito del controllo operato sulla dichiarazione dei redditi sorge solo se in seguito alla verifica automatica non si ravvisi corrispondenza con quanto indicato in dichiarazione al fine di informare il contribuente della presenza di tali errori o irregolarità; sul punto, tra l'altro, è intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione consolidando, ulteriormente, il già diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui: nel caso in cui la pretesa derivi dalla notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato deve considerarsi legittima anche in assenza della comunicazione preventiva di cui all' art. 36 bis del
D.P.R. 600/1973, allorquando la pretesa tributaria derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero in presenza di mancata corrispondenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, difatti, l'obbligo di comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è da ricondursi alle fattispecie in cui si ravvisino incertezze su profili rilevanti della dichiarazione e irregolarità dichiarative del contribuente (cfr. Cass. Ord. 33344/2019, Cass. Ord.
pagina 4 di 6 3154/2015, Cass. Sent. 17396/2010).
Nel caso che ci occupa, a fronte di quanto documentalmente provato e asserito dallo stesso la cartella di pagamento impugnata aveva ad Parte_1
oggetto le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo automatizzato operato sulla dichiarazione del modello Unico 2013 relativa al periodo d'imposta dell'anno
2012 e per la quale, non si ravvisa alcun profilo di incertezza nelle sue componenti rilevanti trattandosi di autoliquidazione del tributo ad opera dello stesso contribuente, pertanto, stante gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, è da escludersi l'insorgenza in capo all'ente impositore dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973.
Ritenuto quanto sopra, deve rigettarsi la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiararsi l'irrilevanza della querela di falso in quanto ininfluente ai fini della decisione della controversia.
Le spese seguono la soccombenza vengono poste a carico di e Parte_1
si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi (stante la bassa complessità della lite) di cui alle tariffe del d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la querela di falso presentata da;
Parte_1
pagina 5 di 6 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1
della e dell che liquida in euro Controparte_2 Controparte_1
1.700,00 per compensi di avvocato per ciascuna parte convenuta, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa all'esito della camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
Il GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Domenico Stilo dott.ssa Concetta Maiore
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati:
- Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente
- Dott. Giacomo ROTA Giudice
- Dott. Domenico STILO Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5001/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCA ANDREA, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, via Gioberti n. 5/B, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
ATTORE
pagina 1 di 6 contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO CATANIA, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina n.
149, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPINOSO SERGIO,
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 141/E, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
l e la per sentire dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'erroneità e la falsità ideologica della dichiarazione di compiuta giacenza riportata nell'avviso di ricevimento delle n. 61294160196-1. CP_3
pagina 2 di 6 A tal fine ha rappresentato che con ricorso iscritto al numero di ruolo generale
1504/2017 del Tribunale di Siracusa e notificato a mezzo pec il 6 marzo 2017 alle odierne convenute, aveva impugnato la cartella di pagamento n.
29820160014391067 avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo operato sulla dichiarazione del modello Unico 2013, relativa al periodo d'imposta dell'anno 2012, e che tra i motivi di impugnazione aveva lamentato la violazione del disposto di cui all' art. 36 bis del D.P.R. 600/73 per omessa comunicazione preventiva in quanto l aveva provveduto ad Controparte_1
effettuare la comunicazione n. 60721113001 mediante raccomandata n.
61294160196-1 del 2 maggio 2014, recapitata nella data del 7 maggio 2014 per compiuta giacenza in Via Dione n. 149, Siracusa, e non presso il proprio indirizzo di residenza nella Via Emanuele Giacarà n. 7, Siracusa.
In data 8 febbraio 2021 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_2
instato preliminarmente per sentire dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di querela di falso e censure formulate avverso un atto prodromico alla consegna dei ruoli di competenza esclusiva dell CP_1
di Siracusa, e, chiedendo il rigetto della pretesa avversaria in quanto
[...]
infondata in fatto e in diritto.
In data 2 marzo 2021 si è costituita in giudizio l che ha Controparte_1
contestato la fondatezza delle istanze avanzate dalla controparte in quanto prive di supporto probatorio, eccependo, inoltre, l'inammissibilità della querela di falso per carenza di incidentalità e di interesse ad agire ai sensi degli artt. 100 e 222 del pagina 3 di 6 codice di rito civile stante l'irrilevanza del documento del quale si contesta la veridicità nel giudizio presupposto.
In data 9 giugno 2022 è stato acquisito il visto del Pubblico Ministero.
Ciò premesso il Tribunale, valutati i fatti e gli atti di causa, ritiene che la domanda attorea volta a dichiarare l'erroneità e la falsità ideologica della dichiarazione di
"compiuta giacenza" riportata sull'avviso di ricevimento della n. CP_3
61294160196-1 è da ritenersi inammissibile per i motivi di seguito indicati.
È da premettersi che ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 l' obbligo di comunicazione sull' esito del controllo operato sulla dichiarazione dei redditi sorge solo se in seguito alla verifica automatica non si ravvisi corrispondenza con quanto indicato in dichiarazione al fine di informare il contribuente della presenza di tali errori o irregolarità; sul punto, tra l'altro, è intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione consolidando, ulteriormente, il già diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui: nel caso in cui la pretesa derivi dalla notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato deve considerarsi legittima anche in assenza della comunicazione preventiva di cui all' art. 36 bis del
D.P.R. 600/1973, allorquando la pretesa tributaria derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero in presenza di mancata corrispondenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate, difatti, l'obbligo di comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è da ricondursi alle fattispecie in cui si ravvisino incertezze su profili rilevanti della dichiarazione e irregolarità dichiarative del contribuente (cfr. Cass. Ord. 33344/2019, Cass. Ord.
pagina 4 di 6 3154/2015, Cass. Sent. 17396/2010).
Nel caso che ci occupa, a fronte di quanto documentalmente provato e asserito dallo stesso la cartella di pagamento impugnata aveva ad Parte_1
oggetto le somme iscritte a ruolo a seguito del controllo automatizzato operato sulla dichiarazione del modello Unico 2013 relativa al periodo d'imposta dell'anno
2012 e per la quale, non si ravvisa alcun profilo di incertezza nelle sue componenti rilevanti trattandosi di autoliquidazione del tributo ad opera dello stesso contribuente, pertanto, stante gli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, è da escludersi l'insorgenza in capo all'ente impositore dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973.
Ritenuto quanto sopra, deve rigettarsi la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiararsi l'irrilevanza della querela di falso in quanto ininfluente ai fini della decisione della controversia.
Le spese seguono la soccombenza vengono poste a carico di e Parte_1
si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori minimi (stante la bassa complessità della lite) di cui alle tariffe del d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la querela di falso presentata da;
Parte_1
pagina 5 di 6 - Condanna alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1
della e dell che liquida in euro Controparte_2 Controparte_1
1.700,00 per compensi di avvocato per ciascuna parte convenuta, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa all'esito della camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
Il GIUDICE IL PRESIDENTE
dott. Domenico Stilo dott.ssa Concetta Maiore
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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