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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD RI, ha depositato la sentenza all'esito della trattazione scritta del 4.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.r.g. 327/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Malandrino sito in via Giuseppe Pisanelli 40, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del liquidatore, Controparte_1 elett.te domiciliata in Frigento (AV) alla via San Marciano, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Famiglietti che la rappresenta e difende in virtù di mandato conferitogli in calce alla memoria;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: licenziamento.
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
- di essere stato assunto presso la (di cui era anche socio ed Controparte_1 amministratore) in qualità di impiegato e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dal 29.03.2019 e di essere anche “responsabile dell'attività assicurativa della ”; CP_1
-di essere stato licenziato senza alcuna preventiva contestazione in data 20.06.2024 per giusta causa;
-di avere impugnato il licenziamento;
-che il licenziamento è nullo in quanto non è stato preceduto dalla previa contestazione degli addebiti e in quanto non ricorrono gli estremi di licenziamento per giusta causa. Tanto premesso ha chiesto;
“a) In via principale, dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento disponendo il ripristino/reintegra nel rapporto di lavoro e la condanna della società resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.401,27 moltiplicato per tutte le mensilità successive al 20.6.2024 e sino alla pronuncia e successiva effettiva reintegra;
b) In subordine, ritenuto il recesso della società privo di giusta causa e/o giustificato motivo, condannare la società resistente al versamento in favore del ricorrente della indennità di mancato preavviso pari ad € 5.605,08 e ad una indennità risarcitoria ex art. 3 comma 1 Dlgs n. 23/2015 pari a 5 mensilità ex art. 3 comma 1 e 9 Dlgs n. 23/2015 e quindi pari ad € 7.006,35; c) In ulteriore subordine, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 4 del Dlgs n. 23/2015 nelle misure in precedenza computate di cinque mensilità; d) Nei suddetti casi voglia l'Ecc.mo Tribunale condannare, inoltre, la resistente al pagamento delle indennità di mancato preavviso nella misura di quattro mensilità come sopra computate;
e) Su tutti gli importi maggiori o minori spettanti al ricorrente per le causali indicate, condannare al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria;
f) Vittoria di spese e compensi professionali”. La società si è costituita con memoria depositata il Controparte_1 5.5.2025, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e domandando in via riconvenzionale per somme indebitamente percepite e/o trattenute. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per violazione del divieto di frazionamento del credito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.4090 del 2017 hanno stabilito che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co. 2, c.p.c.”. Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “a) in tema di
abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo
o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processualefrazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda
separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. SSUU 7299/2025). Nella specie è evidente che le domande proposte dal ricorrente, benchè relative ad un medesimo rapporto tra le parti potevano essere azionate in separati processi in quanto aventi ad oggetto diversi diritti di credito e fondati su differenti fatti costitutivi. Invero il ricorrente ha agito con la procedura monitoria per ottenere le spettanze retributive non corrisposte ed è evidente che in sede monitoria non avrebbe potuto richiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dallo statuto sociale L'art. 37 dello Statuto della prevede che: “qualunque Controparte_1 controversia insorgesse tra i soci, o tra essi e la società, è deferita all'autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione...” La clausola si applica alle controversie di natura societaria. Nella specie parte ricorrente ha agito nella qualità di dipendente e ha impugnato il licenziamento intimato dalla CP_1 Il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro non è una condizione di procedibilità obbligatoria, quindi la sua omissione non comporta l'improcedibilità della causa.
4. Nel merito parte ricorrente deduce che il licenziamento sarebbe stato intimato senza alcuna preventiva contestazione dell'addebito .
E' noto che la nuova disciplina, applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti (come l'odierno ricorrente) dopo il 7 marzo 2015 (data di sua entrata in vigore), ha comportato una restrizione dei casi nei quali, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento irrogato, può farsi luogo alla reintegra del lavoratore: ciò è infatti possibile nel caso di licenziamento nullo (art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015), in quanto discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, nonché nel caso di licenziamento intimato in forma orale.Al contrario, qualora si accerti l'assenza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo (fatto salvo il licenziamento per disabilità psichica o fisica) od oggettivo, al lavoratore può essere riconosciuta in linea di principio una tutela di tipo esclusivamente indennitario.Residua tuttavia la tutela reintegratoria anche nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora, in disparte qualsivoglia valutazione circa la proporzionalità della sanzione adottata, si dimostri in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore: e tanto, ovviamente, solo nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 (poiché altrimenti, come disposto dall'art. 9, D. Lgs. n° 23/15, non si applica l'articolo 3, comma 2). La nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, tuttavia, ha suscitato notevole dibattito in dottrina e giurisprudenza. Quest'ultima, invero, con riferimento a licenziamenti irrogati entro il campo di applicazione della legge n° 92/2012, ma esprimendo un principio plausibilmente applicabile anche nella vigenza del D.Lgs. 23/2015, ha rilevato che la nozione di fatto materiale non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso della necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento. Non è sufficiente, pertanto, che la condotta si sia verificata in rerum natura, ma occorre altresì che essa assuma un compiuto carattere illecito. In tal modo, pur non entrando nel campo della proporzionalità della sanzione adottata dal datore di lavoro, si è inteso evitare che licenziamenti con motivazioni pretestuose potessero non essere soggetti a tutela reale.In termini, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione sez. lavoro sentenza 13 ottobre 2015 n. 20540 ) ha statuito che quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (cfr. Corte di Cassazione sentenza del 6 novembre 2014 n. 23669 che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). Ne consegue che la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si configura l'applicazione della tutela reintegratoria dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, anche qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto, cui abbia fatto riferimento il datore di lavoro nella contestazione di addebiti posta a base del licenziamento, si sia realizzata soltanto in parte e, quindi, nel caso in cui solo alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare richiamata abbiano trovato dimostrazione in giudizio da parte del datore di lavoro (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro 13 ottobre 2015 n. 20545) Negli stessi termini, successiva giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotta all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. … … Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile” (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro 20 settembre 2016 n. 18418) . Chiarita l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato della nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, deve , poi, evidenziarsi, l'importanza della contestazione degli addebiti nell'ambito dei licenziamenti disciplinari La Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti chiarito che «interpretandosi il principio della preventiva contestazione (anche della recidiva) e del termine di cinque giorni nel senso precisato (funzionale soltanto alle esigenze di difesa dell'incolpato), non può disconoscersi che la eventuale comminatoria del licenziamento "contestuale alla contestazione" giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato (termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace). Peraltro se si pensa che il datore di lavoro deve attendere il completo decorso del detto termine, salvo che il lavoratore non abbia nel frattempo esercitato pienamente il proprio diritto di difesa (fornendo le proprie giustificazioni senza riserva alcuna), è ancor più evidente che il detto termine non può essere di fatto ridotto (e tanto meno può essere "azzerato") allorquando il lavoratore stesso non abbia ancora svolto alcuna difesa» (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro sentenza 23 giugno 2005 n. 13486; cassazione lavoro sentenza 4 luglio 2007 n. 15050 ) .Peraltro, mentre può asserirsi la sussistenza un mero
“vizio di forma” nel caso di contestazione formulata ma in termini generici o imprecisi (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza del 10 agosto 2016 n. 16896) ovvero di violazione procedurale (ad esempio per mancata audizione del lavoratore: cfr. Corte di Cassazione sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 25189), del tutto diversa è l'ipotesi – verificatasi nella fattispecie in esame in questa sede - di radicale assenza di preventiva contestazione del fatto ovvero dei fatti che hanno condotto all'irrogazione dell'impugnato recesso.In riferimento a tale ultimo aspetto, la Corte ha precisato che
“… se l'art. 18 comma 6 sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026\15, Cass. n. 2851\06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n. 204\1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art.18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro, come stabilito dalla sentenza impugnata. Tale pronuncia è stata ripresa, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. n. 20540/15, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st. lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità. Riprendendo tali principi la Corte ha quindi affermato che l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale (Cass. n. 18418/16). Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato.” (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza del 14 dicembre 2016 n. 25745) . Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo (Cass. n.28927/2024). Poiché si tratta non di una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, ma di una vera e propria ipotesi di nullità, va applicata la tutela reintegratoria piena anche se il datore di lavoro impiega meno di 15 dipendenti. Passando al caso in esame, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta infatti dagli atti di causa che il ricorrente è stato destinatario del provvedimento espulsivo intimato con lettera del 20.6.2024, basato su motivazioni disciplinari (recesso per giusta causa) senza aver ricevuto alcuna preventiva contestazione delle condotte ascrittegli . Orbene la Corte di Cassazione ha precisato, come sopra ricordato, (con considerazioni espresse in riferimento a licenziamenti irrogati sotto l'egida della legge n. 92/2012, ma integralmente trasponibili nella materia che ci occupa), che l'indagine in ordine all'esistenza o meno della giusta causa presuppone l'accertamento di un fatto materiale sussistente. Esso può definirsi tale non solo se si è naturalisticamente verificato ma anche se possiede carattere compiutamente illecito. Inoltre, l'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 afferma espressamente che la tutela reintegratoria può derivare dall'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale contestato. Tale espressione, ad avviso del Tribunale, ed in conformità con quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata nel senso che non può mai procedersi ad un siffatto accertamento in difetto di preventiva contestazione. Quest'ultima, infatti, non solo è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa ma è altresì pre-condizione necessaria affinché possa discorrersi di qualsivoglia fatto materiale sussistente: ne consegue che l'omessa contestazione specifica (tempestiva e antecedente rispetto al provvedimento di licenziamento) degli addebiti disciplinari esclude in radice la sussistenza di qualsiasi fatto materiale pur astrattamente idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. Pertanto, va disposto l'annullamento del licenziamento impugnato e ordinato al datore di lavoro resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria, con la precisazione che quest'ultima, come prescritto dall'art. 3, comma d.lgs. 23/2015, deve essere direttamente determinata nella misura (massima) di dodici mensilità poiché comunque maggiore è il periodo di tempo decorso dal giorno del licenziamento fino a quello dell'odierna pronuncia nonché la resistente va, inoltre, condannata alla ricostituzione della posizione contributiva del ricorrente .
5. La società ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento di euro 4.769,00 per aver percepito nel periodo giugno- novembre 2023 pagamenti a titolo di retribuzioni maturate per € 11.487,00, in luogo del minor importo dovuto di €
6.718,00 nonché di euro 1.600,00 per premi assicurativi incassati e non versati. La domanda deve essere dichiarata inammissibile avendo la società proposto la medesima domanda in un precedente giudizio. 6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P. Q. M.
Il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo ed annulla il licenziamento impugnato e, per l'effetto, ordina alla convenuta Controparte_1
, come rappresentata, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] precedentemente occupato
2) condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità risarcitoria, relativa al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
4) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.216,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Così deciso in Benevento il 5.12.2025,
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AD RI
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa AD RI, ha depositato la sentenza all'esito della trattazione scritta del 4.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.r.g. 327/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Malandrino sito in via Giuseppe Pisanelli 40, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del liquidatore, Controparte_1 elett.te domiciliata in Frigento (AV) alla via San Marciano, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Famiglietti che la rappresenta e difende in virtù di mandato conferitogli in calce alla memoria;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: licenziamento.
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
- di essere stato assunto presso la (di cui era anche socio ed Controparte_1 amministratore) in qualità di impiegato e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dal 29.03.2019 e di essere anche “responsabile dell'attività assicurativa della ”; CP_1
-di essere stato licenziato senza alcuna preventiva contestazione in data 20.06.2024 per giusta causa;
-di avere impugnato il licenziamento;
-che il licenziamento è nullo in quanto non è stato preceduto dalla previa contestazione degli addebiti e in quanto non ricorrono gli estremi di licenziamento per giusta causa. Tanto premesso ha chiesto;
“a) In via principale, dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento disponendo il ripristino/reintegra nel rapporto di lavoro e la condanna della società resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 1.401,27 moltiplicato per tutte le mensilità successive al 20.6.2024 e sino alla pronuncia e successiva effettiva reintegra;
b) In subordine, ritenuto il recesso della società privo di giusta causa e/o giustificato motivo, condannare la società resistente al versamento in favore del ricorrente della indennità di mancato preavviso pari ad € 5.605,08 e ad una indennità risarcitoria ex art. 3 comma 1 Dlgs n. 23/2015 pari a 5 mensilità ex art. 3 comma 1 e 9 Dlgs n. 23/2015 e quindi pari ad € 7.006,35; c) In ulteriore subordine, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 4 del Dlgs n. 23/2015 nelle misure in precedenza computate di cinque mensilità; d) Nei suddetti casi voglia l'Ecc.mo Tribunale condannare, inoltre, la resistente al pagamento delle indennità di mancato preavviso nella misura di quattro mensilità come sopra computate;
e) Su tutti gli importi maggiori o minori spettanti al ricorrente per le causali indicate, condannare al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria;
f) Vittoria di spese e compensi professionali”. La società si è costituita con memoria depositata il Controparte_1 5.5.2025, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e domandando in via riconvenzionale per somme indebitamente percepite e/o trattenute. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per violazione del divieto di frazionamento del credito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.4090 del 2017 hanno stabilito che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co. 2, c.p.c.”. Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: “a) in tema di
abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo
o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processualefrazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda
separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Cass. SSUU 7299/2025). Nella specie è evidente che le domande proposte dal ricorrente, benchè relative ad un medesimo rapporto tra le parti potevano essere azionate in separati processi in quanto aventi ad oggetto diversi diritti di credito e fondati su differenti fatti costitutivi. Invero il ricorrente ha agito con la procedura monitoria per ottenere le spettanze retributive non corrisposte ed è evidente che in sede monitoria non avrebbe potuto richiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento.
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dallo statuto sociale L'art. 37 dello Statuto della prevede che: “qualunque Controparte_1 controversia insorgesse tra i soci, o tra essi e la società, è deferita all'autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione...” La clausola si applica alle controversie di natura societaria. Nella specie parte ricorrente ha agito nella qualità di dipendente e ha impugnato il licenziamento intimato dalla CP_1 Il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro non è una condizione di procedibilità obbligatoria, quindi la sua omissione non comporta l'improcedibilità della causa.
4. Nel merito parte ricorrente deduce che il licenziamento sarebbe stato intimato senza alcuna preventiva contestazione dell'addebito .
E' noto che la nuova disciplina, applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti (come l'odierno ricorrente) dopo il 7 marzo 2015 (data di sua entrata in vigore), ha comportato una restrizione dei casi nei quali, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento irrogato, può farsi luogo alla reintegra del lavoratore: ciò è infatti possibile nel caso di licenziamento nullo (art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015), in quanto discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, nonché nel caso di licenziamento intimato in forma orale.Al contrario, qualora si accerti l'assenza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo (fatto salvo il licenziamento per disabilità psichica o fisica) od oggettivo, al lavoratore può essere riconosciuta in linea di principio una tutela di tipo esclusivamente indennitario.Residua tuttavia la tutela reintegratoria anche nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora, in disparte qualsivoglia valutazione circa la proporzionalità della sanzione adottata, si dimostri in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore: e tanto, ovviamente, solo nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 (poiché altrimenti, come disposto dall'art. 9, D. Lgs. n° 23/15, non si applica l'articolo 3, comma 2). La nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, tuttavia, ha suscitato notevole dibattito in dottrina e giurisprudenza. Quest'ultima, invero, con riferimento a licenziamenti irrogati entro il campo di applicazione della legge n° 92/2012, ma esprimendo un principio plausibilmente applicabile anche nella vigenza del D.Lgs. 23/2015, ha rilevato che la nozione di fatto materiale non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso della necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento. Non è sufficiente, pertanto, che la condotta si sia verificata in rerum natura, ma occorre altresì che essa assuma un compiuto carattere illecito. In tal modo, pur non entrando nel campo della proporzionalità della sanzione adottata dal datore di lavoro, si è inteso evitare che licenziamenti con motivazioni pretestuose potessero non essere soggetti a tutela reale.In termini, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione sez. lavoro sentenza 13 ottobre 2015 n. 20540 ) ha statuito che quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (cfr. Corte di Cassazione sentenza del 6 novembre 2014 n. 23669 che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). Ne consegue che la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si configura l'applicazione della tutela reintegratoria dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, anche qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto, cui abbia fatto riferimento il datore di lavoro nella contestazione di addebiti posta a base del licenziamento, si sia realizzata soltanto in parte e, quindi, nel caso in cui solo alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare richiamata abbiano trovato dimostrazione in giudizio da parte del datore di lavoro (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro 13 ottobre 2015 n. 20545) Negli stessi termini, successiva giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotta all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale. … … Deve peraltro chiarirsi che non può ritenersi relegato al campo del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare sostanzialmente inapprezzabile” (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro 20 settembre 2016 n. 18418) . Chiarita l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato della nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, deve , poi, evidenziarsi, l'importanza della contestazione degli addebiti nell'ambito dei licenziamenti disciplinari La Corte di Cassazione, sul punto, ha infatti chiarito che «interpretandosi il principio della preventiva contestazione (anche della recidiva) e del termine di cinque giorni nel senso precisato (funzionale soltanto alle esigenze di difesa dell'incolpato), non può disconoscersi che la eventuale comminatoria del licenziamento "contestuale alla contestazione" giammai può essere intimata con effetto immediato, in tal modo sopprimendo di fatto del tutto il termine fissato per la difesa del lavoratore incolpato (termine che, del resto, neppure può essere disposto, in sostanza, soltanto al fine di una ipotetica revoca di un licenziamento comunque già efficace). Peraltro se si pensa che il datore di lavoro deve attendere il completo decorso del detto termine, salvo che il lavoratore non abbia nel frattempo esercitato pienamente il proprio diritto di difesa (fornendo le proprie giustificazioni senza riserva alcuna), è ancor più evidente che il detto termine non può essere di fatto ridotto (e tanto meno può essere "azzerato") allorquando il lavoratore stesso non abbia ancora svolto alcuna difesa» (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro sentenza 23 giugno 2005 n. 13486; cassazione lavoro sentenza 4 luglio 2007 n. 15050 ) .Peraltro, mentre può asserirsi la sussistenza un mero
“vizio di forma” nel caso di contestazione formulata ma in termini generici o imprecisi (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza del 10 agosto 2016 n. 16896) ovvero di violazione procedurale (ad esempio per mancata audizione del lavoratore: cfr. Corte di Cassazione sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 25189), del tutto diversa è l'ipotesi – verificatasi nella fattispecie in esame in questa sede - di radicale assenza di preventiva contestazione del fatto ovvero dei fatti che hanno condotto all'irrogazione dell'impugnato recesso.In riferimento a tale ultimo aspetto, la Corte ha precisato che
“… se l'art. 18 comma 6 sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026\15, Cass. n. 2851\06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost. n. 204\1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art.18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro, come stabilito dalla sentenza impugnata. Tale pronuncia è stata ripresa, sviluppandone l'effetto applicativo, da Cass. n. 20540/15, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st. lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità. Riprendendo tali principi la Corte ha quindi affermato che l'assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell'insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela cd. reale (Cass. n. 18418/16). Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato.” (cfr. Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza del 14 dicembre 2016 n. 25745) . Ancor più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo (Cass. n.28927/2024). Poiché si tratta non di una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, ma di una vera e propria ipotesi di nullità, va applicata la tutela reintegratoria piena anche se il datore di lavoro impiega meno di 15 dipendenti. Passando al caso in esame, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Risulta infatti dagli atti di causa che il ricorrente è stato destinatario del provvedimento espulsivo intimato con lettera del 20.6.2024, basato su motivazioni disciplinari (recesso per giusta causa) senza aver ricevuto alcuna preventiva contestazione delle condotte ascrittegli . Orbene la Corte di Cassazione ha precisato, come sopra ricordato, (con considerazioni espresse in riferimento a licenziamenti irrogati sotto l'egida della legge n. 92/2012, ma integralmente trasponibili nella materia che ci occupa), che l'indagine in ordine all'esistenza o meno della giusta causa presuppone l'accertamento di un fatto materiale sussistente. Esso può definirsi tale non solo se si è naturalisticamente verificato ma anche se possiede carattere compiutamente illecito. Inoltre, l'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 afferma espressamente che la tutela reintegratoria può derivare dall'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale contestato. Tale espressione, ad avviso del Tribunale, ed in conformità con quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata nel senso che non può mai procedersi ad un siffatto accertamento in difetto di preventiva contestazione. Quest'ultima, infatti, non solo è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa ma è altresì pre-condizione necessaria affinché possa discorrersi di qualsivoglia fatto materiale sussistente: ne consegue che l'omessa contestazione specifica (tempestiva e antecedente rispetto al provvedimento di licenziamento) degli addebiti disciplinari esclude in radice la sussistenza di qualsiasi fatto materiale pur astrattamente idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. Pertanto, va disposto l'annullamento del licenziamento impugnato e ordinato al datore di lavoro resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria, con la precisazione che quest'ultima, come prescritto dall'art. 3, comma d.lgs. 23/2015, deve essere direttamente determinata nella misura (massima) di dodici mensilità poiché comunque maggiore è il periodo di tempo decorso dal giorno del licenziamento fino a quello dell'odierna pronuncia nonché la resistente va, inoltre, condannata alla ricostituzione della posizione contributiva del ricorrente .
5. La società ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento di euro 4.769,00 per aver percepito nel periodo giugno- novembre 2023 pagamenti a titolo di retribuzioni maturate per € 11.487,00, in luogo del minor importo dovuto di €
6.718,00 nonché di euro 1.600,00 per premi assicurativi incassati e non versati. La domanda deve essere dichiarata inammissibile avendo la società proposto la medesima domanda in un precedente giudizio. 6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P. Q. M.
Il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo ed annulla il licenziamento impugnato e, per l'effetto, ordina alla convenuta Controparte_1
, come rappresentata, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
[...] precedentemente occupato
2) condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità risarcitoria, relativa al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione e interessi, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2015 n° 23;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
4) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.216,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Così deciso in Benevento il 5.12.2025,
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AD RI